Cassazione Penale, Sez. 4, 24 febbraio 2025, n. 7489 - Amputazione del dito dell'operaio "confezionatore". Responsabilità del datore di lavoro e del preposto



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. FERRANTI Donatella - Presidente

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere

Dott. CENCI Daniele - Relatore

Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sui ricorsi proposti da:

A.A. nato a T il (Omissis)

B.B. nato a V il (Omissis)

avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto


1. La Corte di appello di Milano l'11 settembre 2024 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Milano il 17 ottobre 2023, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto A.A. e B.B. responsabili del reato di lesioni colpose gravi, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto contestato come commesso il 6 febbraio 2017, e, in conseguenza, concesse al solo B.B. le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, ha condannato ciascuno alla sanzione stimata di giustizia (B.B. trecento Euro di multa, con i doppi benefici; A.A. tre mesi di reclusione).

2. I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito.

Il 6 febbraio 2017 si è verificato un infortunio sul lavoro all'interno di uno stabilimento ove si tagliava e si confezionava sottovuoto carne.

Il lavoratore C.C., operaio "confezionatore", mentre stava spostando da un camion all'interno dell'azienda carne congelata adoperando uno strumento consistente in un braccio meccanico a punta, paragonabile ad un paranco, per trasferire i pezzi sugli uncini di trasporto, movimentati da carrucole, a causa di un cedimento improvviso del pezzo di carne, è rimasto con un dito schiacciato ed immediatamente amputato.

2.1. Si è ritenuto responsabili dell'accaduto, con condotte colpose indipendenti:

A.A., amministratore e legale rappresentante, ergo: datore di lavoro, sia per avere omesso di valutare i rischi specifici derivanti dallo scarico e dalla movimentazione delle carni mediante specifica attrezzatura con braccio meccanico a punta, paragonabile ad un paranco, utilizzato per il trasferimento dei vari pezzi sugli uncini di trasporto, sia per non avere formato ed informato adeguatamente in maniera specifica circa i rischi il lavoratore dipendente (artt. 28, comma 2, lett. a, 55, comma 4, 37, commi 1 e 4, lett. c, 73, commi 1 e 4, e 55, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);

e B.B., ritenuto dai giudici di merito preposto, per avere disposto che l'operaio C.C. fosse impiegato in mansioni per le quali non aveva ricevuto formazione idonea in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (art. 19, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 81 del 2008).

3.Ricorrono per la cassazione della sentenza A.A. e B.B., tramite distinti ricorsi curati dal rispettivo Difensore di fiducia.

4. Il ricorso nell'interesse di A.A. è affidato a quattro motivi.

4.1. Con il primo lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 187, comma 1, e 533 cod. proc. pen., 27 Cost. e 6 Cedu) e mancanza di motivazione in relazione ai capi e ai punti della sentenza relativi alla condanna dell'imputato per mancata previsione nel documento di valutazione dei rischi (acronimo: D.V.R.) del rischio specifico derivante dallo scarico e dalla movimentazione delle carni mediante specifica attrezzatura con braccio meccanico a punta.

Si sostiene al riguardo che sarebbe stato onere dell'accusa, onere non adempiuto, quello di dimostrare che nel D.V.R. non era presente la previsione del rischio specifico connesso alla movimentazione della carne con l'attrezzatura in questione, ma che, in realtà, tale documento non è stato nemmeno integralmente acquisito, essendosi acquisto e valutato solo l'indice, onerando -illegittimamente - della produzione della parte mancante la Difesa, peraltro a ciò impossibilitata, essendo la società ormai chiusa e inattiva da anni. In ogni caso, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle plurime doglianze svolte nell'appello, ove si era sottolineato, tra l'altro, che l'ispettore non aveva esaminato tutto il D.V.R. onde valutare se il rischio fosse stato considerato, non aveva individuato il soggetto proprietario della macchina e non aveva saputo dire se il rischio fosse mappato all'interno di un D.U.V.R.I.

Censura, inoltre, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi e ai punti della sentenza relativi alla condanna per la mancata formazione specifica del lavoratore in ordine alle mansioni da effettuare con l'attrezzatura in questione, ritenendo essersi nel caso di specie interrotto il nesso causale: infatti, ad avviso del ricorrente, sarebbe emerso dall'istruttoria che è stato il coimputato B.B. in maniera estemporanea, del tutto imprevedibilmente per A.A., agendo di sua iniziativa e al di fuori di deleghe ricevute, ad adibire la vittima, che gli aveva comunicato di essere inesperta, anzi insistendo, all'impiego di un macchinario che non sapeva utilizzare.

