Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 febbraio 2025, n. 4084 - Esposizione ad amianto e decesso per  mesotelioma pleurico


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. RIVERSO Roberto - Rel. Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 21054-2020 proposto da:

ABB Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRÒ E PARTNERS - AVVOCATI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIACINTO FAVALLI, MARINA TONA, PAOLO ZUCCHINALI;

- ricorrente principale -

contro

A.A., B.B., C.C., D.D., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ENRICO CORNELIO;

- controricorrenti – ricorrenti incidentali -

nonché contro

ABB Spa;

- ricorrente principale – controricorrente incidentale -

sul ricorso 10422-2021 proposto da:

ABB Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRÒ E PARTNERS - AVVOCATI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIACINTO FAVALLI, MARINA TONA, PAOLO ZUCCHINALI;

- ricorrente -

contro

A.A., B.B., C.C., D.D., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ENRICO CORNELIO, CLAUDIA CORNELIO;

- controricorrenti -

- avverso la sentenza n. 86/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/06/2020 R.G.N. 378/2016;

- avverso la sentenza n. 334/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/02/2021 R.G.N. 3395/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO.

 

Fatto


I.- La sentenza n. 86/2020 della Corte d'Appello di Venezia sezione lavoro di cui al ricorso R.G. 21054/2020.

La Corte d'Appello di Venezia sezione lavoro, con la sentenza n. 86/2020 in atti, ha rigettato l'appello principale di ABB Spa e l'appello incidentale proposto A.A., B.B., C.C., D.D. in qualità dispettivamente di moglie e figli di E.E. deceduto in data 2 maggio 2014 per mesotelioma pleurico.

La Corte d'Appello ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per la malattia contratta dal lavoratore per esposizione professionale ad amianto nel corso dell'attività di lavoro svolta come operatore dal 1963 sino al 1994, nonché la liquidazione dei danni iure hereditatis per come operata dal giudice di primo grado.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ABB Spa con cinque motivi di ricorso ai quali hanno resistito gli eredi del lavoratore sopra indicati con controricorso contenente ricorso incidentale con due motivi ai quali ha replicato la controparte con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

II. La sentenza n. 334/2021 della Corte d'Appello di Venezia sezione civile di cui al ricorso R.G. 10422/2021.

La Corte d'Appello di Venezia sez. civile, con la sentenza n. 334/2021 in atti, ha rigettato l'appello principale di ABB Spa e l'appello incidentale proposto A.A., B.B., C.C., D.D. in qualità di moglie e figli di E.E. deceduto in data (Omissis) per mesotelioma pleurico.

La Corte d'Appello ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per l'evento letale occorso al lavoratore per esposizione professionale ad amianto nonché la liquidazione dei danni iure proprio per come operata dal giudice di primo grado.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ABB Spa con quattro motivi di ricorso ai quali hanno resistito con controricorso le controparti prima indicate. Le parti hanno depositato memorie.

III. La riunione dei ricorsi per motivi di connessione.

1.- Nella camera di consiglio del 9.1.2025 il Collegio, ritenuta l'esistenza di motivi di connessione, ha riunito i due giudizi, ha posto la causa in decisione ed ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380-bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

2.- In relazione alla disposta riunione deve essere considerato che il procedimento ha ad oggetto le domande azionate in giudizio dai congiunti di un lavoratore deceduto in data 2 maggio 2014 per mesotelioma pleurico. Si tratta precisamente di domande risarcitorie azionate dai medesimi soggetti nei confronti del medesimo datore di lavoro ma in due distinti giudizi: quelle iure hereditatis con ricorso davanti al giudice del lavoro, quelle iure proprio con atto di citazione in sede civile.

I due giudizi hanno avuto esiti conformi avendo i quattro uffici giudiziari, impegnati in primo grado ed in grado di appello, accolto concordemente le domande di risarcimento.

Le stesse pronunce sono state pure fondate dai giudici sulle medesime prove (testimoniali, documentali e peritali) acquisite nel giudizio di lavoro e poi traslate dalle parti nel giudizio civile.

I distinti ricorsi per cassazione avverso le due sentenze avevano dato luogo a due procedimenti che sono stati però assegnati entrambi a questa IV Sez. Lavoro della Corte di cassazione.

3.- Tanto premesso deve, in primo luogo, rilevarsi che l'assegnazione alla Sezione Lavoro di questa Corte di cassazione del ricorso R.G. 10422/2021 proposto avverso la decisione resa dalla Corte di appello di Venezia Sezione civile, non ha costituito violazione delle tabelle in vigore relative alla distribuzione delle materie tra le varie sezioni atteso che dette tabelle possono subire deroghe per esigenze derivanti dalla necessità di rispettare i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e della sua ragionevole durata (v. in questi termini Cass. n. 18503/2016).

4.- Inoltre, i due procedimenti, pendenti entrambi davanti a questo Collegio, possono essere riuniti per connessione ed in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c. (su cui anche Cass. n. 30184/2024).

Questa Corte ha infatti affermato (cfr. Cass. SU n. 1521/2013, e nello stesso senso Cass. n. 7568/2014, n. 10534/2015) che "La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie".

5.- Nella specie sussistono tutte le condizioni indicate nelle citate pronunce per potersi procedere alla riunione, stanti gli evidenti elementi di connessione fra i due provvedimenti impugnati e tale presupposto è sufficiente per consentire al giudice (in sede di legittimità ma anche in sede di merito) di disporre la riunione dei procedimenti e ciò anche allo scopo di garantire l'economia ed il minor costo del giudizio (anche con riferimento alla duplicazione dell'istruttoria); ed inoltre al fine di assicurare una maggiore certezza del diritto evitando pronunce discordanti sullo stesso fatto storico relativo al decesso di un lavoratore per motivi legati alla sua attività professionale; tutte esigenze tutelate dall'ordinamento al massimo livello, anche costituzionale (Cass. n. 18050/2010, n. 16405/2008, n. 18072/2002).

