Tipologia: CCNL
Data firma: 17 ottobre 1994
Validità: 01.10.1994 - 30.09.1998
Parti: Associazione Nazionale degli industriali dei Laterizi, Assobeton-Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Laterizi, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Parte Generale
A) Sistema di relazioni industriali
l) Livello nazionale

2) Livello regionale
3) Livello territoriale
4) Livello di gruppo
5) Livello aziendale
B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale
1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
2) Contrattazione aziendale
Parte Prima - Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, Legge 23.7.1991, n. 223
Art. 3 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 6 - Commissione paritetica per la classificazione dei lavoratori
Art. 7 - Quadri
• Declaratoria
• Trattamento economico e normativo
• Responsabilità civile
• Iniziative di formazione
• Assistenza legale
• Svolgimento di fatto delle mansioni di quadro
Art. 8 - Declaratorie e profili professionali
Art. 9 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 10 - Orario di lavoro
• Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi
• Dichiarazione comune delle parti stipulanti
• Dichiarazioni programmatiche delle parti stipulanti
• Dichiarazione a verbale sugli orari di lavoro
Art. 11 - Gestione delle crisi occupazionali
Art. 12 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 13 - Contratto a termine
Art. 14 - Festività abolite
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Giorni festivi
Art. 17 - Chiamata e richiamo alle armi
• Cooperazione internazionale
Art. 18 - Congedo matrimoniale
Art. 19 - Assenze
Art. 20 - Trattamento in caso di maternità
Art. 21 - Minimi contrattuali
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 23 - Determinazione delle quote orarie
Art. 24 - indennità di contingenza - EDR
Art. 25 - Premio di risultato
Art. 26 - Tredicesima mensilità
Art. 27 - Risarcimento danni
Art. 28 - Trasferimenti
Art. 29 - Mensa
Art. 30 - Appalti
Art. 31 - Ambiente di lavoro - Visite mediche
Art. 32 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 33 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 34 - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni
Art. 35 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Art. 36 - Permessi
Art. 37 - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale
Art. 38 - Permessi ai lavoratori studenti
Art. 39 - Permessi per cariche sindacali
Art. 40 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 41 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
Art. 42 - Assemblee
Art. 43 - Affissioni
Art. 44 - Versamento contributi sindacali
Art. 45 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
• Premessa

1) Costituzione della RSU
2) Composizione della RSU
3) Numero dei componenti la RSU
4) Compiti e funzioni
5) Permessi
6) Elezioni
7) Modalità della votazione
8) Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale
9) Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati
10) Decadenza e revoca
11) Comunicazione della nomina
12) Disposizioni varie
Art. 46 - Relazioni sindacali e controversie collettive
Art. 47 - Patronati
Art. 48 - Visite d'inventario e di controllo
Art. 49 - Regolamento interno di azienda
Art. 50 - Premio di fedeltà
• Norma particolare per il settore dei laterizi
Art. 51 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 52 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
Art. 53 - Provvedimenti disciplinari
Art. 54 - Multe e sospensioni
Art. 55 - Licenziamento senza preavviso
Art. 56 - Trattamento di fine rapporto
Art. 57 - Previdenza integrativa volontaria
Art. 58 - Certificato di lavoro
Art. 59 - Indennità in caso di morte
Art. 60 - Accordi interconfederali
Art. 61 - Mansioni promiscue
Art. 62 - Reclami e Controversie
Art. 63 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 64 - Abrogazione dei precedenti contratti
Art. 65 - Cessazione dell'attività aziendale
Art. 66 - Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 67 - Esclusiva di stampa
Art. 68 - Decorrenza e durata
Parte Seconda - Regolamentazione per le categorie operaie
Art. 69 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 70 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 71 - Lavoro a cottimo
Art. 72 - Lavori speciali nell'industria dei laterizi
Art. 73 - Lavoro a turni
Art. 74 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Art. 75 - Passaggio di mansioni
Art. 76 - Interruzioni di lavoro
Art. 77 - Sospensione e riduzione di orario
Art. 78 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 79 - Trasferta
Art. 80 - Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 81 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 82 - Pagamento della retribuzione
Art. 83 - Trattamento economico in caso di festività
Art. 84 - Ferie
Art. 85 - Cumulo dell'anzianità di servizio per i lavoratori stagionali
• Norma particolare per il settore dei laterizi
Art. 86 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 87 - Abiti da lavoro
Parte Terza - Regolamentazione per le categorie impiegatizie
Art. 88 - Mutamento di mansioni
Art. 89 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 90 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 91 - Ferie
Art. 92 - Trasferta
Art. 93 - Pagamento della retribuzione
Art. 94 - Alloggio
Art. 95 - Indennità maneggio denaro
Art. 96 - Indennità per uso di mezzi di trasporto
Art. 97 - Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 98 - Assistenza legale
Art. 99 - Previdenza
Art. 100 - Aspettativa
Art. 101 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

