Tipologia: Accordo
Data firma: 4 giugno 2020
Validità: 10.03.2020 - 31.12.2020
Parti: Csea e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici-Elettrici, Csea
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
Verbale di accordo
Roma, 4 giugno 2020, tra la Cassa per i servizi energetici e ambientali - Csea [...], e Filctem […], Flaei […], Uiltec […]
Premesso che:
- con deliberazione del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 luglio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del virus Covid-19;
- a partire dal mese di febbraio sono state intraprese da Csea misure a livello precauzionale volte a ridurre il rischio contagio negli ambienti di lavoro in conformità alle indicazioni delle Autorità competenti attraverso anche il coinvolgimento degli RLS nell’ambito di quanto definito nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020 e il 24 aprile 2020;
- è un fatto noto il perdurare dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19, che ha portato all’adozione a livello nazionale di interventi normativi volti a favorire il ricorso al lavoro agile come modalità di prestazione dell’attività lavorativa;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 autorizza, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato, l’applicazione della modalità di lavoro agile su tutto il territorio nazionale, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 81/2017 (artt. 18 – 23), anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
- l’art. 87 del D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020, stabilisce che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 2019, proclamato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- in alcune aziende appartenenti al settore elettrico e rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, il lavoro agile costituirà la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa anche per i prossimi mesi;
- in linea con le vigenti previsioni normative a carattere di urgenza ed emergenza, l’attuale modalità di prestazione lavorativa in lavoro agile è considerata semplificata, in assenza non solo di accordo individuale, ma anche con possibilità di soddisfare in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei dati personali.
Premesso altresì che:
- nell’ambito della situazione di emergenza nazionale epidemiologica da COVID-19, la Csea ha già adottato una serie di misure di contrasto e mitigazione della diffusione del virus al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, in coerenza con le disposizioni normative nazionali e le ordinanze e i decreti correlati;
- nello specifico, in data 10 marzo 2020, visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, al fine di evitare ogni spostamento dei lavoratori, la Csea ha garantito a tutto il personale la possibilità di utilizzare l’istituto del lavoro agile, mantenendo comunque un presidio minimo all’ufficio protocollo e prevedendo, su detta posizione, di applicare l’istituto del lavoro agile quando non necessaria la presenza in sede. È stato, ad ogni modo, mantenuto attivo il servizio di reception e quello della pulizia e sanificazione della sede Csea;
- le misure in essere sono, da ultimo, state estese, con delibera commissariale del 27 aprile 2020, fino al 31 maggio 2020, fatte salve ulteriori proroghe che eventualmente dovessero rendersi necessarie in relazione all’evoluzione della situazione di emergenza a livello nazionale;
- la Csea ha fornito a tutti i lavoratori adeguata informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, che gli stessi hanno sottoscritto per presa visione e condivisione del contenuto. Come previsto dalla normativa di riferimento, l’informativa è stata resa telematicamente utilizzando la documentazione e le linee guida messe a disposizione dall’INAIL;
- la Csea ha, inoltre, somministrato un’informativa, sottoscritta da tutti i lavoratori per presa visione, sulle modalità del trattamento dei dati personali nel lavoro agile;
in linea con le disposizioni normative vigenti, la Csea non ha stipulato nessun accordo individuale.
Ritenuto opportuno dalle parti disciplinare le modalità di ricorso ed utilizzo del lavoro agile nell’attuale situazione di emergenza e necessità, tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono di disciplinare il ricorso al lavoro agile in emergenza con l’impianto specificato nel presente Accordo, con le caratteristiche di seguito riportate.
1. Definizione
Per lavoro agile in emergenza si intende una modalità di svolgimento flessibile della prestazione lavorativa che avverrà al di fuori della sede di lavoro ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti e accordi aziendali. I dipendenti si avvarranno di strumenti informatici, idonei a consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza. L'accesso al lavoro agile non varia in nessun modo gli obblighi ed i doveri del Lavoratore, cosi come i diritti ad esso riconosciuti dalle norme vigenti, sia di legge che di contratto.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro non comporta la variazione della sede di lavoro così come non incide sulla quantità di prestazione contrattualmente dovuta e non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il lavoro agile, cosi come definito e disciplinato all'interno del presente Accordo, non si configura come Telelavoro, né tantomeno ne integra la fattispecie sotto un profilo normativo.
2. Obiettivi
Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile per il Lavoratore della Csea durante la vigenza della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, valutando costantemente le indicazioni del Governo nonché le indicazioni da parte della task force Covid-19, costituita dalla Csea per l’adozione di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nell’ambiente di lavoro. L'utilizzo del lavoro agile è utile a garantire flessibilità, nonché autonomia - impegno, mettendo il Lavoratore nelle condizioni di poter contare su strumenti e tecnologie capaci di poter garantire la produttività anche al di fuori della propria sede di lavoro. Rispetto a questo tema l’azienda individua soluzioni che possano consentire l’accesso a tale modalità anche a soggetti oggi privi di tali dotazioni.
