Tipologia: AIA
Data firma: 14 luglio 2009
Validità: 14.07.2009 - 31.07.2012
Parti: Cofathec Energia e Filcem Cgil, Flaei-Cisl, Uilcem
Settori: Chimici-Elettrici, Cofathec Energia
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:


Accordo Integrativo Aziendale Cofathec Energia srl

In data 14 luglio 2009 presso la sede della Cofathec Energia srl in Roma, Via Ostiense n. 333, tra la Cofathec Energia srl (già Co. Energy Power srl), di seguito denominata per brevità come la "Società"), facente parte del Gruppo Cofathec, con sede legale in Roma, Via Ostiense 333 […], e le OO.SS. Nazionali: Filcem Cgil […], Flaei Cisl […], Uilcem […]

Premesso
- che tutti i lavoratori della Società in data 1.2.2008 sono stati conferiti alla Co. Energy Power srl nell'ambito di una procedura di acquisizione del ramo di azienda della Edison spa comprendente le Centrali Elettriche di Nera Montoro (TR), Spinetta Marengo (AL), Settimo Torinese (TO), Castelmassa (RO) e Boffalora sul Ticino (MI), alle cui conduzioni e manutenzioni gli stessi lavoratori sono addetti;
- che pertanto, ex art. 2112 C.C., la Co. Energy Power srl ha mantenuto agli stessi lavoratori i trattamenti economici e normativi precedentemente loro applicati dalla Edison spa in particolare il CCNL per i Lavoratori Addetti al Settore Elettrici (più in avanti denominato per brevità come "CCNL Elettrici") e l'Accordo Integrativo Aziendale Gruppo Edison 25.7.2005, la cui scadenza era fissata per il giorno 31.12.2008;
- che in data 10.6.2008 la Co. Energy Power srl ha cambiato denominazione sociale in Cofathec Energia srl;
- che in occasione della scadenza del sopra indicato Accordo Integrativo Gruppo Edison le parti si sono incontrate per iniziare il confronto volto alla definizione di un nuovo Accordo Integrativo che potesse essere meglio corrispondente alla realtà della nuova Società costituita;
- che con l'attivazione di tale nuovo Accordo Integrativo le parti intendono anche consolidare, rafforzandolo, il valore assunto dalle Relazioni Sindacali, iniziato con i precedenti accordi, ai fini di una pratica gestione volta a migliorare quanto in materia è già previsto dal CCNL Elettrici, onde consentire il confronto ai vari livelli - attraverso norme e procedure definite - teso a governare i processi di sviluppo della Società; 
Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue
Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

Parte prima
Relazioni sindacali

Soggetti della contrattazione.
I soggetti della contrattazione legittimati a negoziare, secondo la scansione per materie e per Unità Produttiva, sono le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il CCNL Elettrici, le loro articolazioni territoriali e le RSU delle Unità Produttive come di seguito meglio identificate.
Destinatari della contrattazione.
Con la sola esclusione dei dirigenti, tutti i dipendenti della Cofathec Energia srl
Unità Produttive
Al solo ed esclusivo fine dì identificare la base di computo per l'elezione delle rappresentanze sindacali e quelle dei lavoratori per la sicurezza, di definire la loro competenza territoriale, di quantificare il monte ore annuo di permessi loro spettanti, nonché ai fini delle informative / consultazioni dei lavoratori per Unità Produttive ex D. Lgs. 25/2007, le parti convengono congiuntamente che nel presente verbale di accordo per "Unità Produttiva" si deve intendere la singola Centrale Termoelettrica dove prestano stabilmente servizio i lavoratori.

