Tipologia: CPL
Data firma: 4 agosto 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai Agricoli e Florovivaisti, Arezzo
Sommario:
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Titolo I - Parte introduttiva |
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Titolo VI - Norme di trattamento economico |
Contratto Provinciale di Lavoro
Il giorno 4 agosto 2021, tra la Coldiretti Arezzo, la Confagricoltura Arezzo, la Confederazione Italiana Agricoltori e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil, si è stipulato il seguente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli della Provincia di Arezzo.
Il presente CIPL decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023
Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonchè attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche1 e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti2.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole e i frantoi;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura)3;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende di coltivazioni idroponiche.
Il testo del presente Contratto Provinciale di Lavoro riporta, mantenendo la stessa numerazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018, gli articoli che in sede provinciale sono stati modificati o integrati, ferma restando l'accettazione e la piena validità, anche per la provincia di Arezzo, di tutte le norme previste dal CCNL del 19 giugno 2018 che non vengono riportate nel testo del presente Contratto Provinciale di Lavoro.
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1 Sono florovivaistiche le aziende:
a. Vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
b. Produttrici di piante ornamentali da serra;
c. Produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
d. Produttrici di bulbi, sementi da fiori, piante porta semi, talee per fiori e piante ornamentali.
2 Per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai si vedano gli allegati 2 e 2/BIS del CCNL.
3 Per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese che esercitano attività di acquicoltura e i loro operai si veda anche l'Accordo del 19 giugno 2018 (Cfr. Allegato n. 5).
Art. 2 Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale.
Contratto nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonchè il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione.
[…]
Contratto provinciale
Il contratto provinciale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 92 e 93 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]
Le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello (art. 92 e 93 del presente contratto), per i quali - ferma restando l'applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo. Le materie così disciplinate sono sostitutive della disciplina prevista nei contratti provinciali.
Aziende pluri-localizzate
Alle imprese o ai gruppi di imprese - così come individuati ai sensi dell'art. 2359 del c.c. - che operano su una pluralità di regioni o province, è riconosciuta la possibilità, a richiesta degli stessi, di applicare le disposizioni individuate con specifico accordo sindacale aziendale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente contratto.
Resta ferma, per tali imprese o gruppi di imprese, la possibilità di applicare in ogni provincia le disposizioni del corrispondente contratto provinciale, nonchè di effettuare l'accentramento amministrativo secondo le norme vigenti.
Restano salvi i trattamenti di miglior favore eventualmente previsti.
[…]
- Nota a verbale -
La Parti stipulanti il presente CCNL hanno sottoscritto il 19 giugno 2018 un “Accordo su relazioni sindacali, contrattazione collettiva e rappresentanza nel settore agricolo”
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 Sistema della bilateralità
In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sugli assetti contrattuali del 22 settembre 2009, le Parti - al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti - concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi:
- Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato EBAN, di cui all'art. 7 del presente CCNL;
- Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali di cui all'art. 8 del presente CCNL.
Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.
- Norma transitoria -
I preesistenti organismi bilaterali di seguito indicati restano in attività fino a quando le relative funzioni saranno assorbite dall'Ente bilaterale agricolo nazionale o dalle Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali:
- Osservatori nazionale, regionali, provinciali di cui all'art. 9 del CCNL;
- “Centri di formazione agricola” di cui all'art. 10 del CCNL;
- “Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità” di cui all'art. 11 del CCNL;
- “Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro” e “Comitati paritetici provinciali per la salute e la sicurezza sul lavoro” previsti dall'Accordo del 19 giugno 2018 (Allegato n. 6 CCNL).
Art. 7 Ente Bilaterale Agricolo Nazionale
Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato EBAN, con il compito di:
[…]
f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall'Accordo del 19 giugno 2018 (Allegato n. 6 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti);
g) svolgere le attività assegnate all'Osservatorio Nazionale dall'art. 9 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti;
h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall'art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti;
i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;
j) promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
k) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive. […]
Art. 8 Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
Le Casse extra legem/Enti bilaterali agricoli territoriali sono costituite dalle Parti a livello territoriale al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall'art. 62 del presente CCNL.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
11 Le Casse extra legem/Enti possono inoltre:
- svolgere le funzioni demandate all'Osservatorio provinciale dall'art. 9 del vigente CCNL ai Centri di formazione agricola dall'art. 10 del vigente CCNL e al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro dall'Allegato n. 6 al vigente CCNL;
[…]
- esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
[…]
Le Parti si impegnano a completare il processo di trasformazione/costituzione degli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali entro il 31 dicembre 2018.
