Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 21 febbraio 2025
Validità: 01.02.2025 - 30.06.2028
Parti: Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini
Fonte: ancecatania.it

Sommario:

 

Verbale di accordo

I Accordo Istanze del settore

Allegato 1
II Accordo e Catalogo formativo nazionale

Allegato 2
III Sorveglianza sanitaria

Allegato 3
IV Denuncia unica edile

Allegato 4
V Trasferta

Allegato 5
VI Lavoro straordinario

 

Allegato 6
VII Commissione classificazione

Allegato 7
VIII Prevedi

Allegato 8
IX Premialità

Allegato 9 
X Aumenti retributivi

Allegato 10
XI Decorrenza e durata

Allegato 11

 

Verbale di accordo

Addì, 21 febbraio 2025, in Roma, tra l’Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, e la Feneal Uil, la Filca Cisl e la Fillea Cgil, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 3 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

Letto, confermato e sottoscritto

Allegato 1
Premesso che:
- le Parti Sociali hanno sottoscritto in data odierna un rinnovo contrattuale volto a riconoscere ulteriori garanzie per i lavoratori del settore puntando al miglioramento dei percorsi di formazione professionale e dei livelli di sicurezza in cantiere;
- si rende necessario continuare a valorizzare le imprese virtuose e regolari del settore, anche attraverso l'individuazione di specifiche forme di premialità legate alla qualificazione di impresa e dei lavoratori, soprattutto in materia di sicurezza;
- occorre avviare azioni congiunte per favorire l'attrattività del settore e incentivare l’ingresso dei giovani, anche per far fronte al fabbisogno di nuove competenze;
- si ritiene indispensabile promuovere, presso le istituzioni competenti, ogni intervento normativo finalizzato a supportare le misure introdotte con il rinnovo contrattuale;
le parti concordano di intervenire urgentemente presso ogni organo istituzionale, anche attraverso le richieste di appositi incontri congiunti, al fine di:
- garantire, a fronte dell'aumento vertiginoso dei costi dei materiali e alla luce della scarsità di reperimento delle attrezzature e materie prime:
- per i contratti in corso di esecuzione, derivanti da offerte anteriori al 2021 ovvero comprese tra il 1.1.22 e il 30.6.23, ferma restando la proroga al 2025 delle norme sull'aggiornamento dei prezzi, di cui all'articolo 26 del DL 50/2022, un adeguato ulteriore finanziamento, anche per gli anni successivi, al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi a condizioni aderenti al reale andamento del mercato;
- per i nuovi contratti, sottoposti all'egida del Codice Appalti 36/2023, una efficace applicazione della norma sulla revisione dei prezzi, contenuta all'articolo 60, affinché possa essere conservato, per tutta la durata dei lavori, l'equilibrio economico contrattuale, presupposto indefettibile per una tempestiva e regolare esecuzione dei lavori, il rispetto degli adeguati standard in termini di qualità delle lavorazioni e delle necessarie tutele in materia di formazione e sicurezza sul lavoro;
- garantire, nell'ambito degli appalti pubblici, l'applicazione stringente della norma relativa alla non ribassabilità dei costi della manodopera, in analogia con quanto previsto per i costi della sicurezza;
- prevedere nell'ambito delle attestazioni SOA per i lavori edili l'introduzione di una percentuale di lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- prevedere, con riferimento alla valutazione dell'equivalenza dei contratti collettivi, il riconoscimento di tutte le tutele offerte dai contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dalle parti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, comprese quelle che riconoscono un ruolo al sistema bilaterale nell'ambito della normativa antimafia, della legalità e della regolarità di impresa, della erogazione di prestazioni economiche, normative e di welfare contrattuale per i lavoratori, nonché in materia di formazione e sicurezza e quelle proprie della previdenza e della sanità integrative;
- adeguare tempestivamente i prezzari regionali e le tabelle ministeriali sui costi della manodopera con gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali di settore, prevedendo altresì la decontribuzione e la detassazione di questi ultimi determinata dagli aumenti contrattuali;
- prevedere l'immediata rivalutazione delle soglie di esenzione fiscale e contributiva previste dall'art. 51 del DPR n. 917/1986 rispettivamente per l'indennità sostitutiva di mensa e per le indennità di trasferta, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa dal 1998 al 2024;
- definire, con un'apposita norma di legge, un regime strutturale di detassazione e decontribuzione totale della retribuzione delle ore di straordinario (con previsione della relativa contribuzione figurativa) e delle ore destinate alla formazione professionale, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori con il supporto degli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- prevedere la sottoscrizione con Ministero del Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro di specifici protocolli volti a valorizzare il ruolo degli Enti unificati territoriali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- destinare al sistema bilaterale il contributo dello 0,30%, versato dalle imprese edili all'Inps e non destinato a Fondimpresa, al fine di sostenere finanziariamente il sistema bilaterale dell'edilizia;
- richiedere la collaborazione con i Ministeri competenti, le Prefetture, gli enti locali e anche con enti no profit ed associazioni autorizzate che si occupano di immigrazione, al fine di promuovere, oltre che la formazione professionale e civico-linguistica dei lavoratori stranieri nei paesi di origine, sulla scia delle iniziative progettuali già attuate nel settore, la definizione di procedure di ingresso più snelle e celeri dal punto di vista burocratico, anche con riguardo all’ingresso in Italia di profili tecnici e manodopera specializzata di difficile reperibilità nel nostro mercato del lavoro;
- prevedere specifici interventi in materia di CIGO: equiparare l'aliquota di finanziamento della CIGO, posta a carico delle imprese del settore edile per gli operai (4,70%), a quella prevista per il settore industriale (1,70%-2,00%); rendere strutturale la disposizione che, per il solo periodo da luglio a dicembre 2024, ha previsto l'esclusione, anche per le imprese edili, degli eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo e calamità naturali) dai computo del limite massimo di durata della CIGO, ossia 52 settimane in un biennio mobile; introdurre una disposizione normativa che consenta al dipendente di un'impresa edile in distacco presso un'altra impresa edile di beneficiare della CIGO per eventi meteo, qualora tali eventi si verifichino presso il «cantiere dell'impresa distaccataria; risolvere la criticità che riguarda la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria alle imprese edili a fronte di determinate intemperie stagionali che si verificano durante l'inverno, soprattutto nei territori montani (es. gelo);
- ripristinare e rendere strutturale, con riferimento ai premi Inail, l'agevolazione contributiva specificamente prevista per il settore edile dall'art. 29 del D.L. n. 244/95, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/95, consistente in una riduzione annuale in misura pari all'11,50% (abrogata dalla Legge di bilancio 2019 nell'ambito della riforma delle tariffe Inail), destinata alle imprese del settore regolarmente iscritte in Cassa Edile, per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali laddove il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione stessa;
- destinare ulteriori risorse dell'Inail alla riduzione dei costi per quelle imprese del settore che si distinguono per il particolare impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche adottando le specifiche misure previste in materia dal rinnovo contrattuale;
- richiedere la proroga delle norme in scadenza per evitare che ciò determini una accelerazione dei tempi di lavorazione a discapito delle imprescindibili tutele in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

