Tipologia: CCNL
Data firma: 26 luglio 2000
Validità: 01.10.1999 - 30.09.2003
Parti: Associazione Nazionale Marmisti-Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Decorrenza e durata.
Art. 3 - Sistema contrattuale.
• Livello nazionale di categoria.
• Livello decentrato di categoria.
• Procedure e tempo di svolgimento dei negoziati.
• Livello nazionale di categoria:
• Indennità di vacanza contrattuale.
• Livello decentrato di categoria.
Art. 4 - Sistema dei rapporti sindacali.
• Premessa.

a) Incontri periodici.
b) Osservatori.
Art. 5 - Sistema delle relazioni sindacali.
• Relazioni sindacali.
• Protocollo per il regolamento del Fondo.
• Nota a verbale.
Occupazione femminile.
Tutela dei tossicodipendenti.
Lavoratori inabili.
Mercato del lavoro.
• Allegato.
• Accordo applicativo del punto 19, collegati e successive modifiche dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988
Art. 6 - Fondi di categoria.
Art. 7 - Classificazione del personale.
Art. 8 - Formazione professionale.
Art. 9 - Assunzione.
Art. 10 - Cumulo di mansioni.
Art. 11 - Periodo di prova.
Art. 12 - Orario di lavoro.
Art. 13 - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 15 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 16 - Banca ore individuale.
Art. 17 - Gestione dei regimi di orario.
Art. 18 - Festività abolite.
Art. 19 - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 20 - Riposo settimanale.
Art. 21 - Lavoro a turni.
Art. 22 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 23 - Contratto a termine.
Art. 24 - Tirocinio.
Art. 25 - Ferie.
Art. 26 - Lavoratori immigrati.
Art. 27 - Minimi retributivi.
• Tabella A (in lire)
• Tabella A (in euro)
• Tabella B (in lire)
• Tabella B (in euro)
Art. 28 - Una tantum.
Art. 29 - Indennità di contingenza.
Art. 30 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 31 - Gratifica natalizia.
Art. 32 - Trasferta.
Art. 33 - Trattamento di malattia e infortunio.
A) Conservazione del posto.
B) Trattamento economico.
Art. 34 - Indumenti di lavoro.
Art. 35 - Sicurezza e salute.
Art. 36 - Lavori speciali e disagiati.
• Lavori speciali.

• Lavori disagiati.
Art. 37 - Lavori usuranti.
Art. 38 - Congedo matrimoniale.
Art. 39 -Disposizione per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione.
Art. 40 - Servizio militare.
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 42 - Cessione, trasformazione, trapasso di azienda.
Art. 43 - Indennità maneggio denaro - cauzione.
Art. 44 - Passaggio di qualifica.
Art. 45 - Rapporti in azienda.
Art. 46 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 47 - Ammonizioni, multe e sospensioni.
Art. 48 - Licenziamento per mancanze.
Art. 49 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 50 - Inquadramento apprendisti.
Art. 51 - Retribuzione apprendista.
Art. 52 - Ferie.
Art. 53 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
• Norma transitoria.
• Dichiarazione delle parti.
Art. 54 - Apprendisti assunti con età superiore a 24 e fino a 29 anni.
Art. 55 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 56 - Previdenza complementare.
Art. 57 - Diritto di assemblee.
Art. 58 - Bacheca.
Art. 59 - Permessi retribuiti per cariche sindacali.
Art. 60 - Tutela dei licenziamenti individuali.
Art. 61 - Lavoratori studenti.
Art. 62 - Diritto allo studio.
Art. 63 - Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
Art. 64 - Delega sindacale.
Art. 65 - Adeguamento delle normative contrattuali.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Roma, 26 luglio 2000 tra Associazione Nazionale Marmisti-Confartigianato […] con l'assistenza di Confartigianato, […], Cna nazionale […], Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casartigiani) […] con l'intervento della Federazione Italiana Artigiani Lapidei […], Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) […] e Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno (Feneal) aderente a Uil […], Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) aderente a Cisl […], Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (Fillea Costruzioni e Legno) aderente a Cgil […]

Art. 1 - Sfera di applicazione.
Il presente CCNL si applica ai lavoratori delle imprese artigiane, definite tali ai sensi della legge-quadro 8.8.85 n. 443, delle piccole imprese e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativistica, esercenti le attività di:
a) escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione:
1. - escavazione del marmo;
- escavazione dell'alabastro;
- escavazione del granito, sienite, diorite, pomice, quarzite, serizi, porfidi, ecc.;
- escavazione del travertino;
- escavazione delle ardesie;
- escavazione delle pietre silicee;
- escavazione delle pietre calcaree;
- escavazione dei tufi;
- escavazione delle altre pietre affini e marne;
2. segagione, lavorazione, lavorazione artistica e/o trasformazione dei sopraddetti materiali (compresa l'eventuale posa in opera);
3. produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4. produzione di pietrame e pietrisco;
5. lavorazione delle selci;
6. produzione di sabbia e ghiaia;
7. produzione e lavorazione di marmi composti;
b) produzione e lavorazione di manufatti in cemento.

