Tipologia: Ipotesi Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 18 febbraio 2025
Validità: 01.04.2024 - 31.03.2027
Parti: Uniontessile-Confapi e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Tessili, PMI

Sommario:

 

Articolo 8 Decorrenza e durata
Articolo 15 Sistema Informativo - Osservatorio Nazionale Tessile per i settori rappresentati
Articolo 16 Formazione
Articolo 27 Assemblee
Articolo 28 Affissioni
Articolo 29 Versamenti dei contributi sindacali
Articolo 30 Contratto a termine - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Articolo 33 Previdenza complementare
Articolo 35 Periodo di prova a valere su tutti i settori
Articolo 38 Orario di lavoro
Articolo 55 Inquadramento unico dei lavoratori
Articolo 57 Trattenute per risarcimento danni
Parte Generale
Articolo 58 Permessi, assenze ed aspettative
Articolo Conciliazione orario di lavoro per DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento)
Articolo 63 Malattia e infortunio non sul lavoro - Normativa comune a tutti i settori
Articolo 68 Indennità scolastiche
Articolo 69 Ambiente di lavoro
Articolo Misure per le donne vittime di violenza di genere

Articolo Lavoro agile - Smart Working

 

Articolo Banca Ore solidali
Articolo Rappresentanza
Articolo 40 Lavoro straordinario
Pari Opportunità
Articolo 80 Azioni positive per le pari opportunità
Capitolo V - Parte Operai
Articolo 12 Ferie Trattamento in caso di gravidanza e puerperio - operaie
Articolo 16 Risoluzione del rapporto e preavviso
Capitolo V - Parte Intermedi
Articolo 3 Ferie
Articolo 8 Risoluzione del rapporto e preavviso
Articolo 6 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Capitolo V - Parte Impiegati e Quadri
Articolo 4 Ferie
Articolo 8 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Articolo 12 Preavviso
Articolo 46 Definizione ed elementi della retribuzione
Tabelle retributive
Una Tantum

Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 24.1.2020 per i lavoratori della Piccola e Media Industria per gli Addetti alle Piccole e Medie Industrie del settore, Tessile - Abbigliamento - Moda, Calzature, Pelli e cuoio, Penne, Spazzole e pennelli, Occhiali, Giocattoli

Il 18.2.2025, in Roma, tra: Uniontessile – Confapi e Filctem – Cgil, Femca – Cisl, Uiltec – Uil, è stata raggiunta la seguente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 24.1.2020 per i lavoratori della Piccola e Media Industria per gli Addetti alle Piccole e Medie Industrie del settore, Tessile - Abbigliamento - Moda, Calzature, Pelli e cuoio, Penne, Spazzole, pennelli, Occhiali, Giocattoli.
La suddetta Ipotesi di Accordo verrà sottoposta dalle OO.SS. firmatarie alle assemblee dei lavoratori e lavoratrici entro la data 21.3.2025. Per quanto riguarda la parte economica la stessa ha decorrenza immediata in attesa dello scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. firmatarie che le stesse provvederanno a comunicare a Uniontessile entro la data del 26.3.2025.

Articolo 15 Sistema Informativo - Osservatorio Nazionale Tessile per i settori rappresentati
Omissis
2. Concertazione di iniziative a favore della difesa e sviluppo dei settori rappresentati
Omissis

Dopo la lett. n) inserire la lett. n bis) "Monitoraggio e studio sulle malattie professionali, infortuni sul lavoro, stress da lavoro correlato, con apporto dell'Ente Bilaterale Opnc con relativo supporto operativo."
Omissis
Nota a Verbale

Le Parti firmatarie convengono che l'operatività dell'Osservatorio dovrà essere attivata entro e non oltre i tre mesi successivi alla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL.
Entro tale data sarà definito il relativo regolamento attuativo.
Nota a verbale transitoria
Distretti industriali.

Nella fase di stesura del testo contrattuale le parti procederanno all'inserimento del concetto della valorizzazione dei distretti produttivi all'interno delle materie di competenza dell'Osservatorio.

