Tipologia: CCNL
Data firma: 10 novembre 1994
Validità: 01.09.1994 - 31.08.1998
Parti: Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Costituzione delle parti
Capitolo I
Sfera di applicazione
Relazioni industriali
Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
• Premessa

• Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
• Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello
Osservatorio
Commissione Paritetica
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 Assunzioni
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Apprendistato
a) Norme generali

b) Periodo di Prova
c) Corsi complementari
d) Tirocinio presso diverse aziende
e) Durata dell'apprendistato
f) Ferie
• Dichiarazione a verbale
g) Percentuali di paga base e contingenza
• Dichiarazione a verbale
Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 4 Classificazione del personale
Art. 5 Regolamentazione per i quadri
• Qualifica di Quadro
• Periodo di prova
• Passaggio alla qualifica di Quadro
• Preavviso di licenziamento e dimissioni
• Obbligo assicurativa
• Norma di coordinamento
Art. 6 Passaggi di qualifica
Art. 7 Percorsi professionali formativi
Art. 8 Polifunzionalità
Art. 9 Formazione professionale
Art. 10 Contratto a tempo determinato
Art. 11 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 12 Azioni positive per le pari opportunità
Art. 13 Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23.7.1991, n. 223
Capitolo IV - Orario di lavoro - Riposi - Festività
Art. 14 Orario di lavoro
A. Norma generale

B. Applicazione della riduzione dell'orario di lavoro
C. Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 15 Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 16 Riposo settimanale
Art.17 Giorni festivi
• Trattamento festività soppresse/abolite
Art. 18 Ferie
• Operai

• Intermedi
• Impiegati
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 19 Corresponsione della retribuzione
Art. 20 Minimi contrattuali
a) Aumenti contrattuali
b) Nuovi minimi contrattuali
Art. 21 Una tantum
Art. 22 Indennità di contingenza
Art. 23 Retribuzione oraria
Art. 24 Aumenti periodici
A) Operai
B) Impiegati - intermedi
Art. 25 Premio di risultato
• Premio applicabile alle imprese di cui all'ultimo comma dell'Art. 17 del CCNL 19 novembre 1990
Art. 26 13a mensilità
Art. 27 Lavoro a cottimo
Art. 28 Lavoro a turni
• Retribuzione lavoro a turno
Art. 29 Lavori speciali e disagiati
• Lavori Speciali

• Lavori disagiati
Art. 30 Indennità speciale cavatori
Art. 31 Indennità di cassa
Art. 32 Mensa
Art. 33 Trasferimenti
Art. 34 Missioni temporanee e trasferte
Art. 35 Previdenza integrativa volontaria
Capitolo VI - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 36 Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia
Art. 37 Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari
Art. 38 Categorie dello svantaggio sociale
Art. 39 Lavoratori immigrati
Art. 40 Lavoro delle donne e dei minori
Art. 41 Volontariato
Art. 42 Diritto allo studio
Capitolo VII - Interruzioni, sospensioni, riduzione del lavoro
Art. 43 Interruzione e sospensione di lavoro
Art. 44 Permessi di entrata e di uscita
Art. 45 Permessi
Art. 46 Assenze
Art. 47 Recuperi
Art. 48 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 49 Malattia
a) operai ed intermedi
b) impiegati
Art. 50 Maternità
Art. 51 Congedo matrimoniale
Art. 52 Chiamata e richiamo alle armi cooperazione internazionale
Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 53 Ambiente di lavoro
Art. 54 Prevenzione infortuni - mezzi protettivi
Art. 55 Indumenti di lavoro
Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 56 Inizio e fine lavori
Art. 57 Rapporti in azienda
Art. 58 Conservazione degli utensili
Art. 59 Danni alla lavorazione
Art. 60 Visite di inventario e personali
Art. 61 Provvedimenti disciplinati
Art. 62 Multe e sospensioni
Art. 63 Licenziamento per mancanze
Art. 64 Divieti
Art. 65 Regolamento aziendale
Capitolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 66 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
a) Operai
b) Intermedi
e) Impiegati
Art. 67 TFR
a) Operai
b) Intermedi
c) Impiegati
Art. 68 Certificato di Lavoro
Art. 69 Indennità in caso di morte
Art. 70 Gestione delle crisi occupazionali
Art. 71 Cessione, trasformazione e fallimento dell'azienda
Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 72 Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
A - Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziatica per la costituzione
2. Composizione
3. Numero dei componenti
4. Compiti, funzioni e permessi
5. Durata e sostituzione nell'incarico
6. Revoca della rappresentanza Sindacale Unitaria
7. Clausola di salvaguardia
B - Disciplina delle elezione della rappresentanza sindacale unitaria
1. Modalità per indire le elezioni
2. Quorum per la validità delle elezioni
3. Elettorato attivo e passivo
4. Presentazione delle liste
5. Commissione elettorale
6. Compiti della commissione
7. Affissioni
8. Scrutatori
9. Segretezza del voto
10. Schede elettorali
11. Preferenze
12. Modalità della votazione
13. Composizione del seggio elettorale
14. Attrezzatura del seggio elettorale
15. Riconoscimento degli elettori
16. Compiti del Presidente
17. Operazioni di scrutinio
18. Attribuzione dei seggi
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
20. Comitati dei garanti
21. Comunicazione della nomina dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria
22. Adempimenti della Direzione aziendale
23. Norma generale
Deroghe per aziende fino a 15 dipendenti
Art. 73 Assemblea sindacale
Art. 74 Permessi per cariche sindacali
Art. 75 Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 76 Affissioni
Art. 77 Patronati
Art. 78 Versamento di contributi sindacali
Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto di lavoro
Art. 79 Reclami e controversie
Art. 80 Inscindibilità delle disposizioni del contratto trattamento di miglior favore
Art. 81 Estensioni di contratti stipulanti con altre organizzazioni
Art. 82 Appalti
Art. 83 Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 84 Accordi interconfederali
Art. 85 Decorrenza e durata