 

Diritto


IV. Sintesi dei motivi di cui al ricorso R.G. 21054/2020.

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 codice penale e dell'art. 2087 codice civile e degli artt. 75, 115 e 116 c.p.c. ex articolo 360 n. 3 c.p.c. e comunque la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., per aver i giudici di merito negato la sussistenza di una causa esclusiva dell'insorgere della patologia tumorale in danno del signor E.E., facendo ricorso alla propria scienza, utilizzando prove non dedotte, disattendendo le prove legali, valutandole secondo il proprio apprezzamento.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2087 c.c. 40 e 41 c.p. alla luce degli articoli 115 116 c.p.c., ex articolo 360 n. 3 c.p.c., e comunque la nullità della sentenza ex articolo 360, n. 4 c.p.c., per avere il giudice di merito escluso l'esonero di responsabilità di ABB nell'ambito di lavori ricevuti in appalto avendo disatteso delle prove legali, valutandole secondo il proprio apprezzamento.

3.- Con il terzo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., nonché dell'art. 21 del D.P.R. n. 303 del 1956, anche con riferimento all'art. 40 codice penale e degli artt. 115 e 116 c.p.c. ex art. 360, numero 3 c.p.c., e comunque la nullità della sentenza ex art. 360, numero 4 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto la prevedibilità ex ante dell'evento letale e l'omessa adozione di misure di prevenzione che non erano esigibili e che non avrebbero impedito comunque il danno, facendo ricorso alla propria scienza, utilizzando prove non dedotte e disattendendo delle prove legali, valutandole secondo il proprio apprezzamento.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 414 e art. 112 c.p.c per avere il giudice di merito pronunciato oltre i limiti delle pretese formulate nel ricorso introduttivo di primo grado ex art. 360 n. 3.

5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell'art. 1226 c.c. ex art. 360 n. 3 per aver il giudice di merito errato nell'applicare il criterio equitativo e nell'individuazione dei parametri ed i conteggi del danno liquidato.

V. Sintesi dei motivi di cui al ricorso R.G. 10422/2021.

6.- Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 codice penale e dell'art. 2087 codice civile e degli artt. 75, 115 e 116 c.p.c. ex articolo 360 n. 3 c.p.c. e comunque la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., per aver i giudici di merito negato la sussistenza di una causa esclusiva dell'insorgere della patologia tumorale in danno del signor E.E., facendo ricorso alla propria scienza, utilizzando prove non dedotte, disattendendo delle prove legali, valutandole secondo il proprio apprezzamento.

7. Con il secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli articoli 2087 c.c., 40 e 41 c.p., alla luce degli articoli 115 e 116 c.p.c., ex articolo 360 n. 3 c.p.c., e comunque la nullità della sentenza ex articolo 360, n. 4 c.p.c., esonero di responsabilità di ABB nell'ambito di lavori ricevuti in appalto avendo disatteso delle prove legali, valutandole secondo il proprio apprezzamento.

8.- Con il terzo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., nonché dell'art. 21 del D.P.R. n. 303 del 1956, anche con riferimento all'art. 40 codice penale e degli artt. 115 e 116 c.p.c. ex art. 360, numero 3 c.p.c., e comunque la nullità della sentenza ex art. 360, numero 4 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto la prevedibilità ex ante dell'evento letale e l'omessa adozione di misure di prevenzione che non erano esigibili e che non avrebbero impedito comunque il danno, facendo ricorso alla propria scienza, utilizzando prove non dedotte e disattendendo delle prove legali, valutandole secondo il proprio apprezzamento.

9. Con il quarto motivo si lamenta la violazione falsa applicazione degli articoli 1226, 1227, 2043, 2059 e 2697 c.c. (ex articolo 360, numero 3 c.p.c.) e comunque la nullità della sentenza (ex articolo 360, numero 4 c.p.c.) per avere il giudice di merito ritenuto il risarcimento dei danni iure proprio lamentato dagli eredi E.E., facendo ricorso alla propria scienza, utilizzando prove non dedotte e disattendendo delle prove legali, valutandole secondo il proprio apprezzamento.

10. I primi tre motivi di entrambi i ricorsi investono la medesima questione della esistenza della responsabilità del datore di lavoro ricorrente Abb Spa sotto il profilo oggettivo (del nesso di causa) e soggettivo (della colpa) e possono essere affrontati unitariamente anche per la connessione delle censure sollevate in termini sostanzialmente coincidenti rispetto ad entrambe le sentenze impugnate.

11.- Preliminarmente deve rilevarsi come le stesse pronunce hanno accertato che il decesso del sig. E.E. si è verificato in forza della prolungata esposizione trentennale alle polveri di amianto subita in ambito lavorativo senza alcuna minima misura di protezione adottata dalla datrice di lavoro ABB. Ed a questo proposito va subito evidenziato come in questa sede civilistica, dovendosi riconoscere una responsabilità patrimoniale del datore di lavoro, deve essere globalmente considerata (sul piano oggettivo e soggettivo) l'intera esposizione subita dal lavoratore nel corso della sua attività di lavoro presso la medesima azienda e non solo il segmento riferibile ad un singolo dirigente o amministratore, come accade ai fini della responsabilità penale.

12.- Sul nesso eziologico le pronunce impugnate hanno evocato il principio di equivalenza delle cause ex artt. 40 e 41 c.p. e richiamato la CTU medico legale acquisita al giudizio che, dopo aver compiutamente esaminato la storia clinica e la storia lavorativa del E.E., nonché ricostruito l'impiego dell'amianto negli impianti chimici e petrolchimici, ha concluso "che con certezza il mesotelioma che ha causato il decesso di E.E. è strettamente correlato alla esposizione alle fibre di asbesto a cui è stato esposto nella sua attività lavorativa con mansioni di tubista manutentore dal "63 al "92".

Oltre alle risultanze degli accertamenti del servizio ispettivo ASL e dell'INAIL, pure richiamati dal giudice di primo grado nella sentenza confermata in appello, il fattore espositivo risultava conclamato dalla puntuale testimonianza del teste F.F. che aveva descritto l'attività del tubista e capo squadra e l'ambiente di lavoro dove il lavoratore deceduto era rimasto in concreto esposto ad amianto per oltre 30 anni.