Art. 3 - Sistema contrattuale.
Le parti recepiscono l'Accordo interconfederale sottoscritto in data 3.8.92 e 3.12.92. In particolare, per quanto attiene al sistema contrattuale, ribadiscono i seguenti principi:
- non ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati;
- esclusività di alcune materie per soggetto e livello;
- possibilità di delega su alcune materie ad altri soggetti e livelli.

Livello nazionale di categoria.
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i CCNL dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche del CCNL;
- costituzione di eventuali Fondi di categoria.
Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.

Livello decentrato di categoria.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni Regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Procedure e tempo di svolgimento dei negoziati.
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità e organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure e i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.

Livello decentrato di categoria.
[…]
A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future del settore nella Regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per l'artigianato lapideo, tesi ad accrescere la produttività delle imprese e del sistema artigiano.
In tale ambito si auspica la costituzione degli Osservatori costituiti tra le parti.
[…]

Art. 4 - Sistema dei rapporti sindacali.
Premessa.

Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori - al fine di attuare il sistema di rapporti sindacali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi degli Accordi interconfederali vigenti del Protocollo 23.7.93 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano l'opportunità di informarsi reciprocamente e scambiarsi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.

a) Incontri periodici.
Le parti, pertanto, concordano di effettuare, a livello nazionale e regionale, incontri periodici per affrontare le seguenti tematiche:
- attività estrattive e legislazioni relative, al fine di una armonizzazione delle legislazioni esistenti che consenta di superare le notevoli difformità attualmente riscontrate;
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente sia interno che esterno;
- le politiche industriali, per individuare anche le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo e d'investimento del settore;
- tecnologie, innovazioni e qualità dei prodotti, anche per consentire alle aziende una migliore possibilità di valutazione per individuare le condizioni ottimali, sia dal punto di vista operativo sia normativo, per la realizzazione degli interventi;
- formazione e riqualificazione professionale, per individuare i bisogni di formazione e riqualificazione del settore e orientare in modo conforme le attività formative realizzate dal sistema di formazione professionale, nonché le scelte legislative e programmatiche in materia, per valorizzare e migliorare il patrimonio tecnico e professionale del comparto;
- andamento del mercato nazionale e internazionale, mercato del lavoro e dinamiche occupazionali ed evoluzione degli andamenti professionali, dinamiche retributive e costo del lavoro e relative problematiche, anche al fine di una valutazione della competitività nazionale e internazionale.
Per lo svolgimento degli esami di cui sopra, le parti terranno conto dei dati delle valutazioni e delle indicazioni fornite dagli Osservatori di cui al successivo paragrafo.
Le tematiche sopra elencate saranno oggetto d'esame delle parti stipulanti nel corso di 2 appositi incontri a cadenza semestrale nel corso dei quali saranno altresì fornite e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c), e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
e) dati complessivi relativi ai CFL stipulati dalle aziende di settore in applicazione degli Accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile.
A richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Al fine di contribuire a superare l'attuale frammentazione territoriale, che ha comportato spesso scelte normative e interventi diversi da zona a zona con conseguenti difformità nelle condizioni di operare delle varie aziende, le parti nazionali potranno compiere valutazioni sulle iniziative legislative o sugli interventi applicativi regionali o zonali anche per fornire indicazioni di armonizzazione e per consentire la valutazione, in ambito territoriale, di comuni prospettive di portata nazionale capaci di influire positivamente su scelte territoriali che possono incidere sulle possibilità di lavoro e di occupazione del settore.

b) Osservatori.
In relazione a quanto sopra, le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttivo, i processi legislativi e amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane del settore lapideo.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio Nazionale" e degli "Osservatori Regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica e industriale.
Qualora le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree sistema).
Compiti degli Osservatori saranno l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive dei settori; le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti e delle commesse; il lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazione; la consistenza dei settori; le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero con dati disaggregati e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire occasioni di lavoro nei settori;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi d'orario, alla flessibilità;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame di finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituiti di ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della 1a riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.

Art. 5 - Sistema delle relazioni sindacali.
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo interconfederale 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che s'intendono da esso sostituite. Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'Accordo decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, dal 1996.

