Regione Lombardia
Deliberazione 15 maggio 2023, n. XII / 294
Approvazione delle nuove linee guida per la sorveglianza sanitaria ad aggiornamento del ddg 3959 del 22 aprile 2009 in agricoltura ed attuazione dei relativi programmi di applicazione
 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ed in particolare:
- Articolo 2 “Definizioni”, comma 1 lett. h), m) e o);
- Articolo 25 “Obblighi del medico competente”;
- Capo I, Sezione V, articoli 38, 39, 40, 41 e 42;
VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 (Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” così come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;
VISTA la delibera di Giunta regionale del 30 maggio 2007, n. VIII/4799 “Legge regionale 2 aprile 2007, n. 8, Disposizioni in materia di attività sanitarie e sociosanitarie. Collegato, art. 6 comma 2” che richiama la necessità di definire protocolli e indirizzi al fine di conseguire una maggior efficacia degli interventi attuati in occasione di infortuni e malattie professionali”;
VISTA la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) ed in particolare:
- l’art. 2-sexies che dispone “Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale”;
- l’art. 2-septies che dispone “La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici”;
- l’art. 2-octies che dispone “L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma;
- l’art. 2-novies che dispone “Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva pre-assuntiva, ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati”.
VISTA la delibera di Giunta regionale del 14 dicembre 2020, n. XI/3987 «Recepimento del Piano Nazionale della Prevenzione 2020 – 2025, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell’Intesa Stato-Regioni del 6 agosto 2020, ed impegno ad assumere nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, la visione, i principi, le priorità e la struttura dello stesso»;
VISTA la DCR 15 febbraio 2022 n. XI/2395 di approvazione Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2021-2025, ai sensi delle intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2022 che identifica nel Programma Predefinito 7 (PP07) la “Prevenzione in (edilizia) e in agricoltura”;
VISTO nel sopra citato Programma Predefinito PP07:
- l’obiettivo 7 PP07_ OS03 del PRP “Promozione della qualità e dell’appropriatezza della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica
svolta dai medici competenti (artt. 25, 40, 41 e 42 DLgs 81/08);
- l’indicatore 7 PP07_ OS03_ IS03 “Sorveglianza sanitaria efficace”;
- lo standard che per l’anno 2022 chiede la presenza di un documento di buone pratiche condivise inerenti alla sorveglianza sanitaria per l’agricoltura;
- l’azione 7 che prevede l’aggiornamento delle “Linee guida per la sorveglianza sanitaria in agricoltura” (DDG 3959 del 22 aprile 2009);
VISTA la delibera di Giunta regionale del 02 agosto 2022, n. XI/6869 “Piano regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” con la quale:
- è stato approvato il Piano regionale 2022-2025, documento condiviso con i rappresentati del partenariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte all’attuazione e alla vigilanza della normativa in materia di sicurezza;
- sono state riconfermate le modalità organizzative individuate nei precedenti Piani 2011-2013 (D.g.r. del 8 giugno 2011 – n. IX/1821) e 2014-2019 (D.g.r. 20 dicembre 2013 - n. X/1104) e Piano triennale straordinario (D.g.r. 29 maggio 2018 - n. XI/164) e di interventi urgenti a contrasto del fenomeno infortunistico (D.G.R. del 18 novembre 2019 n. XI/2464) e segnatamente:
- la Cabina di regia quale luogo di confronto della strategia di salute e sicurezza sul lavoro tra istituzioni e parti sociali, affidandone la conduzione alla Direzione Generale Welfare a garanzia di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal PRP;
- il Comitato Regionale art. 7 DLgs 81/08 deputato al coordinamento dell’attività di controllo svolta nel territorio regionale da parte dei vari soggetti cui la legge affida specifiche competenze di vigilanza per una corretta applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro;
- la Rete delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) funzionale all’azione di prevenzione per l’emersione delle malattie professionali, e non solo;
- l’attivazione di Tavoli Tecnici, funzionali alla realizzazione degli obiettivi specifici dei Programmi Predefiniti PP6, PP7 e PP8 dal Piano Nazionale/Regionale della Prevenzione 2020-2025;
PRESO ATTO che, nell’ambito del PP07, è stato attivato il Tavolo Tecnico, a composizione tripartita, “Agricoltura” (allegato D, D.g.r. 02 agosto 2022, n. XI/6869), quale ambito di sviluppo di conoscenze, di analisi del rischio specifico, di supporto tecnico-scientifico e di redazione di linee di indirizzo anche a garanzia dell’attuazione di Piani Mirati di Prevenzione (PMP) a valenza regionale;