Peraltro, la soluzione adottata striderebbe dal punto di vista logico con quanto si legge alla p. 7 della stessa sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, addebitandosi a B.B. di non avere segnalato al datore di lavoro la impossibilità di svolgere le mansioni con un numero insufficiente di addetti: "È evidente la contraddizione in cui è caduta la Corte di appello: se il B.B. avrebbe dovuto avvisare il datore di lavoro della necessità di fermare la lavorazione e non lo ha fatto, il sinistro non poteva essere addebitato al A.A. In mancanza di tale avviso non poteva ritenersi responsabile il Datore di lavoro per non aver formato un lavoratore che era adibito ad altre mansioni.

L'iter argomentativo della Corte di appello è, oltretutto, manifestamente illogico posto che, secondo il ragionamento adottato per condannare il A.A., graverebbe sul Datore di lavoro un onere di formare tutti i lavoratori all'utilizzo di tutte le macchine presenti sul luogo di lavoro anche quando non siano adibiti al loro utilizzo" (così alla p. 7 del ricorso).

4.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157, 158 e 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. in relazione alla mancata pronunzia della sentenza dichiarativa della intervenuta prescrizione, che dovrebbe essere maturata al decorso di sette anni e sei mesi dal fatto, contestato come commesso il 6 febbraio 2017.

4.3. Tramite l'ulteriore motivo la Difesa si duole della violazione degli artt. 20-bis cod. pen., 53, 56-quater, 58 e 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 133 cod. pen. e 3 Cost. e, nel contempo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in tema di quantificazione della pena, che si stima eccessiva.

Rammentato che nell'appello si era chiesta la riduzione della pena detentiva, sottolineando che i precedenti penali sono risalenti nel tempo e non gravi, che la persona offesa è stata risarcita dall'Inail e che sarebbe ingiusta la disparità di trattamento punitivo rispetto al coimputato, cioè il preposto B.B., che ha ordinato alla vittima di usare un macchinario nonostante questi gli avesse fatto presente che non sapeva utilizzarlo, trattandosi di un comportamento che appare più grave della mancata mappatura del rischio nel D.V.R. addebitata a A.A.

4.4. Si censura, infine, promiscuamente violazione di legge (artt. 20-bis cod. pen., 53, 56-quater, 58 e 59 della legge n. 689 del 1981 e 133 cod. pen.) e manifesta illogicità della sentenza quanto al diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, diniego basato - si legge nella sentenza - su una prognosi di inadempimento delle prescrizioni, trascurando che la presenza di precedenti penali dell'imputato, peraltro modesti e lontani del tempo, non costituisce causa ostativa all'accesso alla invocata conversione.

5. Il ricorso nell'interesse di B.B. è articolato in due motivi.

5.1. Con il primo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Premesso che il ricorrente è stato condannato per avere, in qualità di preposto, ordinato alla persona offesa di svolgere un'attività pericolosa asseritamente non rientrante nelle sue mansioni, si sottolinea essere emerse dall'istruttoria le seguenti circostanze di fatto che, ove opportunamente ponderate, avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato: l'infortunato C.C. poteva, in realtà, svolgere il lavoro che stava effettuando quando si è verificato l'infortunio; il teste di accusa, l'ispettore E.E., non conosceva la figura del preposto; il ricorrente B.B. non poteva ricoprire il ruolo di preposto e, ad avviso della Difesa, non lo ricopriva. Infatti, nessuno dei poteri di cui agli artt. 2, lett. e), e 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008 è stato mai affidato al ricorrente, come si desume dall'estratto del D.U.V.R.I., in atti, che contiene una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal sig. A.A., in qualità di legale rappresentante della Srl Beef Work, che, tra l'altro, dichiara di non avere conferito nessuna delega notarile di funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di avere nominato quale R.S.P.P. l'ing. D.D., mentre nulla dice in merito al conferimento di alcune mansioni di responsabile di cantiere o di preposto o di responsabile della sicurezza al ricorrente, il quale, comunque, non risulta avere mai accettato l'incarico in questione.

Si tratterebbe di tema già portato all'attenzione del Tribunale e della Corte di appello ma - si assume - non preso in considerazione.

I giudici di merito, inoltre, avrebbero omesso di considerare che è emerso che la mattina dell'infortunio nel reparto c'erano soltanto due persone, cioè C.C. e B.B., il qual giocoforza, non avendo superiori gerarchici cui rivolgersi per chiedere rinforzi, non poteva che smaltire il lavoro con gli strumenti e con le maestranze effettivamente presenti, sicché ha lasciato al collega C.C. il compito meno impegnativo e meno pericoloso cioè scaricare i blocchi di carne, riservando a sé quello più pericoloso del taglio della carne. Quindi si sarebbe imposta l'assoluzione del ricorrente, come peraltro era stato richiesto dal P.M., mentre non è condivisibile l'affermazione che si legge alla p. 6 della sentenza impugnata ossia che B.B. abbia dichiarato di avere il ruolo di gestione del personale presente nello stabilimento.