Allegato 2
Verbale di Accordo

Premesso che:
- in attuazione di quanto previsto dall'Allegato II del CCNL Edilizia Industria e Cooperazione del 3 marzo 2022 e dell'Allegato IX del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022, è stato definito, con il supporto tecnico del Formedil, il Catalogo Formativo Nazionale (di seguito anche "CFN");
- il catalogo formativo nazionale è suddiviso in tre sezioni:
- sezione "corsi professionalizzanti";
- sezione "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro";
- sezione "altro";
- in corrispondenza di ciascun corso, il CFN indica la gratuità dello stesso o l'eventuale previsione di un contributo economico, fermo restando che i corsi indicati come gratuiti sono tali per le imprese che applicano i CCNL di settore per cui è previsto il contributo dello 0,20% al Fondo territoriale per la Qualificazione del settore;
- nella sezione "corsi professionalizzanti" sono individuati i corsi di formazione per gli operai (da effettuare presso gli Enti bilaterali di settore), per i quali soltanto trova applicazione, alle condizioni ivi previste, la normativa contrattuale sulla progressione nei livelli di inquadramento introdotta dai sopra citati Allegati (passaggio da operaio comune a operaio qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato, previo superamento delle verifiche finali);
- per ciascun "corso professionalizzante", viene riportata nel CFN la durata minima complessiva in ore. Le Regioni, o anche le stesse Scuole Edili/Enti Unificati territoriali, possono stabilire un diverso monte ore sulla base dei propri fabbisogni, fermo restando che, ai fini della normativa contrattuale sulla progressione nei livelli di inquadramento di cui sopra, non è possibile scendere al di sotto della soglia minima complessiva indicata nel CFN rispetto a ciascun corso;
- con riferimento al corso professionalizzante "Restauro, risanamento conservativo e corredo urbano", invece, non è indicata nel CFN la durata oraria, in quanto prevista da bandi regionali; inoltre, per tali ultimi corsi è previsto un contributo da parte dell'impresa, laddove il costo non sia interamente coperto dal bando stesso;
- Fermo restando il corretto inquadramento del personale sulla base della mansione così come previsto dal CCNL vigente e dalla legislazione, per i "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro" non trova applicazione la sopra citata normativa contrattuale sulla progressione nei livelli di inquadramento; allo stesso fine, rientrano tra i "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro" quelli derivanti da specifiche normative regionali;
- eventuali modifiche e/o integrazioni sui corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in seguito alla pubblicazione dell'Accordo Stato-Regioni, di cui all'art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 81/08, saranno recepite automaticamente nel CFN;
- per i "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro" non è indicata nel CFN la durata, poiché il relativo monte ore minimo è stabilito dalle normative di riferimento;
- in caso di corsi che richiedono la certificazione da effettuarsi presso enti accreditati Accredia, i costi saranno a carico del richiedente;
- i costi per conseguire l'abilitazione degli addetti alla gestione dell'emergenza presso i Vigili del fuoco sono a carico del richiedente, secondo quanto previsto dai relativi Comandi provinciali;
- fermo restando il corretto inquadramento del personale sulla base della mansione così come previsto dal CCNL vigente e dalla legislazione, nella sezione del CFN denominata "Altro" sono indicati corsi rivolti alle figure impiegatizie; tali corsi, anche laddove riguardassero gli operai, non comportano, comunque alcuna progressione nei livelli di inquadramento;
convengono quanto segue:
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
In attuazione di quanto previsto dall'Allegato II del CCNL Edilizia Industria e Cooperazione del 3 marzo 2022 e dell'Allegato IX del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022, è approvato l'allegato Catalogo Formativo Nazionale (CFN).
Eventuali modifiche e/o integrazioni relative alla sezione "corsi professionalizzanti" del CFN dovranno essere preventivamente approvate con accordo delle Parti firmatarie del presente Verbale.
Corsi professionalizzanti
Corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza lavoro
Altro


