Tipologia: CCNL
Data firma: 27 settembre 1999
Validità: 01.10.1999 - 30.09.2003
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi, Assobeton-Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Laterizi, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Parte Generale
A) Sistema di relazioni industriali.
1. Livello nazionale.

2) Livello regionale.
3) Livello territoriale.
4) Livello di gruppo.
5) Livello aziendale.
B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale.
1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
2) Contrattazione aziendale.
Parte I - regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, legge 23.7.91 n. 223.
Art. 3 - Ammissione e lavoro delle donne e degli adolescenti.
Art. 4 - Periodo di prova.
Art. 5 - Classificazione del personale.
Art. 6 - Commissione paritetica per la classificazione dei lavoratori.
Art. 7 - Quadri.
•Declaratoria.
•Trattamento economico e normativo.
•Responsabilità civile.
•Iniziative di formazione.
•Assistenza legale.
•Svolgimento di fatto delle mansioni di quadro.
•Dichiarazione comune.
Art. 8 - Declaratorie e profili professionali.
Art. 9 - Disciplina dell'apprendistato.
Art. 10 - Orario di lavoro.
•Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi.
•Dichiarazioni programmatiche delle parti stipulanti.
•Dichiarazioni a verbale sugli orari di lavoro.
Art. 11 - Gestione delle crisi occupazionali.
Art. 12 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 13 - Contratto a termine.
Art. 14 - Lavoro temporaneo.
Art. 15 - Festività abolite.
Art. 16 - Riposo settimanale - Giorni festivi.
Art. 17 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 18 - Congedo matrimoniale.
Art. 19 - Assenze.
Art. 20 - Trattamento in caso di maternità.
Art. 21 - Minimi contrattuali.
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 23 - Determinazione delle quote orarie.
Art. 24 - Indennità di contingenza - EDR.
Art. 25 - Premio di risultato.
Art. 26 - Tredicesima mensilità.
Art. 27 - Risarcimento danni.
Art. 28 - Trasferimenti.
Art. 29 - Mensa.
Art. 30 - Appalti.
Art. 31 - Ambiente di lavoro - Rappresentanti lavoratori per la sicurezza.
1) Numero dei rappresentanti.
•Norma transitoria.
2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
4) Modalità di consultazione - informazioni e documentazione aziendale.
5) Permessi.
6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza.
7) Riunioni periodiche.
• Nota a verbale.
Art. 32 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 33 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 34 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari.
Art. 35 - Permessi.
Art. 36 - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale.
Art. 37 - Permessi ai lavoratori studenti.
Art. 38 - Permessi per cariche sindacali e ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
Art. 39 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
Art. 40 - Assemblee.
Art. 41 - Affissioni.
Art. 42 - Versamento contributi sindacali.
Art. 43 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
•Premessa.