Relazioni sindacali.
Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl e Uil al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'Accordo interconfederale 27.2.87 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni artigiane e OOSS per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'Accordo 27.2.87 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, e i momenti dell'articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti. Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo e occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli Osservatori previsti dalla legge e dal CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze. Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti s'incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'Accordo 27.2.87. Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza e organizzative. In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OOSS stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti d'incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratore e le Organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese eventuali controversie individuali o collettive che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'Accordo 21.12.83 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un Fondo per le attività di cui al comma 1, punto 1), e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a £ 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (comma 1, punto 1);
- a £ 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (comma 2, punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica e armonizzazione a livello regionale al massimo entro 1 anno.
7) Entro il periodo massimo di 1 anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, a una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dal CCNL artigiani.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OOSS il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assenza delle OOAA comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil comunque espressi durano in carica almeno 1 anno e sono reintegrabili dalle OOSS che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - leggi nn. 300/70, 604/66, 533/73 e agli artt. 2118 e 2119 CC.
Dichiarazione a verbale del ministro.
Il ministro dichiara che l'accordo prevede che le OOSS definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di Cisl e Uil.
Cisl e Uil dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OOAA firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture Cisl e Uil presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OOAA, richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive OOSS. Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro e i trattamenti previsti dai commi 3 e 4, art. 31, legge n. 300/70 (Statuto di diritti dei lavoratori).
Confartigianato, Cna, Casa e Claai prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale Cgil.
Cgil dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OOSS i propri rappresentanti. Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, Cgil dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato. Cgil definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OOAA ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.

Nota a verbale.
Cgil, Cisl e Uil confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
Confartigianato, Cna, Casa e Claai prendono atto della nota a verbale.
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, previste dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione nel titolo III, legge 20.5.70 n. 300.
[…]

Lavoratori inabili.
Le parti s'incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche e associazioni di invalidi.

Art. 8 - Formazione professionale.
Le parti riconoscono l'importanza che assume la formazione ai fini qualitativi e quantitativi dell'occupazione anche in relazione all'esigenza di fornire un'adeguata risposta ai mutamenti tecnologici e organizzativi del settore di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
All'interno di questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa e amministrativa risultino coerenti al comune obiettivo di una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, anche al fine di rendere più efficiente l'utilizzazione del fattore lavoro nei processi produttivi e di facilitare, nel contempo, l'incontro tra domande e offerte.
Le parti individuano pertanto alcuni campi prioritari sui quali sviluppare l'impegno comune per garantire un percorso omogeneo su tutto il territorio nazionale.
Il confronto, da avviare nell'ambito della vigenza del CCNL, dovrà affrontare i problemi del settore attraverso l'approfondimento delle seguenti tematiche:
- ricerca fabbisogni formativi;
- lavoratori extracomunitari;
- formazione apprendisti;
- formazione continua.
Le parti firmatarie s'impegnano ad aprire un confronto con il Comitato di pilotaggio della ricerca sui fabbisogni formativi per sottolineare le esigenze e del settore in termini di approfondimenti relativi alle necessità formative e occupazionali.
S'impegnano inoltre ad esaminare tutte le possibilità di collaborazione con gli istituti scolastici al fine di permettere un miglior inserimento di lavoratori extracomunitari anche attraverso programmi a livello regionale e/o locale mirati a fornire loro le competenze di base necessarie al corretto svolgimento dell'attività lavorativa.
Per quanto riguarda la formazione continua e quella dei lavoratori assunti con qualifica di apprendista si sottolinea la necessità di sviluppare con le istanze regionali, confederali e di categoria, le iniziative da prendere per garantire la corretta applicazione delle normative in materia.

Art. 12 - Orario di lavoro.
Fermo restando quanto è previsto in materia dalle norme di legge, la durata settimanale dell'orario contrattuale è fissata in 40 ore, distribuite di norma in 5 giorni lavorativi, sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
[…]

Art. 15 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensione del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore annue.
A fronte del superamento dell'accordo contrattuale corrisponderà, di norma nei 6 mesi successivi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto.
[…]
Le modalità attuative di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto, in tempo utile, tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
A titolo informativo e a consuntivo, le OOAA comunicheranno alle OOSS territoriali le intese raggiunte in materia flessibile.

Art. 16 - Banca ore individuale.
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e regolamentazioni.

Art. 17 - Gestione dei regimi di orario.
Le parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a livello territoriale possono realizzare accordi di gestione dei regimi d'orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di "banca-ore" riguardanti tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta, cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore dei singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità e i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della suddetta "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.

Art. 20 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge prestino la loro opera di domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana che deve essere prefissato.

Art. 21 - Lavoro a turni.
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuano l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per le donne e i minori che lavorano in squadre avvicendate oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio egualmente retribuito è di mezz'ora ai sensi dell'art. 18, legge 23.4.34 n. 653.