Allegato 3
In attuazione di quanto previsto dall'Allegato XX del CCNL Edilizia industria e Cooperazione, sottoscritto il 3 marzo 2022, e dell'Allegato IX del CCNL artigiani, sottoscritto il 4 maggio 2022;
considerato che dai dati Inail emerge che le principali patologie accertate nel settore delle costruzioni che hanno determinato il riconoscimento della malattia professionale sono le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo che rappresentano il 70% dei casi accertati, a cui seguono le malattie dell'orecchio con l'8%, i tumori con il 4% e le malattie del sistema respiratorio con il 3%;
si conviene di dare avvio a un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria, di durata annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, con l'obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni, relativamente alla categoria degli operai, nonché di rilanciare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili.
Entro il termine stabilito di durata annuale del progetto, le parti si incontreranno per valutare, sulla base degli esiti della sperimentazione, se prorogarlo e/o apportare modifiche.
Al fine di realizzare tale progetto, le parti sottoscriventi concordano di mettere a disposizione risorse pari, complessivamente, a 3 milioni. L'operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali Formedil, Cnce e Sanedil nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre % delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti della sicurezza territoriali.
I suddetti 3 milioni saranno ripartiti tra gli Enti territoriali in base al criterio della massa salari, fermo restando che l'effettiva erogazione verrà corrisposta a ciascun ente territoriale sulla base del numero di lavoratori dipendenti dalle imprese che hanno aderito al progetto.
All'importo effettivamente corrisposto da parte degli Enti nazionali a ciascun Ente territoriale che abbia aderito (3/4 della somma spettante), si aggiungerà la quota in proporzione di risorse a carico del singolo ente territoriale, nella misura di % del valore complessivo (esempio: risorsa destinata a consuntivo all'Ente territoriale 100 mila euro; 75 mila euro a carico del sistema nazionale e 25 mila euro a carico dell'Ente stesso).
A tale progetto, le imprese regolari iscritte in Cassa Edile/Edilcassa, le cui denunce e versamenti siano rispondenti alle determinazioni delle parti sociali e alle circolari della CNCE, potranno aderire su base volontaria, comunicandolo all'ente unico territoriale.
La prestazione di sorveglianza sanitaria è garantita all'impresa che si sia avvalsa o che intenda avvalersi del servizio di visite tecniche in cantiere da parte dell'Ente unificato territoriale formazione e sicurezza, manifestando a tal fine la propria disponibilità all'ente medesimo.
Il datore di lavoro potrà avvalersi di un medico competente selezionato dall'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tenuto presso il Ministero della salute, con cui il Formedil - Ente unico Formazione e Sicurezza avrà sottoscritto apposita convenzione.
In tale ipotesi, l'utilizzo del suddetto medico competente comporterà il rimborso del costo da parte del Formedil - Ente unico Formazione e Sicurezza fino a concorrenza dell'importo individuato nella predetta convenzione e, comunque, entro l'importo massimo di 100 euro.
Nell'ipotesi che il datore di lavoro intenda continuare ad avvalersi del proprio medico competente, che dovrà comunque aderire alla suddetta convenzione, verrà riconosciuto al datore di lavoro il rimborso di una somma, per le spese sostenute, fino a concorrenza dell'importo individuato nella convenzione medesima.
Nell'ambito di tale convenzione, sono ricomprese le attività di collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi dell'azienda e dei cantieri e i relativi costi, comprovati da adeguata documentazione, nonché le visite mediche di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 81/08 e i relativi costi.