CCNL 17 ottobre 1994 per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di laterizi

Addì 17 ottobre 1994 tra l'Associazione Nazionale degli industriali dei Laterizi […], l'Assobeton […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell`Industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (Feneal), aderente alla Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filcacisl) […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (Fillea Costruzioni e Legno) aderente alla Cgil […]
Sulla base dell'ipotesi di accordo raggiunta il 17 ottobre 1994 è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle Aziende produttrici di:
a) elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;
b) manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
La stesura completa del contratto e la siglatura degli articoli sono state concluse il 7 febbraio 1995.

Premessa
1) Il presente contratto consente una maggiore aderenza della disciplina nazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del contratto stesso.
2) Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare dai propri iscritti le disposizioni in essa contenute per il periodo della loro validità.
A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.

Parte Generale
A) Sistema di relazioni industriali
l) Livello nazionale

Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, provvederanno a costituire una Commissione paritetica con funzione di Osservatorio dei settori.
Tale Commissione sarà composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali, firmatarie, e si riunirà di norma semestralmente, al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- gli indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato e dei singoli comparti;
- le innovazioni tecnologiche, organizzative e di prodotto;
- l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno dei settori, con particolare riferimento:
¨ all'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro;
¨ all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative vigenti in tema di parità uomo-donna; alle problematiche di inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano;
- l'evoluzione della legislazione concernente l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- le problematiche della formazione professionale con la possibilità di individuare azioni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, al fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale;
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
[…]
Le valutazioni della Commissione sono formulate all'unanimità; la partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.
Per l'attività della Commissione saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio saranno oggetto di esame delle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestrale ed a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
[…]
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
g) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore;
[…]
m) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali.
Con riferimento alle risultanze dei lavori della Commissione potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale.

2) Livello regionale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni Nazionali stipulanti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:
[…]
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
[…]
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dalle rispettive Associazioni Nazionali di categoria.

3) Livello territoriale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie Aziende associate riguardanti:
[…]
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
[…]
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento, le competenti Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del presente articolo.

4) Livello di gruppo
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i gruppi industriali - intendendo per «gruppo» una azienda di particolare importanza nell'ambito del settore, articolata in più stabilimenti distribuiti in diverse aree, del territorio nazionale - forniranno annualmente alla Feneal-Uil - Filca-Cisl - Fillea-Cgil, su richiesta della stessa, nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione Nazionale del settore cui il gruppo appartiene, informazioni previsionali e globali riguardanti:
a) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro ed alla occupazione;
c) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda;
d) distribuzione del personale per categoria e per sesso, andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della Cig ordinaria e straordinaria;
[…]
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sui processi di mobilità interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite su richiesta, alla RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.

5) Livello aziendale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 75 dipendenti forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti e nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
[…]
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sull'ambiente di lavoro.

B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale
Le parti assumono nel regolare i propri comportamenti negoziali lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e realizzano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.

2) Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e la RSU costituita ai sensi dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
[…]

Parte Prima - Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Art. 1 - Assunzione

[…]
Il lavoratore prima dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica.

Art. 3 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni delle leggi in vigore.

