REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio
Dott. MARZANO Francesco
Dott. ROMIS Vincenzo
Dott. FOTI Giacomo
Dott. MASSAFRA Umberto

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI CUNEO;
nei confronti di:
1) G.L. N. IL ***;
avverso la sentenza n. 1854/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CUNEO, del 23/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.ssa De Sandro che ha chiesto l'annullamento con rinvio delle sentenza impugnata;
udito il difensore Avv. ***, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

- 1 - Con sentenza del 23 ottobre 2009, il Gup del Tribunale di Cuneo ha dichiarato, a norma dell'art. 425 c.p.p., non luogo a procedere nei confronti di G.L., imputato ex artt. 113, 589 cod. pen., comma 1 e 2, per non avere commesso il fatto.
Il G., amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione della "I. C. s.p.a.", è stato accusato di avere, nella richiamata qualità ed in cooperazione colposa con A.V. - procuratore speciale della predetta società e munito di delega in ordine alla sicurezza ed igiene del lavoro nonché alla prevenzione del rischio, viceversa rinviato a giudizio - causato la morte del lavoratore R.L., titolare di impresa individuale incaricata di realizzare montaggi di sospensioni motorizzate sui moduli semoventi modello MSPE, rimasto schiacciato da una di tali sospensioni che, scivolata dalla pedana metallica ove era stata posizionata, era precipitata sul lavoratore.
Infortunio verificatosi il ***.
Secondo quanto registrato nel capo d'imputazione, l'imputato: a) aveva omesso di organizzare il montaggio delle sospensioni motorizzate in modo da evitare che gli addetti a tali mansioni dovessero lavorare a diretto contatto con carichi sospesi, non adeguatamente assicurati e imbracati, e perciò esposti al pericolo di investimento e schiacciamento in caso di caduta, rovesciamento o oscillazione del carico; b) aveva omesso di mettere a disposizione di tali addetti attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, idonee, in particolare, ad evitare cadute o spostamento delle sospensioni nel corso del montaggio sui moduli semoventi; c) non aveva correttamente progettato né adeguatamente controllato la sequenza del montaggio al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; d) non aveva dato le prescrizioni necessarie affinché le manovre di sollevamento delle sospensioni motorizzate fossero eseguite previo allontanamento delle persone esposte al pericolo di caduta delle stesse.
Nel motivare la decisione adottata, il Gup ha, anzitutto, ricordato che in data 22 luglio 2005, con rogito notarile, in G. aveva nominato A.V. suo procuratore speciale, conferendogli la delega in ordine, tra l'altro, alla sicurezza ed igiene del lavoro, attribuendogli i più ampi poteri decisionali e di firma, con facoltà di utilizzare, in piena autonomia e senza alcuna limitazione, le somme stanziate del budget annuale, con possibilità di richiedere, se necessario, le necessarie integrazioni. Tanto essendo stato accertato, ha rilevato il giudicante come, alla stregua dei principi affermati da questa Corte in tema di delega a terzi degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, l'imputato dovesse ritenersi esente da colpa per l'infortunio occorso al R., del quale avrebbe dovuto esser chiamato a rispondere solo l' A.. Ciò anche perché, ha aggiunto lo stesso giudicante, le omissioni contestate non sarebbero riferibili a carenze strutturali, delle quali, nonostante la delega, il datore di lavoro dovrebbe, comunque, esser chiamato a rispondere, ma solo a carenze operative, allo stesso non imputabili in virtù della delega conferita; non risultava, inoltre, che l'imputato fosse stato a conoscenza delle carenze, presso lo stabilimento, della procedura di montaggio delle sospensioni motorizzate sui moduli semoventi.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo che deduce:
a) Erronea applicazione dell'art. 2087 cod. civ. e violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 1, comma 4 ter, in relazione al citato D.Lgs. art. 4, comma 1.
Sostiene il ricorrente che la lettura giurisprudenziale dell'art. 2087 cod. civ. - norma di chiusura integratrice della legislazione speciale in materia di prevenzione - indica il datore di lavoro quale garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con la conseguenza che la delega in materia infortunistica conferita dal datore di lavoro no- ha oggetto illimitato, essendo taluni obblighi ontologicamente connessi alla funzione ed alla qualifica proprie del datore di lavoro. In particolare, sostiene il ricorrente, secondo la giurisprudenza di legittimità, la delega non libera il datore di lavoro dall'obbligo di vigilare e di controllare che il delegato usi concretamente e correttamente la delega.
Nel caso di specie, il profilo dell'omessa vigilanza, da parte dell'imputato, sul modo con cui l' A. concretamente utilizzava i poteri conferitigli, non sono stati oggetto di valutazione da parte del Gup, il quale ha affermato che mancherebbe la prova che il G. fosse al corrente delle carenze ipotizzate nel capo d'imputazione, laddove l'ignoranza dell'instaurarsi all'interno dell'azienda di una prassi "contra legem" - descritta nel capo d'imputazione, che segnala nelle modalità di montaggio delle sospensioni motorizzate carenze organizzative e progettuali - non esonera da responsabilità il delegante in ragione dell'inosservanza, da parte dello stesso, del dovere di vigilare sul comportamento del delegato. D'altra parte, soggiunge il PM ricorrente, le denunciate carenze organizzative e progettuali presuppongono una evidente carenza dell'analisi del rischio da carichi sospesi connessi al montaggio; analisi che costituisce obbligo, non delegabile, del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 4 ter, in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 1;
b) Mancanza di motivazione nella valutazione degli elementi di prova acquisiti.
Si sostiene, in proposito, nel ricorso che il Gup non ha specificato le ragioni per le quali le ipotizzate carenze avessero natura "operativa" piuttosto che "strutturale".