Art. 23 - Contratto a termine.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, legge n. 56/87, le parti individuano nelle ipotesi di lavoro sotto indicate la possibilità di apporre un termine alla durata del rapporto di lavoro:
- casi d'incremento di attività di carattere non permanente e limitato nel tempo in dipendenza di commesse eccezionali con termini di consegna tassativi.
- casi di più intense attività in relazione a maggiori richieste di mercato alle quali non sia possibile far fronte con il normale personale produttivo.
Le parti stabiliscono inoltre che possono essere assunti con contratto a termine nei limiti di 1 lavoratore ogni 3 o frazione, assunti a tempo indeterminato. Sono esclusi dal computo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato gli assunti con CFL e gli apprendisti. Tale rapporto non potrà comunque superare il 40% dei lavoratori a tempo indeterminato ferma restando la possibilità di assunzione di 1 unità in aziende con un lavoratore occupato.

Art. 25 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
[…]

Art. 34 - Indumenti di lavoro.
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concessa in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, una tuta da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.

Art. 35 - Sicurezza e salute.
Le parti firmatarie convengono il recepimento del "Protocollo d'intesa di attuazione del D.lgs. n. 626/94" sottoscritto tra le Confederazioni artigiane e Cgil, Cisl, Uil il 3.9.96.

Art. 36 - Lavori speciali e disagiati.
Lavori speciali.

Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali i lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su posti a sbalzo, su bilance o zattere potranno essere corrisposti compensi la cui misura verrà determinata con accordi a livello regionale.

Lavori disagiati.
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, potrà essere corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accordi a livello regionale.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari.

Art. 37 - Lavori usuranti.
In occasione dell'entrata in vigore della emananda normativa sui lavori usuranti, le parti costituiranno una Commissione paritetica al fine di approfondire i contenuti delle attribuzioni eventualmente assegnate alle parti medesime dalla nuova legislazione, nonché al fine di fornire ogni utile chiarimento e proposta per l'attuazione delle attribuzioni stesse.

Art. 45 - Rapporti in azienda.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto;
[…]
d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti; rispettare rigorosamente le norme igieniche e di prevenzione, nonché aver cura degli indumenti di lavoro forniti e non apportare ad essi modifiche. I danni che comportino trattenute per il risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza. Tali trattenute non potranno superare il 10% della retribuzione mensile.

Art. 47 - Ammonizioni, multe e sospensioni.
L'azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lett. c) e d) dell'articolo precedente al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario e delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcoliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo: la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa. […]

Art. 48 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 47 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione per i lavoratori quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito del luogo di lavoro in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali.

Art. 50 - Inquadramento apprendisti.
Nello spirito dell'Accordo interconfederale 21.12.83 si distinguono 3 gruppi di apprendistato, a seconda del contenuto professionale (alto, medio, basso), la cui appartenenza e le relative modalità e durata sono quelle di seguito elencate:
Gruppo 1°
Durata: 5 anni.
Lavorazioni manuali, artistiche, tradizionali, ad alto contenuto tecnico e professionale, ad esempio:
- addetti a lavorazioni di scultura, di arte sacra, di ornato, di intarsio, di mosaico, nonché addetti ad altre lavorazioni artistico-tradizionali o architettoniche.
Gruppo 2°
A - Durata: 3 anni e 4 mesi.
Lavorazioni a medio contenuto professionale, ad esempio:
- addetti alle attività di escavazione, di estrazione, anche in sotterraneo, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio, di collocamento e smontaggio delle armature. In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, per le sopraelencate attività in cava possono essere assunti come apprendisti i lavoratori d'età superiore ai 18 anni;
- addetti a lavorazioni di casellario o su disegno, di arte funeraria semplice, di tornitura, di lucidatura a mano;
- addetti alle attività di segheria, di tagliablocchi, di produzione di articoli da regalo.
B Durata: 2 anni.
Impiegati amministrativi e tecnici:
- operatori contabili, addetti alla fatturazione e/o a pratiche amministrative. Tale normativa si applica in presenza delle condizioni e con le modalità stabilite dalle leggi sull'apprendistato.
Gruppo 3°
Durata: 1 anno e 6 mesi.
Lavorazioni a basso contenuto professionale non classificate nei gruppi precedenti.
Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori verranno inquadrati nel 5° livello.

Art. 53 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
Dichiarazione delle parti.

In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Art. 57 - Diritto di assemblee.
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'Assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno previi accordi tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Art. 58 - Bacheca.
Il datore di lavoro provvederà alla predisposizione, sul luogo di lavoro, di una bacheca per le informazioni ai lavoratori.