Articolo 1) Sistema di relazioni sindacali
Al fine di consolidare il sistema di Relazioni Sindacali di tipo partecipativo che vede nel confronto preventivo lo strumento per la prevenzione del conflitto e la ricerca del massimo consenso, ed allo scopo di rendere concreta l'attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in premessa, le parti hanno concordato di definire norme, funzioni e procedure, così come riportato in seguito, applicabile alla Cofathec Energia srl analogamente al modello applicato alle altre Società del Gruppo.
Al riguardo, le parti convengono sulla necessità di adottare l'articolato sistema di Relazioni Sindacali che, senza duplicazione di competenze, preveda, oltre al livello nazionale, un livello dì confronto decentrato a livello di Unità Produttive al fine di meglio rispondere alle esigenze delle realtà periferiche individuando le soluzioni più idonee che favoriscano, nel contempo, i diritti ed il miglioramento degli obiettivi tecnico-commerciali della Cofathec Energia srl.
In coerenza con quanto sopra dichiarato, le parti ribadiscono l’esigenza di un doppio livello di relazioni sindacali così come appresso definito:
1) il livello nazionale, che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le OO.SS. nazionali dì riferimento del CCNL Elettrici. A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene alla contrattazione di secondo livello, delle materie a loro attribuite dalle normative di Legge in merito e da quanto stabilito dal CCNL Elettrici;
2) Il livello decentrato che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le RSU di Unità Produttiva e le rispettive OO.SS. territoriali nell'ambito delle rispettive competenze previste dal CCNL, per quanto attiene l'applicazione/gestione di materie delegate dal CCNL Elettrici e quanto delegato dal presente accordo.

Articolo 2) Diritti informativi preventivi, consuntivi e materie negoziali
A) Livello nazionale
Materie informative

Dì norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del bilancio, la Direzione dell'Azienda incontrerà le OO.SS. dei lavoratori per fornire le informazioni preventive e consuntive relative alla Società concernenti:
• Andamento conti di bilancio;
• Investimenti e innovazioni tecnologiche-organizzative;
• Livelli occupazionali disaggregati per sesso, età, tipologia di impiego;
• Interventi di modifica sull'organizzazione del lavoro di natura nazionale;
• Formazione del personale;
• Obiettivi di budget;
• Politiche del Gruppo a livello Nazionale ed Internazionale;
• Sicurezza sul lavoro;
• Pari Opportunità;
Materie negoziali
In occasione di tale incontro o in date diverse concordate le parti, ferme restando le rispettive autonomie e prerogative, potranno affrontare e definire le problematiche che avranno impatto sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro e sulle questioni di natura sociale e, più in generale, su materie che abbiano impatto e rilevanza a livello nazionale, che saranno poste dalle parti e che non potranno essere oggetto di contrattazione a livello decentrato.
Referenti aziendali.
A tale livello il referente aziendale è la Direzione Risorse Umane del Gruppo
B) Livello decentrato
Materie informative

Di norma, successivamente agli incontri nazionali si terranno, con cadenza annuale, incontri informativi, preventivi e consuntivi tra i responsabili aziendali delle Unità Produttive e le RSU unitamente alle OO.SS, competenti per territorio.
Pertanto l’informativa del livello decentrato sarà relativa alla sola Unità Produttiva e avrà per oggetto le seguenti tematiche:
• Informativa sui risultati dell'Unità Produttiva;
• Formazione del personale;
• Andamento delle politiche di sviluppo dell'Unità Produttiva e le relative implicazioni occupazionali;
• Distribuzione degli orari di lavoro;
• Sicurezza sul lavoro;
• Eventuali Interventi sulla Sicurezza e sull'ambiente di Lavoro effettuati nell'Unità Produttiva;
Materie negoziali
Specifici incontri potranno riguardare singoli aspetti delle informazioni fornite o particolari problematiche entrambi inerenti l'Organizzazione del Lavoro.
In occasione di tali incontri o in date diverse che saranno concordate, le parti potranno affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.
Le parti confermano che il sopraccitato sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronti, le parti si potranno incontrarsi a livello nazionale per ricercare e congiuntamente concordare le soluzioni più idonee.
Referenti aziendali
A tale livello referenti aziendali sono la funzione del Responsabile Oparations del Gruppo Cofathec e i vari Capi Centrale supportati, ove necessario, dalla Direzione Risorse Umane;