Il medico competente, che è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 81 del 2008, nell'espletamento del proprio incarico, dovrà aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria sulla base del documento di valutazione dei rischi dell'impresa e dei rischi specifici in relazione alla mansione svolta, nonché degli eventuali esami necessari ai fini di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Per l'attuazione del progetto, saranno attivate apposite convenzioni, tramite il Fondo Sanedil, per l'effettuazione dei seguenti esami: esami ematochimici; audiometria; spirometria; ECG; Vision test; esame del rachide; alcol dipendenza, assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi previsti dalle norme; accertamenti strumentali integrativi.
Nell'ambito del suddetto protocollo di sorveglianza sanitaria, il medico competente valuterà, quali esami mirati al rischio ricomprendere nella visita medica preventiva preassuntiva, nella visita medica preventiva e nella visita medica periodica.
Il medico competente può valutare l'eventuale effettuazione di ulteriori esami diagnostici al lavoratore sulla base della mansione svolta.
Il medico competente, su richiesta dell'impresa, si rende altresì disponibile ad effettuare almeno due visite in cantiere, affiancato dall'RLS o dall'RLST territorialmente competenti, come previsto dall'Allegato di cui al Decreto Ministeriale n. 132/2024. In tal caso, verrà riconosciuto un rimborso per la prestazione effettuata dal medico competente nei limiti dell'importo stabilito nella convenzione.
In caso di ulteriori e specifici esami richiesti dal medico competente, i costi saranno a carico di Sanedil laddove effettuati nei centri e/o con medici convenzionati, o rimborsati secondo quanto previsto dal Sanedil stesso.
Le visite degli ambienti di lavoro effettuate dal medico competente, congiuntamente con il responsabile di servizio di prevenzione e protezione, saranno a carico dell'Ente territoriale, esclusivamente laddove effettuate con l'assistenza dello stesso.
I medici competenti coinvolti nel progetto straordinario di sorveglianza sanitaria, sia quelli dell'elenco di cui al quinto periodo convenzionati con il Formedil - Ente unico Formazione e Sicurezza, sia quelli del datore di lavoro che comunque aderiscono al progetto stesso, dovranno inviare, a pena di decadenza della convenzione, i dati anonimi e aggregati della sorveglianza sanitaria, all'ente unico Formazione e Sicurezza territoriale, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, secondo i contenuti dell'allegato 3-B del D. Lgs. n. 81/08, disponibile in formato editabile.
L'ente unico territoriale invierà tempestivamente al Formedil, entro 30 giorni dalla ricezione, i dati anonimi e aggregati della sorveglianza sanitaria. L'elaborazione di tali dati da parte del Formedil consentirà di orientare il Sanedil nella definizione delle visite di sorveglianza sanitaria e dei pacchetti di prevenzione mirati alla riduzione delle malattie professionali.
L'ente territoriale può mettere a disposizione appositi servizi gratuiti per effettuare gli esami della sorveglianza sanitaria, quali, ad esempio, i camper o il software del Formedil Construction Digital Service (CDS), utile per la gestione delle scadenze, comprese quelle riguardanti la sorveglianza sanitaria.
Al Sanedil è affidato anche il compito di definire ed erogare appositi "pacchetti prevenzione" rivolti agli operai.
I pacchetti prevenzione sono definiti anche sulla base dei dati che l'Inail fornisce periodicamente sull'andamento delle malattie professionali nel settore edile, da effettuarsi gratuitamente una volta l'anno.
Per gli operai di età superiore ai 50 anni, saranno previsti, comunque, pacchetti per la prevenzione delle malattie cardiache.
Le Parti sottoscriventi istituiranno un osservatorio per il monitoraggio dei dati che sarà gestito congiuntamente dal Formedil e dal Sanedil.

