Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 11 febbraio 2025
Validità: 01.01.2025 - 31.12.2027
Parti: Elettricità Futura, Utilitalia Enel, GSE, Sogin, Terna, Energia Libera e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Settore elettrico
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
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Art. 2 Decorrenza e durata |
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Art. 38 struttura retributiva - protocollo sul trattamento economico |
In Roma, addì 11 febbraio 2025, Elettricità Futura, Utilitalia Enel spa in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate in Elettricità Futura, GSE spa - Gestore dei Servizi Energetici spa, Sogin spa - Società Gestione Impianti Nucleari spa, Terna spa - Rete Elettrica Nazionale spa, Energia Libera e Filctem - Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Chimica, Tessile, Energia, Manifatture, Flaei- Cisl - Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane, Uiltec - Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia, Chimica, si è stipulata la presente ipotesi di accordo sindacale per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 luglio 2022 per i lavoratori addetti al settore elettrico.
Indice articoli CCNL revisionati
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 6 Relazioni industriali
Art. 11 Ambiente, Qualità e Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 20 Tutela della Maternità/Paternità
Art. 21 Malattia, infortuni e cure termali
Art. 27 Orario di lavoro - giorni festivi e riposi - festività soppresse
Art. 31 Ferie
Art. 33 Classificazione del personale
Art. 36 Formazione
Art. 37 Diritto allo Studio
Art. 38 struttura retributiva - protocollo sul trattamento economico
Art. 41 Indennità (collazione)
Art. 45 Trattamento di fine rapporto (collazione)
Art. 46 Previdenza complementare
Art. 49 Pari opportunità diversità e inclusione
Appendice
Art. 27 orario di lavoro, giorni festivi e riposi - festività soppresse
Art. 38 struttura retributiva - protocollo sul trattamento economico
Art. 46 Previdenza complementare
Art. 6 Relazioni Industriali
Premessa
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il carattere strategico del servizio di pubblica utilità che le Aziende del settore elettrico sono chiamate a svolgere, la complessità organizzativa del settore stesso, nonché il ruolo che le Organizzazioni sindacali rivestono, oltre che per la tutela di tutti i lavoratori, anche per una più efficace realizzazione delle strategie delle Aziende del settore, ferma restando la distinzione dei ruoli e di responsabilità tra le Aziende stesse ed il Sindacato, e manifestano il reciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo, dandosi altresì atto dell’opportunità di sviluppare forme di bilateralità e partecipazione in quanto strumenti utili a realizzare sia gli obiettivi imprenditoriali sia le istanze sociali.
In particolare, nell’attuale fase di profonda trasformazione, caratterizzata dalla transizione energetica e dai processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, che incidono profondamente anche sul mondo del lavoro, la relazione tra le Parti assume maggiore rilevanza per anticipare e gestire i profondi cambiamenti in atto e per favorire il massimo coinvolgimento e partecipazione, mettendo al centro le persone come attori indispensabili per affrontare questa fase di trasformazione epocale. In tale ottica, le Parti condividono il Protocollo “Carta dei Valori della persona nelle imprese del settore elettrico”, che viene allegato al presente CCNL.
In particolar modo, sulla Partecipazione, le Parti convengono sulla necessità di attivare una specifica sede di studio, nell’ambito dell’Osservatorio di cui al comma 1, alla quale potranno partecipare esponenti del mondo accademico o portatori di esperienze anche internazionali individuati di comune intesa.
Anche al fine suddetto, le Parti convengono sulla opportunità di definire un sistema di Relazioni Industriali e di Assetti contrattuali articolato sulla contrattazione, confronto, consultazione e informazione preventivi e/o periodici, tenuto conto dei principi afferenti al dialogo sociale secondo le Direttive UE; un sistema, quindi, finalizzato alla realizzazione di condizioni di efficienza, competitività e qualità dei servizi gestiti dalle Aziende, in una logica di responsabilità sociale e di sostenibilità, alla promozione di una gestione aziendale adeguata alle esigenze di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, nell’ottica di ricercare possibili convergenze sulle principali tematiche di reciproco interesse e con il comune obiettivo di valorizzazione delle risorse umane e di salvaguardi delle professionalità presenti.
In particolare, la relativa disciplina dei rapporti sindacali - sia pur nel reciproco riconoscimento dei ruoli e nel rispetto delle prerogative - sarà orientata:
- alla condivisione di valori e principi comuni in una logica di partecipazione e di coinvolgimento;
- alla sistematicità delle consultazioni tra le Parti a tutti i livelli sui temi di interesse comune anche al fine di pervenire alla formulazione di avvisi comuni da proporre alle Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni pubbliche, quali contributi delle Parti sociali rispetto alle problematiche di interesse per le relative possibili soluzioni;
- alla definizione di normative contrattuali adeguate alle finalità perseguite dalle Parti in termini di chiarezza e funzionalità;
- alla ricerca di un adeguato livello di consenso sulle strategie aziendali da parte dei lavoratori, attraverso la garanzia di un lavoro dignitoso, la motivazione delle persone e l’investimento sulle competenze, i quali rappresentano elementi centrali ed essenziali per la definizione di modelli di organizzazione;
- alla razionale prevenzione dei conflitti individuali e collettivi, anche alla luce delle predette caratteristiche dell'attività svolta.