13.- I giudici hanno altresì ritenuto non provata l'esposizione del lavoratore a pregresse attività lavorative ("di ciò la parte non ha fornito alcuna prova"). Inoltre nessuna deduzione era stata svolta con riguardo al ruolo efficiente in via esclusiva di dette situazioni precedenti nella determinazione della malattia, di talché il solo eventuale concorso di causa non poteva escludere la rilevanza del fattore eziologico costituito dall'esposizione ambientale lavorativa sotto il controllo di ABB Spa secondo l'articolo 41 c.p.

14.- La tesi espressa dai giudici d'appello sul piano della ricostruzione del fatto e del nesso eziologico è in tutto conforme a diritto e si sottrae a tutte le censure formulate nel primo motivo dei due ricorsi con riferimento a tutti i parametri normativi indicati nella rubrica senza alcun approfondimento specifico.

15.- Essa risponde altresì alla giurisprudenza consolidata di legittimità la quale ha messo in rilievo come in materia di nesso casuale (artt. 40 e 41 c.p.) il nostro ordinamento sia ispirato (in ogni settore del diritto) al principio di equivalenza delle cause; per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori che abbiano operato nella serie causale.

In punto, da ultimo si è pronunciata Cass. n. 28458 del 05/11/2024 affermando che "in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso".

Pertanto, solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).

Deve quindi ritenersi che l'ordinamento ammetta il giudizio sulla correlazione causale tra fatto ed evento anche se in termini di apporto concausale.

16.- Ciò significa che chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia, quand'anche nel giudizio risultino altre esposizioni o altre condizioni di confondimento (ambientali o legati ad altri fattori extraprofessionali) che non assurgano, però, al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo.

La ricorrenza di tali fattori alternativi è stata però esclusa motivatamente dai giudici di merito, in primo ed in secondo grado, configurandosi pertanto una ipotesi di "doppia conforme", mentre le relative affermazioni in fatto non sono state nemmeno confutate dalla ricorrente nei termini richiesti dall'art. 360 c.p.c.

17.- Quanto alla ipotetica rilevanza di una prima dose, la ricorrente cita in modo non puntuale la sentenza n. 18503/2016 di questa Corte, la quale attribuisce piuttosto rilevanza alla dose complessiva sostenendo appunto che il mesotelioma sia malattia dose correlata (in cui rilevano le dosi iniziali e quelle successive), riconoscendo l'effetto acceleratore della latenza e con esso che le misure omesse nel corso del tempo avrebbero certamente diminuito l'intensità dell'esposizione ed allungato la vita del lavoratore esposto in quanto l'esposizione continuativa, intensa e massiccia diminuisce la latenza della malattia ed influisce perciò sul più rapido approdo al suo esito letale.

18. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi contesta l'affermazione della responsabilità del datore di lavoro appaltatore per gli eventi occorsi nell'ambito di lavorazioni nocive eseguite nel corso degli appalti in luoghi appartenenti al committente.

Il motivo è privo di fondamento atteso che il datore di lavoro, ancorché appaltatore, è responsabile della violazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene riferibili al rischio specifico dell'attività svolta, sia per i lavori diretti sia per i lavori assunti in appalto o in subappalto, ed in qualunque luogo essi si svolgano.

E semmai la responsabilità del committente, in quanto tale, che ha conosciuto negli ultimi decenni un ampliamento necessitato, dovuto prima alla giurisprudenza di questa Corte (attraverso l'espansione della portata contrattuale dell'art. 2087 c.c.; su cui da ultimo Cass. n. 29157 del 12/11/2024) ed in seguito al recepimento della normativa europea (Direttiva 89/197/CEE)  (ndr89/391/CEE) avvenuto con l'art. 7 D.Lgs. n. 626/1994 e di seguito con la disciplina dell'art. 26 del T.U. n. 81/2008 (Cass n. 2517/2023).

Mentre per quanto attiene la sfera del datore di lavoro esso è da sempre responsabile della sicurezza e della salute dei propri dipendenti e delle norme di igiene ovunque si svolga la propria attività lavorativa.

Pertanto, correttamente i giudici d'appello hanno affermato come irrilevante la circostanza che le lavorazioni si svolgessero presso stabilimenti di proprietà di terzi. Ciò in quanto il datore di lavoro doveva comunque garantire la salubrità del luogo di lavoro ed era quindi obbligo di ABB Spa, che si occupava di coibentazioni dove era presente amianto e che aveva l'appalto per la costruzione e la manutenzione degli impianti dello stabilimento Agrimont Enichem Fertilizzanti di M, a dover porre in essere tutti i presidi necessari a tutelare la salute dei suoi lavoratori. A nulla rilevando appunto che lo stesso obbligo potesse porsi, in ipotesi, pure a carico del committente in virtù dei propri obblighi previsti dalle norme prima indicate o anche più in generale in base ai consolidati principi civilistici da sempre cogenti nell'ambito dell'appalto (culpa in vigilando, in eligendo, ingerenza di fatto).

19.- Con il terzo motivo si sostiene in entrambi i ricorsi che la Corte d'Appello avrebbe sbagliato laddove ha riconosciuto la colpa del datore di lavoro per la violazione dell'articolo 2087 cc. e delle norme di cui al D.P.R. 303/1956 (artt. 21, 9, 15, 18, 19 e 20).

Anche le censure sollevate sotto questo profilo sono infondate ed in proposito si può richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la giurisprudenza consolidata di questa Corte ed in particolare la già citata sentenza n. 18503/2016, a cui di seguito si fa riferimento richiamandosi i punti principali.

20.- I giudici d'appello hanno richiamato sul punto il consolidato canone interpretativo secondo cui, qualora venga accertato che il danno sia stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, almeno le cautele previste in via generale e specifica dalle norme cautelari dettate dall'ordinamento all'epoca della condotta.

21.- Prive di pregio sono pertanto tutte le censure sollevate nel terzo motivo di ricorso a proposito della asserita (im)prevedibilità ex ante del danno subito dal signor E.E.; a proposito della liceità dell'utilizzo dell'amianto e della natura di fibre ("sconosciute fibre") e non di "polveri" che bisognerebbe attribuire all'amianto, nonché a proposito della mera generica pericolosità della sostanza e della asserita totale mancanza di consapevolezza della sua pericolosità fino al 1990.

