Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2025, n. 7006 - Infortunio con la macchina "calibratrice": doveroso per il datore di lavoro ridurre al minimo il pericolo e, dunque, diminuire nella misura massima possibile la velocità di rotazione del tamburo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Relatore

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a G il Omissis

avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;

lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha chiesto: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sostituzione della pena detentiva;

la dichiarazione di inammissibilità dei restanti motivi; la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
 

Fatto


1. Con sentenza del 10 giugno 2024, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza pronunciata il 12 luglio 2022 dal Tribunale di Gorizia nei confronti di A.A., ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590, commi 1 e 3, cod. pen. in danno di B.B.. Con la sentenza confermata in appello sono state riconosciute all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la pena - condizionalmente sospesa - è stata determinata nella misura di giorni venti di reclusione.

2. Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi il 18 dicembre 2017 presso lo stabilimento di Monfalcone della "SBE VARVIT S.p.A" destinato alla produzione di viti e bulloni.

Al momento del fatto, B.B., dipendente della società, stava lavorando ad una macchina "calibratrice" o "trafilatrice" che serve alla produzione di fili di acciaio di un determinato diametro (calibro). Dalle sentenze di primo e secondo grado emerge che questa macchina è costituita: da un rullo motorizzato sul quale è avvolto il filo grezzo (vergella); da una trafila, al cui interno il filo viene forzato a passare attraverso un foro del diametro prescelto così da assumere il calibro voluto; da un secondo rullo (tamburo) sul quale il filo trafilato è avvolto. Il primo rullo consente di svolgere le bobine dì filo e di farle avanzare fino all'ingresso della trafila; il tamburo serve ad avvolgere il filo trafilato. Per avviare l'operazione e iniziare la trafilatura è necessario far passare il filo attraverso la trafila e agganciarlo al rullo di avvolgimento per mezzo di una pinza che è collocata sul tamburo e solidale ad esso. Tale operazione deve essere compiuta manualmente agganciando il filo alla pinza. Questa, però, non si chiude a mano, bensì per effetto del movimento del tamburo e del fatto che il filo entra in trazione. Nella fase della inizializzazione, dunque, per qualche secondo (in specie fino a che la pinza non scatta) il lavoratore addetto alla macchina deve sostenere con le mani il filo e la pinza operando nello spazio esistente tra il punto in cui il filo fuoriesce dalla trafilatrice e il tamburo di avvolgimento. In questa fase, le protezioni che impediscono di avvicinarsi al rullo di avvolgimento devono necessariamente essere rimosse. Pertanto, a fini di sicurezza, il movimento del tamburo avviene solo se l'operatore preme un comando a pedale e lo mantiene premuto, essendo possibile interrompere il movimento sollevando il piede. Dalle sentenze di merito risulta che la velocità di rotazione del tamburo di avvolgimento era di 60 cm/s nelle condizioni di normale esercizio, ma era ridotta a 20-22 cm/s nella fase della inizializzazione, quando il rullo era avviato a pedale.

Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, l'infortunio si verificò in questa fase: B.B. agganciò il filo alla pinza di traino e contestualmente avviò col pedale il movimento del rullo di avvolgimento. Poiché non fece in tempo a togliere la mano, la stessa rimase schiacciata tra il tamburo e la pinza. Le lesioni conseguenti ebbero durata superiore ai 40 giorni.

A.A. è stato accusato, nella qualità di datore di lavoro delegato, di aver provocato l'infortunio per colpa specifica, consistita nella violazione degli artt. 71, comma 1, e 70, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (in relazione alle disposizioni di cui all'allegato V, punti 6.2. e 6.5. del medesimo decreto).