1. Le Parti - alla luce di quanto affermato in Premessa e nella consapevolezza che lo sviluppo ed il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppongono una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, e, secondo questa logica, ritenendo opportuno realizzare un sistema di informazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività - convengono di costituire, a livello nazionale, un Osservatorio di settore congiunto paritetico.
2. Il predetto Osservatorio - ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, su iniziativa di una delle Parti e con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni di rilevante interesse reciproco, suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
2. bis. Le Parti riconoscono nell’Osservatorio la sede per esaminare le tematiche della transizione energetica, i nuovi scenari derivanti dalla decarbonizzazione e per affrontare le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e di riduzione delle emissioni inquinanti, nonché per supportare l’impatto dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione nell’organizzazione del lavoro e nella nascita di nuovi servizi innovativi.
2. ter L’Osservatorio costituisce, inoltre, la sede per esaminare la tematica dell’applicazione del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sull’Intelligenza artificiale per gli impatti sul lavoro e sulla sua organizzazione affinché siano colte appieno le opportunità, vengano mitigati i rischi e sia applicato correttamente il quadro normativo.
3. In tale sede, verrà valutata anche la possibilità di una subarticolazione in sezioni specifiche relative ai più significativi argomenti di confronto tra quelli sopra indicati. In virtù della sua natura non negoziale, l'Osservatorio potrà realizzare specifiche iniziative e predisporre un rapporto congiunto sulle materie per le quali le Parti abbiano compiuto analisi ed approfondimenti specifici.
3 bis. A tale riguardo vengono istituite specifiche sezioni dedicate ai temi di rilevante impatto per il settore elettrico quali:
- le conseguenze del nuovo quadro normativo sulla disciplina sulla riassegnazione delle concessioni relative alle derivazioni idroelettriche scadute o in scadenza, alle reti elettriche e alla geotermia;
- gli effetti della delega appalti (legge 21 giugno 2022 n. 78) sulle attività delle imprese concessionarie anche con riferimento all’ex art. 177 codice dei contratti pubblici
- la trasformazione connessa alla transizione energetica, al processo di digitalizzazione e al programma di “Industria 4.0”.
- il coinvolgimento delle Aziende del settore nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Con riferimento a tali materie, le Parti intendono sottoporre alle Istituzioni competenti gli esiti delle riflessioni svolte al fine di realizzare una sensibilizzazione e una condivisione di possibili soluzioni - anche sotto forma di “avviso comune” - a tutela degli interessi dei lavoratori e della collettività.
4. Per le modalità del suo funzionamento si fa riferimento a quanto convenuto tra le Parti con accordo del 2 dicembre 2003, il cui testo costituisce parte integrante del presente articolo.
5. Saranno inoltre oggetto di verifica e confronto le seguenti materie:
- le disposizioni legislative nazionali e comunitarie con impatto sul settore - anche in riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale - e sulle normative contrattuali;
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, le evoluzioni tecnologiche, il rinnovamento ecosostenibile;
- gli andamenti relativi al mercato del lavoro e le politiche occupazionali con particolare riferimento alle assunzioni, alla mobilità, alle eventuali necessità di reimpiego e alla conseguente formazione professionale;
- il monitoraggio delle iniziative di politiche attive nell’ambito del protocollo di solidarietà occupazionale;
- l'elaborazione di linee d'azione convergenti finalizzate a promuovere interessi settoriali;
- le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriale, nonché, nell'ambito della programmazione nazionale dell'energia, i necessari interventi a carattere nazionale, regionale e/o territoriale per la realizzazione delle condizioni ottimali per l'attuazione degli stessi, in termini di competitività del sistema, di compatibilità ambientale e di sicurezza degli approvvigionamenti; ciò, anche in relazione alle eventuali posizioni sinergiche delle parti sociali in sedi istituzionali;
- l'andamento dell'occupazione all'interno del settore anche con riferimento a quello femminile;
- l'andamento del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto nel settore ed il rapporto tra costo del lavoro e le normative legislative ed amministrative in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;
- le problematiche inerenti i Comitati Aziendali Europei (CAE) attraverso il monitoraggio degli accordi stipulati, nonché lo stato di attuazione della disciplina interconfederale in materia;
- l’andamento delle relazioni industriali;
- il monitoraggio dell’attuazione dei temi differiti dal presente CCNL anche con riferimento alle tempistiche ivi contenute;
- le pari opportunità: con riferimento a quanto previsto sulla materia al successivo articolo 49 Opportunità”), le Parti convengono sulla finalità di realizzare effettivi modelli comportamentali atti a superare reali criticità della questione femminile e ribadiscono la i di piena adesione a tutti i riferimenti legislativi richiamati dal citato art. 49 del presente contratto, considerando, altresì, quale punto di riferimento l’ordinamento dell’Unione Europea e della legislazione nazionale in materia di azioni positive. A tale fine le Parti procederanno a specifici incontri periodici sull'intera materia, anche al fine di prospettare specifici approfondimenti ad opera della Commissione nazionale con successive verifiche sull'andamento dei lavori;
- la gestione ed applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche;
- il compito di raccogliere, censire e monitorare la contrattazione aziendale elettrica sul lavoro agile, con l’obiettivo di favorire la diffusione e la conoscibilità di nuovi modelli organizzativi e sistemi di relazioni industriali avanzati presenti nel settore elettrico, in cui già molte aziende hanno raggiunto accordi innovativi sulla materia per la fase post emergenziale. A tale riguardo potranno essere organizzati con il supporto dell’Osservatorio eventi anche in sedi istituzionali (es. CNEL, ecc) per approfondire le tematiche emergenti e le soluzioni contrattuali sperimentate. L’Osservatorio nella vigenza del contratto potrà altresì assolvere, qualora venga richiesto, anche un ruolo di orientamento e di supporto consulenziale in tema di Smart working per le realtà aziendali che applicano il CCNL elettrico, ivi compresa l’area contrattuale di cui all’art. 1, D.V. n. 2 e n. 3.