3. Sede di lavoro e luoghi della prestazione di lavoro
Fermo restando che la sede di lavoro dei dipendenti continua ad essere quella abituale, le parti espressamente prevedono che durante lo svolgimento dell’attività in lavoro agile, i lavoratori debbano prestare l’attività lavorativa preferibilmente dal luogo di domicilio o di residenza ovvero, previa comunicazione al proprio Responsabile, da altra abitazione che abbia comunque i medesimi requisiti di sicurezza e riservatezza meglio precisati nell’informativa sulla sicurezza sottoscritta dall’intera compagine aziendale e richiamante integralmente le linee guida INAIL. (Informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81) del 25 febbraio 2020 – Comunicato INAIL).
Non sarà riconosciuto alcun trattamento di trasferta/diaria o qualsivoglia altra indennità comunque connessa con la nuova temporanea allocazione.
4. Attività formative obbligatorie
Ai dipendenti in regime di lavoro agile è somministrato un apposito modulo formativo sui rischi per la salute e la sicurezza derivanti da tale modalità di lavoro agile, in linea con il D.Lgs. 81/2008.
5. Normativa applicabile
Al lavoro agile si applicano i principi e le disposizioni sancite nella Legge 81/2017, fatte salve le deroghe previste dalla normativa emergenziale. Anche nelle giornate di svolgimento dell’attività lavorativa in lavoro agile, il rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato e dal CCNL per i dipendenti addetti al Settore Elettrico. Per le giornate in lavoro agile verrà riconosciuto il buono pasto corrispondente.
Durante le giornate di lavoro agile non sarà riconosciuto alcun trattamento o qualsivoglia altra indennità connessa con l’effettuazione della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro. Inoltre, nell’ambito della prestazione resa in lavoro agile non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne e/o festive.
6. Regole generali di condotta
Il lavoro agile è svolto nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico e delle procedure aziendali applicabili.
Il lavoratore è consapevole che il lavoro agile comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro e, pertanto, in condizioni che sono potenzialmente più esposte al rischio correlato alla compromissione della confidenzialità e della riservatezza delle informazioni aziendali.
Al fine di garantire la tutela dei dati personali, nonché la riservatezza dei dati gestiti, la Csea ha somministrato un’informativa, sottoscritta da tutti i lavoratori per presa visione, sulle modalità del trattamento dei dati personali nel lavoro agile, a cui il lavoratore è tenuto ad uniformarsi.
7. Svolgimento della prestazione di lavoro
La prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile si effettuerà, di massima, in correlazione temporale con l’orario ordinario della sede Csea e con le caratteristiche di flessibilità oraria proprie della stessa. Resta inteso che, durante le giornate di lavoro agile, il lavoratore è tenuto:
- a garantire la propria disponibilità nelle fasce orarie concordate con il proprio Responsabile per la partecipazione ad attività con i colleghi e/o per ricevere eventuali comunicazioni; in caso di indisponibilità, dovrà darne tempestiva e motivata comunicazione al proprio Responsabile, anche per via telematica;
- al rispetto dei limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale (art. 18, L. 81/2017);
- a rendere la sua prestazione secondo gli stessi standard quantitativi e qualitativi ordinari. Qualora dovessero insorgere problematiche connesse con lo svolgimento dell’attività lavorativa in lavoro agile, il lavoratore dovrà fare riferimento al proprio Responsabile al fine di ricevere le istruzioni/direttive del caso.
La Csea si impegna a divulgare nel management e in generale in tutti coloro che svolgono mansioni e ruoli di responsabilità e gestione di risorse all’interno dell’Ente la cultura del rispetto degli orari di lavoro e delle pause ordinarie nello svolgimento dell’attività lavorativa, in linea con quanto previsto dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito presso la Protezione Civile, al quale l’INAIL partecipa (Aprile 2020).
In coerenza con il sopra citato documento, la Csea si impegna a realizzare iniziative di formazione finalizzate alla riduzione dei rischî connessi alla prestazione di lavoro in modalità di lavoro agile, tra i quali il mancato rispetto di pause regolari, l’eccessivo protrarsi dell’orario di lavoro, e alla sensibilizzazione su tematiche correlate al supporto dei lavoratori in isolamento o che hanno necessità di accudire i propri figli.
8. Decorrenza e durata di validità dell’Accordo
Il presente accordo è valido con decorrenza dal 10 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe dello stato di emergenza da COVID 19 che vadano oltre il predetto termine.
Le parti si impegnano fin da ora, conclusa la delicata fase di emergenza connessa alla diffusione del COVID 19, a confrontarsi per ridefinire la disciplina del lavoro agile in una situazione ordinaria, compatibilmente con tutti gli istituti contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa e nel rispetto dell’esigenza di assicurare la continuità dell’attività istituzionale.
Letto, confermato e sottoscritto