I giudici di merito lo hanno ritenuto responsabile dell'evento lesivo:

- per aver messo a disposizione dei lavoratori un macchinario che, durante le operazioni di inizializzazione, costringe l'operatore a maneggiare e trattenere con le mani la pinza deputata al serraggio e trascinamento del filo e, dunque, non è conforme ai requisiti di sicurezza (art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/08);

- per non aver previsto che, durante queste operazioni, il tamburo avviato dal comando a pedale, ruotasse a velocità inferiore ai 20 cm/s previsti. Questo, infatti, avrebbe consentito al lavoratore addetto all'operazione di avere più tempo per togliere le mani (art. 70, comma 2 in relazione all'allegato V, punto 6.2. e punto 6.5, D.Lgs. n. 81/08).

3. L'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello per mezzo del difensore di fiducia.

Il ricorso consta di due motivi, il primo dei quali articolato in più punti.

3.1. Col primo motivo, la difesa deduce vizi della motivazione con la quale è stato ritenuto sussistente il nesso causale tra l'omissione contestata all'imputato e l'evento lesivo. Sostiene che, sul punto, la motivazione fornita dalla sentenza impugnata è carente, si fonda su errate premesse in fatto ed è frutto di travisamento della prova.

Secondo il difensore, i giudici di merito hanno ritenuto il macchinario non conforme alle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perché hanno ritenuto che il poco spazio esistente tra il punto in cui il filo fuoriesce dalla trafilatrice e il tamburo di avvolgimento, e il fatto che il filo debba essere agganciato alla pinza proprio in quello spazio, imponessero di diminuire la velocità di rotazione del tamburo così consentendo al lavoratore addetto di avere più tempo per togliere le mani. Così argomentando, tuttavia, hanno ignorato le dichiarazioni rese dall'infortunato, il quale ha riferito di non essere riuscito a fermare la rotazione agendo sul pedale perché si era sporto verso il tamburo, oltre la balaustra di protezione, ponendosi così in una posizione non corretta, avvicinando le mani al rullo ben più di quanto sarebbe avvenuto se avesse agito secondo le regole e ponendosi in condizione di non poter sollevare il piede dal pedale che aziona il tamburo. La prova sarebbe stata dunque travisata per omissione, valorizzando la circostanza che B.B. aveva a disposizione appena 50 o 60 centimetri per eseguire il lavoro in sicurezza, senza considerare che il tempo a disposizione del lavoratore per togliere le mani fu reso insufficiente dall'imprudente comportamento dell'infortunato, il quale agganciò il filo alla pinza sporgendosi verso il tamburo e mettendosi in condizione di non poter operare sul pedale di avviamento.

Secondo la difesa, la motivazione sviluppata dalla Corte di appello sarebbe carente, in particolare, riguardo al giudizio controfattuale. La condotta alternativa doverosa che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare, infatti, sarebbe rappresentata da una riduzione della velocità di rotazione del rullo di avvolgimento fino a 6 cm/s (come indicato dagli operatori della prevenzione). Tuttavia, nel giungere a queste conclusioni non si è spiegato se una tale ridotta velocità avrebbe potuto evitare l'evento nel caso concreto. In questo caso infatti - sostiene la difesa - il lavoratore scelse di eseguire l'operazione di aggancio del filo a ridosso del tamburo, sporgendosi oltre la balaustra di protezione senza essere più in grado di agire sul pedale di avviamento.

La difesa individua, quale profilo di travisamento della prova dichiarativa e di manifesta illogicità della motivazione, l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale, con la velocità programmata di 20 cm/s, "in soli 2 o 3 secondi dall'aggancio del filo, la pinza raggiungeva la zona di pericolo di schiacciamento" e questo tempo non permetteva di "fronteggiare possibili contrattempi" - come, ad esempio, la deformazione del filo - che potevano non consentire "l'aggancio al primo tentativo". Osserva la difesa che non vi sono elementi di prova sulla base dei quali poter ritenere accertato che il lavoratore avesse iniziato ad eseguire l'operazione di aggancio in posizione corretta e si fosse sbilanciato oltre la balaustra solo in un secondo momento a causa del "contrattempo" rappresentato dalla deformazione del filo.