6. Gli studi e le analisi svolti dalle Parti all'Interno dell'Osservatorio nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle Parti e, acquisita una posizione comune, se ritenuto utile ed opportuno, essa potrà essere sottoposta all'attenzione delle Istituzioni interessate.
7. Le tematiche di competenza dell'Osservatorio potranno essere approfondite anche con riferimento ad aree territoriali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità ed una significativa presenza di Aziende del settore.
8. Con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche nonché di politica industriale, le singole Parti imprenditoriali stipulanti e le Organizzazioni sindacali stipulanti potranno svolgere i relativi approfondimenti all'interno di distinti Osservatori.
9. Salvo quanto previsto nell’accordo sindacale di settore sulle modalità di funzionamento, l’Osservatorio terrà due incontri all'anno (entro il 31 maggio ed il 30 novembre) nel corso dei quali le Parti firmatarie imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali informazioni complessive e globali sugli argomenti di cui al quinto comma che costituiranno l'Informativa a livello nazionale.
Con specifico riferimento alla politica occupazionale, le Parti decidono di attribuire all’Organismo bilaterale di Settore sulla formazione di cui all’art. 36 del presente CCNL le ulteriori competenze su politiche attive indicate ai commi 13 e seguenti del medesimo articolo.
Altresì, in considerazione dei connessi aspetti occupazionali, l’Osservatorio di settore di cui al presente articolo svilupperà un particolare approfondimento dedicato all’andamento del mercato nazionale ed internazionale, nonché alle prospettive produttive e di sviluppo del settore alla luce delle attuali difficoltà critiche di contesto anche allo scopo di esprimere sulla materia una possibile posizione comune con un Avviso da sottoporre all’attenzione delle Istituzioni interessate.
10. Ulteriori modalità di acquisizione di dati destinati ai lavori dell'Osservatorio verranno decise congiuntamente dalle Parti.
11. Le Parti, nello spirito di cui alla premessa del presente articolo, concordano sull’utilità di realizzare, anche a livello aziendale, forme di interlocuzione secondo quanto previsto dagli specifici articoli del presente CCNL.
12. Pertanto, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, potranno essere realizzati incontri in cui l'Azienda, individuata secondo i criteri di cui ai successivi commi 13 e 16, fornirà informazioni sulle seguenti materie:
- risultati economici conseguiti;
- linee essenziali delle strategie e dei conseguenti piani di investimento;
- nuove iniziative significative anche con riferimento ai programmi di riorganizzazione che incidano sui livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro;
- questioni ambientali di rilevanza societaria e/o presentazione del bilancio ambientale anche ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della direttiva 2022/2464/UE (cd. “Corporate Sustainability Reporting Directive”);
- pari opportunità;
- gestione ed applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche;
- politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a formazione/addestramento e sviluppo;
- mercato del lavoro con riferimento alle nuove forme di ingresso
- Impatti dell’intelligenza artificiale sul lavoro. A tal fine saranno attivati incontri preventivi di confronto e consultazione tra le Aziende e le Organizzazioni sindacali - previa formazione delle Parti - per un coinvolgimento nell’analisi e verifica degli esiti sull’uso dell’IA nei contesti di lavoro anche sotto il profilo occupazionale.
13. Le suddette informazioni saranno fornite alle Organizzazioni sindacali nazionali, dai Gruppi, intendendosi per tali le Aziende con insediamenti pluriregionali che occupino complessivamente almeno 300 dipendenti.
14. Nel corso di tali incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
15. Ove a seguito dell'azione informativa emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali potranno essere attivati momenti di approfondimento specifico.
16. Le medesime informazioni saranno fornite alle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti dalle Aziende - che occupino più di 150 dipendenti - i cui insediamenti siano ubicati in un'unica Regione.
17. A richiesta di una delle Parti la procedura concernente tali Aziende potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i Gruppi.
18. Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali/ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
19. Per le Aziende aderenti al sistema Confindustria le informazioni saranno rese nel corso di un apposito incontro, convocato dall’Associazione territoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell’Azienda interessata, nel quale saranno fornite, anche alla luce dei risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni riguardanti gli argomenti di cui al comma 12, con specifico riferimento al territorio interessato.
20. Di norma annualmente le Aziende che occupano più di 50 dipendenti renderanno ai sindacati di categoria a livello territoriale congiuntamente alle RSU, su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dalla Associazione datoriale competente, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo all’articolazione per tipologie dell’attività decentrata ed alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
21. Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le Aziende committenti chiederanno alle Aziende esecutrici di dichiarare l’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
22. Sono fatti salvi i Protocolli di Relazioni Industriali/sindacali in atto nelle Aziende del settore.
23. Le Parti si danno atto che i diritti di informazione e consultazione disciplinati nel presente articolo e nei Protocolli di Relazioni Industriali/sindacali in atto nelle Aziende del settore costituiscono attuazione della disciplina di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni con riferimento alle materie ed alle modalità previste dal suddetto Decreto.
24. Le Parti, infine, richiamano le Convenzioni che sono state sottoscritte a livello interconfederale con INPS, in attuazione del Testo Unico sulla rappresentanza (Confindustria - Cgil/Cisl/Uil del 10 gennaio 2014 e 9 marzo 2018 e Confservizi - Cgil/Cisl/Uil del 10 febbraio 2014 e del 26 luglio 2018). Al riguardo, le Aziende che applicano il presente CCNL sono tenute ad effettuare gli adempimenti di loro competenza affinché possa certificarsi il dato della rappresentanza sindacale nel settore elettrico.
Omissis….
Dichiarazione a verbale
1) Convocazione dell’Osservatorio di Settore - Le Parti, anche alla luce delle nuove competenze attribuite all’Osservatorio di Settore, si impegnano confermano la necessità della alla sua tempestiva convocazione (ovvero a quella delle sezioni specifiche), entro 2 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL 18 luglio 2022, nonché ove necessario, all’aggiornamento del regolamento di funzionamento.
Art. 11 Ambiente, Qualità e Sicurezza sul Luogo di Lavoro
Omissis....
Dichiarazioni a verbale
Omissis....
3) Preposti - A livello aziendale verranno effettuate entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL 18 luglio 2022, le opportune valutazioni sulla coerenza dei modelli organizzativi in essere con riferimento a quanto previsto dall’art. 18 comma 1, lettera b-bis) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dall’art. 51 (“Assicurazioni”), comma 2, CCNL.
Art. 20 Tutela della maternità/paternità
1. Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]
Congedo parentale modalità oraria […]
Dichiarazione a Verbale
Le Parti a livello aziendale sono impegnate ad aggiornare le normative contrattuali relative alla maternità/paternità per migliorare la conciliazione dei tempi di vita/lavoro, anche tenendo conto delle recenti innovazioni legislative al riguardo
Art. 27 Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse
[…]
Omissis....
G) Riposi Giornalieri
28. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo consecutivo ogni 24.
A fronte di una protezione adeguata, definita dalle Parti, ai sensi della premessa del presente articolo (“Orario di lavoro” - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse) del CCNL, è consentita la deroga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i lavoratori turnisti e semi turnisti secondo quanto stabilito dalla specifica disciplina collettiva vigente (D.V. n. 3 al presente articolo ), nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall’art. 30 (“Reperibilità”) e dalla D.V. n. 2 dell’art. 28 (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”) del presente CCNL.
29. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo a tutti gli effetti, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo, nei casi previsti o richiamati dall’art. 9 del D. Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni e integrazioni, per i lavoratori addetti:
- alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico;
- all’esercizio/manutenzione (organizzata in turno) delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate;
- all’esercizio/manutenzione (organizzata in turno) e alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine;
- alle attività correlate ai tempi di funzionamento della “borsa elettrica”.
30. Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60% (o del 75% per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria, fermo restando per detti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana, da fruire, di norma, nella settima successiva.
31. Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di cui al comma 29 nel caso di spostamento del loro giorno di riposo settimanale.
32. Per i lavoratori di cui ai commi 29 e 30 del presente articolo, in caso di spostamento, per effettive esigenze di servizio (esclusi, quindi, i casi di spostamento per far fronte ad assenze di natura preordinata o prolungata come ferie, malattia, infortuni e permessi, salvo casi del tutto straordinari e ad eccezione del primo giorno), del giorno di riposo prestabilito, devono essere informati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; se tale spostamento è avvenuto per motivi di servizio senza tale preavviso, essi hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una indennità pari al 40% della retribuzione giornaliera. Qualora, però, il nuovo giorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo infrasettimanale, essi hanno diritto, per detto giorno, ad una indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera. Dette indennità non spettano a coloro che prestano la propria attività in turno.
33. Ai lavoratori di cui al comma 29 del presente articolo, che non prestano la propria attività in turno, si garantisce peraltro che il giorno di riposo cada di domenica almeno una volta ogni quattro settimane. Ove questo eccezionalmente non avvenga sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, un'indennità pari al 60% della retribuzione giornaliera.