VISTO il documento “Linee guida per la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura” (allegato 1), predisposto dal Tavolo Tecnico “Agricoltura” che aggiorna le precedenti linee approvate con DDG 3959 del 22 aprile 2009;
CONSIDERATO che il documento “Linee guida per la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura”, configurando scenari diversi di sorveglianza sanitaria in funzione delle diverse tipologie di rapporto di lavoro, evidenzia la necessità di una tutela specifica per i lavoratori stagionali e per i lavoratori a tempo determinato;
POSTO che l’idoneità alla mansione di lavoratori stagionali e lavoratori a tempo determinato è definita sulla base dei rischi presunti nelle schede di semplificazione della raccolta (e quindi in presenza di rischi specifici quali movimentazione manuale di carichi (MMC) e in qualche caso rumore e vibrazioni e rischio biologico) e che la relativa certificazione è trasferibile per un anno alle aziende con rischi analoghi presso cui lavoratori stagionali e lavoratori a tempo determinato sono impiegati;
PRESO ATTO che il documento “Linee guida per la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura” sostiene l’opportunità di un modello organizzativo territoriale - all’interno del “Sistema Integrato della Prevenzione” di cui al Piano Regionale Salute e sicurezza sul lavoro 2011-214 (Dgr IX/1821 del 8 giugno 2011) - in grado di garantire la sorveglianza sanitaria di lavoratori stagionali e lavoratori a tempo determinato attraverso:
♦ i Comitati Paritetici territoriali per l’agricoltura che, in rappresentanza delle imprese, gestiscono la domanda dei lavoratori, anche dei coltivatori autonomi, fornendo adeguato supporto organizzativo;
♦ una struttura sanitaria preposta ad attuare la sorveglianza sanitaria secondo il protocollo condiviso nel Tavolo Tecnico Agricoltura, anche tenendo in considerazione indirizzi scientifici più avanzati, e valutandone nel tempo l’efficacia mediante opportuni indicatori;
VISTO l'art. 51 comma 3 del Dlgs 81/08 che cita “Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro”;
CONSIDERATO il ruolo attivo esplicato da taluni Comitati Paritetici nell’attuazione delle precedenti linee guida e la loro volontà a proseguire, come manifestata in occasione della tavola rotonda organizzata nell’ambito del convegno svoltosi il14 febbraio 2023 presso l’Università degli Studi di Pavia “Linee guida per la sorveglianza sanitaria in agricoltura” e ripresa successivamente nelle riunioni del Tavolo Tecnico Agricoltura;
RICHIAMATO il ruolo dei Comitati Paritetici così come disposto dall'art. 2-novies della L 27/2020, che assorbe l’art. 2 comma 5 del Decreto Interministeriale, 27 Marzo 2013;
RITENUTO che la sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati ad esposizioni professionali in agricoltura possa essere assicurata anche individuando la struttura sanitaria preposta alla sorveglianza sanitaria nella rete delle UOOML presso le ASST, di cui alla D.g.r. 20 marzo 2017 - n. X/6359 “Determinazioni in relazione alle Unità operative di medicina del lavoro (UOOML) ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23”, che in Lombardia rappresenta la medicina del lavoro ospedaliera avulsa da compiti di vigilanza;
RITENUTO che i Servizi PSAL delle ATS, a garanzia di efficienza del Sistema Integrato della Prevenzione, promuovano e sostengano sul territorio di competenza la sottoscrizione delle convenzioni di cui alla legge 27/2020 tra Comitati Paritetici e UOOML per l’effettuazione di visite preventive ai lavoratori stagionali e ai lavoratori a tempo determinato;
RITENUTO che, nel rispetto dei ruoli dei soggetti/enti sopra citati, per la concreta attuazione alle convenzioni, ovvero per l’effettuazione di visite preventive ai lavoratori stagionali e ai lavoratori a tempo determinato, le ATS a vocazione agricola - ATS Milano per il territorio di Lodi, ATS Pavia, ATS Brescia, ATS Montagna, ATS Valpadana - trasmettano alla DG Welfare, entro il 30 marzo di ogni anno, un programma che identifica, in termini quantitativi e qualitativi, il target di intervento, i mezzi e le risorse necessarie quantificandone la spesa, e i partners territoriali all’interno del citato Sistema Integrato della Prevenzione;
POSTO che per consentire l’attuazione della sorveglianza sanitaria in agricoltura nel corrente anno 2023 il programma, che si intende sperimentale, debba essere presentato entro il 31 maggio;