Art. 6 - Commissione paritetica per la classificazione dei lavoratori
Le parti concordano di costituire una Commissione tecnica paritetica che sarà insediata nel mese di febbraio 1995 con il compito di verificare le eventuali evoluzioni organizzative e/o tecnologiche intervenute nelle imprese cui si applica il presente contratto e di proporre conseguenti adeguamenti e/o interventi modificativi del vigente sistema di classificazione del personale.
In particolare la Commissione opererà tenuto conto:
a) dell'evoluzione intervenuta nell'organizzazione del lavoro e nella professionalità dei lavoratori con riferimento all'introduzione di nuove tecnologie a livello aziendale nonché della necessità di conseguire una maggiore aderenza della normativa di contratto che presiede all'inquadramento del personale a tali mutate situazioni organizzative e produttive;
b) della necessità di definire un sistema classificatorio che rafforzi il rapporto tra professionalità, disciplina contrattuale dell'inquadramento e organizzazione del lavoro;
c) dell'opportunità che le modificazioni da apportare al sistema classificatorio siano finalizzate a favorire l'efficienza dei sistemi organizzativi aziendali anche attraverso l'ampliamento delle ipotesi di accorpamento ed arricchimento di mansioni.
La Commissione, entro il mese di giugno 1996, presenterà il proprio rapporto conclusivo che sarà oggetto di valutazione delle parti stipulanti in apposito incontro nel corso del quale verranno individuati anche criteri e tempi di recepimento nel contratto, delle soluzioni proposte dalla Commissione e concordemente accolte dalle parti.

Art. 9 - Disciplina dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge ed in particolare alla legge n. 56/1987, alla legge 19 gennaio 1955 n. 25, modificata con legge 8 luglio 1956 n. 706 e con legge 2 aprile 1968 n. 424 ed al relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956 n. 1668, salvo quanto disposto nei commi seguenti.
L'assunzione dell'apprendista è sempre fatta con un periodo di prova non superiore ad un mese.
La durata massima del periodo di apprendistato è di 24 mesi.
[…]

Art. 10 - Orario di lavoro
1) La durata massima dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e dal relativo regolamento.
2) La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui sopra nonché la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 12) della presente normativa.
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU.
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'azienda e la RSU potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.
Resta ferma la normativa particolare prevista in calce al presente articolo per l'industria dei laterizi.
3) Al di fuori delle deroghe ed eccezioni, il lavoro svolto oltre le 40 ore settimanali e fino alle 48 è considerato lavoro supplementare.
4) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al 1° comma.
5) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili od occasionali.
6) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la RSU.
7) Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro supplementare straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro supplementare, straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.
8) È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale di lavoro - dietro corresponsione di una maggiorazione del 27% computata su paga base e contingenza fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
9) Su richiesta della RSU l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato ai sensi dei punti 5), 6) e 11) del presente articolo.
[…]
11) Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e scarico e pulizia, è data facoltà all'azienda di superare l'orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
12) Regimi diversi dell'orario di lavoro settimanale di cui al punto 2 potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).
Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro - entro i limiti dell'orario di legge - nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.
L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate.
In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate.
Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime di orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.
13) Fatta salva la durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore, I'orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.
Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni di orario saranno definite tra Direzione aziendale e RSU tenendo conto delle esigenze produttive e di efficienza aziendali.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 le ore di riduzione di orario annuo effettivamente fruite in corso d'anno non saranno inferiori a 48 e, ove non utilizzate entro il 31 dicembre saranno soggette a decadenza.
L'azienda, con la RSU, procederà, di norma nel mese di ottobre di ciascun anno, a verificare la fruizione di tale riduzione. Nel corso della predetta verifica, per le ore che risultassero non fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, fermo restando che il loro effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra, per tutti i settori, assorbiranno fino a concorrenza eventuali trattamenti concordati aziendalmente o localmente in materia.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente punto saranno assorbite, fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.

Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi
1) Nel caso in cui l'orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici, è prevista la facoltà di far scorrere la seconda giornata non lavorata nell'arco della settimana per i lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:
- addetti alla mattoniera;
- addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimpilatrici) di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.
Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della RSU.
2) Per un periodo di 4 mesi all'anno per le aziende stagionali l'orario può essere prolungato ai sensi di legge. In tal caso resta convenuto che le ore prestate oltre le 40 e fino alle 54 settimanali saranno retribuite con la retribuzione maggiorata del 27 per cento calcolato sul minimo mensile tabellare e contingenza e, per i cottimisti, sul minimo di cottimo.
La possibilità di prorogare fino a 60 ore l'orario settimanale per gli stessi 4 mesi sarà convenuta con accordi aziendali che ne fisseranno anche la maggiorazione che non potrà essere inferiore a quella prevista per il lavoro straordinario (30%).
Le parti con le norme suddette non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di fatto esistenti.
Chiarimento a verbale
Per aziende stagionali si intendono quelle i cui impianti non consentono la produzione del crudo per oltre 9 mesi.

Dichiarazione a verbale sugli orari di lavoro
Le parti convengono sul valore strategico dell'articolazione degli orari di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.
A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la RSU un incontro semestrale per un esame dell'andamento dei regimi di orario.

Art. 13 - Contratto a termine
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge n. 230/1962 e dall'art. 8 bis della legge n. 79/1983.
Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopra citate, l'apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, 1° comma, della legge 23 febbraio 1987 n. 56, nelle seguenti ipotesi:
a) per sostituire lavoratori assenti per ferie o aspettativa;
b) per l'esecuzione di commesse o ordini di lavoro aventi termini di consegna urgenti, non rispettabili in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro;
c) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate.
Il numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine nelle ipotesi sopra indicate è pari al 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.
Qualora se ne ravvisi la necessità con accordo collettivo stipulato con le Organizzazioni sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.

Art. 15 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana, che si chiamerà giorno di riposo compensativo.

Art. 20 - Trattamento in caso di maternità
Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 29 - Mensa
[…]
Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di mensa, l'azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità e le parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra azienda e lavoratori, ecc.
Per la istituzione del servizio di mensa dovrà tenersi conto delle situazioni obiettive esistenti nelle singole unità produttive, quali ad esempio la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e i lavoratori che utilizzano il servizio, ecc.

Art. 30 - Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
I contratti di appalto per la manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione, esclusa dalla possibilità di appalto ai sensi del presente comma, in corso alla data di entrata in vigore del precedente contratto, restano validi fino alla data della loro scadenza che sarà comunicata alla RSU.
L'azienda appaltante deve richiedere all'azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Fermo restando quanto stabilito dal 1° comma, ai fini dell'applicazione della presente normativa e di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, le aziende comunicheranno alla RSU i lavori che, ai sensi della precitata legge, sono affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice.