34. Nelle vigilie delle festività di Capodanno (31 dicembre), della Pasqua (Sabato Santo) e del Natale (24 dicembre), nonché nella giornata del 2 novembre, al personale non indispensabile alle necessità del servizio le Aziende concederanno la libertà nelle ore pomeridiane. A decorrere dal 2025 nelle vigilie delle festività di Capodanno (31 dicembre), e del Natale (24 dicembre), nonché nella giornata del 2 novembre, al personale non indispensabile alle necessità del servizio le Aziende concederanno un permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa; resta ferma la libertà nelle ore pomeridiane nella vigilia della Pasqua (Sabato Santo).
35. Qualora esigenze improcrastinabili di servizio non consentano ai dipendenti il godimento del beneficio suddetto, a tali lavoratori saranno concessi - in sostituzione o ad integrazione di tale beneficio - permessi retribuiti pomeridiani fino a quattro mezze giornate (eventualmente cumulabili) della durata massima di quattro ore ciascuno, da fruire entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. A decorrere dal 2025 tali permessi retribuiti saranno concessi fino a tre giornate e mezzo. Per i lavoratori turnisti, detti permessi retribuiti vanno riconosciuti indipendentemente dall’orario del turno osservato in ciascuna delle giornate di cui al comma precedente.
35. bis Qualora i permessi di cui ai commi 34 e 35 siano stati oggetto di specifica regolamentazione a livello aziendale, nel corso del 2025 sarà effettuata apposita verifica in sede aziendale per definire in tempo utile gli opportuni adeguamenti ove necessario e ferme restando le situazioni di miglior favore per i lavoratori.
Omissis ....
Art. 31 Ferie
[…]
4. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
[…]
Art. 36 Formazione
1. Le Parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una leva essenziale per potenziare il know how delle Aziende e la loro competitività anche a livello internazionale e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, per assicurare la loro impiegabilità, instaurando un circolo virtuoso di “crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento dei clienti finali.
2. In considerazione della valenza della formazione, che travalica il perimetro aziendale ed esplica riflessi anche sul “sistema Paese” in termini di crescita sostenibile e inclusiva, di sviluppo occupazionale, di contributo al processo di integrazione europea, il modello formativo deve essere configurato prendendo a riferimento le seguenti linee guida:
- Osmosi “scuola/lavoro” per assicurare l’avvicinamento delle istituzioni formative alle esigenze delle aziende e agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro contrastando la disoccupazione giovanile;
- Costruzione di percorsi formativi per i giovani neo assunti che promuovano il diffondersi delle nuove professionalità connesse all’evoluzione tecnologica e digitale;
- Crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali - tenuto conto della naturale obsolescenza delle competenze - per portarle continuamente “al passo” delle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- Accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore in relazione al processo di transizione energetica e alla innovazione digitale, noto come Industria 4.0, con rilevanti impatti sui modelli organizzativi, produttivi e di business. A tal fine è necessario investire nell’acquisizione e nel consolidamento delle competenze digitali e tecnologiche necessarie;
- Sviluppo dell’impiegabilità delle risorse umane, nel rispetto della diversity, garantendo la flessibilità necessaria per fronteggiare nelle Aziende il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento aziendale e rafforzando il profilo di potenziale ricollocabilità dei lavoratori all’interno ed all’esterno del settore in caso di crisi o riorganizzazione aziendale;
- Promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro;
- Impulso e sostegno alla cultura dell’inclusione e della diversità e dell’integrazione intergenerazionale;
- Impulso e sostegno alla attività di trasferimento delle competenze in relazione al ricambio generazionale che si sta manifestando in tutte le aziende;
- Supporto alla crescita e diffusione di relazioni industriali di qualità investendo su una consapevole formazione delle Parti Sociali.
Le Parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello partecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore elettrico, che dà attuazione anche alla bilateralità, si impegnano ad operare in coerenza con l’assetto istituzionale della formazione continua, che ha assegnato un ruolo di impulso e di coordinamento ai fondi interprofessionali nazionali, prevedendo procedure e percorsi legati all’utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali.
3. Le iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, saranno rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in Azienda (formazione d’ingresso);
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento (formazione continua);
c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali / o ritenute strategiche (formazione di crescita professionale);
d) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, (formazione mirata);
e) ai dipendenti interessati da processi di riposizionamento aziendale e/o di cambiamento di ruolo nei percorsi di mobilità interna per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità in relazione ai compiti assegnati, in un’ottica di proficuo reimpiego (formazione a sostegno del cambiamento e reindirizzo professionale).
4. L’individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate, la individuazione della formazione incentivata e finanziata, così come i percorsi formativi completati formeranno annualmente - di norma nel mese di novembre, sia per la fase consuntiva dell’anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all’anno successivo - oggetto di specifico incontro con le strutture sindacali interessate, nella comune consapevolezza del ruolo centrale delle risorse umane nell’attuale scenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori costituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende.