Costituzione delle parti
In Roma, il 10 novembre 1994 tra l'Aniem-Associazione Nazionale Imprese Edili aderente alla Confapi […], la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (Feneal), aderente alla Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) aderente alla Cisl […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia industrie Affini ed estrattive - Fillea Costruzioni e Legno - aderente alla Cgil […]

Capitolo I
Sfera di applicazione
1) escavazione del marmo;
escavazione dell'alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ecc.;
escavazione delle ardesie escavazione del travertino;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione della pomice;
escavazione dell'argilla;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopradetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.

Relazioni industriali
La situazione dell'industria lapidea nazionale e alcune modifiche del mercato internazionale del settore, richiedono precise ed indifferibili scelte di politica industriale quali la crescita del valore aggiunto, la qualità e l'innovazione del prodotto, tecnologie più avanzate e valorizzazioni dei materiali, valorizzazione del nostro patrimonio tecnico e professionale (unico al mondo), anche con iniziative diffuse di formazione e riqualificazione professionale.
Sono urgenti e indispensabili alcune scelte politiche legislative ed amministrative pubbliche, nazionali e regionali, per recuperare un quadro di certezza sul versante della programmazione dell'escavazione e per una ripresa del settore degli inerti, anche sul versante degli investimenti pubblici, in particolare sull'infrastrutturazione del Paese.
Le parti, a fronte della evoluzione del settore, ribadiscono l'esigenza di ricercare soluzioni per assicurare la salvaguardia di valori prioritari che vengono individuati da un lato nell'ambiente dinamicamente inteso con specifico riferimento al riequilibrio del territorio, dall'altro alla continuità dell'impresa con il duplice aspetto dell'occupazione e della capacità delle stesse di operare nel mercato delle costruzioni.
Queste esigenze richiedono che la complessità della situazione sia governata attraverso un quadro organico di comportamenti e di relazioni industriali necessariamente articolate ma caratterizzati dalle coerenti volontà di tutti i soggetti chiamati a porli in essere, in quanto preposti ad un ruolo o ad una funzione in materia, per realizzare il raggiungimento dei valori richiamati.

Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa

1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle RSU, a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.
5) La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi Aspetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati.
Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali in base alla prassi vigente in applicazione del CCNL 19 novembre 1990.
Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale non potrà avere luogo quella aziendale.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra.
Ai fini sopra indicati un Gruppo di lavoro nell'ambito dell'osservatorio opererà una verifica della situazione esistente.
Le parti confermano che nelle zone dove si attuerà la contrattazione territoriale verrà adottata, previa verifica, una regolamentazione specifica per il settore degli inerti.
6) La contrattazione di secondo livello è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.

Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo Livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale di lavoro.
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di II livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.