Art. 31 - Ambiente di lavoro - Visite mediche
Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell'ambito degli incontri previsti dal punto 1) della parte generale (relazioni industriali) del CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e manufatti in cemento che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della Cee. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali.
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali nell'ambito degli incontri citati nel comma precedente per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Le Aziende forniranno altresì alla RSU informazioni sulla qualità, le quantità e le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti industriali delle proprie unità produttive.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma e dall'art. 24, paragr. 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale». Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi in attesa dell'emanazione del Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di far riferimento al documento allegato.
In conformità ed in applicazione ai criteri di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la RSU ha diritto di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Per l'attuazione di quanto sopra la Direzione Aziendale e la RSU prenderanno gli opportuni accordi, secondo le procedure e modalità di cui ai commi successivi.
La RSU concorda con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. Le eventuali spese, se dovute, e purché l'Ente sia congiuntamente designato, saranno a carico dell'azienda.
Ai fini dei controlli e delle iniziative di miglioramento di competenza della RSU ai sensi dell'art. 9 della legge 300/1970 un rappresentante della RSU stessa può presenziare alle rilevazioni di cui al comma precedente, nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività e di insalubrità, le successive eventuali saranno effettuate in dipendenza di obiettive alterazioni dell'ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative dell'impianto che le rendessero necessarie ai fini della tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori. Anche in tale ipotesi, la scelta dell'Ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene sarà effettuata di comune accordo tra Direzione aziendale e RSU.
I risultati delle rilevazioni ambientali, come sopra concordate, fermo restando quanto previsto dall'art. 2105 c.c., vengono annotati in un apposito registro dei dati ambientali conservato a cura dell'azienda e tenuto a disposizione della RSU per la consultazione.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra, nonché quanto trascritto sui registri aziendali degli infortuni e dei dati biostatistici di cui ai commi seguenti, nonché i dati statistici evidenziabili dalle visite mediche, su richiesta della RSU, formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di appositi incontri con la Direzione aziendale.
Il personale degli Istituti che effettua le ricerche è tenuto al segreto professionale sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui viene a conoscenza.
In occasione dell'incontro di informativa di Gruppo a livello nazionale, le parti esamineranno i risultati degli accertamenti ambientali svolti nelle diverse unità produttive anche al fine di valutare la possibilità di pervenire ad una armonizzazione dei criteri seguiti in detti accertamenti.
Le aziende cureranno che nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le cave, i lavoratori siano edotti dei rischi specifici cui sono esposti e siano informati con iniziative adeguate sulle norme di sicurezza e sui mezzi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nonché del D.P.R. 9 aprile 1957 n. 729 recante norme di polizia delle miniere e delle cave.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino l'impiego di nuove sostanze suscettibili d'esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando preventiva informazione alla RSU delle sostanze stesse dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'azienda intende adottare.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall'art. 403 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, viene istituito il registro dei «dati biostatistici»; in tale registro a cura dell'azienda, sono annotate per reparto e, in forma anonima per addetto, le assenze per malattia, per infortunio o malattia professionale e sarà conservato a cura della Direzione aziendale e tenuto a disposizione della RSU per la consultazione.
È istituito il «libretto personale sanitario e di rischio».
In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche ed eventuali esami clinici richiesti dalla legge, nonché i dati relativi alle malattie, agli infortuni ed alle malattie professionali.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge, nonché a quelle altre che si rendessero obiettivamente necessarie a seguito di risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo la procedura e le modalità previste dai commi 6° e 7° del presente articolo, che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Le caratteristiche del registro dei dati ambientali, dei dati biostatistici e del libretto sanitario e di rischio, ai sensi dell'art. 22 del CCNL 29 aprile 1976, sono state definite dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, con accordo del 20 aprile 1978.
I medesimi saranno adeguati a quanto verrà stabilito dal Servizio Sanitario Nazionale in attuazione dell'art. 27 della legge 833/1978.
Dichiarazione a verbale
Le parti, considerato l'iter di recepimento della direttiva 89/391/Cee del 22 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento, e comunque entro tre mesi dalla stipula del CCNL, un'apposita Commissione paritetica formata da 6 rappresentanti delle parti medesime con il compito di definire l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo, tenendo conto dei risultati raggiunti dall'Osservatorio in materia ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro costituito tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil con l'Accordo interconfederale del 5 marzo 1992, con particolare riferimento al ruolo ed alle funzioni dei rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza.
Anche prima di tale armonizzazione la RSU - che subentra al CdF nelle competenze di cui all'art. 31 - nomina tra i propri componenti il delegato alla sicurezza, interlocutore della direzione aziendale nell'ambito di quanto previsto dal contratto.

Art. 32 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]

Art. 34 - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al Regolamento Generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne l'approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28 e 38 del Regolamento Generale per l'igiene del lavoro (D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303).
In particolare, per quanto concerne i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità.

Art. 37 - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione ed aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che saranno introdotte per l'attuazione nell'ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.
Le parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei disabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di legge in funzione della capacità lavorativa degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli esami svolti a livello nazionale secondo quanto previsto al punto 1) del sistema di relazioni industriali.

Art. 42 - Assemblee
Nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Il diritto all'assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore all'anno retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile all'interno dell'azienda.
[…]
Le riunioni avverranno nell'interno dell'azienda, nel luogo dalla stessa indicato, ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'azienda nelle immediate vicinanze dello stabilimento.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 43 - Affissioni
La RSU ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra potranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 45 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Premessa

Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 1993, che si intende qui integralmente trascritto e al quale si fa per brevità rinvio, viene concordato quanto segue per i settori laterizi e manufatti in cemento.