22.- A tale riguardo, l'orientamento consolidato di legittimità ha già evidenziato come nell'impianto di tutela della salute e della dignità del lavoratore all'interno del rapporto di lavoro, una valenza decisiva assume anzitutto l'art. 2087 del codice civile il quale stabilisce che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Perciò adottare "tutte le misure" significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall'ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione; misure relative all'ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); e significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorra servirsi del criterio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile" in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica.

23.- Nella sentenza n. 312/2006 la Corte Costituzionale ha poi affermato che nel caso di violazione dell'art. 2087 c.c., alla quale consegua l'applicazione di una sanzione penale, "può essere penalmente censurata soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive".

24.- Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001 nella quale si è affermato che i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia.

25. Per la protezione dall'amianto, all'epoca della condotta, oltre all'art. 2087 c.c., valeva pure quanto disposto dal D.P.R. 19 marzo 1965 n. 303 il quale reca le norme generali per l'igiene sul lavoro, stabilisce i requisiti generali degli ambienti di lavoro e prescrive visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive.

In particolare all'interno del D.P.R. 303/56 rileva anzitutto l'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datore (dall'art. 4): "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti".

Notevole importanza rivestono anche: l'art. 9 del D.P.R. 303/56 riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro; l'art. 15 che regola la pulizia dei locali ("Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori"); l'art. 19 in materia di separazione dei lavori nocivi ("il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni").

Anche l'art. 387 del diverso D.P.R. 547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: "I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale".

La norma del D.P.R. 303/56 che più direttamente è stata invocata a fondamento della responsabilità del datore di lavoro nel caso in esame è l'art. 21, che si intitola " difesa contro le polveri". La norma disciplina in modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori: " Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai commi precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri".

26. Nel caso di specie va escluso che il preteso principio della "sicurezza generalmente praticata" possa servire allo scopo di alleggerire il carico di diligenza esigibile dalla datrice di lavoro, non risultando, in base alla sentenza impugnata, che essa abbia mai adottato alcuna misura di protezione dal rischio; pur consistendo quelle prescritte dall'ordinamento in semplici accorgimenti, da sempre disponibili. Misure tutte idonee a diminuire l'entità delle fibre disperse nell'ambiente di lavoro e, come si dirà, a ridurre la probabilità di contrarre la malattia (come chiariscono bene le sentenze della Cassazione Sez. IV 38991/2010 e Cass. Sez. IV 43786/2010).

Misure pure esigibili dal datore il quale, in forza dell'attività svolta e dei richiamati principi, non poteva non essere a conoscenza della pericolosità dell'utilizzo dell'amianto contenuto nelle coibentazioni delle strutture su cui doveva intervenire e su cui in ogni caso aveva il dovere di informarsi circa le più evolute metodologie di lavoro compatibili con la tutela della salute di lavoratori.

27.- Come già detto, sulla responsabilità soggettiva del datore i giudici di appello hanno evidenziato che risultava palese il mancato assolvimento da parte di ABB Spa di qualsivoglia cautela atta a prevenire il danno subito dal lavoratore; nessuna informazione, nessun mezzo di protezione, nessuna procedura risultavano adottati, nonostante ABB fosse una azienda di consistenza imprenditoriale, dimensione ed organizzazione tali da rendere esigibile la massima diligenza nel tenersi al passo con l'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche; considerato altresì che la domanda degli eredi del lavoratore si fonda sulla premessa che il proprio congiunto (deceduto il 2014) era stato esposto all'amianto nel corso dell'attività espletata per il periodo dal 1963 sino al 1994 come operaio.

28.- Al riguardo, per evidenziare l'erroneità delle censure sollevate nel ricorso, è utile considerare altresì gli aspetti cronologici della vicenda.

La conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel R.D. 14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri; idem, nel D.Lgs. 6/8/1916 n. 1136 e nel R.D.1720/1936).

Secondo un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale (tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota l'iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel 1968; cfr. Cass. sez IV 43786/2010 e Cass. sez. IV 38991/2010).

Mentre l'asbestosi - pure essa una malattia mortale o comunque produttrice di una significativa abbreviazione della vita - è stata inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge 455/1943.

In relazione alla medesima obiezione cronologica riferita all'epoca della conoscenza della nocività dell'amianto, va pure tenuto conto del risalente e consolidato orientamento di legittimità (a partire da Cass. pen. 27.6.1979; 14.4.1994 est. Battisti; 6858/90; 988/2003; 37432/2003; 988/2003; 37432/2003; 8204/2003; 7630/2005; Cass. Sez. IV 43786/2010 e Cass. sez. IV 38991/2010) secondo il quale l'accertamento di questa epoca non rileva ai fini della responsabilità del datore per mesotelioma pleurico, perché le misure protettive da adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso (dall'una o dall'altra malattia).

Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi (Cass. IV, 5919/1991, Rezza; Cass. IV, 5037/2000, Camposano; Cass. IV, 4675/07, Bartalini; Cass. IV, 21513/09, Stocchi; Cass. Sez IV 43786/2010 e Cass. Sez. IV 38991/2010).

29.- Parte ricorrente ha sostenuto altresì l'insufficienza della stessa normativa contro le polveri ex art. 21 D.P.R. 303/56, a proteggere i lavoratori esposti ad amianto; in quanto normativa concepita per limitare l'esposizione dei lavoratori alle polveri tossiche e nocive, ma non idonea ad impedire l'aspirazione delle fibre c.d. ultra fini ed invisibili.

Si tratta di una affermazione che non ha fondamento normativo. Sia perché la legge prevede il contrario (riferendo le misure protettive dell'art. 21 alle polveri di qualsiasi specie); ma anche perché - considerato che il datore di lavoro è sempre tenuto ad attivarsi per conoscere le situazioni di rischio e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa espletata, in base alle migliori conoscenze tecniche scientifiche - il lavoratore dovrebbe essere semmai ancor di più informato e protetto rispetto alla insidiosità di polveri ultrafini ed invisibili (anche sulla scorta dell'apparato prevenzionistico vigente all'epoca dei fatti).