In relazione a quanto sopra, nelle imprese con oltre 50 dipendenti, potrà essere costituita una commissione bilaterale sulla formazione o in alternativa, la RSU identificherà, nel proprio ambito, il delegato alla formazione che dovrà essere in possesso di adeguate competenze per seguire la tematica della formazione. A tal fine saranno definiti appositi moduli formativi sulla formazione destinati al delegato alla formazione che avrà i seguenti compiti:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) esaminare le esigenze formative proposte dalle aziende, con individuazione delle aree tematiche e delle relative modalità di fruizione, con riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza, all'apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di qualità.
5. In relazione ai fabbisogni formativi individuati ai sensi del precedente comma, a livello aziendale è progettata un’offerta formativa tale da assicurare, ad ogni lavoratore a tempo indeterminato, il coinvolgimento in iniziative formative individuali o collettive, pari a un minimo di 28 ore pro-capite nel triennio, che si eleva a 32 ore a partire dal 2023, e-a 40 ore a partire dal 2024, 45 ore a partire dal 2026 e 50 ore dal 2027. In tale monte ore non si computa la formazione in materia di sicurezza e salute. Nell’ambito del monte ore sopra indicato, per una quota pari a 8 ore pro-capite nel triennio, i lavoratori interessati possono attivarsi per scegliere corsi di formazione nell’ambito di un catalogo di offerte formative disposto a livello aziendale nel rispetto di una percentuale di assenza contemporanea pari di norma al 3% del personale in forza nell’unità produttiva. A livello aziendale potranno essere previste, a scelta dei lavoratori, anche ulteriori iniziative formative aggiuntive per la cui partecipazione potranno essere utilizzate
Tenuto conto dell’impatto sul settore elettrico della transizione energetica e digitale e dell’esigenza di potenziare l’innovazione e l’occupabilità che richiede un investimento straordinario in ambito formativo, le Parti condividono altresì, l’impegno ad attuare per il triennio 2025-2027 iniziative formative per una media pro capite non inferiore a 52 ore.
L’applicazione di quanto previsto dal presente comma è oggetto di verifica da parte del delegato alla formazione o della commissione bilaterale aziendale sulla formazione, in conformità alle previsioni di cui ai commi 4 e 8 del presente articolo.
6. Tenuto conto delle finalità della formazione e dell'interesse primario dei lavoratori allo sviluppo delle competenze possedute e fermo restando il principio generale che prevede l’erogazione della formazione di norma durante l’orario di lavoro, si conviene quanto segue: anche in relazione a quanto previsto dall’art. 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le iniziative formative previste ai punti c) d) e) del comma 3 del presente articolo possono collocarsi anche al di fuori dell'orario di lavoro senza dar luogo a corresponsioni per lavoro straordinario, una volta esaurite le spettanze previste dal comma 5, resta ferma l’erogazione durante l’orario di lavoro per la formazione rientrante nei piani attivati con accordo sindacale (es. FNC, ecc), nonché la formazione sulla sicurezza del lavoro ai sensi dell’art. 37, comma 12, TU D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.
7. In attesa del libretto formativo del cittadino, fatte salve le prassi aziendali in atto, le diverse attività formative saranno registrate secondo le indicazioni fornite con il modello allegato, al fine di valorizzare l’esperienza del lavoratore e le conoscenze acquisite durante il suo percorso professionale; la formazione svolta deve essere documentata e certificata per essere considerata valida a tutti i fini consentiti dalla legge. L’attestazione delle attività formative, che conterrà anche le indicazioni riguardo i soggetti erogatori della formazione, sarà fornita al dipendente, su richiesta dello stesso; tale attestazione potrà avvenire anche con modalità digitali. Al riguardo tenuto conto del documento programmatico dell’11 settembre 2024 dell’Organismo Bilaterale per la Formazione del settore Elettrico (OBF) è prevista l’Attivazione del libretto formativo digitale del lavoratore a livello di settore in cui mettere in trasparenza le competenze e le conoscenze acquisite quale strumento oggettivo per l’attestazione della formazione effettuata.
Commissione bilaterale sulla formazione a livello aziendale
8. Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 300 dipendenti, potrà essere costituita, su richiesta di una delle Parti e in conformità a quanto previsto dal precedente comma 4, una Commissione Bilaterale sulla formazione, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto ed in rappresentanza della Direzione aziendale. Tale Commissione formula proposte congiunte ed elabora progetti per lo sviluppo di iniziative formative, individuando gli strumenti bilaterali e le modalità più idonee rispetto ai dipendenti e alle varie realtà organizzative. In specifico con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) analizzare la pianificazione e i risultati dei progetti di formazione in relazione ai nuovi inserimenti al fine di accrescere le competenze e l’occupabilità dei dipendenti;
c) esaminare le esigenze formative aziendali, con individuazione delle aree tematiche e delle relative modalità di fruizione, con riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza, all’apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di qualità;
d) individuare i percorsi formativi di sostegno alla ricollocazione e riconversione e alla analisi della pianificazione e dell'andamento dei progetti formativi, nonché delle esigenze occupazionali;
e) svolgere il ruolo di raccordo con i Fondi interprofessionali per la formazione inerenti le procedure di finanziamento in conformità degli specifici accordi sindacali attuativi. A tal fine si presterà attenzione alle nuove esigenze formative emergenti anche sulla base di studi e ricerche mirate sui cambiamenti in atto nel settore.
