Tipologia: Accordo SW
Data firma: 21 marzo 2018
Validità: 01.04.2018
Parti: A2A e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici-Elettrici, A2A
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
Verbale di accordo
Addì 21 marzo 2018 in Milano si sono incontrati: A2A spa, A2A Calore & Servizi, A2A Ciclo Idrico spa, A2A Energia spa, A2A Energy Solutions srl, A2A Gencogas spa, A2A Illuminazione Pubblica srl, A2A Smart City spa, Retragas srl, Unareti Servizi Metrici srl, Unareti spa […], (d’ora innanzi “Azienda”) e le Segreterie Nazionali e Territoriali di Filctem Cgil […], Flaei Cisl […], Femca Cisl […], Uiltec Uil […] (d’ora innanzi "OO.SS.”); l’Azienda e le OO.SS. di seguito congiuntamente definite “le Parti”.
Premesso che
I. La promozione di politiche e misure di conciliazione vita/lavoro tese ad un corretto equilibrio tra gestione dei tempi di vita privata e le esigenze professionali/organizzative aziendali rappresentano la volontà dell’Azienda di contribuire allo sviluppo di un clima positivo e di reciproca fiducia, in coerenza con la “people strategy” e gli obiettivi del piano industriale del Gruppo A2A.
II. Lo “smart working" o “lavoro agile” rappresenta una forma di organizzazione in grado di migliorare flessibilità, sicurezza e qualità del lavoro, che al contempo offre una risposta ad importanti esigenze economico sociali quali l'ambiente e la qualità della vita, in un quadro di maggior responsabilizzazione e orientamento ai risultati delle persone coinvolte e di confermata responsabilità sociale del Gruppo A2A.
III. In data 4 maggio 2016 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa in via sperimentale per l’introduzione dello “smart working” all’interno del Gruppo.
IV. In coerenza con le finalità di cui ai punti che precedono, le Parti, in continuità con il percorso di sperimentazione, convengono sulla necessità di adeguare l’istituto dello “smart working” o “lavoro agile” alle recenti novità legislative previste dalla L. 81/2017, anche con riferimento ai lavoratori coinvolti nella fase pilota
Tutto ciò premesso e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:
1. Definizione
Lo “smart working” o “lavoro agile” consiste in una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che si svolge in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno in un luogo diverso dalla sede di lavoro e senza una postazione fissa - entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva - avvalendosi di strumenti informatici messi a disposizione dall’azienda idonei a consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa attraverso l’interazione tra il lavoratore (di qui in avanti definito anche “Smart Worker”) e l’organizzazione aziendale nel suo complesso. Lo “smart working” rappresenta pertanto una mera variazione, per una parte dei giorni lavorati, delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, non modificando in alcun modo gli obblighi e i doveri del lavoratore, così come l’inserimento dello stesso nell’organizzazione aziendale ed il relativo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato dall’Azienda, anche ai sensi degli artt. 4 e 7 della L. 300/70 e successive modificazioni. Lo “smart working” non modifica gli istituti contrattuali collettivi ed individuali nè gli accordi/regolamenti contrattuali vigenti in Azienda che si intendono quindi integralmente richiamati fatto salvo quanto definito nel presente documento. Lo “smart working”, quale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, non deve in alcun modo creare, nel complesso, discriminazioni economiche e/o normative nei confronti dei lavoratori che ad esso aderiscono.
2. Destinatari
Sono destinatari del presente accordo i dipendenti delle Società in epigrafe, ivi compreso il personale distaccato presso le medesime, a condizione che ricorrano i seguenti requisiti:
• contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del personale assunto con contratto di apprendistato) anche in regime di tempo parziale, nel caso in cui la riduzione di orario di lavoro rispetto al tempo pieno sia prevista in relazione al normale orario di lavoro giornaliero (meglio conosciuto come “part time orizzontale”);
• anzianità aziendale di almeno sei mesi;
• possesso, anche in considerazione delle attività di lavoro svolte, delle necessarie dotazioni ICT fornite dall’Azienda.
Sono comunque esclusi i lavoratori il cui ruolo e le relative mansioni non risultino compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di "smart working"; tale valutazione organizzativa è in ogni caso rimessa esclusivamente all’Azienda, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono escluse: figure operative, segreterie,, personale turnista, assistenti di direzione, hse impianti, manutenzioni esercizio e sicurezza delle persone connesse all'esercizio degli impianti, attività rientranti in un processo in cui è ancora ampio l’utilizzo di documentazione cartacea, attività di front office, attività di cali center, attività di supporto amministrativo e/o figure operative che non operano in totale autonomia, figure operative itineranti sul territorio, reparti operativi anche per profili non operai.
L’Azienda si impegna, già nel corso del 2018, ad un ampliamento della strumentazione tecnologica in dotazione ai dipendenti in linea con le esigenze di innovazione di “business”, anche al fine di favorire quanto più possibile un’estensione del perimetro delle Aree Aziendali interessate dallo “smart working".
3. Modalità di adesione e recesso
Fermo quanto previsto al punto 2. che precede, l’adesione allo smart working avviene esclusivamente su base volontaria.
A seguito di richiesta del singolo lavoratore interessato segue specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile diretto. In tale ipotesi al lavoratore è richiesto di sottoscrivere apposito accordo scritto individuale; tale accordo potrà essere a termine o a tempo indeterminato sulla base di una valutazione congiunta.
Nel caso di mancata accettazione della richiesta saranno fornite al lavoratore adeguate motivazioni circa il diniego ed idonea informativa sarà altresì fornita alla RSU.