In altri termini, è irragionevole ipotizzare che le precauzioni stabilite dalla legge si applichino (o si applicassero) solo a polveri visibili e non a quelle invisibili (e di cui però si deve conoscere l'esistenza in quanto derivanti dall'utilizzo di un materiale pericoloso come l'amianto od anche dalla coibentazione o scoibentazione di strutture e componenti in amianto).

30. D'altra parte, in materia, la pretesa rilevanza della distinzione tra polveri e fibre è testualmente smentita dall'ordinamento; il quale, in più luoghi, sia dettando le misure di prevenzione (artt. 22 e 24 D.Lgs. 277/1991), sia regolamentando le malattie professionali (all. 8 al t.u. 1124/1965 che considera l'asbestosi come malattia provocata da "lavori che espongono comunque all'inalazione di polvere d'amianto") definisce appunto come "polveri" le fibre d'amianto.

31. Di più, a proposito dello stesso rischio rappresentato dalle polveri d'amianto neppure manca nell'ordinamento un esplicito richiamo all'obbligo del datore di osservare tutte le norme del D.P.R. 303/1956 (e quindi anche l'art. 21). Il rispetto delle norme di igiene dettate dal D.P.R. 303/1956 è specificamente richiamato ed imposto per la protezione dalle malattie da asbesto dagli artt. 174 e 155 del D.P.R. 1124/65.

32. È pertanto errato ipotizzare che la prescrizione dell'impiego delle misure di precauzione (rispetto ad una esposizione che sarebbe durata dal 1963 al 1994) fosse frutto del senno di poi; o che essa fosse insufficiente a proteggere il lavoratore.

Al contrario, è da sempre riconosciuta nell'ambito della giurisprudenza di legittimità l'idoneità delle misure menzionate a diminuire il rischio di contrarre il mesotelioma ed anche a ridurre la virulenza del male (ovvero a ridurre le dosi di esposizioni nocive e ad allungare, insieme al periodo di latenza della malattia, la vita dei lavoratori). Proprio per questo la Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 38991 del 10/06/2010 ha affermato che "in tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art. 21 D.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire all'inalazione".

33. Deve essere pertanto ribadito che non è e non era prescritto dalla normativa, nemmeno all'epoca dei fatti, che ai fini dell'adozione delle misure protettive occorresse che le polveri nocive fossero presenti nell'ambiente in modo che fosse avvertibile la presenza in tale consistenza o per le sole lavorazioni in cui le polveri producessero effetti visibili.

Il lavoratore deceduto aveva invece diritto ad essere protetto in base alla legge da tutte le polveri di cui si doveva conoscere l'esistenza e la nocività (fini o ultrafini; visibili od invisibili che fossero). Anche perché come già detto il D.P.R. 303/1956 è esplicitamente richiamato per la protezione dall'amianto; e quelle prodotte dall'amianto sono testualmente definite dalla legge polveri; mentre il rischio di esposizione ad alte ed altissime concentrazioni non richiede necessariamente alcuna visibilità e consistenza materiale delle polveri.

Altissime concentrazioni di amianto sono presenti anche in quantitativi relativamente bassi di polveri.

Va invero considerato che senza adeguati interventi di pulizia, nè accorgimenti protettivi di alcun tipo, il possibile accumulo delle polveri all'interno degli spazi dove il lavoratore è tenuto ad operare può ingenerare un quantitativo considerevole e pericoloso di amianto nocivo.

Va infatti evidenziato che la semplice intensità dell'esposizione quotidiana non esprime un valore apprezzabile in assoluto dovendo essere coniugata con la durata dell'esposizione (e con la valutazione del concetto di dose cumulativa).

34.- Risulta con ciò chiarito che l'affermazione della responsabilità civile della datrice di lavoro non viene ad essere radicata sullo svolgimento di una mera attività pericolosa (in sé lecita ed autorizzata), comportante l'utilizzo di amianto, come sostiene la ricorrente sostenendo la suggestiva tesi secondo cui, mentre quelle prescritte dalla legge sarebbero state cautele vane, l'unica cautela efficace per evitare l'evento sarebbe stata la totale abolizione dell'amianto.

Al contrario, deve affermarsi che la valutazione della responsabilità civile deve investire, anche nel caso di specie, non già l'attività di impresa in sé e per sé considerata, bensì soltanto il modo con cui essa è stata esercitata. E senza nessuna valutazione retrospettiva ("ora per allora"); bensì avendo esclusivo riguardo alle norme in vigore al momento della condotta. La datrice di lavoro viene cioè chiamata a rispondere dell'omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge in vigore a quell'epoca; come accade per qualsiasi altra attività lavorativa sottoposta a verifica di legalità operata ai fini dell'affermazione della responsabilità civile.

36.- Ribadito che anche nelle cause in esame non risulta che il datore ABB Spa, all'epoca della condotta, abbia mai approntato nessuna misura di informazione e di prevenzione a tutela del lavoratore, occorre riconoscere che la soluzione offerta dai giudici di merito È motivata in modo logico ed appare coerente con le disposizioni vigenti e con il consolidato orientamento di legittimità che si è formato sul tema della colpa nelle malattie in discorso (cfr. Cass. Sez. IV 38991/2010; Cass. Sez. IV 43786/2010; Cass. IV, 4674/07, Bartalini; Cass. IV, 988/03, Macola; Cass. IV, 21513/09, Stocchi; Cass. IV, 16761/10, Catalano).

37.- Invero la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità ha statuito che ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare danni, ma non necessita che l'agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi (Cass. IV, 5919/1991, Rezza; Cass. IV, 5037/2000, Camposano; Cass. IV, 4675/07 Bartalini; Cass. IV, 21513/09, Stocchi).

Il giudizio di prevedibilità dell'evento in materia di malattie asbesto correlate "non riguarda soltanto specifiche conseguenze dannose che da una certa condotta possono derivare, ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia conosciuta come pericolosa per la salute" (Cass. sez. IV, 11.7.2002 n. 988).