1. Costituzione della RSU.
2. Composizione della RSU.
3. Numero dei componenti la RSU.
4. Compiti e funzioni.
5. Permessi.
6. Elezioni.
7. Modalità della votazione.
8. Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale.
9. Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati.
10. Decadenza e revoca.
11. Comunicazione della nomina.
12. Disposizioni varie.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 44 - Relazioni sindacali e controversie collettive.
Art. 45 - Patronati.
Art. 46 - Visite d'inventario e di controllo.
Art. 47 - Regolamento interno di azienda.
Art. 48 - Premio di fedeltà.
•Norma particolare per il settore dei laterizi.
Art. 49 - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 50 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale.
Art. 51 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 52 - Multe e sospensioni.
Art. 53 - Licenziamento senza preavviso.
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 55 - Previdenza complementare.
1) Normativa.
2) Permessi per i componenti gli organismi del Fondo.
3) Contribuzioni.
Art. 56 - Certificato di lavoro.
Art. 57 - Indennità in caso di morte.
Art. 58 - Accordi interconfederali.
Art. 59 - Mansioni promiscue.
Art. 60 - Reclami e controversie.
Art. 61 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 62 - Abrogazione dei precedenti contratti.
Art. 63 - Cessazione dell'attività aziendale.
Art. 64 - Cessione o trasformazione dell'azienda.
Art. 65 - Esclusiva di stampa.
Art. 66 - Decorrenza e durata.
Parte II - Regolamentazione per le categorie operaie
Art. 67 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Art. 68 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 69 - Lavoro a cottimo.
Art. 70 - Lavoro a turni.
Art. 71 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Art. 72 - Passaggio di mansioni.
Art. 73 - Interruzioni di lavoro.
Art. 74 - Sospensione e riduzione di orario.
Art. 75 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 76 - Trasferta.
Art. 77 - Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 78 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 79 - Pagamento della retribuzione.
Art. 80 - Trattamento economico in caso di festività.
Art. 81 - Ferie.
Art. 82 - Cumulo dell'anzianità di servizio per i lavoratori stagionali.
•Norma particolare per il settore dei laterizi.
Art. 83 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 84 - Abiti da lavoro.
Parte III - Regolamentazione per le categorie impiegatizie
Art. 85 - Mutamento di mansioni.
Art. 86 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 87 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Art. 88 - Ferie.
Art. 89 - Trasferta.
Art. 90 - Pagamento della retribuzione.
Art. 91 - Indennità maneggio denaro.
Art. 92 - Indennità per uso di mezzi di trasporto.
Art. 93 - Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 94 - Assistenza legale.
Art. 95 - Aspettativa.
Art. 96 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Protocollo delle disposizioni valide per le aziende del settore fibrocemento
Capitolo A) - Disposizioni valide per la generalità dei dipendenti.
1) Profili specifici del settore fibrocemento.
2) Riduzione orario di lavoro.
3) Superminimo collettivo.
4) Lavoro a turni.
5) Lavori pesanti e disagiati.
6) Premio di anzianità (ex intermedi).
7) Premio di anzianità (impiegati).
Capitolo B) - Disposizioni particolari per i lavoratori in forza al 1.10.99.
1) Aumenti periodici di anzianità.
2) Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Allegati
Allegato n. 1 - Legge 20.5.70 n. 300 (Statuto dei lavoratori): "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
Allegato n. 2 - Legge 11.5.90 n. 108: "Licenziamenti individuali nelle piccole imprese";
Allegato n. 3 - Protocollo 23.7.93.
Allegato n. 4 - Verbale di accordo 12 marzo 1997

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende produttrici di:
a) Elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in laterocemento;
b) Manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.


Addì 27 settembre 1999 tra Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi […], Assobeton […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (Feneal), aderente alla Uil […], Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca-Cisl) […], Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (Fillea Costruzioni e Legno) aderente alla Cgil […]
Sulla base dell'ipotesi di accordo raggiunta il 27 settembre 1999 è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle Aziende produttrici di:
a) elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;
b) manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
La stesura completa del contratto e la siglatura degli articoli sono state concluse il 4 aprile 2000.

Premessa
1) Il presente contratto consente una maggiore aderenza della disciplina nazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del contratto stesso.
2) Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare dai propri iscritti le disposizioni in essa contenute per il periodo della loro validità.
A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in fibrocemento, in gesso e piastrelle.

Parte Generale
A) Sistema di relazioni industriali.
1. Livello nazionale.

Le parti, ferma restando l'autonomia, le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale 22 dicembre 1998 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, provvederanno a costituire alla firma del CCNL una Commissione paritetica con funzione di Osservatorio dei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo.
Tale Commissione sarà composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali, firmatarie, e si riunirà di norma semestralmente, al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- assetto industriale del settore in relazione alle tendenze di mercato ed alle evoluzioni legislative per una valutazione dei processi con cernenti la sua eventuale riorganizzazione strutturale, tecnologica, con particolare riferimento alla situazione occupazionale, agli appalti ed ai processi di esternalizzazione delle attività;
[…]
- mercato del lavoro, formazione professionale;
- ambiente e sicurezza;
- andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, anche in relazione alla internalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale.
Le valutazioni della Commissione sono formulate all'unanimità; la partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.
Quanto sopra premesso la Commissione presenterà alle parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, un piano di fattibilità per il finanziamento delle spese di funzionamento.
Per l'attività della Commissione saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.
La Commissione potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestrale ed a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b) c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
g) l'andamento delle condizioni di lavoro nei settore;
[…]
m) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali.
Con riferimento alle risultanze dei lavori della Commissione, potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale.

2) Livello regionale.
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni nazionali stipulanti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
[…]
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dalle rispettive Associazioni nazionali di categoria.

3) Livello territoriale.
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili Implicazioni sul l'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
[…]
f) i lavori in appalto, le loro caratteristiche, la denominazione delle aziende e il CCNL di riferimento.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento, le competenti Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del presente articolo.