Art. 9 Osservatori
Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
- le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;
- le dinamiche e le tendenze dell'impiego di lavoratori stranieri e delle relative problematiche anche al fine di fornire alle parti costituenti il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
- i fabbisogni di formazione professionale;
- le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso contratti d'area;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
- l'analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
- l'andamento dei rinnovi dei contratti provinciali, anche al fine di proporre iniziative alle parti interessate per rimuovere gli ostacoli che possono incidere negativamente sul normale svolgimento dei negoziati. A tal fine l'osservatorio sarà convocato a richiesta di una delle parti;
- la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica.
L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.
L'Osservatorio nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Osservatorio regionale
Le parti convengono di costituire a livello regionale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
- applicazione nell'ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agroalimentare ed attività connesse;
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- politiche regionali di sviluppo dell'agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell'ambiente;
- analisi delle classificazioni professionali degli operai agricoli individuate dai Contratti provinciali della regione di competenza allo scopo di verificarne la coerenza con le declaratorie di area previste dal CCNL, consentendo così le opportune valutazioni in sede di rinnovo dei contratti provinciali al fine di favorire l'armonizzazione di eventuali incoerenze;
- monitoraggio dell'andamento dei rinnovi dei contratti provinciali di lavoro della regione di competenza al fine di favorire il regolare andamento della negoziazione.
L'Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Le parti si impegnano a costituire l'Osservatorio regionale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
Osservatorio provinciale
Le parti firmatarie del presente contratto confermano la costituzione a livello provinciale un Osservatorio sul mercato del lavoro che svolga le seguenti funzioni:
1 - fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
2 - fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro nonchè sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
3 - individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di patti territoriali e contratti di area;
4 - esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
5 - esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all'Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
6 - concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
7 - esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del Contratto Provinciale di Lavoro, nonchè le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali in base all'ultimo comma dell'art. 87;
8 - esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perchè l'Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
L'Osservatorio provinciale è costituito da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Per il funzionamento degli Osservatori (nazionali, regionali e provinciali) si rinvia al Regolamento allegato al CCNL.
Art. 11 Commissione nazionale paritetica per le “pari opportunità"
Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le “pari opportunità” composta pariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti.
La Commissione ha l'incarico di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni, non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici agricole nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonchè le misure atte a superarli.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) analizza l'andamento dell'occupazione femminile in agricoltura utilizzando anche i dati forniti dall'Osservatorio nazionale, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;
b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di “azioni positive” poste in essere in Italia e all'estero in applicazione della Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635, dei Programmi di azione della Comunità europea 82/85 e 86/90 e delle disposizioni di legge in materia di pari opportunità;
c) individua misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile;
d) propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme di finanziamento a sostegno della propria attività.
I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno trasmessi alle organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute valutazioni e l'individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e sindacali ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro
Art. 16 Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applicano le norme della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, come modificata dal DLgs 4 agosto 1999, n. 345 e dal DLgs 18 agosto 2000, n. 262.
Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, DLgs 26 marzo 2001, n. 151).
Art. 18 Apprendistato professionalizzante
Le parti - rilevata l'importanza dell'apprendistato ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro - definiscono, con l'Accordo del settore agricolo del 23 febbraio 2017 per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere (Allegato n. 10 CCNL) e con l'Accordo del settore agricolo del 19 giugno 2018 per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore (primo livello) e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) (Allegato n. 11 CCNL) per gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal DLgs n. 81/2015.
Art. 19 Somministrazione di lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del DLgs n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall'art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa agricola utilizzatrice.
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del DLgs n. 626 del 1994 s.m;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonchè al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all'aumento temporaneo dell'attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l'impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente4.
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell'anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
L'azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all'Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi.
- Impegno a verbale -
Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l'impiego al fine di sollecitare l'adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo co. del presente articolo.
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4 L'unità di misura è pari a 270 giornate.