Peraltro, ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. si legge che tra le mansioni dei lavoratori inquadrati nel 5 livello rientra la movimentazione di merci e prodotti; e dall'istruttoria sarebbe emerso che C.C. era stato adeguatamente formato per svolgere le mansioni indicategli da B.B. attraverso appositi corsi.

Inoltre, il teste ispettore E.E. all'udienza del 4 novembre 2021 ha dichiarato di non avere verificato se B.B. fosse o meno un preposto, di non avere preso in considerazione il C.C.N.L. da applicare alla persona offesa, di avere costatato che la macchina usta da C.C. non aveva anomalie, di non avere rinvenuto deleghe conferite ad alcuno circa la responsabilità di cantiere, che la normativa sulla sicurezza era stata rispettata e che B.B. era stato assunto ed inquadrato come semplice operaio-macellaio: ne discende che B.B. non aveva potere gerarchico su alcuno né di iniziativa. Anche su tali temi la Corte di appello non si sarebbe pronunziata.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe trascurato che C.C. ha dichiarato di avere "schiacciato un bottone" e che quando è avvenuto il fatto non era la prima volta che utilizzava il macchinario.

In sostanza, difetterebbe una condotta concretamente esigibile da parte dell'imputato, il quale, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, in realtà ha cercato di ovviare alla carenza di personale nello stabilimento con ogni risorsa disponibile e ciò al fine di conservare il proprio posto di lavoro.

Si sottolinea che quella mattina vi erano nello stabilimento solo due operai in posizione equiordinata tra di loro, che il ricorrente ha chiesto al collega soltanto di scaricare la carne, riservando a sé il pericoloso maneggio dei coltelli e che C.C., per una propria disattenzione nel manovrare il comando del macchinario ha provocato da solo l'infortunio, come dallo stesso ammesso. Ad avviso della Difesa, dunque, "manca completamente l'elemento soggettivo del reato: quella mattina nel reparto c'erano solo l'imputato e la parte offesa e tutti i compiti andavano divisi tra i due: a chi avrebbe dovuto evidenziare la mancanza di personale H Sig. B.B. se non c'erano superiori? Avrebbe dovuto bloccare tutte le lavorazioni mettendo a rischio il proprio posto di lavoro? Ammesso e non concesso che ci fosse stato un superiore gerarchico, il signor B.B., in quanto operaio semplice, oltre a denunciare la carenza di personale cos'altro avrebbe potuto fare? Evidentemente nulla, e di tali circostanze si era perfettamente resoconto il Pubblico Ministero all'esito dell'istruttoria dibattimentale tant'è che ne aveva chiesto l'assoluzione" (così alla p. 7 del ricorso).

5.1.1. Inoltre, sarebbe carente, illogica e contraddittoria la motivazione della esclusione della invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risultando il ricorrente incensurato e la vittima già indennizzata dall'Inail, tanto che non ha nemmeno ritenuto di costituirsi parte civile.

5.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge (artt. 157, 158 e 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) in relazione alla mancata pronunzia della sentenza dichiarativa della intervenuta prescrizione, che si ritiene maturata dopo sette anni e sei mesi dal fatto, che risale al 6 febbraio 2017.

I ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

6. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 29 gennaio 2025 ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

 

Diritto


1. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.

2. Ricorso nell'interesse di A.A.

2.1. Quanto al primo motivo (sull'an della responsabilità), non solo la prospettiva sviluppata dalla Difesa nella prima parte dell'impugnazione pare meramente esplorativa, ma alla p. 7 della sentenza del Tribunale si legge - ed è affermazione non contraddetta - che l'imputato era pacificamente il datore di lavoro e che non aveva conferito ad alcuno deleghe in materia di sicurezza. In ogni caso, risulta tranciante per l'affermazione di penale responsabilità il riscontrato deficit di formazione/informazione del lavoratore infortunato di cui alla contestazione.

Infatti, la eventuale disattenzione di un lavoratore che non è stato formato non vale ad esonerare da responsabilità i suoi superiori, poiché è principio di diritto pacifico quello secondo il quale il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (ex plurimis, Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T, Rv. 274042; Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603).