4) Compiti e funzioni
La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 5.2.1991 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 23 luglio 1993.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti RSA.

Art. 46 - Relazioni sindacali e controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l'impegno, anche in relazione a quanto previsto dagli Accordi 22 gennaio 1983, 25 gennaio 1990, 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l'informazione di cui alla parte generale del presente contratto, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

Art. 49 - Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto, e dovrà essere portato preventivamente a conoscenza della RSU.

Art. 52 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
I lavoratori devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione di fabbrica, di reparto e di ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione e dell'armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
In particolare il lavoratore deve:
- osservare l'orario stabilito e i turni di servizio; adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze;
- eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed alle istruzioni avute;
- conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti;
[…]
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[…]
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la direzione dell'azienda.
Al lavoratore inoltre è fatto divieto di:
a) introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della direzione;
b) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso non siano stati espressamente affidati;
[…]

Art. 54 - Multe e sospensioni
L'azienda ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore che:
[…]
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione […];
e) non avverta il superiore diretto dei guasti o dell'irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenze di sicurezza, questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;
i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza ed all'igiene e che non siano passibili di licenziamento ai sensi dell'art. 55.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 55 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 53, nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese con passaggio a vie di fatto verso i compagni di lavoro;
[…]
3) rissa nell'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell'anno precedente ad almeno due sospensioni dal lavoro;
5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l'incolumità del personale o del pubblico;
[…]
7) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]

Art. 60 - Accordi interconfederali
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente.

Art. 62 - Reclami e Controversie
Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'applicazione vengono deferite alle Organizzazioni territoriali, mentre quelle sull'interpretazione del contratto vengono deferite dalle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Parte Seconda - Regolamentazione per le categorie operaie
Art. 69 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo

[…]
Nell'industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la RSU; le aziende hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio ed il termine dell'orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle ore 4.
[…]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

Art. 70 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Ferme restando le norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori discontinui l'orario normale di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali.
[…]
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi.
[…]

Art. 71 - Lavoro a cottimo
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire ed il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tali controversie, […] saranno esaminate in prima istanza tra la Direzione aziendale e la RSU anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell'operaio o della RSU.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo, la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Art. 72 - Lavori speciali nell'industria dei laterizi
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio, quali lo spurgo di canali e pozzi, l'ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 20% sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo per i cottimisti.
Per i lavori di cui sopra, l'azienda dovrà munire i lavoratori di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).

Art. 73 - Lavoro a turni
La Direzione dell'azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro, fermo restando che l'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali e di 50 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica.
Con le maggiorazioni previste ai punti 2 e 3 (per il solo settore dei laterizi) dell'art. 69 si intende compensato il lavoro eseguito in regolari turni avvicendati nei giorni feriali e/o nelle ore notturne.
I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Per il settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga corrisposto per l'esecuzione del lavoro a turni, salvo a mantenere, in alternativa, i riposi retribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto.
Per il settore dei manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ai lavoratori addetti a lavorazioni che si svolgono in turni avvicendati è concesso un intervallo di mezz'ora di riposo con decorrenza della retribuzione.

Art. 74 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con i lavoratori interessati assistiti dalla RSU; dovranno essere precisate le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.

Art. 78 - Recupero delle ore di lavoro perdute
È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall'art. 76 nonché di quelle relative a sospensioni concordate fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro le 2 settimane susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 84 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.

Art. 87 - Abiti da lavoro
Agli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per disposizioni di legge, verranno dati dall'azienda, gratuitamente, due indumenti da lavoro ogni anno.
L'azienda provvederà pure gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, degli indumenti usati.

Parte Terza - Regolamentazione per le categorie impiegatizie
Art. 91 - Ferie

[…]
Non è ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento delle ferie.
Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all'indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, ad 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto.
[…]