Art. 24 Mobilità territoriale della manodopera
[…]
Inoltre, le parti, impegnandosi ad operare per una più fattiva collaborazione con gli enti e istituzioni interessate, al fine di impedire ogni possibile forma di violazione del collocamento, specialmente dovuta alla intermediazione privata della manodopera e per eliminare ogni tipo di trasporto abusivo dei lavoratori, nel corso di tali incontri esamineranno le misure più adeguate da sottoporre all'attenzione degli Organismi pubblici competenti, quali:
1) funzionalità e potenziamento dei Servizi per l'impiego per assicurare, con la massima tempestività, l'avviamento dei lavoratori e quindi consentire la disponibilità immediata della manodopera occorrente alle aziende;
2) vigilanza sugli automezzi privati che trasportano i lavoratori ed interventi presso la Regione per potenziare le linee di trasporto pubblico;
3) studio ed individuazione delle possibili forme di compensazione territoriale della manodopera.
Le stesse parti, inoltre, per una concreta azione diretta a governare la mobilità territoriale della manodopera stagionale, convengono di organizzare conferenze annuali per l'esame delle problematiche poste dai flussi migratori della manodopera anzidetta nell'ambito dei singoli bacini di impiego individuati dalle Commissioni regionali tripartite.
A tal riguardo, ad iniziativa di una delle parti, sarà concordata la scelta del bacino di impiego e la data di svolgimento della conferenza, cui saranno interessate a partecipare le strutture pubbliche del bacino di impiego medesimo.
In tali conferenze un 'attenzione particolare sarà riservata alla mobilità dei flussi migratori della manodopera extracomunitaria ed ai problemi dei servizi sociali indispensabili per l'accoglimento di tale manodopera.
In relazione ai detti servizi sociali, saranno interessate ed invitate alla conferenza le competenti autorità pubbliche tenute, per legge, agli adempimenti relativi.
Art. 25 Lavoratori migranti
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.
Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
Per detta manodopera i Contratti Provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare:
- il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell'azienda;
- la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro.
Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km.
[…]
Art. 27 Pari opportunità
In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del DLgs 11 aprile 2006, n. 198, le Parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari opportunità uomo donna, con particolare riguardo all'attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di rimuovere gli ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Le Parti concordano sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, la Commissione nazionale per le pari opportunità di cui all'art. 11 del vigente CCNL, viene investita del compito di recepire i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali inviati dalle sedi territoriali, al fine di monitorare le condotte poste in essere e promuovere la necessità di ricercare soluzioni alle problematiche emerse.
Le parti con Accordo del 19 giugno 2018 (Allegato n. 12 CCNL) recepiscono i principi a cui si ispira il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” (DLgs 11 aprile 2006, n. 198).
Le parti, anche allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondenti alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo in agricoltura, convengono quanto segue:
1) i programmi di assunzione, stante la stagionalità che caratterizza l'attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell'anno all'interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo anno, o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente;
2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e presentati, con il loro parere favorevole, ai competenti centri per l'impiego. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nei competenti organi di collocamento a far stipulare alle stesse le relative convenzioni.
Art. 30 Appalti
Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l'incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto.
In particolare è necessario appurare che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e si assuma il rischio d'impresa. L'impresa appaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto. All'impresa appaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili in azienda per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva.
È necessario altresì che l'impresa committente verifichi la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, acquisendo da quest'ultima la relativa certificazione (DURC).
L'impresa agricola committente è tenuta a verificare che l'impresa appaltatrice -anche se condotta in forma cooperativa - applichi ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del contratto di appalto la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nel caso in cui l'azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un diverso stato membro dell'Unione Europea, ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in uno stato terzo/ extra UE, ai lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto si applicano, ai sensi del DLgs n. 136/2016, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione - compreso il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale di riferimento - previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il lavoro, nonchè le disposizioni in materia di accesso alle informazioni di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e si assuma il rischio d'impresa.
Oltre a quanto già espressamente normato dall'art. 30 del vigente CCNL, si riconferma la necessità di “eliminare”, laddove presente, il lavoro nero e irregolare; in particolare quello che si nasconde sotto forma di “appalti ed esternalizzazione” di fasi lavorativi o cicli lavorativi. Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'effettiva assunzione del rischio di impresa e all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonchè al rispetto delle norme contrattuali di appartenenza.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL e dal CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Arezzo.
- Le fasi e le opere eventualmente appaltate, non possono essere subappaltate e devono essere realizzate con mezzi dell'appaltatore.