Osservatorio
L'Osservatorio Nazionale, costituito dall'Aniem- Confapi e da Feneal-Uil Filca-Cisl e Fillea-Cgil in attuazione a quanto disposto dal CCNL del settore Lapideo/Estrattivo 19.11.1990 e di quanto stabilito dall'accordo del 7.7.1993, si articolerà a livello nazionale e territoriale (regionale o provinciale) anche attraverso l'attività di Commissioni Paritetiche Referenti.
L'Osservatorio Nazionale per il suo funzionamento utilizzerà dati forniti dalle parti contraenti e da enti pubblici specializzati.
L'Osservatorio nazionale sarà composto da 6 rappresentanti designati dalle parti in maniera paritetica e si riunirà in relazione al programma dei lavori prestabiliti di norma quadrimestralmente.
L'Osservatorio Nazionale sarà indirizzato alla conoscenza e all'esame delle specifiche problematiche con compiti permanenti di monitoraggio relativi agli andamenti produttivi e di mercato nazionale ed internazionale del settore con particolare riferimento a:
- tecnologie e innovazioni di prodotti;
- qualità dei prodotti;
- innovazioni organizzative;
- mercato e dinamiche occupazionali;
- costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;
- elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alle necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;
- le previsioni di mercato inerenti l'acquisizione di nuove commesse (private e pubbliche);
- l'andamento degli investimenti complessivi del settore;
- previsioni degli strumenti regolatori (PAE, autorizzazioni ecc.);
- attività estrattive e legislazioni relative.
L'Osservatorio Nazionale potrà avvalersi di indagini conoscitive, finalizzate in particolare ad acquisire elementi relativi alle tecnologie di produzione, all'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'igiene nei luoghi di lavoro, al regime idrogeologico e all'inquinamento delle acque, alla gestione degli scarti e dei residui di lavorazione, ai piani paesaggistici e al recupero delle aree.
Le indagini conoscitive presso le imprese saranno svolte direttamente dall'Aniem che fornirà all'osservatorio Nazionale risultati globali.
All'interno dell'Osservatorio Nazionale verranno realizzate iniziative atte alla sensibilizzazione degli organi preposti in materia di formazione professionale e ambiente di lavoro.
L'Aniem e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea Cgil definiranno il regolamento di attuazione, entro 3 mesi dalla data di stipula del CCNL, dell'Osservatorio Nazionale che potrà prevedere in relazione ai progetti unanimemente e concordemente definiti dalle parti, l'utilizzo di finanziamenti idonei allo sviluppo dei progetti stessi.
L'Osservatorio Nazionale avrà sede in Via del Caucaso, 49 - Roma - c/o l'Aniem.
La partecipazione all'Osservatorio Nazionale è gratuita.
L'attività delle Commissioni Paritetiche Referenti a livello territoriale (regionali o provinciali) sarà orientata all'esame delle principali problematiche presenti sul territorio con particolare riferimento a:
- andamenti di produttività, competitività e qualità prodotti;
- ambiente di lavoro, sicurezza, piani di risanamento di comparto;
- impatti ambientali esterni: uso e salvaguardia del territorio: riuso materiali di risulta;
- piani regionali attività estrattive (PRAE);
- formazione professionale.
La partecipazione alle Commissioni Paritetiche Referenti a livello territoriale è gratuita.
In attuazione del protocollo 23.07.1993 ed al fine di consolidare una politica industriale e sindacale nazionale del settore, le parti concordano di avviare un sistema di relazioni industriali avanzato e fondato su maggiori livelli di confronto e partecipazione.
Le parti verificheranno in appositi incontri semestrali, utilizzando i dati dell'Osservatorio Nazionale, le linee di sviluppo del settore nelle sue articolazioni ed in tutti i suoi aspetti, al fine di definire posizioni comuni e di favorire quelle iniziative, anche pubbliche, idonee allo sviluppo del settore.
Su richiesta di una delle parti, medesimi incontri si svolgeranno a livello territoriale sulle tematiche attinenti l'area di riferimento.

Commissione Paritetica
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse e di eventuale intervento nei confronti degli organismi legislativi e amministrativi.
A tale fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente CCNL, viene costituita una Commissione Paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
1. elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione legislativa e giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria eventualmente proponendo alle parti integrazioni o modifiche al testo contrattuale in occasione dei successivi rinnovi;
2. procedere ad una raccolta, eventualmente anche per comparti produttivi, delle intese raggiunte tra le rispettive istanze territoriali a livello aziendale. A tal fine semestralmente le rispettive istanze territoriali dovranno trasmettere alla Commissione Paritetica tutta la produzione contrattuale stipulata anche a livello di transazioni, individuali o collettive, aventi ad oggetto tematiche di cui al presente CCNL, alle quali le rispettive istanze territoriali hanno prestato assistenza;
3. emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali;
4. seguire l'evoluzione della legislazione sociale e in materia di lavoro a livello nazionale ed internazionale con i seguenti obiettivi:
- individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all'evoluzione legislativa;
- individuare e consolidare comuni criteri applicativi delle leggi;
- prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative a livello generale per gli aspetti di specifico interesse del settore.
È impegno delle parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda, tenuto conto anche di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22.1.1983 e successivi, di esperire, in caso di controversie, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso verifiche tra le rispettive Organizzazioni territoriali, qualora richiesto da una delle due Parti.
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme di cui al presente CCNL, le stesse potranno essere sottoposte alla Commissione Paritetica.

Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 Assunzioni

[…] Inoltre il lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 3 Apprendistato
a) Norme generali

La disciplina dell'apprendistato nell'industria dei materiali lapidei è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto (ferme restando le limitazioni previste dalle norme legislative riguardanti la Polizia delle miniere e delle cave).

c) Corsi complementari
Per la frequenza da parte dell'apprendista ai corsi di insegnamento complementare, istituiti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 del regolamento approvato dal DPR 30 dicembre 1956, n. 1668, sono concesse quattro ore settimanali retribuite.
In caso di mancata istituzione di specifici corsi complementari da parte degli Enti preposti, l'utilizzo delle ore di cui al precedente comma potrà formare oggetto di esame con la RSU per la ricerca di eventuali iniziative che comunque risultino rispondenti alle finalità dei corsi complementari così come disciplinati dalle vigenti disposizioni di Legge (L. 19 gennaio 1955, n. 25, Reg. approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1668).

d) Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscono alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà rilasciato dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.

e) Durata dell'apprendistato
La durata dell'apprendistato è pari a 24 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate nel livello 7) e di 36 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate al livello 6).

Dichiarazione a verbale
L'Aniem e la Feneal - Filca - Fillea, si impegnano a considerare quanto verrà eventualmente definito in materia a livello interconfederale tra Confapi e Cgil-Cisl-Uil, in modo da trovare soluzioni omogenee.

Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 7 Percorsi professionali formativi

I percorsi professionali formativi possono essere realizzati attraverso gli strumenti di legge quali il Contratto di Formazione, l'Apprendistato; su di essi avverrà un preventivo confronto fra le parti.

Art. 8 Polifunzionalità
Nell'ottica delle piccole e medie aziende cui il contratto si riferisce, è ammessa la mobilità interna per normali sostituzioni di assenti per coprire le differenti esigenze di lavorazioni di reparto.
Per polifunzionalità si intende l'utilizzo di lavoratori in mansioni tecnicamente diverse svolte su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda; in tale ipotesi l'inquadramento verrà determinato sulla base delle mansioni prevalenti, tenendo conto delle maggiori responsabilità.
[…]

Art. 9 Formazione professionale
La formazione professionale, quale elemento di arricchimento delle risorse umane e produttive, deve costituire un impegno di costante attenzione anche in riferimento al processo di qualificazione nel settore, sia per i sistemi produttivi che per quanto riguarda la strutturazione/ristrutturazione e riconversione delle aziende in questo settore.
Data la natura estremamente composita della formazione professionale, si rende necessario, per organicità, acquisire, in primo luogo, elementi riconoscitivi inerenti la prevalente richiesta delle varie figure professionali.
Il filo conduttore principale per consentire la concreta svolta politica-organizzativa atta al conseguimento degli obiettivi prefissati, non può che partire da un sistema di raccolta dati, rilevazioni ed elementi conoscitivi inerenti le tradizionali attuali figure professionali; le figure professionali oggetto di richiesta proveniente dal settore; le valutazioni riguardanti le figure professionali occorrenti per soddisfare le esigenze dei sistemi costruttivi dei processi produttivi e innovativi dei sistemi tradizionali.
Le parti all'interno dell'osservatorio costituiranno un apposito comitato nazionale paritetico per la formazione professionale, con lo scopo di coordinare e gestire il lavoro di conoscenza di cui sopra.
Spetterà inoltre al comitato, che potrà avere articolazioni territoriali, organizzare quelle iniziative formative rivolte ai giovani e di specializzazione non rientranti specificatamente tra quelle previste dagli accordi interconfederali 16.11.88 e 13.5.93.
Le parti inoltre, opereranno affinché l'Ente Nazionale Interconfederale per la formazione professionale e l'ambiente realizzi, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, progetti di interventi che tengano conto della specificità del settore anche ai fini della gestione politico-organizzativa delle iniziative.

Art. 10 Contratto a tempo determinato
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23 della Legge 56/87 le parti hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18.04.1962 n. 230 e dall'art. 8 bis legge 25.03.1983 n. 79, nonché dall'A.I. Confapi 13.05.1993, è consentita la stipula di contratti a termine:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituto e la causa della sostituzione.
Le parti convengono che, nei casi aggiuntivi sopra indicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono essere superiore al:
- 12% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 3 unità;
- 8% per lo scaglione oltre i 100 dipendenti.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
[…]

Capitolo IV - Orario di lavoro – Riposi - Festività
Art. 14 Orario di lavoro
A. Norma generale

1. La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissato in 40 ore. Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
2. L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto o regolari segnalatori.
3. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le rappresentanze sindacali unitarie.
4. L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposo cadente di norma di sabato, o in un giorno diverso della settimana, da individuare in accordo con le RSU.
5. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massimo alle ore 13,00 del sabato.
6. Le parti non hanno inteso, con il presente articolo, modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini o accordi regionali, provinciali o locali. In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla utilizzazione maggiore di impianti, l'Azienda e le RSU potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale con scorrimento dei giorni di riposo, in deroga a quanto stabilito dai precedenti comma.

C. Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo.
In questi casi la direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso ai regimi di orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di attuazione di regimi di orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiore all'orario settimanale contrattuale nei limiti di 44 ore settimanali e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di corrispondente entità. i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto.
Dichiarazione a verbale
Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali.

Art. 15 Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà essere motivato da esigenze indifferibili, di durata contemporanea e tali da non consentire un correlativo ampliamento degli organici. Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno concordate preventivamente tra l'azienda e la RSU.
L'azienda comunicherà periodicamente alla RSU i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro supplementare o straordinario effettuate. Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
[…]

Art. 16 Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni derivanti dall'applicazione dell'art. 14 in materia di orario di lavoro e delle vigenti norme di legge.
Il giorno di riposo settimanale compensativo deve essere in ogni caso prefissato con un congruo anticipo: dell'eventuale spostamento di esso deve essere data comunicazione al lavoratore almeno 24 ore prima, in difetto di che, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 18 Ferie
Operai

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie nella misura di 4 settimane.
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie; tuttavia, se per inderogabili esigenze aziendali il lavoratore non potesse fruire in tutto o in parte del periodo feriale, dovrà percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla relativa retribuzione […]

Capitolo V - Trattamento economico
Art. 27 Lavoro a cottimo

Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessi e nell'osservanza delle seguenti norme.
[…]
Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche alle RSU.
Alle comunicazioni di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
[…]
Nel caso di variazione delle tariffe di cottimo comportanti modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, la Direzione osserverà la procedura sopra richiamata. […]

Art. 28 Lavoro a turni
Potranno essere organizzate lavorazioni in più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti. In apposito incontro l'azienda prospetterà alle RSU le cause che richiedono il ricorso al lavoro e turno e verificheranno le motivazioni e si concorderanno le modalità di attuazione.
In tale caso ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto contro delle particolari caratteristiche delle prestazioni, è riconosciuta una pausa retributiva per la refezione di 30 minuti per 8 ore di lavoro. Sono fatte salve le condizioni di migliore favore.
La mezza ora di pausa, se non goduta, sarà retribuita in aggiunta alla retribuzione giornaliera.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusiva nelle ore notturne.

Art. 29 Lavori speciali e disagiati
Lavori Speciali

Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, saranno corrisposti particolari compensi la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.

Lavori disagiati
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali, ad es., i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e pozzi di scopo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari.

Capitolo VI - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 36 Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia

L'orario normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, per la cui individuazione si fa riferimento ai criteri fissati dal R.D. 15 marzo 1923, n. 692 ed alle vigenti disposizioni degli accordi interconfederali disciplinanti la materia non può superare le 50 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.
[…]

Art. 38 Categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle aziende del settore, nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupazionali e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo mirato, in particolare per il collocamento obbligatorio (492/68) e l'inserimento dei disabili (104/92).
Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazione, il rispetto della quota per i lavoratori invalidi.
Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d'organi, in particolare di midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi documentate di cura collegata alla donazione.

Art. 39 Lavoratori immigrati
Nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali le parti procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, con particolare attenzione all'eventuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni di lavoro e d'accoglienza e su eventuali specifiche esigenze formative.
[…]

Art. 40 Lavoro delle donne e dei minori
L'ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

Capitolo VII - Interruzioni, sospensioni, riduzione del lavoro
Art. 44 Permessi di entrata e di uscita

Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente autorizzato. Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava. Salvo speciale permesso del proprio superiore, non è consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento o cava in ore fuori dal suo turno.
[…]

Art. 47 Recuperi
È ammesso il recupero, a regime normale, di ore perdute per la sospensione di lavoro, purché concordato tra l'azienda e la RSU o tra le Organizzazioni Sindacali competenti e purché sia contenuto nel limite di un'ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 48 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
Qualora, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatta alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell'azienda.
[…]

Art. 50 Maternità
Per quanto attiene alla tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 53 Ambiente di lavoro