Secondo la difesa, quando ha sostenuto che, nel caso di specie, la deformazione del filo non consentì "di effettuare l'aggancio al primo tentativo" (pag. 6 della motivazione) la Corte di appello ha riconosciuto che il lavoratore infortunato tentò per due volte l'aggancio: un primo tentativo non andò a buon fine; un secondo tentativo fu eseguito, già in partenza, in una posizione scorretta e pericolosa. In tesi difensiva, fu questo secondo tentativo a determinare l'evento e nulla imponeva al lavoratore di procedervi, atteso che egli poteva e doveva tagliare la parte di filo deformata e ripetere l'operazione di aggancio ponendosi in posizione corretta. Pertanto, l'evento non fu determinato dall'eccessiva velocità di rotazione del tamburo e neppure dal poco tempo a disposizione del lavoratore per togliere le mani; bensì dal fatto che B.B. attivò il movimento del tamburo mentre la sua mano si trovava in una posizione pericolosa.

In sintesi, la difesa sostiene che, in concreto, anche se la velocità di rotazione del tamburo fosse stata inferiore, l'evento si sarebbe ugualmente verificato e che l'infortunio fu reso possibile soltanto dall'imprudente e imprevedibile comportamento del lavoratore il quale, fallito un primo tentativo di aggancio, ne tentò un secondo in posizione scorretta. Tale anomalo comportamento - osserva la difesa - non può essere ascritto a carenze nella formazione e nell'addestramento che non sono mai state contestate a A.A.

3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 53, 58 e 59 legge 24 novembre 1981 n. 689.

Si duole che la Corte di appello abbia respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria di specie corrispondente ritualmente formulata nell'atto di gravame ritenendo "ostativa" in tal senso la circostanza che - come riferito da un tecnico della prevenzione esaminato quale testimone nel giudizio di primo grado - nel corso del 2017, nello stabilimento gestito da A.A., "vi erano stati tre infortuni gravi". Osserva il difensore che le pendenze per reati della stessa indole non sono ostative alla sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 59 legge n. 689/81. Sottolinea, inoltre, che A.A. è stato tratto a giudizio per due infortuni verificatisi rispettivamente il 22 marzo 2017 e il 28 marzo 2017, ma da entrambe queste accuse è stato assolto "perché il fatto non sussiste" con sentenze divenute irrevocabili rispettivamente il 10 marzo 2023 e il 22 novembre 2021 (queste sentenze sono state prodotte in allegato a una memoria difensiva depositata il 13 dicembre 2024).

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva. Il PG ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei restanti motivi e la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

5. il difensore dell'imputato ha replicato con memoria del 24 gennaio 2025.

 

Diritto


1. Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Il secondo è fondato.

2. Va premesso che il vizio della motivazione derivante dall'omessa valutazione di una prova può condurre all'annullamento della sentenza esclusivamente nel caso in cui si tratti di una prova decisiva e, nel caso di conformità delle sentenze dei due gradi di merito, a condizione che il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217).

Nel caso di specie, il dedotto travisamento della prova riguarderebbe le dichiarazioni rese dall'infortunato. A differenza del giudice di primo grado, infatti, i giudici di appello avrebbero riconosciuto che B.B. tentò per due volte di agganciare il filo alla pinza e il secondo tentativo avvenne in una posizione anomala, dopo che B.B. aveva messo in moto il tamburo. La difesa si duole che, pur essendo giunti a tali conclusioni, i giudici di secondo grado abbiano considerato tale abnorme comportamento alla stregua di un "contrattempo" prevedibile ed abbiano sostenuto, con motivazione apodittica (o comunque manifestamente illogica), che l'evento, reso possibile dalla posizione anomala assunta dal lavoratore, avrebbe potuto essere evitato riducendo la velocità di rotazione del tamburo.

3. Così argomentando la difesa non si confronta col contenuto della sentenza impugnata che non smentisce in alcun modo la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, ed anzi afferma, in premessa (pag. 5 della motivazione), che "il giudice di primo grado ha esposto analiticamente gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, ricostruendo coerentemente i fatti verificatisi".