E proprio con riferimento alla incidenza in concreto della omessa formazione specifica dell'infortunato ed alla disposizione, impartita da B.B. alla persona offesa, non in grado di utilizzare l'apparecchio, la Corte di appello ha affermato, ricollegandosi al punto precedente, che la mancanza di una valutazione del rischio insito nell'uso di quello strumento nell'attività di trasporto della carne rendeva anche l'attività di trasporto pericolosa e che nell'organizzazione aziendale B.B. era facultizzato (da A.A.) ad adibire allo spostamento della carne C.C. e ad impartire disposizioni (p. 9 della sentenza impugnata).

2.2. In relazione al secondo motivo (sarebbe maturata la prescrizione), occorre precisare che il fatto è del 6 febbraio 2017, cui aggiungendo sette anni e sei mesi ed inoltre i giorni di sospensione (verificati dal Collegio) di cui alla scheda ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. redatta a cura della Corte territoriale, si giunge a data senz'altro successiva all'11 settembre 2024, data di adozione della sentenza impugnata.

In ogni caso, con discorso valevole anche per il coimputato, essendo entrambe le impugnazioni inammissibili, la situazione risulta essere impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, in ipotesi, la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (fondamentale principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità v., tra le Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349).

2.3. In riferimento al terzo motivo (con oggetto la quantificazione della pena e la lamentata ingiustizia pretesa per disparità di trattamento rispetto al coimputato), la Corte di appello, con il ragionamento che risulta non manifestamente illogico né incongruo che si rinviene alla p. 10 della sentenza, ha ritenuto essere più grave la colpa del datore di lavoro.

2.4. L'ultimo motivo (con il quale si censura la illegittimità del diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria) non si confronta con la motivazione, che richiama i precedenti penali non già in maniera automatica quale mero elenco ma sottolineando che l'imputato è già in precedenza rimasto indifferente alla sospensione condizionale, alla non menzione, al condono ex lege 31 luglio 2006, n. 241, tornando a violare la legge pur dopo la concessione reiterata di benefici (p. 10 della sentenza di appello).

3. Ricorso nell'interesse di B.B.

3.1. Il primo motivo, come si è visto, verte sull'an della responsabilità: si assume, essenzialmente, che i due operai compresenti la mattina dell'infortunio fossero in posizione equiordinata, che B.B. non abbia mai assunto il ruolo del preposto, che non abbia mai ricevuto deleghe e che l'infortunato potesse svolgere il lavoro che stava in concreto svolgendo; si censura, inoltre, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., di cui sussisterebbero nel caso di specie i presupposti.

Ebbene, il ricorrente propone in maniera assertiva una mera rilettura soggettiva, stimata preferibile, delle emergenze istruttorie, avendo i giudici di merito ritenuto con corredo di adeguata motivazione, che - in punto di fatto -B.B. fosse il responsabile di cantiere, con il quale tutti si rapportavano; alla p. 4 della sentenza di primo grado ed alla p. 4 di quella di appello si dà atto che nell'organigramma B.B. era indicato espressamente come "capocantiere"; alla p. 5 della sentenza del Tribunale si riferisce che l'infortunato ha dichiarato che era stato B.B. ad ordinargli di effettuare quel lavoro, malgrado le sue proteste; alla p. 9 di quella del Tribunale ed alla p. 7 di quella impugnata si legge che l'imputato che avrebbe dovuto o evidenziare la carenza di personale al datore di lavoro o svolgere di persona quell'attività, ma non già imporre al collega impreparato di svolgerla; alle pp. 6-7 della decisione di appello si dà atto che lo stesso imputato ha, in sostanza, ammesso che svolgeva mansioni di gestione e di avere qual giorno impartito la direttiva al collega poi infortunatosi.

Da tali premesse risulta corretta in diritto l'attribuzione da parte dei giudici di merito della posizione di garanzia del preposto in capo al ricorrente.

3.1.1. La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa in ragione delle conseguenze gravi del fatto e per essere stato accertato che l'imputato ha insistito affinché C.C. svolgesse un lavoro che gli aveva detto di non sapere fare (p. 8 della sentenza di appello). Si tratta di giustificazione che risulta non incongrua né illogica.

3.2. Quanto al secondo motivo (in tema di prescrizione) deve valere quanto esposto sub n. 2.2 del "considerato in diritto" in relazione ad analogo motivo nell'interesse di A.A.

4. In conclusione, essendo le impugnazioni inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

5. Si impone l'oscuramento dei dati sensibili riferiti alla persona offesa ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 


P.Q.M.
 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Oscuramento dei dati sensibili riferiti alla persona offesa ex art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2025.