Allegato 4
Accordo nazionale

Modello denuncia unica edilizia (D.U.E.)
Premesso che:
- Ance, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno rinnovato gli ultimi CCNL in una ottica di innovazione del settore e del sistema bilaterale, soprattutto delle Casse Edili, quale strumento di regolarità contributiva, rafforzandone la funzione pubblicistica;
- le parti sociali sono interessate a una sempre maggiore regolarità e ad una maggiore trasparenza dell'intero settore e nei confronti di soggetti terzi e Pubbliche Amministrazioni;
- già nella delibera del Comitato della Bilateralità n.2/2015 era stato ripreso il principio del rispetto delle ore, che prevede che la condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore lavorate e non lavorate, non inferiore a quello contrattuale; che la somma delle ore lavorate e non lavorate non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese; che il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato rispetto all'orario ordinario di lavoro e come previsto da norma di legge e contratto;
- i principi della delibera sopracitata sono stati più volte ripresi dalla CNCE, in particolare nelle Circolari n. 792/2021 e n. 797/2021;
Le parti sociali concordano che:
l'omogeneizzazione e la semplificazione sono gli strumenti che possono tutelare maggiormente imprese e lavoratori, rendendo più competitivo il nostro sistema bilaterale. In particolare, il modello di denuncia unica presso le Casse Edili, potrà ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva e dumping contrattuale oltreché dalla mole dei contenziosi determinati dall'attività di recupero crediti.
La definizione del Modello di Denuncia Unica in edilizia può diventare funzionale all'applicazione di quanto già previsto nell' Allegato VII del CCNL 2018, cd. F24, dopo aver verificato l'effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'INPS e/o dell'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, anche ai fini suddetti, le parti concordano che il nuovo modello di denuncia unica presenterà, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:
a) Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;
b) Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;
c) Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del CCNL Industria e dagli artt. 46 e 46 bis del CCNL Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;
d) Ferie: fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del CCNL Industria e dall'art. 55 del CCNL Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;
e) E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell'EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo ("fìag") relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;
f) CCNL applicato;
g) CIPL applicato bloccante;
h) Ore malattia - bloccante con obbligo di verifica codice certificato;
i) Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del CCNL Industria e dall'art. 61 del CCNL Cooperazione.
Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.
Le parti convengono che:
a decorrere dalla firma del presente rinnovo del CCNL viene istituita una Commissione paritetica delle parti sociali, composta da 12 componenti, ivi inclusi i Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali, con il supporto della CNCE, della durata di sei mesi per la definizione del modello di denuncia unica che avrà, tra i suoi compiti, il compito di valutare ed elaborare le soluzioni tecniche per le ipotesi di cui alle lettere c) e d), le analisi relative all'impatto della nuova disciplina, con adeguamento da parte della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili del software Edilconnect, la definizione di una anagrafica degli impiegati ai soli fini del corretto adempimento nei confronti del Sanedil e del Prevedi. Il nuovo sistema di Denuncia Unica potrà tener conto delle analisi precedentemente svolte dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, presentate nel documento Ipotesi Denuncia Unica 1'11 Aprile 2017.
Tale sistema di Denuncia Unica Edile entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Allegato 6
Lavoro straordinario