Le parti nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività dell'osservatorio Paritetico previsto dal vigente CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia e nell'ambito della CEE.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi o amministrativi, sia per la attività di escavazione sia per quella di lavorazione dei materiali lapidei. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti Locali (Regioni, Province, ecc.).
Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate all'osservatorio, articolato nei suoi vari livelli, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni nocive ed insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento alle norme di legge vigenti ed alle indicazioni di carattere comunitario e giurisprudenziali.
Le parti in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 300/70, riconoscendo ai lavoratori mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, convengono quanto di seguito specificato.
La RSU e/o le Organizzazioni sindacali territoriali e la Direzione Aziendale, in caso di necessità, concorderanno l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi secondo quanto previsto dalla legge 833/78 ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle UU.SS.LL. o da altri organismi specializzati ed autorizzati, scelti di comune accordo, con le spese per le visite mediche ed ambientali a carico delle aziende. Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività e insalubrità, le successive saranno effettuate in relazione ad obiettive alterazioni dell'ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative degli impianti che si rendessero necessarie ai fini della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, di comune accordo si stabilirà di effettuare ulteriori indagini. Ovviamente, la scelta dell'organismo sarà effettuata in funzione dello specifico intervento che si dovrà realizzare al fine di usufruire della migliore ed opportuna specializzazione.
Al fine dei controlli e delle iniziative di miglioramento sull'ambiente di lavoro di competenza della RSA ai sensi dell'art. 9 della L. 300/70 e della richiamata legge n. 833, la RSU può presenziare alla trascrizione dei dati sul registro dei dati ambientali e biostatistici.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo quanto previsto dai commi precedenti e che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Resta inteso che il personale di detti Istituti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nel corso dello svolgimento dei compiti affidatigli.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti dando in tal caso alla RSU preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'Azienda intende adottare.
Le aziende predisporranno per ogni unità produttiva, un regolamento interno per l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni normative in materia e sulla base di eventuali indicazioni fornite dall'Osservatorio.
Copia del regolamento verrà consegnata alla RSU e distribuita ai lavoratori e sarà comunque consultabile in luogo accessibile agli stessi.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall'art. 403 del DPR 547/55 vengono istituiti:
1) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda ed a disposizione della RSU nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni periodiche effettuate, in ordine al microclima e ad altri fattori che interessino l'ambiente di lavoro;
2) il registro dei dati biostatici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda ed a disposizione delle RSU, nel quale saranno annotati i risultati statistici delle visite mediche degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio e malattie professionali;
3) il libretto sanitario e di rischio individuale, depositato presso l'azienda ed aggiornato dagli Enti che eseguono le visite mediche, con vincolo di segreto, in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore in cui verranno registrati i dati analitici concernenti:
- visita di assunzione;
- visite periodiche compiute per obbligo di legge;
- visite di idoneità compiute dagli Enti Pubblici ai sensi dell'art. 5 della legge 300/70;
- gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- visite mediche ed esami clinici effettuati in relazione alle rilevazioni periodiche.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall'art. 9 L. 300/70, in materia di ricerca elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ad eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici o concordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la forza lavoro e le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con quattro ore di retribuzione a corso, per ciascun dipendente frequentante il corso.
In aree territoriali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere istituiti Comitati paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica anche dei delegati alla sicurezza e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confapi: la partecipazione al Comitato è gratuita.
Dichiarazione a verbale
Le parti, considerata l'imminenza del recepimento della direttiva 89/391/CEE del 22 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire, entro tre mesi, un Gruppo di Lavoro Paritetico, formato da 6 rappresentanti delle parti medesime con il compito di definire l'armonizzazione della disciplina contrattuale con in nuovo quadro normativo, con particolare riferimento al ruolo, funzione e prerogative dei rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza.
Anche prima di tale armonizzazione la RSU potrà nominare tra i propri componenti il Delegato alla Sicurezza, interlocutore della direzione aziendale nell'ambito di quanto previsto dal contratto. Il predetto delegato per la sua formazione potrà usufruire del trattamento di cui al terz'ultimo comma dell'art. 20.

Art. 54 Prevenzione infortuni - mezzi protettivi
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e per i lavoratori.
Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alla norme di legge. Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi consegnatigli.

Art. 55 Indumenti di lavoro
A tutti i lavoratori, sarà annualmente consegnato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenute ad utilizzare gli indumenti di lavoro loro consegnati. Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive azione, un paio di pantaloni da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.

Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 57 Rapporti in azienda

1) L'azienda impronterà i rapporti con i dipendenti ai sensi di educazione e di rispetto della dignità personale del lavoratore.
2) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia verso i compagni di lavoro che nei confronti dei superiori e dei subordinati.
Devono fra l'altro essere evitati:
a) qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro;
b) comportamenti offensivi a connotazione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipendente dai rispettivi superiori come previsto dall'organizzazione interna che l'azienda avrà cura di illustrare al dipendente.
In particolare ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
1) osservare le disposizioni del presente contratto e delle regole aziendali nonché quelle impartite dai superiori;
[…]
3) dedicare attività diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
[…]
5) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzature, utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;
6) osservare le disposizioni aziendali e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni;
[…]

Art. 58 Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messi a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai diretti superiori.
Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[…]