In caso di accordo a tempo indeterminato l’eventuale recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni come stabilito dall’art. 19, comma 2, L. n. 81/2017; in presenza di un giustificato motivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sopravvenute ragioni tecnico, organizzative e/o produttive, assegnazione a nuova mansione che richiede la necessaria presenza nei locali aziendali e/o inosservanze delle norme che regolano lo “smart working”), ciascuno dei contraenti potrà recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell’art. 1 L. n. 68/99 il termine di preavviso di recesso da parte del datore di lavoro non potrà essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un’adeguata organizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore, come previsto dall’art. 19, comma 2, L. n. 81/2017.
4. Svolgimento della prestazione, orario e luogo di lavoro
La prestazione di lavoro può essere svolta in modalità di smart working per un massimo di 1 giorno alla settimana e per l’intera giornata lavorativa del dipendente. L’eventuale giornata non fruita nel corso della settimana, per qualsivoglia motivazione, non può essere recuperata nelle settimane successive.
La specifica giornata della settimana richiesta dal lavoratore in regime di smart working deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile diretto.
Di norma l’autorizzazione di volta in volta concessa potrà essere revocata con un congruo preavviso; fatti salvi i casi di sopraggiunte esigenze di servizio non programmabili.
Lo Smart Worker deve assicurare il mantenimento del medesimo impegno professionale garantendo i livelli qualitativi della sua prestazione senza alcuna differenza rispetto a quella resa presso la propria normale sede di lavoro; deve, inoltre, garantire la sua raggiungibilità telefonica nonché verificare il corretto funzionamento delle dotazioni ICT in suo possesso, avendo cura di informare prontamente il diretto Responsabile nel caso in cui, per qualsivoglia motivazione, tutto ciò non possa essere garantito.
In tal caso, lo Smart Worker deve prontamente definire con il suo diretto responsabile le modalità di prosecuzione dell'attività.
Durante la prestazione di "smart working”, ferma restando l’applicazione del proprio orario di lavoro, lo Smart Worker è tenuto ad assicurare le fasce di contattabilità nonché a rispettare i tempi di riposo spettanti (ivi inclusa la pausa pranzo) d’intesa con il proprio responsabile; la connessione dello Smart Worker alle strumentazioni tecnologiche di lavoro, e la correlativa disconnessione, devono essere contestuali alle sopra citate fasce di contattabilità, fermi i limiti di durata massima dell’orario di lavoro nonché i tempi di riposo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
Durante le giornate in "smart working” non è consentito effettuare prestazioni straordinarie che, conseguentemente, non saranno in alcun caso retribuite né fruire di ferie ed istituti assimilati e/o permessi di legge di alcun tipo; resta, inoltre, inteso che nelle giornate di “chiusure collettive” non sarà possibile effettuare attività lavorativa in “smart working".
La prestazione di lavoro agile, ovunque resa, non costituisce a nessun effetto prestazione in regime di trasferta non comportando il riconoscimento in favore dello Smart Worker dei relativi trattamenti retributivi/indennità.
Il lavoratore può svolgere la propria prestazione in “smart working” individuando un luogo idoneo che consenta il pieno svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di riservatezza, anche con specifico riferimento ai dati aziendali, e in sicurezza della propria persona, secondo quanto previsto al successivo punto 6 della presente intesa.
Il lavoratore deve, altresì, adottare ogni accorgimento utile alla tutela dei dispositivi aziendali, nonché porre in essere ogni accorgimento e cura per evitare che ai dati aziendali possano accedere persone non autorizzate nel luogo prescelto ai fini della prestazione.
5. Ulteriori previsioni normative
Al personale già beneficiario del servizio sostitutivo della mensa o del servizio di mensa, per la giornata prestata in “smart working”, verrà corrisposto un buono pasto elettronico del valore facciale di € 7,00; la liquidazione dello stesso avrà cadenza semestrale.
Resta inteso che non sono previste compensazioni per eventuali maggiori consumi energetici e/o a fronte di qualsivoglia altro disagio.
Potrà svolgere contemporaneamente, ossia nello stesso giorno, la prestazione in regime di “lavoro agile” non più del 50% delle risorse appartenenti alla singola funzione aziendale interessata, per eventuali esigenze specifiche di reparto l’Azienda provvederà ad incontrare e informare le RSU competenti.
È dovere dello Smart Worker accertarsi costantemente della piena operatività e collegamento della rete delle dotazioni tecnologiche aziendali in uso e pertanto di rendersi sempre contattabile.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.
Il presente accordo annulla e sostituisce integralmente le precedenti intese e/o prassi in materia.
6. Sicurezza sul lavoro
Lo Smart Worker è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità “smart working” all’esterno dei locali aziendali ed a tal fine dovrà:
- individuare un ambiente idoneo, in termini di salute e sicurezza, dove poter svolgere l'attività lavorativa;
- adottare un comportamento idoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa in “smart working” nel rispetto dei principi in materia di salute e sicurezza;
- utilizzare la strumentazione aziendale in modo tale da evitare rischi per sé e per le eventuali persone che si trovino in prossimità dello spazio lavorativo scelto;
- comunicare immediatamente all’azienda (nella persona del proprio responsabile diretto) ogni eventuale incidente occorso, avendo cura di predisporre il prima possibile una dettagliata relazione su quanto avvenuto.
Inoltre con cadenza annuale il lavoratore riceverà, in conformità con quanto previsto dall’art. 22 della L. n. 81/2017, adeguata informativa contenente l’indicazione dei rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
7. Tempi e verifiche
Fermo restando la gradualità dell’implementazione del presente accordo, il medesimo avrà decorrenza 1° aprile 2018 e interesserà c.a. ulteriori 500 destinatari, già entro la fine del corrente anno.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi con cadenza annuale al fine di un monitoraggio della presente intesa, anche sotto il profilo della sicurezza coinvolgendo gli RLS per gli argomenti di competenza.
Letto, Confermato e Sottoscritto