A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza impugnata non sostiene che B.B. eseguì due tentativi di aggancio. Sostiene, invece, che, per favorire la presa del filo, egli mantenne la mano sotto la pinza fino a sporgersi verso il tamburo e non riuscì a toglierla in tempo a causa della eccessiva velocità della rotazione del tamburo, unita al breve spazio a disposizione per l'aggancio.

È inequivoco nel senso indicato quanto sottolineato dai giudici di appello (pag. 6), secondo i quali: per "favorire la presa" della pinza si doveva sostenerla; in ragione della velocità di rotazione del tamburo (20-24 cm/s), il tempo disponibile per verificare se la pinza aveva davvero agganciato il filo e togliere le mani era di circa "1-2 secondi"; rallentando la velocità di rotazione questo tempo poteva essere aumentato, così contenendo al meglio un pericolo ineliminabile.

La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e tiene conto delle dichiarazioni rese dall'infortunato. Sottolinea infatti che, con tutta verosimiglianza, il verificarsi dell'incidente fu favorito da una deformazione presente nella parte iniziale del filo che rese la presa più difficoltosa: un "contrattempo" ampiamente prevedibile, che poteva aggravare la situazione di rischio. Secondo la sentenza impugnata, a ciò deve aggiungersi che il datore di lavoro non aveva indicato le modalità operative alle quali gli operai dovevano attenersi per agganciare il filo alla pinza e che, solo dopo l'infortunio, fu codificata una procedura in base alla quale, "per eliminare problemi di presa", prima di procedere all'aggancio, i lavoratori dovevano "controllare la rettilineità" del filo (pag. 7 della motivazione).

4. Da quanto esposto emerge che il ricorso non smentisce efficacemente il significato degli elementi valorizzati dai giudici di merito e chiede a questa Corte una inammissibile rivalutazione dei fatti, finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dalla Corte di appello.

Secondo la sentenza impugnata (pag. 6), "in ragione dell'anno di produzione" la trafilatrice alla quale B.B. stava lavorando quando si verificò l'infortunio, è soggetta alla disposizione di cui all'art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81/08. Si tratta dunque (e il ricorrente non contesta questo dato), di un macchinario costruito in assenza di "disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto". Dal combinato disposto degli artt. 70, comma 2, e 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/08 emerge che un tal macchinario può essere messo a disposizione dei lavoratori solo se conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V e in questo allegato, al punto 6.5, è scritto: "Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo".

I giudici di merito hanno preso atto: che, in ragione delle caratteristiche della macchina, l'inizializzazione del lavoro di trafilatura comportava che il filo da lavorare fosse agganciato con le mani alla pinza esistente sul tamburo di avvolgimento; che l'effettiva chiusura della pinza poteva avvenire solo per trazione (e quindi avviando il tamburo con un pedale); che, per compiere questa operazione, era necessario aprire gli sportelli di protezione presenti. Hanno preso atto, dunque, che l'inizializzazione avveniva "a sicurezze sospese" (così testualmente pag. 3 della motivazione) o comunque con parziale rimozione delle protezioni esistenti. Pertanto, hanno ritenuto che fosse obbligo del datore di lavoro "ridurre al minimo il pericolo" conseguente e hanno sostenuto che tale riduzione al minimo non era avvenuta, perché la velocità di rotazione del tamburo (di regola pari a 60 cm/s) era stata portata a 20 cm/s, mentre avrebbe potuto essere ulteriormente diminuita (come avvenne in concreto dopo l'incidente). Hanno sottolineato a tal fine: che lo spazio utile per compiere la manovra di aggancio era limitato; che il rallentamento della velocità di rotazione del tamburo dava più tempo all'operatore per verificare se la pinza aveva afferrato il filo; che, in ogni caso, la diminuzione della velocità di rotazione aumentava il tempo a disposizione del lavoratore per togliere le mani dalla zona pericolosa.