La conoscenza della nocività dell'amianto per la salute dell'uomo era nota e diffusa dall'inizio del 1900 (se ne parla già nel R.D.14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri; idem, nel D.Lgs. 6/81916 n. 1136; e nel R.D.1720/1936; v. pure la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 1907 nella quale si scrive che "è cognizione facilmente apprezzabile da ogni persona dotata di elementare cultura che l'aspirazione del pulviscolo di materie minerali silicee come quelle dell'amianto può essere maggiormente nociva" di altre polveri); mentre l'asbestosi - che è pure essa una malattia mortale o comunque produttrice di una significativa abbreviazione della vita - è stata inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge 455/1943. Inoltre dalla numerosa giurisprudenza di merito e legittimità pronunciatesi sul tema risulta che il nesso tra amianto e tumore polmonare fosse già noto almeno a partire dagli anni 50; mentre della relazione amianto mesotelioma si sa almeno dalla prima metà degli anni 60.

Da ciò consegue - secondo la stessa giurisprudenza Cass. sez. IV, 11.7.2002 n. 988 - "che la mancata eliminazione, o la riduzione significativa, della fonte di assunzione comportava il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti. Se solo successivamente sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività (il mesotelioma pleurico, n.d.r.) non v'è ragione di escludere il rapporto di causalità con l'evento e il requisito di prevedibilità del medesimo. E non v'è ragione di escluderlo in particolare perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia erano identiche a quelle richieste per eliminare o ridurre i rischi anche non conosciuti; con la conseguenza , sotto il profilo obiettivo , che ben può affermarsi che la mancata adozione di "quelle" misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, che l'evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure.

Pertanto, ai fini della responsabilità colposa, generica e specifica, per la morte di un lavoratore per mesotelioma, non è richiesto che il datore obbligato all'adozione di misure protettive, si sia rappresentato in modo specifico la prevedibilità dell'evento letale o addirittura il decorso causale attraverso cui si può giungere alla morte. "È necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte dalla legge si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute o un danno alla vita".

38.- Il punto è stato pure riaffermato da questa sez. lavoro con la sentenza n. 8655/2012 riconoscendosi (adeguato e coerente sostenere che) "una volta assodato che fin dagli inizi del 1900 vi era la consapevolezza della dannosità per la salute umana dell'amianto e la sua correlazione con le patologie tumorali non può ritenersi immune da responsabilità il datore di lavoro che non appronti tutte le cautele in chiave preventiva conosciute all'epoca di riferimento per il solo fatto che la patologia specifica (mesotelioma) non era stata ancora compiutamente correlata all'amianto perché, comunque, era conosciuta la pericolosità di detta sostanza (per la salute dell'uomo ndr) indipendentemente dalla patologia che ne è derivata".

39.- Pertanto il datore di lavoro per andare esente da colpa non può sostenere che non sapesse della nocività dell'amianto a basse dosi ma dovrebbe dimostrare cosa ha fatto in positivo;

quali misure di prevenzione e di informazione ha adottato per proteggere i lavoratori e per abbattere le polveri, fra quelle che erano a disposizione all'epoca (ai sensi dell'art. 2087 c.c. e del D.P.R. 303/56). Misure che erano rivolte a proteggere la salute dei lavoratori dal rischio di esposizione alle polveri (anche da quelle prodotte dall' amianto); e che riguardavano perciò ogni possibile evento morboso per la salute e la vita dell'uomo.

40. Emerge da ciò che la responsabilità della datrice di lavoro non è stata riconosciuta in base alla mera esistenza della malattia, attraverso una presunzione di colpa automatica (che non può esistere nel diritto penale, ma nemmeno nel diritto civile). E nemmeno per la dipendenza della malattia dall'esposizione all'amianto tout court. Essa è stata invece affermata per un'esposizione avvenuta in modi non consentiti dall'ordinamento, vietati dallo stesso, condotta con violazione di regole cautelari dettate a protezione della salute dei lavoratori; imputata cioè a precisi comportamenti colposi.

Non è stata confusa l'esistenza dei presupposti per l'erogazione dell'indennizzo INAIL (ai cui fini basta la malattia, addirittura con nesso causale presunto in base a tabelle), con l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per la responsabilità civile, i quali sono stati invece accertati in concreto in relazione a ciascuno di essi.

41.- Non è stato considerato civilmente rilevante il mero svolgimento di un'attività lecita ed autorizzata; bensì la sola omissione di cautele doverose.

Il mesotelioma che ha condotto al decesso il lavoratore è derivato dall'esposizione all'amianto subita presso la datrice di lavoro ABB, secondo il primo degli accertamenti probatori effettuato sul nesso di causalità, il quale impone una valutazione (ex post) di alta probabilità statistica e logica.

Ma la responsabilità di ABB non è derivata dalla mera presenza o dall'utilizzazione dell'amianto, bensì soltanto dal non aver osservato le misure dettate (dall'art. 2087 c.c., dal D.P.R. 303/56 dal D.Lgs. 277/1991) per la protezione dei lavoratori, all'epoca in cui è stata utilizzata la sostanza.

E ciò essendo lo stesso evento morboso prevedibile, perché, giova ribadirlo, lo era all'epoca della condotta rilevante (anni 60-90) e perché comunque a tal fine non è necessario che l'agente si sia rappresentato o fosse in grado di rappresentarsi tutte le conseguenze della condotta posta in essere in violazione delle regole cautelari; ma è sufficiente che egli fosse in grado di rappresentarsi la potenzialità lesiva e quindi una serie indistinta di danni alla salute ed alla vita dei lavoratori.

42.- Anche qui dovendosi ribadire che a tal fine occorre fare riferimento al concetto di "agente modello" (homo ejusdem professionis et condicionis), sul presupposto che se un soggetto intraprende una attività, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi preventivamente dei rischi ed ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza pericoli.

43.- Neppure può essere accolta l'ulteriore obiezione con la quale si sostiene che all'epoca della condotta mancassero i mezzi per evitare l'evento, potendo lo stesso evento essere cagionato anche dalla ingestione di poche fibre. Talchè, mancando le misure protettive per le piccole dosi, se anche fossero state adottate quelle dettate per le dosi più elevate, l'evento non sarebbe stato evitato; mancherebbe perciò il nesso di causa tra omissione ed evento.