4) Livello di gruppo.
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i gruppi industriali - intendendo per "gruppo" una azienda di particolare importanza nell'ambito del settore, articolata in più stabilimenti distribuiti in diverse aree, del territorio nazionale - forniranno annualmente alla Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, su richiesta delle stesse, nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione Nazionale del settore cui il gruppo appartiene, informazioni previsionali e globali riguardanti:
a) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro ed alla occupazione;
c) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda;
d) distribuzione del personale per categoria e per sesso andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria;
[…]
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sui processi di mobilità interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite su richiesta, alla RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.

5) Livello aziendale.
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 60 dipendenti forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
[…]
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sul l'occupazione, sulle prospettive produttive e sull'ambiente di lavoro.

B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale.
Le parti assumono nel regolare i propri comportamenti negoziali lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 23 luglio 1993 ed al Patto Sociale 22 dicembre 1998 e realizzano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.

2) Contrattazione aziendale.
La contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e la RSU costituita ai sensi dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
[…]

Parte I - regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Art. 1 - Assunzione.

[…]
Il lavoratore prima dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 3 - Ammissione e lavoro delle donne e degli adolescenti.
L'ammissione ed il lavoro delle donne e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 5 - Classificazione del personale.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Le parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo della automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso collegamenti con le Scuole ed istituti professionali esistenti.

Art. 6 - Commissione paritetica per la classificazione dei lavoratori.
Una Commissione paritetica, da costituire entro il 30/11/99, valuterà e studierà il possibile diverso impianto della classificazione del personale sulla base dei seguenti elementi:
a) l'aderenza dell'attuale sistema classificatorio con quanto prevedibile circa il contenuto ed il fabbisogno professionale dei settori;
b) significativi avanzamenti tecnologici nelle aziende dei settori e conseguenti strutturali modifiche nella organizzazione della produzione e dei servizi che determinano l'affermarsi di nuove e diverse figure professionali;
c) modalità di valorizzazione della polifunzionalità diffusa, sulla base di criteri oggettivi.
A seguito della valutazione di questi elementi, la Commissione elaborerà un sistema di inquadramento strutturato per aree professionali e raggruppamenti articolati in profili e livelli retributivi.
La relativa proposta verrà presentata - almeno 6 mesi prima della scadenza del prossimo rinnovo della parte normativa del CCNL - alle parti stipulanti che valuteranno - in sede di rinnovo contrattuale - la sua applicabilità, sia sotto il profilo della idoneità a soddisfare le esigenze della organizzazione del lavoro, sia sotto quello della compatibilità dei costi.

Art. 9 - Disciplina dell'apprendistato.
disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge, salvo quanto disposto nei commi seguenti.
[…]
A decorrere dalla data di stipula del presente contratto possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle categorie E2, E1, D2, D1, C2, C1, CS, B2, B1. La durata massima del periodo di apprendistato è rispettivamente di mesi 24 (per la categoria E2, E1, D2, D1), mesi 36 (per la categoria C e CS) e mesi 48 (per la categoria B1 e B2).
[…]
L'addestramento dell'apprendista, ai sensi dell'art. 16 della legge 24.6.97 n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna. Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte ore di 120 ore annue retribuite, ridotto a 80 ore ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Entro il 30/10/99 verrà costituita una Commissione paritetica che con riferimento alla normativa della legge 24/6/97 n. 196 avrà il compito di predisporre il testo di un'intesa quadro sui contenuti delle attività formative e sui relativi aspetti operativi.
Tale testo verrà sottoposto all'approvazione delle parti stipulanti il presente contratto.
L'Osservatorio Nazionale di settore raccoglierà periodicamente i dati relativi alle attività formative svolte per valutarne gli esiti e l'efficacia.
[…]