- Il lavoro deve essere organizzato dall'appaltatore stesso e a completo rischio di quest'ultimo.
- Il rispetto da parte dell'appaltante e dell'appaltatore delle leggi sul lavoro e delle norme contrattuali del settore agricolo vigente in Provincia di Arezzo o Regione Toscana, è condizioni essenziale per l'appalto stesso.
- Il pieno rispetto delle leggi, dei contratti e delle normative della sicurezza prima richiamate, sono di competenza dell'appaltatore e dell'appaltante.
- L'introduzione del cartellino di riconoscimento per tutti i lavoratori dell'appaltatore.
- L'inizio e la fine dei lavori, nonchè la manodopera impiegata con le relative qualifiche e la documentazione inerente la regolarità contributiva (DURC), deve essere preventivamente comunicate alle RSU o alle RSA e all'Osservatore Provinciale di cui all'art.6 del presente CIPL sito presso il FIMIAV in via Calamandrei n. 129 - 52100 Arezzo.
- Nota a verbale -
Le parti auspicano che sia stato costituito a livello regionale e nazionale uno specifico albo concernente le imprese abilitate a svolgere in appalto determinate lavorazioni in agricoltura.
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 34 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a 6,30 ore giornaliere. Fatte salve le attività zootecniche, l'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni lavorativi, con il sabato libero. La giornata del sabato concorre alla formazione del periodo di ferie e si considera lavorativa a tutti gli effetti.
Con riferimento all'organizzazione aziendale del lavoro, le parti direttamente interessate distribuiranno l'orario settimanale di lavoro su 4 giorni lavorativi di 8 ore, ed un giorno lavorativo di 7 ore; le parti individuali direttamente interessate potranno altresì mantenere un orario di lavoro settimanale di 40 ore distribuito su 5 giorni lavorativi di 8 ore, recuperando il maggior orario anche mediante riposi giornalieri compensativi, per un massimo di 6 giorni lavorativi in ragione d'anno.
Una diversa ripartizione dell'orario settimanale potrà essere concordata in azienda direttamente tra le parti. Resta comunque stabilito che il lavoratore è tenuto a prestare la propria opera anche nella giornata di sabato ove ricorra l'esigenza di assicurare lo svolgimento di particolari ed inderogabili attività aziendali.
Qualora esigenze di organizzazione aziendale non consentano di far usufruire a tutti i lavoratori dell'azienda la giornata del sabato libero, verranno concordati idonei turni tra le parti, in azienda, affinchè i lavoratori, attraverso detti turni, si avvicendino nel godimento della giornata libera nei vari giorni della settimana.
La distribuzione delle ore lavorative nella giornata sarà effettuata, secondo le esigenze delle singole aziende, con intervalli non superiori alle due ore nei periodi autunnali, invernali e primaverili, ed alle tre ore nel periodo estivo.
Nei casi di turni lavorativi di almeno 6 ore consecutive, viene riconosciuta una pausa non retribuita di trenta minuti.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne.
In base all'art. 18 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977 come modificato dall'art. 2 del DLgs 4 agosto 1999 n. 345, l'orario di lavoro per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
In applicazione del corrispondente articolo del CCNL, ed in relazione alle esigenze aziendali, l'azienda potrà stabilire, fino ad un massimo di 90 giornate nell'anno, un orario di lavoro di 48 ore settimanali. L'azienda, ogni qualvolta intenda usufruire di tale flessibilità dell'orario di lavoro, che comunque dovrà interessare un periodo non inferiore ad una settimana lavorativa, dovrà comunicare 15 giorni prima, di norma per iscritto, il diverso orario ai delegati aziendali o, in mancanza, ai lavoratori. I dipendenti concorderanno con l'azienda il recupero di tali maggiori orari in altro periodo dell'anno, effettuando orari di lavoro settimanali di 30 ore. Per i periodi di maggiore orario, ai lavoratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 15% sulla normale retribuzione.
Art. 35 Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
In base all'art. 22, Legge 17 ottobre 1967, n. 977, modificata dal DLgs 4 agosto 1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni, dev'essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il diritto al riposo settimanale, detto riposo settimanale potrà essere fruito in giorno diverso da quello festivo, anche secondo un calendario settimanale di lavoro concordato in azienda fra le parti direttamente interessate.
Art. 38 Permessi straordinari e congedi parentali
[…]
In materia di congedi parentali, di riposo e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e relativi regolamenti attuativi.5
[…]
_____
5 Cfr Dlgs 26 marzo 2021, n. 51.
Art. 42 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
- lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
- lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all'art. 37 del CCNL;
- lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 21,00 alle ore 5,00;
- lavoro notturno al coperto, quello eseguito dalle ore 21,00 alle ore 5,00.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
[…]
Art. 44 Interruzioni - Recuperi
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato, qualora non fosse possibile, per causa di forza maggiore, eseguire durante la giornata l'orario di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute senza dar luogo a remunerazione alcuna. Nel rispetto delle leggi vigenti, tale recupero dovrà effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali. Qualora dovessero riproporsi o persistere le cause di forza maggiore, così da non potersi rispettare tale termine, il completamento del recupero avverrà non appena possibile.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 Legge 8 agosto 1972, n. 457.
[…]
Art. 46 Attrezzi ed utensili, vestiario
Il datore di lavoro consegnerà all'operaio agricolo gli attrezzi necessari al lavoro assegnatogli. Consegnerà, altresì, per ogni anno, una tuta da lavoro ed una seconda per il ricambio. L'operaio agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro, e risponde delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa.
Il datore di lavoro deve provvedere alla manutenzione degli attrezzi e degli utensili.
Art. 47 Organizzazione del lavoro
Fermo restando quanto disposto dagli artt. 34, 35, 36 (orario di lavoro, riposo settimanale e ferie), al fine di assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva, saranno concordati nell'ambito dell'azienda turni di lavoro e sarà esaminata ogni altra misura idonea, compresa quella di integrare, se necessario e possibile, il carico della manodopera aziendale. Alla soluzione dei problemi suindicati contribuirà con studi e proposte anche l'Osservatorio Provinciale di cui all'art. 9 del presente contratto.
Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 58 Previdenza e assistenza
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.
Art. 60 Malattia ed infortunio - operai agricoli
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]
Art. 67 Lavori pesanti o nocivi
Ai sensi di quanto previsto all'art. 66 del CCNL, sono considerati Pesanti e Nocivi, svolti unicamente, sistematicamente o come attività giornaliera prevalente, i seguenti lavori:
- prestazioni in terreni acquitrinosi, per le quali l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi immersi nell'acqua;
- raccolta manuale dei sassi;
- escavazione manuale dei fossi;
- zappatura, vangatura ed utilizzo della motozappa;
- utilizzo del decespugliatore e motosega;
- falciatura a mano.
- operazioni di potatura e/o legatura su nuovi impianti viticoli e fino al secondo anno.
Tali lavori non potranno essere eseguiti per un periodo superiore a quattro ore consecutive nell'arco della giornata lavorativa. Se tale limite venisse superato, al lavoratore comporterà per ogni ora lavorata, oltre le 4, una maggiorazione del 10%.
Per le ore eventualmente restanti, i lavoratori potranno essere adibiti ad altre mansioni, senza che ciò possa avere rilievo per il cambio di qualifica professionale di cui all'art. 31 del CIPL e CCNL.
Art. 68 Tutela della salute dei lavoratori
Il presente contratto provinciale di lavoro recepisce, in tutte le sue parti, il DLgs 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche che, rispetto al passato, detta nuove norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro. Di particolare rilievo sono tutte le misure di prevenzione e di protezione individuate dal suddetto decreto a tutela delle lavoratrici madri, la sorveglianza sanitaria, la stesura dei documenti di valutazione di rischio, la partecipazione e la responsabilità del medico competente alla stesura del DVR. ed, infine, la costituzione e la relativa formazione continua dei rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza (RLS).
Le aziende debbono mettere a disposizione degli operai addetti ai lavori nocivi i mezzi di protezione atti a salvaguardare la salute ai sensi del DPR 27 aprile 1955 n. 547, del DPR 19 marzo 1956 n. 303 e successive modifiche che dettano norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e norme generali per l'igiene del lavoro.
Le Aziende dovranno fornire idonei dispositivi di protezione individuale e collettiva, conforme alla tipologia di lavoro, a tutti i dipendenti, dovranno assicurarsi della perfetta funzionalità e sicurezza dei mezzi forniti ai lavoratori e fornire gli strumenti di difesa delle sostanze chimiche usate.
Non potrà essere richiesta l'effettuazione della prestazione lavorativa quando vengano accertati stati di inefficienza tali da mettere a repentaglio l'incolumità del lavoratore e fintanto che questi non vengano rimossi.
Il datore di lavoro o chi per lui dovrà anche disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i D.P.I. a loro disposizione.
I lavoratori dovranno osservare, oltre alle norme di legge, le misure eventualmente disposte dall'azienda ai fini della sicurezza individuale e/o collettiva; dovranno altresì segnalare immediatamente al datore di lavoro o al loro preposto o all'RLS le eventuali deficienze dei D.P.I., dei macchinari e dei mezzi; non dovranno rimuovere o modificare parti dei macchinari, dei mezzi e dei D.P.I. o collettivi senza autorizzazione.
Le aziende forniranno informazioni ai lavoratori addetti alla manipolazione e alla preparazione dei prodotti antiparassitari e anticrittogamici relativi agli elementi conoscitivi attinenti al grado di pericolosità e nocività dei prodotti stessi.
Ogni azienda dovrà, come disposto dal decreto 81/2008, essere dotata di cassetta di primo soccorso e di personale formato ad usarlo.
Sono considerati lavori che presentano “fattori di nocività” per i quali l'orario giornaliero di lavoro, a parità di retribuzione, è ridotto di 2 ore e 20 minuti quelli che prevedono la preparazione e l'irrorazione di fitofarmaci di 1° e 2° classe.
Quando l'impiego in lavori che presentano fattori di nocività non sia per l'intera giornata, la prevista riduzione di orario dovrà essere proporzionata all'entità della prestazione d'opera svolta.
Le aziende, al fine di salvaguardare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori addetti alle irrorazioni, si impegnano a fornire al lavoratore un mezzo meccanico dotato di cabina pressurizzata e/o altri mezzi protettivi collaudati ed omologati dagli enti preposti alla sicurezza del lavoro; non si darà luogo in tali casi a riduzioni di orario.
Nel caso in azienda vi siano più lavoratori con medesima qualifica per l'esecuzione di lavori che presentano fattori di nocività dovrà essere assicurato, fra di essi, un avvicendamento nell'arco della giornata o del ciclo lavorativo.
Gli operai addetti ai lavori che presentano “fattori di nocività” hanno diritto ad un permesso regolarmente retribuito di 4 ore annue per sottoporsi ad una visita di controllo medico. Quando la certificazione medica renda necessari ulteriori accertamenti, il lavoratore addetto avrà diritto ad un ulteriore permesso retribuito di 4 ore.
Analoghi permessi “non retribuiti” saranno concessi agli operai esposti all'influsso di lavori nocivi.
Saranno posti a carico del Fimiav i costi degli eventuali accertamenti necessari che risultino non forniti gratuitamente da Enti pubblici, così come il lavoratore esposto avrà diritto a ricevere dal Fimiav un'indennità pari al mancato salario, per i casi di permesso non retribuito per un massimo di otto ore.
Il lavoratore fornirà al Fimiav e all'azienda documentazione delle visite mediche. Sarà cura del Fimiav provvedere ai fini dell'adozione del libretto sindacale e sanitario di cui all'art. 68. Nel caso di determinassero, ai sensi di legge, iniziative e interventi da parte dei centri di medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti, il Fimiav stipulerà apposite convenzioni con i suddetti Enti per la copertura finanziaria degli interventi medesimi per la parte che non fosse prevista a carico della struttura pubblica.
Analogamente, al fine di rendere effettivamente fruibili le norme per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori agricoli sui luoghi di lavoro, relativamente ai rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici, il Fimiav stipulerà opportune convenzioni con strutture sia pubbliche che private per gli accertamenti medici e strumentali, e per la formazione ed informazione dei lavoratori, assumendone il costo.
Nelle aziende con oltre 5 dipendenti con qualifica di operai a tempo indeterminato, il datore di lavoro avrà cura di predisporre, là dove possibile, un locale atto alla consumazione dei pasti, al riparo da improvvise avversità atmosferiche ed al riposo nell'intervallo fra il lavoro del mattino e del pomeriggio.