Sul punto la risposta della giurisprudenza di legittimità (cfr. pure, sul tema della colpa, Cass. Sez. IV 38991/2010; Cass. Sez. IV 43786/2010) è correttamente formulata in termini opposti. Riconoscendosi cioè che le misure omesse (quelle informative, igieniche, sanitarie) sarebbero state sicuramente utili ed avrebbero evitato l'insorgenza del mesotelioma, con un indice di seria probabilità (Cass. sez. IV 38991/2010).

Si tratta di una affermazione che è tratta dall'esistenza di studi epidemiologici, i quali hanno dimostrato che ad una diminuzione nell'ambiente di lavoro della dose iniziale di esposizione ad amianto - attraverso la successiva introduzione di standard igienici e di sistemi di protezione vigenti al momento della condotta di cui si tratta - ha corrisposto nei lavoratori una marcata riduzione nella frequenza delle malattie da amianto ed anche di mesoteliomi.

Ma anche perché la stessa evidenza si desume dalla constatazione del numero di malati, incomparabilmente più elevato, presente tra i lavoratori rispetto agli esposti per motivi non professionali, in considerazione dell'ampio impiego dell'amianto (che ha conosciuto migliaia di utilizzazioni e che si potrebbe considerare praticamente un inquinante ubiquitario); un dato che indica quindi come il livello di pericolosità della sostanza aumenti in relazione alla dose, mentre riducendo la stessa si riducono le malattie.

Ciò vale a dimostrare ulteriormente, per un verso, che la malattia sia correlata alla dose; e per altro verso che l'azione doverosa del datore di lavoro (le misure di igiene omesse) risulta causale rispetto all'evento (potendolo evitare o ritardare).

44.- Va pure ribadito che nella giurisprudenza di legittimità è stato considerato rilevante anche l'effetto acceleratore della latenza (in tema mesotelioma, Cass. sez. IV, 11.7.2002 n. 988, Macola, Cass. 2 ottobre 2003, Monti; Cass. 4, 11 aprile 2008, Mascarin, n. 240517; ed in tema di carcinoma al naso a seguito di esposizione a polveri di legno Cass. 4, 19 giugno 2003, Giacomelli).

45. Non si vede, in ogni caso, come sia possibile sostenere qui che le cautele dettate dal D.P.R. 303/56 potessero essere tranquillamente omesse dal datore di lavoro ricorrente. Quando, va ribadito, da una parte, neppure manca nell'ordinamento un esplicito richiamo alla necessità di osservare per la protezione contro le polveri dell'amianto, tutte le misure di protezione stabilite dal D.P.R. 303/56 essendo tale richiamo contenuto negli artt. 174 e 155 del TU 1124/65. E, dall'altra, va riconosciuto che la regola cautelare di cui all'art. 21 D.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura) ma a prevenire proprio le malattie che possono conseguire all'inalazione di polveri (come, in relazione a quelle di amianto, afferma Cass. Sez. 4, sentenza n. 38991 del 10/06/2010).

45.- Con il quarto motivo del ricorso relativo al R.G. n. 21054/2020 si deduce la violazione ex artt. 414 e 112 cpc, ex art. 360 n. 3 c.p.c. per aver il giudice di merito errato nel pronunciarsi oltre i limiti delle pretese formulate da controparte nel ricorso introduttivo avendo compiuto una mutatio libelli affermando di poter liquidare il danno attraverso il criterio del risarcimento da invalidità temporanea conseguente ad un coma duraturo nonostante la parte nel ricorso introduttivo avesse qualificato lo stesso danno come catastrofale.

46. Il motivo è privo di fondamento. Deve essere infatti rilevato che, come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte di appello ha confermato la liquidazione del giudice di primo grado il quale " ha adottato il criterio di liquidazione del danno da invalidità temporanea tra l'insorgenza della malattia ed il decesso in linea con la giurisprudenza di legittimità". E la soluzione adottata risponde al potere del giudice di qualificare la domanda, senza alterare i fatti costitutivi, come correttamente rilevato dalla stessa Corte di appello (che ha richiamato Cass. n. 20932/2019).

La Corte ha infatti dato atto che i ricorrenti avevano fatto riferimento sostanzialmente al danno biologico pur chiamandolo catastrofale.

47.- Con il quinto motivo del ricorso relativo al R.G. n. 21054/2020 si sostiene la violazione dell'art. 1226 c.c. ex art. 360 n. 3 per aver il giudice di merito errato nell'applicare il criterio equitativo e nell'individuazione dei parametri ed i conteggi del danno liquidato. Il motivo riguarda la tabella applicata ed è inammissibile per mancanza di specificità delle censure sollevate.

Nessun rilievo ha di per sé il fatto che il giudice ha deciso di applicare la tabella di Venezia piuttosto che quella di Milano avendolo fatto nell'esercizio della propria discrezionalità motivata ed equità valutativa.

Il motivo è comunque generico avendo la Corte confermato la liquidazione di primo grado, in un caso di doppia conforme; mentre non viene nemmeno trascritta la sentenza di primo grado sul punto.

Non è neppure specificato l'esistenza dell'interesse ad impugnare con la necessaria deduzione che applicando le tabelle di Milano (nemmeno ritualmente prodotte e riprodotte) piuttosto che quelle del Tribunale Venezia la liquidazione sarebbe stata inferiore.