Articolo 3) Rappresentanze sindacali
Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) potranno essere costituite a livello di Unità Produttiva, così come precedentemente definita, che abbia almeno 15 dipendenti stabilmente occupati al suo interno e ai quali venga applicato il CCNL Elettrici.
Il diritto a promuovere la costituzione delle RSU è regolato dagli specifici accordi interconfederali e di categoria validi per il comparto Elettrici.
Per quanto riguarda le ore di permesso sindacale fruibili dalle RSU si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla L 300/70 e dal vigente CCNL Elettrici, fermo restando la possibilità di addivenire a specifici accordi migliorativi.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza delle RSU e/o delle OO.SS. competenti per territorio.
Al fine di consentire una corretta organizzazione del lavoro, i permessi di cui sopra dovranno essere richiesti in forma scritta con un preavviso dì norma di 48 ore precedenti il loro godimento o, per casi eccezionali, non inferiore alle 24 ore.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente accordo in materia di RSU (permessi, procedure di elezione, compiti e funzioni, durata mandato, assemblee, ...) si fa riferimento alla legge 20.5.1970 n. 300 e al CCNL Elettrici.
Le parti convengono che per i lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni Sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali, si farà riferimento alle norme di legge e del CCNL Elettrici vigente.
Assemblee
Per l'espletamento delle assemblee sindacali nelle varie Unità Produttive della Società, vengono rese disponibili 10 ore annue retribuite secondo le modalità previste dall'art. 20 della L. 20.5.1970 n. 300 e dal CCNL Elettrici.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza delle RSU e/o delle OO.SS. firmatarie del presente accordo e competenti per territorio.
La richiesta avanzata all'Azienda dovrà, inoltre, indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 4) Modalità di comunicazione delle informazioni
Le parti, al fine di favorire la comunicazione e la circolazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione del presente accordo, concordano di mettere a disposizione l'utilizzo dei rispettivi "FAX e/o "Caselle di Posta Elettronica" corrispondenti alle diverse sedi aziendali e alle diverse sedi sindacali.
Inoltre, al solo fine di rendere la comunicazione più trasparente e facilitarne l'immediato riscontro, ogni comunicazione intercorrente tra le RSU e la Società e viceversa, dovrà riportare in calce l'indicazione del nominativo e la firma di chi redige la comunicazione stessa. Inoltre, in caso di richiesta di incontro, la stessa dovrà riportare gli argomenti oggetto dell'incontro.

Articolo 5) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Con riferimento al Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81, le parti assumono gli orientamenti partecipativi e le logiche tendenti al superamento di conflittualità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come contenuti nel decreto stesso e concordano quanto segue riguardo ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Le parti convengono che nelle Unità Produttive che occupano fino a 14 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Nelle Unità Produttive che occupano più di 14 dipendenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza saranno eletti dai lavoratori fra le RSU o, ove mancanti, fra i lavoratori nell'ambito dell'Unità Produttiva.
Si conviene che per le modalità di elezione dei RLS, le funzioni loro attribuite, le ore di permesso disponibili, la durata del mandato e per quant'altro qui non espressamente indicato, si fa riferimento al D. Lgs 81/2008 ed al CCNL Elettrici.
La durata della nomina a RLS sarà coincidente a quella prevista per le RSU.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista, i cui oneri sono a carico dell'Azienda. Tale formazione si svolgerà utilizzando permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti al punto precedente;

Parte seconda
Articolo 2) Reperibilità

Ai lavoratori che, pur non essendo in servizio di reperibilità programmata, per esigenze straordinarie e non prevedibili dovessero svolgere prestazioni lavorative non programmate, quale trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto al punto 2) della Dichiarazione a Verbale" dell'art. 41 del CCNL Elettrici sarà riconosciuto quanto previsto ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 39 (reperibilità) dello stesso CCNL. Inoltre, saranno riconosciute due ore di viaggio anziché una.