Con l'obiettivo di facilitare la realizzazione dei compiti sopra evidenziati, all'inizio dell'anno l'Azienda predisporrà una proposta di Piano di formazione periodica che, sulla base delle esigenze formative rilevate, definisca le linee guida degli interventi formativi articolati a partire dagli indirizzi enunciati nel presente articolo. Tale piano costituirà oggetto di valutazione approfondita – da effettuarsi entro un periodo congruo – da parte della Commissione bilaterale che potrà formulare osservazioni, pareri, ovvero avanzare richieste di approfondimento, integrazione e modifica.
Al fine di favorire lo scambio di esperienze sviluppate nel settore e la diffusione delle migliori pratiche, le Commissioni Bilaterali aziendali, effettueranno annualmente una compiuta informativa sulle attività svolte di cui ai punti a, b, c, d, e all’Organismo Bilaterale di settore. A tale Organismo saranno inoltre trasmessi da parte delle Aziende i progetti formativi per l'apprendistato professionalizzante relativi ad ulteriori nuove qualifiche aziendali rispetto a quelle indicate nell’art. 15 (“Apprendistato”) del CCNL.
Organismo Bilaterale per la Formazione del settore Elettrico (OBF) e nuovo ruolo nelle politiche attive
9. Le Parti condividono l’esigenza di valorizzare e rafforzare il modello bilaterale in tema di formazione, con l’obiettivo di rendere operativo un efficace polo di riferimento del settore, idoneo a intercettare i fabbisogni formativi e a facilitare, orientare e supportare l’impegno formativo ed a tal fine convengono di riqualificare il ruolo e i compiti dell’Organismo Bilaterale per la Formazione (OBF) del settore elettrico.
10. Qualora non operino in Azienda sistemi bilaterali preposti al raccordo con i Fondi interprofessionali per la formazione, a tale Organismo potrà essere attribuita la gestione per dette Aziende delle attività complessivamente inerenti le procedure di finanziamento con detti Fondi, ferma restando la preliminare condivisione delle Parti a livello aziendale dei relativi piani formativi.
11. Tale Organismo è formato da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Parti imprenditoriali e da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL. Il relativo regolamento attuativo e di funzionamento, definito con accordo delle Parti stipulanti, costituisce parte integrante allegata al presente CCNL.
12. A tale Organismo sono affidati i seguenti compiti:
- esame della normativa vigente, sia nazionale che a livello comunitario;
- analisi dei fabbisogni formativi del settore e monitoraggio sull'andamento dei progetti di formazione in atto nel settore;
- confronto e scambio di informazioni e valutazioni relative alle attività svolte dagli Organismi bilaterali per la formazione eventualmente operanti a livello aziendale anche ai fini della valorizzazione e diffusione delle migliori pratiche rilevate nel settore;
- promozione di proposte atte a favorire il dialogo delle Aziende con le Istituzioni formative di ogni ordine e grado per favorire esperienze di alternanza scuola lavoro e di apprendistato duale ed iniziative di orientamento al mondo del lavoro;
- analisi sulle iniziative formative relative all'aggiornamento in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative, al sostegno ai processi di digitalizzazione e di transizione energetica, nonché alle esigenze richieste dalle politiche di qualità e dal mercato; in tale sede saranno esaminate anche le iniziative attivate a livello aziendale sulla formazione 4.0 e sui relativi accordi aziendali previsti dalle normative vigenti;
- elaborazione di piani di “formazione mirata”, cioè finalizzata alla riqualificazione delle competenze e/ professionalità ed al reimpiego delle risorse per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro delle aziende del settore.
- esame delle proposte di iniziative formative a sostegno della ricollocazione e riconversione professionale e riqualificazione dei lavoratori;
- proposte sulla modalità di certificazione della formazione svolta;
- aggiornamento su nuove qualifiche settoriali di Apprendistato professionalizzante non incluse nell’art. 15 ("Apprendistato”), e dei relativi progetti formativi per attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante;
- monitoraggio sulle normative e procedure elaborate dalle varie Istituzioni in materia di formazione per la verifica della coerenza con le esigenze del settore, nonché allo scopo di individuare, in collegamento con le Istituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale;
- promozione presso i Ministeri competenti e presso FONDIMPRESA e FONSERVIZI di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore elettrico;
- elaborazione congiunta di progetti e iniziative formative rivolte alle Aziende, alle organizzazioni sindacali e RSU per supportare relazioni industriali consapevoli su tematiche di impatto per il mondo del lavoro e per il settore elettrico, in relazione al processo di transizione energetica in atto.