Art. 10 - Orario di lavoro.
1) La durata massima dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal RDL 15 marzo 1923 n. 692 e dalle relative norme di attuazione.
2) La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui sopra nonché la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 12) della presente normativa.
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU.
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'azienda e la RSU, potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.
Resta ferma la normativa particolare prevista in calce al presente articolo per l'industria dei laterizi.
3) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al 1° comma.
4) Al di fuori delle deroghe ed eccezioni, il lavoro svolto oltre le 40 ore settimanali e fino alle 48 è considerato lavoro supplementare.
5) Il ricorso al cosiddetto lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili od occasionali.
6) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al cosiddetto lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la RSU.
7) Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro supplementare, straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il cosiddetto lavoro supplementare, straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.
8) È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale di lavoro - dietro corresponsione di una maggiorazione del 27% computata su paga base e contingenza - fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
9) Su richiesta della RSU l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato ai sensi dei punti 5), 6) e 11) del presente articolo.
10) Ai soli effetti della determinazione del lavoro supplementare e straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo - per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario previste al successivo punto 13), saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
11) Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e scarico e pulizia, è data facoltà all'azienda di superare l'orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
12) Regimi diversi dell'orario di lavoro settimanale di cui al punto 2) potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).
Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro entro i limiti dell'orario di legge nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.
[…]
Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime di orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.
[…]

Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi.
1) Nel caso in cui l'orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici, è prevista la facoltà di far scorrere la seconda giornata non lavorata nell'arco della settimana per i lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:
- addetti alla mattoniera;
- addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimpilatrici) di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del pro dotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.
Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della RSU.
2) Per un periodo di 4 mesi all'anno per le aziende stagionali l'orario può essere prolungato ai sensi di legge. In tal caso resta convenuto che le ore prestate oltre le 40 e fino alle 54 settimanali saranno retribuite con la retribuzione maggiorata del 27% calcolato sul minimo mensile tabellare e contingenza e, per i cottimisti, sul minimo di cottimo.
La possibilità di prorogare fino a 60 ore l'orario settimanale per gli stessi 4 mesi sarà convenuta con accordi aziendali che ne fisseranno anche la maggiorazione che non potrà essere inferiore a quella prevista per il lavoro straordinario (30%).
Le parti con le norme suddette non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di fatto esistenti.
Chiarimento a verbale.
Per aziende stagionali si intendono quelle i cui impianti non consentono la produzione del crudo per oltre 9 mesi.

Dichiarazioni programmatiche delle parti stipulanti.
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che il consolidamento dell'occupazione può essere perseguito anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello nazionale, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
[…]

Dichiarazioni a verbale sugli orari di lavoro.
- Le parti convengono sul valore strategico dell'articolazione degli orari di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.
A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la RSU un incontro semestrale per un esame dell'andamento dei regimi di orario.
- Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti concordano che, nel caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il precedente accordo.

Art. 13 - Contratto a termine.
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dagli accordi interconfederali.
Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopra citate, l'apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, 1° comma, legge 23 febbraio 1987 n. 56, nelle seguenti ipotesi:
a) per sostituire lavoratori assenti per ferie o aspettativa o affiancamento nel caso di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dall'azienda per pensionamento e/o dimissioni;
b) per l'esecuzione di commesse o ordini di lavoro aventi termini di consegna urgenti, non rispettabili in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro;
c) aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;
d) per l'esecuzione di commesse che, per la specifica del prodotto o delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
e) esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente definito.
Il numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine nelle ipotesi sopra indicate è pari al 12% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva; l'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata ad unità intera superiore.
Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella azienda.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi indicate al secondo comma, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU, o in mancanza alle OO.SS. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.

Art. 14 - Lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 2 della legge stessa, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. A), art. 1, comma 2, legge n. 196/97 citata:
1. esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali (art. 13);
2. temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui ai precedenti numeri 1 e 2 non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. A) della legge 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono esclusivamente quelle inquadrate nella categoria F della scala classificatoria.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Dichiarazione a verbale.
Qualora intervengano modifiche di legge alla disciplina del lavoro temporaneo, le parti, ferma restando l'applicabilità della nuova normativa, si incontreranno per adeguare la disciplina contrattuale alle nuove disposizioni.

Art. 16 - Riposo settimanale - Giorni festivi.
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana (riposo compensativo).
[…]

Art. 20 - Trattamento in caso di maternità.
Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 29 - Mensa.
[…]
Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di mensa, l'azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità e le parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra azienda e lavoratori, ecc.
[…]

Art. 30 - Appalti.
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
L'azienda appaltante deve richiedere all'azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Fermo restando quanto stabilito dal 1° comma, ai fini dell'applicazione della presente normativa e di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, le aziende comunicheranno alla RSU i lavori che, ai sensi della precitata legge, sono affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice.