POSTO che la definizione e l’attuazione di detti programmi possa prevedere la collaborazione delle ASST sede di UOOML che intervengono a supporto dell’iniziativa in una logica di rete, ovvero superando la logica dell’afferenza territoriale all’ATS, in coerenza con la dgr istitutiva 20 marzo 2017 - n. X/6359 “Determinazioni in relazione alle Unità operative di medicina del lavoro (UOOML) ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23”;
RITENUTO che per l’attuazione del citato programma di sorveglianza sanitaria in agricoltura, in coerenza con quanto disposto dalla dgr XI/6869 del 2 agosto 2022, le risorse economiche siano individuate nei fondi derivanti dagli introiti delle sanzioni (ex D.Lgs 758/1994) riscosse dalle ATS, incassati da Regione e disponibili al capitolo 11982 per l’importo complessivo di euro 21.464.849,17, attualmente impegnati a favore della GSA (imp. 2020/19774, imp. 2021/35652 e imp. 2022/51959);
RITENUTO che la DG Welfare, attingendo a detti fondi, provveda anche a remunerare a consuntivo, rendicontate nel flusso ex circolare 28/SAN, le prestazioni erogate dalle ASST sede di UOOML ed eccedenti quelle previste dalla remunerazione delle funzioni non tariffabili, per la sorveglianza sanitaria in agricoltura applicando il vigente tariffario regionale;
RITENUTO che, secondo i criteri definiti con successivo atto di Giunta, la DG Welfare, previo accoglimento dei programmi presentati, assegni le risorse necessarie alla loro attuazione attingendo ai fondi derivanti dagli introiti delle sanzioni (ex D.Lgs 758/1994) disponibili al capitolo 11982;
CONSIDERATO che il documento “Linee guida per la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura” è stato presentato nella riunione di Cabina di Regia del 16 dicembre 2022 ed è stato validato dai suoi componenti;
RITENUTO di approvare il documento “Linee guida per la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura”, allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO utile, ai fini della sua attuazione, prevederne la pubblicazione sul sito web della Direzione Generale Welfare;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Organizzazione e Personale” nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA

1. di approvare il documento “Linee guida per la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura”, allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di assicurare l’effettuazione di visite preventive ai lavoratori stagionali e ai lavoratori a tempo determinato attraverso programmi che le ATS a vocazione agricola - ATS Milano per il territorio di Lodi, ATS Pavia, ATS Brescia, ATS Montagna, ATS Valpadana – trasmettono ogni anno, entro il 30 marzo, alla DG Welfare;
3. di stabilire che i programmi delle ATS:
♦ identificano, in termini quantitativi e qualitativi, il target di intervento, i mezzi e le risorse necessarie quantificandone la spesa, e i partners territoriali all’interno del citato Sistema Integrato della Prevenzione;
♦ prevedono la collaborazione delle ASST sede di UOOML che intervengono a supporto dell’iniziativa in una logica di rete, ovvero superando la logica dell’afferenza territoriale all’ATS, in coerenza con la dgr istitutiva 20 marzo 2017 - n. X/6359 “Determinazioni in relazione alle Unità operative di medicina del lavoro (UOOML) ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23”;
♦ promuovano e sostengono sul territorio di competenza la sottoscrizione delle convenzioni di cui alla legge 27/2020 tra Comitati Paritetici e UOOML;
4. di stabilire che, per l’anno 2023 i programmi sono sperimentali e che devono essere presentati entro il 31 maggio;
5. di stabilire che con successivo atto di Giunta sono definiti i criteri con cui la DG Welfare, previo accoglimento dei programmi presentati, assegna alle ATS le risorse necessarie alla loro attuazione attingendo le risorse economiche, in coerenza con quanto disposto dalla dgr XI/6869 del 2 agosto 2022, nei fondi derivanti dagli introiti delle sanzioni (ex D.Lgs 758/1994) riscosse dalle ATS, incassati da Regione e disponibili al capitolo 11982 per l’importo complessivo di euro 21.464.849,17, attualmente impegnati a favore della GSA (imp. 2020/19774, imp. 2021/35652 e imp. 2022/51959);
6. di prevedere che la DG Welfare con detti fondi remuneri, a consuntivo, le prestazioni erogate dalle ASST sede di UOOML ed eccedenti quelle previste dalla remunerazione delle funzioni non tariffabili per la sorveglianza sanitaria e di rendicontarle nel flusso ambulatoriale ex circolare 28/SAN, applicando il vigente tariffario regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Welfare;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione (BURL) nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale di Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs 33/2013;
9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.

 

Allegato Linee guida per la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura