Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2025, n. 5188 - Trauma oculare perforante: mancanza dei sovraocchiali protettivi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a S il (Omissis
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo
Fatto
1.Con sentenza in data 29.1.2024, la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Vicenza, in data 21.6.2022, aveva dichiarato A.A. colpevole del reato di cui agli artt. 40 cpv e 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen. a lui contestato, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, concedendo altresì allo stesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha disposto la conversione della pena detentiva irrogata all'imputato nella pena pecuniaria di specie corrispondente che ha determinato in complessivi Euro 8000/revocando la sospensione condizionale della pena.
2. Il fatto contestato all'imputato, quale legale rappresentante della Veneta Press Spa, nonché datore di lavoro di B.B., è di avere cagionato al medesimo lesioni consistenti in un trauma oculare perforante con prognosi di 79 giorni, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nonché nella violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, segnatamente omettendo di fornire allo stesso i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, in violazione dell'art. 18 D.Lgs. cit. ed omettendo di richiedere ai lavoratori l'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione (fatto commesso in B il 24.7.2017).
In particolare, B.B. era intento all'operazione di "smaterozzatura" ovvero di rimozione di alcune "bave" di metallo da un pezzo appena forgiato e per fare ciò aveva utilizzato un attrezzo sbagliato ovvero un martello con manico in teflon anziché il più resistente martello con il manico in ferro e mentre era intento in tale operazione, il manico del martello si era improvvisamente spezzato e la mazza battente dello strumento lo aveva colpito all'occhio destro.
I tecnici della prevenzione Asl di V, intervenuti per le verifiche di rito, non avevano rilevato alcuna carenza né in relazione alla formazione ed informazione del lavoratore né in merito all'attrezzatura di lavoro utilizzata dallo stesso: conformemente alle previsioni del D.U.V.R. aziendale, B.B. era stato dotato dei guanti e degli occhiali protettivi indicati come dispositivi di protezione individuale per la prevenzione del rischio tipico della lavorazione eseguita, consistente nella proiezione di materiale. Ciò che invece avevano contestato è il fatto che il lavoratore avrebbe dovuto utilizzare gli occhiali protettivi per compiere l'operazione che non portava in quanto indossava occhiali da vista che non consentivano l'utilizzo del dispositivo di protezione. Sarebbe stato necessario utilizzare dei sovra occhiali non disponibili in azienda neanche al momento del sopralluogo condotto dallo Spisal e che venivano acquistati solo nel novembre del 2017 all'esito dei controlli e delle contestazioni.
Il Tribunale rilevava quindi che l'imputato, quale datore di lavoro, non aveva dotato i lavoratori ipovedenti dei necessari sovra-occhiali di protezione e non aveva effettuato un efficace controllo sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Risultava che la società aveva introdotto un sistema di sostituzione dei dispositivi di protezione attivabile dal lavoratore stesso mediante compilazione e consegna di un apposito modulo collocato in una bacheca accessibile a tutti i dipendenti ma il Tribunale non riteneva tale previsione idonea ad esonerare l'imputato dall'obbligo di cui all'art. 18 comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 81 del 2008 non potendo essere imposto al lavoratore l'onere di indicare i dispositivi di protezione per la sua sicurezza, rilevando peraltro che, anche se avesse segnalato detta circostanza, in ogni caso il dispositivo de quo non era disponibile.
Provato l'evento in ragione della documentazione medica e delle testimonianze assunte, il Tribunale riteneva provato anche il nesso causale tra l'urto della testa del martello contro l'occhio di B.B. e le lesioni occorse al medesimo argomentando che l'evento avrebbe potuto essere scongiurato o quanto meno limitato nelle sue conseguenze pregiudizievoli mediante il rispetto delle regole cautelari violate.
Negava l'abnormità del comportamento del lavoratore e riteneva anche provato l'elemento soggettivo, stante la concreta prevedibilità dell'evento verificatosi. Nello specifico la circostanza che B.B. indossasse occhiali da vista era nota in azienda, come riferito dai testi C.C. e D.D., ed il datore di lavoro non poteva confidare sulla mancanza di segnalazioni di situazioni di inadeguatezza dei mezzi utilizzati da parte dei lavoratori.
Secondo il Giudice di primo grado, l'evento avrebbe potuto essere evitato con le cautele imposte dalla legge, quali l'introduzione di una procedura di controllo con individuazione di un responsabile deputato alla vigilanza ed alla segnalazione di inefficienze relative ai DPI, condotte ritenute esigibili dall'imputato.
L'impianto logico motivatorio della sentenza di primo grado trovava sostanziale conferma in quella di appello.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen.). La Corte d'Appello avrebbe errato nell'applicazione del combinato disposto degli artt. 40, comma 2 e 43 comma 1, terza alinea cod. pen. e dell'art. 78, comma 5, D.Lgs. n. 81 del 2008.
Si censura il capo della sentenza relativo all'affermazione della responsabilità del A.A. nella parte in cui ha respinto il motivo aggiunto depositato il 13.1.2024. In particolare, si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la responsabilità dell'odierno imputato in quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto accorgersi della sopravvenuta inidoneità soggettiva dei DPI consegnati e quindi sostituire gli occhiali protettivi di B.B. con degli speciali sovra occhiali indossabili insieme agli occhiali da vista.
Si deduce che tale affermazione è giuridicamente errata alla luce dell'art. 78, comma 5, D.Lgs. n. 81 del 2008, che impone ai lavoratori di segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione quindi il lavoratore è tenuto a segnalare eventuali sopravvenute carenze.
Spettava quindi al lavoratore segnalare la sopravvenuta e soggettiva inidoneità degli occhiali protettivi (atteso che da qualche settimana aveva cominciato ad indossare gli occhiali da vista) sicché quest'ultimo non può essere giudicato in colpa per non aver fatto quanto era specifico obbligo del primo.
Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.). La Corte d'Appello ha errato nell'applicazione dell'art. 43, comma 1, terza alinea, cod. pen. nella parte in cui ha ritenuto sussistente il profilo soggettivo della colpa.
Si censura la sentenza impugnata laddove, respingendo il terzo motivo di gravame, ha ritenuto che l'evento infortunistico fosse concretamente e soggettivamente prevedibile da parte dell'imputato. In particolare laddove ha ritenuto sussistente la componente soggettiva della colpa ritenendo che la sopravvenuta inidoneità dei DPI consegnati al lavoratore B.B. fosse soggettivamente prevedibile o comunque da lui percepibile. Nessuno aveva segnalato al A.A. l'inidoneità dei DPI di B.B. né poteva essergli richiesto di sostituirsi ai soggetti da lui stesso preposti ai controlli, a maggior ragione in assenza di segnali di allarme.
Si assume che tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore sono tenuti ciascuno per la propria porzione ad evitare che lo svolgimento dell'attività lavorativa possa generare rischi, di talché entrambi sono tenuti a gestire il rischio di loro competenza. Spettava quindi al lavoratore segnalare al datore di lavoro la sopravvenuta e soggettiva inidoneità degli occhiali protettivi.
Erroneamente pertanto la Corte d'Appello ha ravvisato la colpa del datore di lavoro nel non essersi conformato ad un obbligo che invece si indirizza al lavoratore.
Con il terzo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen.). La Corte d'Appello ha errato nell'applicazione dell'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Si censura la sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. sull'erroneo presupposto che il risarcimento non sarebbe stato integrale, circostanza questa non conforme al vero sulla base dell'atto di quietanza prodotto.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio ed il rigetto del ricorso nel resto.
4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica.
Diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
A.A. è stato riconosciuto responsabile delle lesioni cagionate al dipendente B.B. poiché quale legale rappresentante della Veneta Press Spa e datore di lavoro aveva omesso di fornire al dipendente occhiali protettivi da indossare contestualmente all'utilizzo di occhiali da vista in violazione dell'art. 18 comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 81 del 2008 ed in quanto aveva omesso di richiedere ai lavoratori l'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione in violazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 81 del 2008.
È stato accertato che B.B. era stato dotato dei guanti e degli occhiali protettivi indicati come dispositivi di protezione tipici della lavorazione eseguita consistente nella proiezione, di materiale ed è incontestato che al momento dell'infortunio il lavoratore portasse occhiali da vista ma non già gli occhiali di protezione che erano incompatibili, richiedendosi in tal caso un altro tipo di dispositivo ovvero dei sovraocchiali, in quel momento non disponibili.
La prima censura proposta, con cui si introduce il tema se il datore di lavoro possa ritenersi responsabile per l'infortunio occorso al dipendente per non essersi accorto della sopravvenuta inidoneità soggettiva dei dispositivi individuali, è infondata.
Va premesso che nell'ambito della sicurezza sul lavoro un ruolo importante per la protezione e la tutela della salute e dell'integrità del lavoratore è svolto proprio dai dispositivi di protezione individuale, ovvero tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate ad essere indossate dal lavoratore per proteggerlo dai rischi derivanti dalle mansioni svolte durante la sua attività.
L'art. 74 D.Lgs. n. 81 del 2008 definisce i dispositivi di protezione individuale come qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Dunque i DPI sono attrezzature da indossare per ridurre i rischi legati alla propria mansione (guanti, mascherine, occhiali protettivi, elmetti).