Nelle aziende con oltre 10 dipendenti con qualifica di operai a tempo indeterminato, il datore di lavoro avrà cura di predisporre, là dove sia possibile, nel locale atto alla consumazione dei pasti di cui al co. precedente, l'attrezzatura necessaria alla preparazione e consumazione dei pasti, e ove possibile i servizi igienici.
La pulizia dei locali sarà posta a carico del datore di lavoro.
Nelle aziende con oltre 15 dipendenti con qualifica di operai a tempo indeterminato, potranno essere predisposti, ove possibile, appositi locali-spogliatoi forniti di lavandini, docce e servizi igienici.
Nelle aziende con oltre 50 dipendenti con qualifica di operai a tempo indeterminato, il datore di lavoro metterà a disposizione un servizio mensa, o in assenza di essa un buono mensa individuale giornaliero pari ad € 5,29.
Art. 69 Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Alle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge 9.
Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di cinque mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell'arco temporale di tre anni10.
Il predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro.
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9 Cfr art 24 D.lvo 80/2015
10 Cfr art 66 CCNL
Art. 70 Libretto sindacale e sanitario
Le Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il libretto sindacale e sanitario conforme al fac-simile di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro, cui si uniformeranno quelli fino ad oggi adottati a livello provinciale integrativo.
Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall'operaio presso le rispettive Organizzazioni sindacali.
Titolo VIII - Sospensione - risoluzione del rapporto - provvedimenti disciplinari
Art. 74 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai agricoli a tempo indeterminato
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai agricoli non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge 604/1966 e n. 300/1970, come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto quali:
- le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
[…]
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente Contratto;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
B) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
- le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
[…]
Art. 77 Norme disciplinari operai agricoli
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Qualsiasi infrazione alla disciplina del lavoro da parte dei lavoratori dà luogo, a seconda della gravità della mancanza, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
1) Richiamo scritto, senza alcuna trattenuta;
2) Trattenuta fino al massimo di 2 ore del salario:
- nel caso in cui senza giustificato motivo il lavoratore si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda, ne anticipi la cessazione;
- nel caso in cui per negligenza, il lavoratore arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
- nel caso in cui il lavoratore si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
3) Trattenuta di una giornata di salario, nei casi di recidiva e di maggiore gravità nelle mancanze di cui al punto 1).
[…]
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 80 Delegato d'azienda operai agricoli
Nelle aziende che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli, nelle quali non siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie, sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art. 80 del presente contratto.
I contratti provinciali prevedranno eventuali norme particolari per agevolare l'esercizio di tale diritto da parte degli operai agricoli siano essi a tempo indeterminato o determinato.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
[…]
Art. 83 Rappresentanze sindacali unitarie
Le Rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente CCNL.
Art. 84 Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro nei limiti di tredici ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all'apposito Protocollo.
Titolo X - Norme finali
Art. 92 Contrattazione provinciale operai agricoli
Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a livello provinciale e ne fissa l'ambito di applicazione.
Questo livello di contrattazione ha il ruolo e le funzioni ad esso attribuiti da quanto stabilito all'art. 2 del presente CCNL. La contrattazione provinciale può inoltre trattare le materie per le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti articoli:
- art. 5 - Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
- art. 8 - Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
- art. 9 - Osservatori
- art. 13 - Assunzione
- art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
- art. 18 - Apprendistato
- art. 20 - Riassunzione
- art. 24 - Mobilità territoriale della manodopera
- art. 25 - Lavoratori migranti
- art. 29 - Vendita dei prodotti sulla pianta
- art. 31 - Classificazione
- art. 34 - Orario di lavoro
- art. 35 - Riposo settimanale
- art. 37 - Permessi per formazione continua
- art. 39 - Permessi per corsi di recupero scolastico
- art. 42 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
- art. 44 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
- art. 47 - Organizzazione del lavoro
- art. 49 - Retribuzione
- art. 54 - Obblighi particolari tra le parti
- art. 55 - Rimborso spese
- art. 56 - Cottimo
- art. 62 - Integrazione trattamento di malattia e infortuni sul lavoro operai agricoli
- art. 67 - Lavori pesanti o nocivi
- art. 68 - Tutela della salute dei lavoratori
- art. 77 - Norme disciplinari operai agricoli
- art. 80 - Delegato d'azienda operai agricoli
- art. 88 - Quote sindacali per delega
Le parti sono impegnate a rispettare e a far rispettare la presente normativa.
[…]