In sintesi, le sentenze di primo e secondo grado - che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione e, pertanto, possono essere lette congiuntamente - sostengono che era doveroso per il datore di lavoro ridurre al minimo il pericolo (come è richiesto dal citato punto 6.5. dell'allegato V al D.Lgs. n. 81/08) e, dunque, diminuire nella misura massima possibile la velocità di rotazione del tamburo.

5. Il ragionamento controfattuale è stato compiuto muovendo da queste premesse. La sentenza impugnata osserva infatti che, avendo a disposizione più tempo per verificare se il filo era stato afferrato dalla pinza, B.B. avrebbe potuto evitare di sbilanciarsi verso il tamburo e avrebbe "concluso l'operazione prima di raggiungere la zona pericolosa" (pag. 7 e 8 della motivazione).

La motivazione è congrua, non illogica, non contraddittoria e non contrasta con i principi di diritto che disciplinando la materia. Chiarisce, infatti, che il rischio concretizzatosi non è eccentrico rispetto a quello prevedibile e l'evento lesivo si verificò perché quel rischio non fu ridotto al minimo, in violazione degli artt. 70 e 71 D.Lgs. n. 81/08 e dell'allegato V punto 6.5.

La sentenza impugnata sostiene che questa cautela era tecnicamente possibile (tanto che dopo l'infortunio la velocità di rotazione fu diminuita) ed era doverosa. Sostiene, dunque, che il datore di lavoro avrebbe dovuto tenere conto del fatto che i dipendenti addetti alla inizializzazione dovevano operare in uno spazio limitato, non distante da un tamburo in movimento, e valutare che, portando al minimo la velocità di rotazione del tamburo, si poteva aumentare il tempo disponibile per eseguire la manovra.

La difesa contesta l'efficacia causale della ritenuta omissione. In tesi difensiva, B.B. dette causa all'evento perché iniziò l'operazione di aggancio tenendo le mani in prossimità del tamburo, sicché la sua mano sarebbe rimasta incastrata tra la pinza e il tamburo anche se la velocità di rotazione fosse stata inferiore. L'argomento è meramente oppositivo perché non smentisce efficacemente il significato degli elementi valorizzati dai giudici di merito, non evidenzia profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e chiede a questa Corte di legittimità una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.

Il ricorrente non contesta che, dopo aver agganciato il filo alla pinza, l'operatore dovesse sostenerla per verificare che il filo fosse stato effettivamente afferrato. Non contrappone dunque alcun argomento alla tesi sviluppata dai giudici di merito secondo la quale questo faceva sì che le mani potessero pericolosamente avvicinarsi al tamburo in movimento e la maggiore o minore velocità di tale avvicinamento incideva sulla situazione di pericolo perché determinava il tempo a disposizione del lavoratore per allontanare le mani.

La difesa sostiene che B.B. avrebbe fatto due tentativi di aggancio, il secondo dei quali a ridosso del tamburo, e che la sentenza di appello avrebbe aderito a questa ricostruzione. Trascura però che la sentenza impugnata non parla di due tentativi di aggancio, ma ne descrive uno solo (che definisce "primo tentativo" senza parlare di tentativi ulteriori) nel quale, per verificare se l'afferramento del filo fosse avvenuto correttamente, il sostegno della pinza con le mani si protrasse per qualche istante di troppo.

6. La giurisprudenza è costante nel ritenere che un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande A., Rv. 214999; Sez. 4, n. 1588 del 10/10/2001, Russello, Rv. 220651; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne, Rv. 259227; Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386). Come è stato opportunamente sottolineato, "in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia" (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Ponendosi in questa prospettiva si è affermato che il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi "ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante" (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