Art. 62 Multe e sospensioni
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti di multa il lavoratore:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi o di irregolarità nell'andamento del lavoro;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi o bevande alcooliche, senza permesso dell'azienda;
5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell'inizio del lavoro o la sospensione o ne anticipi la cessazione;
8) che si ponga, per propria volontà, in stato di pericolosità per sé, per gli altri, per gli impianti o comunque per l'attività lavorativa;
9) che non rispetti le norme antinfortunistiche e non utilizzi i mezzi di protezione messi a sua disposizione dall'azienda o preventivamente portate a conoscenza;
10) che si rifiuti di adempiere a disposizioni contrattuali previste o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene.
In caso di maggiore gravità o di recidività, l'operaio incorre nel provvedimento della sospensione.

Art. 63 Licenziamento per mancanze
Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa e con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non del TFR l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro, che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
[…]
2) insubordinazione ai superiore;
[…]
4) gravi guasti provocati da negligenza al materiale aziendale;
5) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'art. 61 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento della disciplina, all'igiene, alla morale;
6) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'azienda;
7) atti che pregiudicano la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo;
8) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibili di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
9) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;
[…]
11) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
12) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento o che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
13) costruzione, entro l'azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell'azienda stessa.
Nel caso di contestazione delle mancanze di cui al presente articolo, l'azienda, nelle more delle procedure di contestazione, può sospendere cautelativamente il lavoratore interessato.
Nel caso in cui al termine della procedura di contestazione venga adottato il provvedimento di licenziamento, l'azienda non dovrà corrispondere alcuna retribuzione per l'intero periodo di sospensione cautelativa.

Art. 65 Regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.

Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 72 Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie

Tra Aniem e Feneal/Uil - Filca/Cisl - Fillea/Cgil è stato stipulato il presente accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende aderenti a Aniem-Confapi, che disciplina la materia relativa alle rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo sottoscritto da Governo e Parti Sociali il 23.7.1993.

A - Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziatica per la costituzione

Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa di Feneal/Uil - Filca/Cisl - Fillea/Cgil.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, parte II del Protocollo 23.7.1993, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo stesso e del presente CCNL.
L'iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali, come sopra individuate. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla rappresentanza sindacale unitaria e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

2. Composizione
Alla costituzione della rappresentanza sindacale unitaria si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezioni a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il rimanente terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro; alla copertura del terzo di cui sopra si procede mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, intermedi, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 C.C., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale sull'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di lavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

3. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo 23.7.1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali unitarie, al punto B, il numero dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie sarà pari a:
- 3 componenti per la rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle unità produttive che occupano da 16 a 75 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 76 a 140 dipendenti;
- 5 componenti nelle unità produttive che occupano oltre i 141 dipendenti.

4. Compiti, funzioni e permessi
La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui all'art. 39 del CCNL 19 novembre 1990 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti della RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 23 luglio 1993.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge 300/70 per i dirigenti RSA.
Il monte ore annuo di permessi già previsti dall'art. 39 punto 3 del CCNL sarà pari a n. 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva con un minimo di 72 ore annue. A tale monte ore si aggiungono ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento di 120 ore per unità produttiva.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell'art. 23 legge 300/70.
Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, titolari delle ore di permessi retribuite aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla RSU una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.
Le precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la RSU. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da esse definita.
La RSU comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito.
I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla RSU indicando il nominativo del beneficiario.
Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali stipulanti i seguenti diritti:
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24 legge 20 maggio 1970, n. 300
- diritto di affissione di cui all'art. 25, legge 20 maggio 1970, n. 300

5. Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della rappresentanza sindacale unitaria restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente. La sostituzione del componente cosi decaduto avverrà con le medesime regole di cui sopra.
Il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della rappresentanza sindacale unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente CCNL.

6. Revoca della rappresentanza Sindacale Unitaria
La rappresentanza sindacale unitaria decade dal mandato ricevuto in presenza di raccolta tra i lavoratori aventi diritto al voto di un numero di firme per la revoca superiore al 50% del numero dei lavoratori stessi.
Le firme, purché abbiano valore ai fini della revoca, dovranno essere opportunamente certificate.

7. Clausola di salvaguardia
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente CCNL o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezioni della rappresentanza sindacale unitaria, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire rappresentanza sindacale aziendale ai sensi della norma sopra menzionata.

B - Disciplina delle elezione della rappresentanza sindacale unitaria
1. Modalità per indire le elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della rappresentanza sindacale unitaria le associazioni sindacali di cui alla lettera A), "Modalità di costituzione e di funzionamento", congiuntamente o disgiuntamente, o la rappresentanza sindacale unitaria uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e da inviare altresì alla direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alle ore 24 quindicesimo giorno lavorativo.