Art. 31 - Ambiente di lavoro - Rappresentanti lavoratori per la sicurezza.
A) Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell'ambito degli incontri previsti dal punto 1) della parte generale (relazioni industriali) del CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e manufatti in cemento che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare lince di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali.
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali nell'ambito degli incontri citati nel comma precedente per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Le Aziende forniranno altresì alle RSU informazioni sulla qualità, le quantità e le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti industriali delle proprie unità produttive.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma e dall'art. 24, paragr. 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale".
Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, i controlli sulla sua eventuale nocività, le visite mediche, nonché il registro dei dati ambientali si fa riferimento al D. lgs. n. 626/94 e successive modificazioni.
B) In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995 si concorda la seguente disciplina in merito ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

1) Numero dei rappresentanti.
a) All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
- n. 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- n. 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti.

Norma transitoria.
Nelle aziende o unità produttive in cui si è già costituita la RSU, la stessa designa al proprio interno il rappresentante per la sicurezza, la cui nomina sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive dove operino le RSA delle Organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure da tale accordo richiamate per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali.
In assenza delle rappresentanze sindacali di cui sopra, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
b) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno le specifiche norme dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.

2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all'accordo interconfederale 22 giugno 1995 e del relativo Regolamento d'attuazione.

3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, sono quelle previste dall'art. 19 del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626.

4) Modalità di consultazione - informazioni e documentazione aziendale.
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte 1 dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.

5) Permessi.
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19 del D.lgs n. 626/94.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa riferimento a quanto previsto dalla parte I, punto 1.1 dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.

6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza.
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun rappresentante per la sicurezza di cui alla parte 1, punto 3) dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento, le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.

7) Riunioni periodiche.
In applicazione del comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

Nota a verbale.
Le parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è l'interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute in relazione alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
La Commissione paritetica, fermo restando il numero dei componenti già precisato - e ferme restando le previsioni dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995 e le competenze degli organismi da questo previsti - avrà le funzioni ed i compiti illustrati dall'art. 20 del D.L[gs]. 626/94 e si occuperà delle sue modalità applicative in modo da limitare il più possibile disarmonie o conflittualità.
Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall'art. 9 della legge 300/70, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sull'opportunità di esaminare a livello nazionale, in occasione di uno dei due incontri dell'Osservatorio, l'andamento del fenomeno infortunistico nei settori coperti dal presente contratto. In tale occasione allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della prevenzione saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l'Osservatorio raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atti a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
Con cadenza biennale le parti esamineranno la possibilità di estendere le rilevazioni dell'Osservatorio alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l'obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale, ove necessario, si farà carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.

Art. 32 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]

Art. 36 - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale.
Le parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione ed aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che sono introdotte per l'attuazione nell'ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.
Le parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei disabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di legge in funzione della capacità lavorativa degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli esami svolti a livello nazionale secondo quanto previsto al punto 1) del sistema di relazioni industriali.

Art. 40 - Assemblee.
Nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Il diritto all'assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore all'anno retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 41 - Affissioni.
La RSU ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra potranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 43 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Premessa.

Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 1993, che si intende qui integralmente trascritto e al quale si fa per brevità rinvio, viene concordato quanto segue per i settori laterizi e manufatti in cemento.

4. Compiti e funzioni.
La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 5.2.91 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA, di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 23 luglio 1993.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti RSA.

Dichiarazione a verbale.
Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, Andil-Assolaterizi e Assobeton si impegnano a garantire a livello di Unità produttive comportamenti coerenti con quanto sopra convenuto, assicurando, ove necessario, gli opportuni interventi.

Art. 44 - Relazioni sindacali e controversie collettive.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l'impegno, anche in relazione a quanto previsto dagli Accordi 22 gennaio 1983, 25 gennaio 1990, 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l'informazione di cui alla parte generale del presente contratto, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

Art. 47 - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto, e dovrà essere portato preventivamente a conoscenza della RSU.