Com'è evidente - e come i giudici di merito hanno chiarito - nel caso di specie il rischio concretizzatosi è esattamente quello che avrebbe dovuto essere governato adottando tutte le misure necessarie a "ridurre al minimo" il pericolo conseguente alle caratteristiche del macchinario e al fatto che, per agganciare il filo alla pinza, si doveva accedere a zone pericolose. Ne consegue che la decisione adottata dai giudici di merito non è censurabile né sotto il profilo dell'identificazione del rischio concretizzatosi, né per quanto riguarda le regole cautelari applicabili. Neppure è censurabile, perché coerente con le emergenze istruttorie, l'identificazione della condotta alternativa doverosa, individuata dalle sentenze di merito nella riduzione al minimo della velocità di rotazione del tamburo e nella individuazione di precise procedure operative. Un tema, quello delle procedure operative, che i giudici di merito espongono e non sviluppano, ma con riferimento al quale - lo si deve sottolineare - i motivi di ricorso non formulano alcun rilievo.

7. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Con l'atto di appello l'imputato ha chiesto la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria di specie corrispondente ai sensi dell'art. 53 legge 689/81 (la richiesta è stata formulata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si riferisce, dunque, alla normativa vigente in quel momento).

La sentenza impugnata ha respinto la richiesta affermando: che la pena inflitta in primo grado (giorni venti di reclusione) è "congrua" in relazione alla "non modesta gravità del danno arrecato" e alla circostanza (riferita da un tecnico della prevenzione nel dibattimento di primo grado) che nell'impresa gestita da A.A. vi erano stati, nell'anno 2017, "tre infortuni gravi... con analoga dinamica". La sentenza afferma testualmente: "tale ultima circostanza... si rivela ostativa alla richiesta sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria" (pag. 9 della motivazione). La difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla mancata sostituzione e osserva che le dichiarazioni rese da un tecnico della prevenzione sul verificarsi di altri infortuni non possono essere considerate ostative alla sostituzione della pena detentiva.

La doglianza è fondata atteso che, ai sensi dell'art. 59 legge n. 689/81, neppure la certificata esistenza di pendenze per reati della stessa indole avrebbe potuto essere ostativa alla sostituzione.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice e deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494). Questo non implica che, per concedere o negare la sostituzione, il giudice "debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione" (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717; Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876; Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725); richiede, però, che la motivazione adottata per disporre o per negare la sostituzione abbia ad oggetto i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Nel caso di specie, al di là di un generico riferimento alla gravità del danno (che, peraltro, risulta essere stato risarcito), la Corte territoriale ha fondato il diniego solo sulla ipotizzata reiterazione di condotte colpose desumendola dalle generiche dichiarazioni di un testimone. Si deve osservare, allora, che per negare la sostituzione richiesta, la Corte territoriale non risulta aver acquisito il certificato dei carichi pendenti e neppure un certificato del casellario giudiziale aggiornato e ciò rende evidente il vizio di motivazione senza che sia neppur necessario valutare il contenuto delle sentenze di assoluzione prodotte dalla difesa.

7.1. La pena detentiva della quale si chiede la sostituzione è stata condizionalmente sospesa. Com'è noto, il D.Lgs. n. 150/2022 ha riformato l'art. 58 della legge 689/81 e ha stabilito che il giudice possa applicare pene sostitutive della pena detentiva "se non ordina la sospensione condizionale della pena".

Ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n. 150/2022, però, il vigente testo delle norme contenute nel Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica "anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore" del decreto stesso, soltanto se si tratta di una disciplina più favorevole e così non è nel caso di specie. Prima della riforma, infatti, la giurisprudenza era concorde nel ritenere che, in mancanza di preclusione espressa, la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria fosse compatibile con la sospensione condizionale (Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021, Solazzi, Rv. 282551; Sez. 2, n. 46757 del 26/09/2018, N., Rv. 274082; Sez. 2, n. 23346 del 03/05/2016, Ndiaye, Rv. 266910).

Ne consegue che la normativa applicabile nel caso concreto non pone preclusioni alla sostituzione della pena detentiva e la richiesta formulata dall'imputato deve essere valutata e decisa osservando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e motivando sul punto.

8. Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, limitatamente alla statuizione concernente la sostituzione della pena detentiva. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ne consegue, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sostituzione della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2025.