Articolo 27 Assemblee
Dopo il comma 2 inserire:
"All'esaurimento del monte ore annuo, su richiesta delle RSU e/o OO.SS viene riconosciuta un'ulteriore ora di assemblea il cui O.D.G. dovrà specificare "informazione e formazione relativa al sistema della Bilateralità contrattuale"
Omissis

Articolo 28 Affissioni
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente Contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni provenienti dalle segreterie territoriali dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Azienda e RSU potranno individuare strumenti utili a favorire lo svolgimento dell'attività e dei diritti sindacali alla luce delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie (ad es. utilizzo della bacheca elettronica o altro sistema informatico di comunicazione interna all'azienda ecc ...).

Articolo 30 Contratto a termine - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Le Parti si richiamano all'Accordo Quadro Europeo del 18.3.1999 e alle disposizioni di legge vigenti in materia nelle quali si prevede che il contratto subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le Parti inoltre confermano che il contratto di lavoro a tempo determinato contribuisce a migliorare la competitività delle imprese dei settori interessati, salvaguardando le esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.
L'azienda informerà annualmente la RSU o in sua assenza le OO.SS. Territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, sulle dimensioni quantitative del ricorso ai contratti di lavoro di cui al presente articolo e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
[…] I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in somministrazione dovranno ricevere un'informazione e una formazione sufficienti ed adeguate alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro secondo quanto previsto in materia dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e dall'art. 69 (punto 1) del presente CCNL.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, l'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 30%, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono altresì escluse dalle percentuali di cui sopra le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente in materia. Resta confermato altresì che, con accordo a livello aziendale tra le RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, potranno essere elevate le suddette percentuali per tutte le ipotesi individuate dalla normativa vigente.
Sono altresì esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi e riferiti alle seguenti ipotesi specifiche:
1. lavorazioni connesse all'aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all'acquisizione del normale portafoglio ordini;
3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
4. attività non programmabili e non riconducibili nell'attività ordinaria dell'impresa.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della L. 68/99, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di legge.
Qualora l'applicazione del 30% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
[…]
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di due mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all'assenza.
L'andamento delle assunzioni sulla base della normativa sopra concordata sarà oggetto di verifica con le RSU, anche in relazione alle sue ricadute sull'occupazione.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
[…]

Parte Generale
Articolo Conciliazione orario di lavoro per DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento)

"Al fine di agevolare l'attività di assistenza dei familiari impegnati nelle attività scolastiche di cui all'art. 6 della L. n. 170/2010, a seguito di debita certificazione, le aziende riconosceranno forme di flessibilità dell'orario di lavoro."

Articolo 69 Ambiente di lavoro
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni aziendali di igiene e sicurezza. Il particolare:
- Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
In relazione a quanto previsto dall'art. 35 del Tusl, potrà essere richiesta dal RLS un'ulteriore riunione annuale.
Omissis
6) Accomodamenti ragionevoli

In riferimento alla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della Direttiva 2000/78/CE recepito nell'ordinamento giuridico dal D.Lgs. 216/2003 e al D.Lgs. 3.5.2024 n. 62, le Parti riconoscono l'importanza sociale del reinserimento del lavoratore con disabilità o divenuto non più idoneo alle mansioni di assunzione o di ultima assegnazione, attraverso logiche di "accomodamento ragionevole" da intendersi le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati, che non imponendo un onere sproporzionato o eccessivo, siano adottati per consentire il godimento o l'esercizio su base di uguaglianza di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
7) Quasi infortuni
Le Parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello aziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP, RLS e RSU sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni in azienda al fine di valutare opportune misure gestionali.
Pertanto, sarà possibile istituire una Commissione con la funzione di raccogliere ed elaborare le segnalazioni pervenute dagli RLS/RSU e dai RSPP per individuare le buone prassi in materia di prevenzione e agevolarne massiva diffusione.
8) Gestione microclima
La valutazione delle condizioni climatiche interne dell'azienda per la gestione del microclima nei luoghi di lavoro, al fine di mitigare gli effetti sulla salute e di prevenire i rischi, a seguito di richiesta da parte di RLS, RSU e RLST, sarà oggetto di incontro con azienda ed RSPP.