Art. 50 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale.
I lavoratori devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione di fabbrica, di reparto e di ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione e dell'armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
In particolare il lavoratore deve:
- osservare l'orario stabilito e i turni di servizio; adempiere al formalità prescritte per il controllo delle presenze;
- eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità e attenendosi scrupolosamente alle norme e alle istruzioni avute;
- conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti;
[…]
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[…]
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la Direzione dell'azienda.
Al lavoratore inoltre è fatto divieto di:
a) introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della Direzione;
b) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso non siano stati espressamente affidati;
[…]

Art. 52 - Multe e sospensioni.
L'azienda ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore che:
[…]
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) non avverta il superiore diretto dei guasti o dell'irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenze di sicurezza, questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;
i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza ed all'igiene e che non siano passibili di licenziamento ai sensi dell'art. 53.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 53 - Licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 51, nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese con passaggio a vie di fatto verso i compagni di lavoro;
[…]
3) rissa nell'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell'anno precedente ad almeno due sospensioni dal lavoro;
5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l'incolumità del personale o del pubblico;
[…]
7) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]

Art. 58 - Accordi interconfederali.
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente.

Art. 60 - Reclami e controversie.
Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'applicazione vengono deferite alle Organizzazioni territoriali, mentre quelle sull'interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Parte II - Regolamentazione per le categorie operaie
Art. 67 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.

[…]
Nell'industria dei laterizi, per le categorie degli informatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio e il termine dell'orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle ore 4.
[…]
Per il lavoro notturno delle donne e degli adolescenti si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

Art. 68 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Ferme restando le norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori discontinui l'orario normale di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali.
[…]
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi.
[…]

Art. 69 - Lavoro a cottimo.
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire ed il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l'assestamento.
[…]
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tali controversie […]
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo, la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Art. 70 - Lavoro a turni.
La Direzione dell'azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro, fermo restando che l'orario normale contrattuale è di 40 ore setti manali e di 50 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica.
Con le maggiorazioni previste ai punti 2) e 3) (per il solo settore dei laterizi) dell'art. 67 si intende compensato il lavoro eseguito in regolari turni avvicendati nei giorni feriali e/o nelle ore notturne.
I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Per i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità.
Per il settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga corrisposto per l'esecuzione del lavoro a turni, salvo a mantenere, in alternativa, i riposi retribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto.
Per il settore dei manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ai lavoratori addetti a lavorazioni che si svolgono in turni avvicendati è concesso un intervallo di mezz'ora di riposo con decorrenza della retribuzione.

Art. 71 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi.
Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con i lavoratori interessati assistiti dalla RSU; dovranno essere precisate le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e degli adolescenti e di ogni altra legge sociale.

Art. 75 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall'art. 73 nonché di quelle relative a sospensioni concordate fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 81 - Ferie.
I lavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda, a quattro settimane di ferie retribuite con la retribuzione globale di fatto.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.

Art. 84 - Abiti da lavoro.
Agli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per disposizioni di legge, verranno dati dall'azienda, gratuitamente, due indumenti da lavoro ogni anno.
L'azienda provvederà pure gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, degli indumenti usati.

Parte III - Regolamentazione per le categorie impiegatizie
Art. 88 - Ferie.

[…]
Non è ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento delle ferie.
Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all'indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, ad 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto.
[…]

Protocollo delle disposizioni valide per le aziende del settore fibrocemento
A decorrere dal 1.10.99, per le aziende del settore fibrocemento e per i lavoratori da esse dipendenti, trova applicazione il CCNL 27.9.99 valido per le aziende produttrici di manufatti in calcestruzzo.
Detto contratto annulla e sostituisce il contratto in precedenza applicato.
Con la medesima decorrenza, ai lavoratori delle aziende di cui sopra si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni che integrano o sostituiscono quelle del presente CCNL 27.9.99.

Capitolo A) Disposizioni valide per la generalità dei dipendenti.
4) Lavoro a turni.

La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall'art. 67 (Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo).
[…]
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all'art. 10 (Orario di lavoro).
I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno.
I lavoratori interessati devono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come indicato nell'art. 67 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla suddetta retribuzione maggiorata della percentuale per lavoro festivo, calcolata come indicato all'art. 67 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo).
In ogni caso, però, l'Azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro.
Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.
Chiarimento a verbale.
La presente disciplina sostituisce quella di cui all'art. 67 del presente CCNL.

5) Lavori pesanti e disagiati.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
1.pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni 9,60%
2.recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge 17,85%
3.riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura 15,10%
4.stivaggio manuale di sacchi di cemento 5,50%
5.operazione manuale di infilasacchi 5,50%
Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali, nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti si impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito ed alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire ad una razionalizzazione ad una sistemazione della materia stessa.