2. Quorum per la validità delle elezioni
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.

3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli intermedi, gli impiegati e i quadri, non in prova, in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Sono eleggibili gli operai, intermedi, impiegati e quadri non in prova, in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4; sono altresì eleggibili anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.

4. Presentazione delle liste
All'elezione della rappresentanza sindacale unitaria possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie presente CCNL;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione nonché il presente CCNL;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termina per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero complessivo dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria.

5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.

6. Compiti della commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dalla presente regolamentazione;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui alla presente regolamentazione;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.

7. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nello spazio di cui al precedente punto 1., almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.

8. Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata nelle 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né interposta persona.

10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine, di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione del Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

11. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla commissione elettorale, previo accordo con la direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero chiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20.5.1970, n. 300.

13. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e da un Presidente nominato dalla commissione elettorale.

14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al punto 14., "Attrezzature del seggio elettorale", del punto B), "Disciplina della elezione della rappresentanza unitaria", la firma accanto al suo nominativo.

17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della rappresentanza sindacale unitaria sarà conservato secondo accordi tra la commissione elettorale e la direzione aziendale in modo da garantire la integrità e ciò per almeno tre mesi.
Successivamente sarà distrutta alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato della direzione.

18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il rimanente terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della rappresentanza sindacale unitaria previsto nel comma 1 punto 2 "Composizione, lettera A), "Modalità di costituzione e di funzionamento".
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.

19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni di calendario dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a causa della commissione elettorale, alla direzione aziendale ed alla Associazione Piccole e Medie Industrie - A.P.I. - alla quale aderisce l'azienda.

20. Comitati dei garanti
Contro le decisione della commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
Tale comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'Associazione Piccole e Medie Industrie territoriale alla quale aderisce l'azienda, ed è presieduto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione o da un suo delegato.
Il comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

21. Comunicazione della nomina dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria
La nomina, a seguito di elezione o designazione dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale e alla locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

22. Adempimenti della Direzione aziendale
La direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali.

23. Norma generale
Ai componenti la commissione elettorale, agli scrutatori, ai componenti il seggio elettorale ed ai componenti il comitato dei garanti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal CCNL a favore dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ed ora trasferiti ai componenti le rappresentanza sindacali unitarie, gli stessi svolgeranno il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro.

Deroghe per aziende fino a 15 dipendenti
In considerazione di quanto previsto dal CCNL 19 novembre 1990, ad iniziativa congiunta della Cisl Feneal - Filca - Fillea nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti potrà essere designata, anche mediante elezione, una rappresentanza sindacale per i compiti di rappresentanza e tutela dei lavoratori delle predette unità produttive.
Per l'espletamento dei propri compiti la rappresentanza sindacale può disporre di permessi retribuiti per disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di:
- 30 ore per aziende che occupano fino a 10 dipendenti;
- 45 ore per aziende da 11 a 15 dipendenti.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
Nella Rappresentanza Sindacale si cumulano tutte le funzioni di rappresentanza e/o tutela dei lavoratori previste da norme di legge o di contratto presenti o future.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la disciplina delle rappresentanze sindacali nelle unità produttive con meno di 16 dipendenti è stata concordata in relazione alla specificità del sistema produttivo del settore ed in conseguenza della precedente normativa contrattuale.

Art. 73 Assemblea sindacale
I lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva anche se con meno di 16 dipendenti, nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'Azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dall'orario di lavoro, oppure durante l'orario stesso nei limiti di dieci ore annue, per le quali ultime verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 76 Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto di lavoro
Art. 79 Reclami e controversie

Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'applicazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni territoriali, mentre quelle sull'interpretazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 82 Appalti
Sono escluse dagli appalti le lavorazioni direttamente pertinenti le attività produttive proprie dell'azienda, nonché quelle di manutenzione ordinaria e continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente devono essere svolte da personale esterno all'organico aziendale.
Allo scopo di garantire ai dipendenti delle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali in vigore nel settore merceologico di appartenenza, le aziende appaltanti si assicureranno che le aziende appaltatrici siano regolarmente costituite come tali e regolarmente iscritte agli Enti previdenziali ed assicurativi obbligatori per legge.
Qualora si rendesse necessario le parti potranno procedere a richiesta di una di esse, ad una verifica delle situazioni di cui sopra.
Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, qualora l'azienda procedesse ad appalti, fornirà informazioni preventive in merito alla RSU.
Nota a verbale
Resta comunque esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazioni finanziaria.

Art. 83 Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quanto è stato specificamente demandato alle organizzazioni locali.
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano comunque a rispettare e a far rispettare il presente contratto per tutto il periodo della sua validità.

Art. 84 Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.