- 2 - Il ricorso è fondato.
È noto come la consolidata giurisprudenza di questa Corte riconosca all'udienza preliminare natura non di merito, ma meramente processuale, diretta solo ad accertare non la colpevolezza o la colpa dell'imputato, bensì solo la necessità o meno del passaggio alla fase dibattimentale. Ciò, evidentemente, allo scopo di evitare l'avvio di inutili dibattimenti, non solo laddove la situazione di innocenza si rappresenti in termini tanto evidenti ed immutabili da non poter esser superata dall'acquisizione, nella sede dibattimentale, di ulteriori elementi probatori o da una diversa valutazione di quelli già acquisiti, ma anche quando gli elementi acquisiti si presentino insufficienti o contraddittori, ugualmente inidonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Orbene, nel caso di specie il percorso argomentativo che ha adottato dal Gup per pervenire alla decisione impugnata presta il fianco alle censure mosse dal ricorrente.
Ha sostenuto, in sostanza, il giudicante che la delega formalmente conferita con atto notarile ad A.V. manderebbe esente il G. da ogni responsabilità per l'infortunio che ha causato la morte di R.L., senza, tuttavia, considerare che, in tema di infortuni sul lavoro, questa Corte (Cass. n. 38425/06 n. 12794/07) ha affermato che, anche in presenza di delega correttamente conferita, permane, in ogni caso, l'obbligo del datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, e che la stessa delega non esonera da responsabilità per tutto ciò che riguarda le scelte aziendali di fondo, relative all'organizzazione delle lavorazioni, che comunque attengono alla sfera di responsabilità del datore di lavoro.
Sul punto, il Gup si è espresso in termini del tutto generici e laconici, laddove, non solo non ha approfondito la tematica concernente l'obbligo di vigilanza, ma ha sostenuto "che le omissioni contestate si riferiscono tutte a presunte carenze operative e non già a carenze strutturali" (in relazione alle quali, ha ammesso il Gup, la delega non esonera il datore di lavoro da responsabilità), senza tuttavia spiegare cosa debba intendersi per carenze "operative" e carenze "strutturali" e senza indicare le ragioni per le quali quelle nel caso di specie contestate debbano considerarsi "operative". Specie quelle relative all'organizzazione ed alle modalità di esecuzione del lavoro di montaggio delle sospensioni, che il PM ricorrente ritiene indicative anche della mancata analisi, da parte del G., dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, connessi con lo svolgimento di tali mansioni; analisi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte - Cass. n. 8620/08 e n. 4123/09 - compete al datore di lavoro e non è dallo stesso delegabile.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, con rinvio al Tribunale di Cuneo per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cuneo per l'ulteriore corso.