Il datore di lavoro non ha solo l'obbligo di garantire la tutela dei lavoratori secondo le norme di prevenzione per i rischi sul lavoro ma nel momento in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti dalle misure tecniche ed organizzative di prevenzione, è obbligato ad individuare quali siano i dispositivi di protezione individuale concretamente idonei a proteggere il lavoratore. Quindi, il datore di lavoro è il diretto responsabile della identificazione, della scelta, dell'utilizzo e della gestione dei dispositivi stessi. In particolare, gli obblighi del datore di lavoro in ambito di DPI consistono nel l'effettua re l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati utilizzando altri mezzi e quindi individuare i DPI idonei a proteggere i lavoratori dai rischi rilevati; nell'adeguare i dispositivi ogni qualvolta intervenga una variazione significativa da modificare le condizioni di rischio; nel valutare, sulla base delle informazioni fornite e delle norme d'uso dal fabbricante, le caratteristiche dei DPI affinché siano atte a prevenire i rischi, nonché valutare le condizioni in cui un DPI deve essere utilizzato. Inoltre il datore di lavoro dovrà, altresì, mantenere in efficienza i DPI, attraverso una accurata manutenzione, che comporti anche riparazioni e sostituzioni necessarie.
L'art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2008, che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi (Sez. 3, n. 13096 del 17/01/2017, Molino, Rv. 269332; Sez. 3, n. 25739 del 15/03/2012, Trentini, Rv. 252977); anche a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 dello stesso decreto. (Sez. 3, n. 13096 del 17/01/2017, Rv. 269332)
Così delineati gli obblighi incombenti sul datore di lavoro in tema di sicurezza dei dipendenti, la Corte distrettuale, facendo corretta applicazione dei suindicati principi, dopo aver sottolineato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione ai rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, ha posto l'accento sull'oggettiva mancata fornitura dì DPI idonei alla protezione dei lavoratori ipovedenti, ritenendo che tale omissione non possa essere superata dalla mancata segnalazione da parte del lavoratore di tale sua specifica esigenza, atteso che, considerate le dimensioni dell'azienda (che aveva alle sue dipendenze 60 dipendenti) il sovraocchiale doveva essere considerato come parte delle dotazioni in sede di valutazioni della sicurezza e quindi messo a disposizione dei lavoratori.
Peraltro l'inidoneità dei dispositivi individuali poteva essere rilevata anche mediante un efficace sistema di controllo che non risulta essere stato predisposto nell'azienda prima dell'infortunio.
Nè comunque è stato ritenuto a tal fine idoneo il sistema della procedura di sostituzione dei dispositivi adottato nell'azienda in primo luogo perché afferente a dispositivi usurati e non già mancanti ab origine ed inoltre in quanto tendente a far ricadere sul lavoratore obblighi gravanti sul datore di lavoro.
Peraltro, anche a voler ritenere che B.B. avesse solo da ultimo palesato la sua condizione di ipovedente (e che nell'azienda non vi fosse nessun altro dipendente affetto da tale deficit visivo) né l'atto di appello, né l'odierno ricorso offrono alcuna indicazione circa il momento in cui lo stesso avrebbe cominciato ad avere bisogno degli occhiali da vista nell'adempimento della prestazione lavorativa.
Per converso, come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, l'azienda dell'imputato annoverava ben sessanta dipendenti e tenuto conto delle dimensioni della medesima era del tutto verosimile e prevedibile la circostanza che vi fossero lavoratori ipovedenti. L'esigenza in questione non può pertanto considerarsi singolare e del resto è emerso che anche altro dipendente, segnatamente il D.D., avesse la medesima esigenza.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Come ritenuto dalla sentenza impugnata la colpa dell'imputato risulta provata anche nella sua dimensione soggettiva in quanto l'evento concretamente verificatosi ben poteva essere previsto; ed invero era oggettivamente esigibile per il datore di lavoro la predisposizione di strumenti idonei a proteggere anche i lavoratori ipovedenti, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda che rendevano quindi necessaria non solo la previsione degli occhiali protettivi ma anche dei sovraocchiali da indossare sopra eventuali occhiali da vista, non potendosi non comprendere detta eventualità nella valutazione del rischio complessivo che il datore di lavoro è tenuto a compiere nella predisposizione dei dispositivi individuali.
3. Il terzo motivo è infondato.
La sentenza impugnata richiama la sentenza di primo grado laddove ha negato il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. atteso che la determinazione della somma versata a titolo di risarcimento dall'assicurazione dell'imputato è avvenuta in via transattiva e pertanto non può costituire l'integrale ristoro del danno subito.
4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2025.