Politiche Attive […]
Art. 49 Pari Opportunità, Diversità e Inclusione
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e tenuto conto delle novità apportate dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 che ha modificato detto codice ed ha introdotto altre disposizioni in materia di pari opportunità in ambito lavorativo, nell’intento di sviluppare iniziative nell’ambito delle previsioni e delle possibilità offerte dalla suddetta normativa sulle azioni positive, in armonia con le raccomandazioni UE a tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e con la Direttiva UE 2023/970 sulla parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive ed oggettive che non consentano una effettiva parità di opportunità per l’accesso al lavoro e nel lavoro per uomini e donne.
Omissis....
Iniziative per le vittime della violenza di genere
12. Le Parti promuoveranno in sede aziendale il confronto relativo all’adozione di iniziative contro la violenza e le molestie di genere.
Ferma restando una più compiuta regolamentazione a livello aziendale, alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere di cui all’art.24 primo comma del D. Lgs. n. 80/2015, saranno riconosciute, qualora ne facciano richiesta al proprio datore di lavoro, le seguenti misure:
- diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito massimo di sei-dodici mesi fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 dell’art. 24 D. Lgs. n.80/2015;
- diritto a fruire di ulteriori periodi di aspettativa non retribuita di cui all’art. 32, comma 7 (“Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche - Aspettativa”) entro il limite temporale massimo di 24 36 mesi
- individuazione temporanea di una diversa sede di lavoro, ove possibile, per garantire la , tutela della incolumità ed il sereno svolgimento della prestazione lavorativa; qualora vi siano più sedi lavorative e laddove sia organizzativamente possibile, diritto di richiedere all’azienda il trasferimento a parità di condizioni economiche e normative;
- l’anticipazione di quote del Tfr maturato;
- integrazione in qualità di fonti istitutive negli statuti dei Fondi di Previdenza Complementare del settore della causale per ottenere anticipazioni dai Fondi medesimi;
- agevolazione nell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità agile della prestazione lavorativa e/ o nella attribuzione del telelavoro;
- accesso al part-time in via temporanea con diritto al ripristino del tempo pieno.
A livello aziendale, anche attraverso le Commissioni Bilaterali ove presenti, potranno essere individuate ulteriori misure aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’art. 24, D. Lgs. n. 80/2015 per le lavoratrici, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. A titolo esemplificativo le ulteriori misure potranno riguardare:
• inserimento negli accordi aziendali relativi alle “ferie solidali” della possibilità di fruizione di tali benefici da parte delle lavoratrici inserite nei suddetti percorsi;
• previsione di iniziative formative per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di assenza.
• Previsione di iniziative formative e/o campagne di comunicazione dirette a tutti i lavoratori per favorire la cultura inclusiva e la sensibilizzazione sulle misure e comportamenti per contrastare la violenza di genere, a partire dal linguaggio e dal superamento degli stereotipi discriminatori.
Dichiarazioni a Verbale
1. Vittime della violenza di genere - Le Parti si danno atto che quanto previsto al comma 12 del presente articolo laddove si riferisce alle lavoratrici vittime di violenza di genere sarà applicato per quanto compatibile anche ai lavoratori al ricorrere dei medesimi presupposti.
Appendice
Art. 27 Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse
Omissis....
H) Riposi Giornalieri e settimanali
28. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo consecutivo ogni 24.
A fronte di una protezione adeguata, definita dalle Parti, ai sensi della premessa del presente articolo (“Orario di lavoro” - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse) dell’Appendice al CCNL, è consentita la deroga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i lavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla presente disciplina collettiva nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall’art. 30 (“Reperibilità”) e dalla D.V. n. 2 dell’art. 28 (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”) dell’Appendice al presente CCNL.
29. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
30. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 28 per i quali è ammesso a norma di legge e di CCNL il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica questa ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato in sostituzione del riposo settimanale.
31. L’azienda ha comunque facoltà di disporre per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale, previo adeguato preavviso ai lavoratori interessati non inferiore alle 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso. Se tale spostamento è avvenuto per motivi di servizio senza tale preavviso, i lavoratori interessati hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, al compenso della sola maggiorazione prevista per lavoro festivo (o del festivo notturno per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria di cui all’art. 28 (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”) dell’Appendice. Resta sempre ferma comunque la fruizione del riposo settimanale di norma nella settimana successiva.
32. bis. A decorrere dal 2025, nelle vigilie delle festività di Capodanno (31 dicembre) e del Natale (24 dicembre), nonché nella giornata del 2 novembre, al personale non indispensabile alle necessità del servizio le Aziende concederanno la libertà nelle ore pomeridiane.
33. ter. Qualora esigenze improcrastinabili di servizio non consentano ai dipendenti il godimento del beneficio suddetto, a tali lavoratori saranno concessi - in sostituzione o ad integrazione di tale beneficio - permessi retribuiti pomeridiani fino a tre mezze giornate (eventualmente cumulabili) della durata massima di quattro ore ciascuno, da fruire entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. Per i lavoratori turnisti, detti permessi retribuiti vanno riconosciuti indipendentemente dall’orario del turno osservato in ciascuna delle giornate di cui al comma precedente.
Omissis…