48.- Con il quarto motivo del ricorso principale riferito al nr. di R.G. 22991/2021 si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 1227, 2043, 2059 e 2697 c.c. (ex articolo 360, numero 3 c.p.c.) e comunque la nullità della sentenza (ex articolo 360, numero 4 c.p.c.) per avere il giudice di merito riconosciuto il risarcimento dei danni iure proprio lamentato dagli eredi G.G., facendo ricorso alla propria scienza, utilizzando prove non dedotte e disattendendo delle prove legali, valutandole secondo il proprio apprezzamento. Parte ricorrente censura la liquidazione dei danni operata dalla impugnata sentenza lamentando la violazione del principio dell'onere della prova dell'art. 2697 c.c., l'eccessività e l'iniquità della somma liquidata, la mancata dimostrazione dell'intensità del vincolo coniugale, il tabagismo del lavoratore, l'omessa valutazione, quanto all'invalidità temporanea riconosciuta alla signora A.A., del suo rifiuto a qualsivoglia terapia e supporto psicologico - con la conseguenza che nulla doveva essere riconosciuto a titolo di danno biologico temporaneo - l'eccessività della somma riconosciuta nella misura di 130 Euro giornaliere con ulteriore personalizzazione del 15%, superiore ai massimi previsti dalla tabella, la spropositata liquidazione del risarcimento da perdita del congiunto per tutti gli eredi, anche con riferimento ai figli, nonostante la c.t.u. e nonostante non facessero parte del nucleo familiare da decenni.

49.- Le censure sollevate sono anzitutto inammissibili perché eterogenee, valutative e non specifiche; ed inoltre sono pure infondate nel merito.

La Corte d'Appello ha liquidato i danni subiti dagli eredi del lavoratore sulla base della perizia che è stata effettuata nel corso del giudizio e delle altre prove acquisite al processo, oltre che sulla base delle presunzioni.

Essa non ha certamente liquidato i danni per il solo fatto della qualità di eredi rivestita dai ricorrenti come si deduce nel ricorso; su cui v. comunque Cass. n. 25541/22 la quale ha evidenziato che "in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione".

In particolare, la Corte ha ricostruito i rapporti tra la signora A.A. ed il marito ed ha chiarito che la somma liquidata sulla scorta del parametro giornaliero per l'inabilità temporanea di Euro 130 rappresentava un valore medio per le tabelle elaborate dalla giurisprudenza, tenuto conto sia dell'età della danneggiata, sia dell'età del marito; ed inoltre della lunga durata della malattia e del tentativo di suicidio del marito.

Per i danni liquidati ai figli, la Corte ha inoltre tenuto conto della relazione da essi in concreto intrattenuta con il genitore, avendo pure accertato che tutti e tre i figli erano stati vicini al padre durante la malattia (come dichiarato dal teste Salata Bruno) dimostrando la sussistenza di un forte legame affettivo con il genitore.

È stata presa in considerazione anche, ai fini della differente liquidazione operata in favore dei tre figli del lavoratore deceduto, la consulenza redatta dalla dottoressa Rossi da cui risulta che B.B. durante il decorso della malattia del padre e nel periodo successivo al decesso aveva sviluppato una sindrome ansiosa depressiva mentre C.C. ha vissuto il decorso della malattia e il decesso con una marcata sofferenza e un forte stress.

Del tutto generiche e non documentate sono le censure sollevate avverso il riconoscimento del danno patrimoniale non essendo stato comprovato dove e quando siano state sollevate ed in che termini le diverse doglianze di cui si parla a proposito della possibilità di evitare il danno da parte del danneggiato.

La Corte ha sostenuto che i danni patrimoniali riconosciuti a A.A. e a C.C. erano documentati in atti (docc. 28 e 29 fascicolo appellati).

Inoltre le stesse censure non sono decisive e non tengono nemmeno conto che si versa in una fattispecie di doppia conforme in presenza della quale è escluso qualsiasi denuncia di omessa valutazione di fatto decisivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall'art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).

VI. Motivi di ricorso incidentale

50.- Col primo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione dell'art. 1226 cc per il danno biologico temporaneo e mancata liquidazione del danno da malattia terminale e del danno catastrofale.

Il primo motivo è inammissibile perché risulta dedotto in via subordinata all'accoglimento del ricorso principale che invece è stato rigettato.

51.- Col secondo motivo del ricorso incidentale si sostiene la violazione degli artt. 91 e 92 cpc per assenza dei presupposti di liquidazione e mancata motivazione della difformità della liquidazione rispetto alla nota spese depositata e conforme a tariffa, per aver il giudice di appello compensato per metà le spese, scelta che l'accoglimento del precedente motivo avrebbe consentito di rimuovere; ma soprattutto per aver disatteso la nota senza motivazione avendo liquidato l'intero in Euro 6.640 (3320 X 2) a fronte della nota per complessivi Euro 54532,65.

52.- Il secondo motivo di ricorso incidentale difetta di specificità e chiarezza; perché per un verso è subordinato all'accoglimento del primo a sua volta condizionato al ricorso principale e per altro verso non è specifico e non si confronta con la motivazione della sentenza avendo la Corte indicato come parametro la tabella del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e la fascia di liquidazione impiegata secondo il valore della causa e l'importo medio dei compensi.

Nel caso di specie non è allegato in ricorso dove stia l'errore commesso nella liquidazione avendo la Corte affermato di aver liquidato le spese in ragione del valore della causa secondo un importo medio di calcolo dei compensi.

Non si dice se la Corte ha rispettato effettivamente il valore medio dello scaglione applicabile e/o perché dovrebbe essere disatteso; mentre in materia di spese processuali, il ricorso per Cassazione è ammissibile solo se siano specificate le singole voci in contestazione e precisate le ragioni per le quali si ritiene non dovuto il compenso o eccessiva la liquidazione, sì da consentire il controllo su di esse da parte del giudice dell'impugnazione. Il ricorrente ha l'onere di specificare cioè analiticamente le voci per le quali si sarebbe dovuta eseguire una diversa liquidazione, al fine di consentire il controllo del giudice di legittimità in ordine alla sussistenza delle violazioni di legge lamentate.

51.- Per le ragioni esposte la Corte riuniti i ricorsi principali li rigetta entrambi; dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso incidentale e rigetta il secondo motivo.

52.- Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c. in considerazione dell'esito globale della lite e vengono liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti.

53.- La condanna per temerarietà della lite richiesta dai controricorrenti deve essere disattesa, in assenza dei relativi presupposti.

54.- Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.115 del 2002.
 


P.Q.M.
 

La Corte, riunito il ricorso n. rg. 10422/2021 a quello nr. r.g. 21054/2020, respinge entrambi i ricorsi principali. Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso incidentale e rigetta il secondo motivo.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio che liquida complessivamente per ciascun ricorso in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi proposti a norma dell'art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod., in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2025.