Articolo Misure per le donne vittime di violenza di genere
Le Parti - anche alla luce dell'Intesa sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 20.12.2018 sottoscritta tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil - si danno reciprocamente atto e riconoscono l'importanza che nei luoghi di lavoro i rapporti tra azienda e dipendenti e tra i dipendenti medesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto reciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della persona.
La finalità delle presenti Linee guida è di aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire ? gestire i problemi da esse derivanti. Per molestia e violenza nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell’Accordo Quadro sulle Molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, ripreso dall’allegato (…) dell’Intesa tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil.
Rimandando integralmente alla normativa vigente e alla Intesa tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil, al verificarsi delle condizioni disciplinate dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015 le lavoratrici interessate hanno diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito della durata massima di 5 mesi fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 del citato articolo e dagli interventi di sostegno previsti da Enfea. Ai sensi del comma 5 del D.Lgs. n. 80/2015, il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni, nel rispetto di un congruo preavviso.
Le lavoratrici qualora vi siano in presenza di più sedi lavorative e compatibilmente con le possibilità organizzative, hanno il diritto di richiedere il trasferimento a parità di condizioni economiche e normative.
Al fine di contribuire al miglioramento della condizione di vita, alle lavoratrici di cui al presente articolo, rientrate in servizio dopo il periodo di congedo continuativo, è riconosciuto il diritto in materia di formazione continua nei termini ivi previsti.
Sempre al fine di contribuire al miglioramento della condizione di vita, alle lavoratrici di cui al presente articolo è riconosciuto un diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 12 mesi e saranno agevolate nell'utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità agile della prestazione lavorativa, nonché si potrà applicare la disciplina in materia di ferie e par solidali.

Articolo Lavoro agile - Smart Working
In riferimento a quanto previsto dall'art. 18 della L. 81/2017 le Parti condividono l'obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di migliorare la qualità del lavoro e di favorire adeguate risposte alle esigenze aziendali, sociali e personali dei lavoratori, tra cui quelle di incrementare la produttività aziendale, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sperimentare processi organizzativi più rispondenti e moderni, sviluppare l'utilizzo delle tecnologie informatiche, ridurre il pendolarismo, rispettare l'ambiente.
A tal fine considerano "il lavoro agile" una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispondente a tali obiettivi.
"Il lavoro agile o smart working" consiste in una prestazione di lavoro subordinato, con modalità non continuativa, che si svolge in parte al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati.
Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza riservatezza delle informazioni aziendali.
Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali specifiche regolamentazioni previo accordo sindacale nonché i criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile.
La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza.
L'esecuzione dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali avrà una durata stabilita tra le parti.
L'azienda è responsabile della fornitura e della manutenzione degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di "lavoro agile" se non diversamente pattuito nell'apposito accordo attuativo.
La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull'inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente CCNL.
Il dipendente in regime di "lavoro agile" conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si svolge nell'impresa.
Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il "lavoro agile", le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse e eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni.
Per tutto quanto non previsto dalla norma di legge e dalla disciplina contrattuale, si rinvia al Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto il 7.12.2021 dalle Parti sociali in vigore e riportato in Allegato 9.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo.
Le parti a livello aziendale tramite appositi accordi potranno effettuare interventi congiunti per contribuire all'implementazione delle normative afferenti la materia in questione.

Articolo Rappresentanza
In attuazione all'Accordo Interconfederale del 26.7.2016 come modificato dall'Accordo Integrativo del 19.9.2019, sottoscritti da Confapi/Cgil- Cisl, Uil sono state definite le regole per la misurazione della rappresentanza delle OO.SS. per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. In base, pertanto, alle vigenti disposizioni amministrative sulla materia, Uniontessile - Confapi e Filctem Femca - Uiltec richiamano i contenuti delle convenzioni sottoscritte con Inps per l'esposizione da parte delle aziende dei dati utili da riportare sulla dichiarazione Uniemens per la certificazione della rappresentanza secondo le regole previste dagli accordi in materia. Le aziende pertanto procederanno alla certificazione degli iscritti tramite compilazione completa e puntuale dell'Uniemens.

Pari Opportunità
Articolo 80 Azioni positive per le pari opportunità

Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative attualmente in vigore in tema di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive.
In relazione a quanto sopra le Parti costituiranno un gruppo di lavoro che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di azioni positive”.