All'articolo 19 del CCNL Industria e all'art. 59 CCNL Cooperazione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali, di cui 150 con il consenso del lavoratore."

Allegato 9
Proposte premialità


Premesse generali
Le parti concordano di definire un sistema di premialità a favore di Enti bilaterali, imprese e lavoratori.
I meccanismi indicati dovranno tenere in considerazione la salvaguardia dell'equilibrio economico/finanziario degli End unificati e delle Casse Edili per valutare come trasferire il beneficio alle aziende e ai lavoratori.
Per la costituzione di dette premialità si dovrà prevedere anche l'attivazione di risorse degli Enti nazionali agli Enti territoriali. Eventuali ristorni provenienti da tali risorse destinate agli Enti territoriali dovranno comunque riflettersi maggiormente in un beneficio per le aziende e lavoratori, non a capitalizzazione degli enti stessi.
Le premialità dovranno produrre un valore aggiunto del sistema non collegato a meri adempimenti formali.
Tali premialità si applicano in via sperimentale per la durata dell'Accordo di rinnovo del Ceni. Le parti concordano di incontrarsi 90 giorni prima della scadenza del predetto accordo, per valutare gli esiti della sperimentazione, anche al fine dell'eventuale conferma strutturale della relativa disciplina.

Premialità Enti Bilaterali Territoriali
Al fine di accedere alle premialità previste dal presente paragrafo, gli Enti bilaterali territoriali dovranno possedere almeno due dei seguenti parametri, fermo restando il rispetto dell'obbligo di invio dei bilanci nonché di tutte le comunicazioni agli Enti bilaterali previste dal CCNL, compresa quella da parte delle Casse Edili a CNCE e relativamente agli operai di primo ingresso nel settore ("16 ore prima").

Enti Unificati/Scuole CPT
Riduzione massima complessiva del contributo dovuto al Formedil nazionale di un terzo:
- per gli enti unificati che effettuano un numero di visite sui cantieri adeguato, secondo le previsioni del Verbale di Accordo 2014 (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni);
- per gli enti unificati che asseverano (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti 1 unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) come ente o nella rete di enti nella regione di riferimento il Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme a cura del sistema della rete;
- per gli enti unificati che aderiscono (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) a campagne nazionali promosse dal Formedil nell'ambito di Protocolli d'intesa con INAIL quali, solo a titolo esemplificativo, la campagna di misurazioni dell'esposizione alla silice libera cristallina nelle principali attività del settore edile al fine di integrare la Banca Dati Esposizione Silice dell'INAIL;
- per gli enti unificati che propongono (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) percorsi della filiera formativa edile che prevedono tirocini curriculari obbligatori ai sensi delle normative nazionali e regionali di riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo leFP, IFTS, ITS) e apprendisti previsti nei percorsi di formazione ITS;
- per gli enti unificati che, al fine di rendere più efficienti i servizi per lavoratori e imprese e di razionalizzarne i relativi costì, implementino processi di unificazione nella medesima regione: riconoscimento, all'Ente risultante dall'unificazione, della suddetta riduzione del contributo dovuto al Formedil nazionale o di una misura di sostegno finanziario a valere sulle riserve dello stesso, da definirsi con le parti sociali nazionali.

Casse Edili:
- per le Casse Edili che si adeguano a tutte le regole dettate dalla stessa CNCE (a titolo di esempio su Rateizzazioni, Regolarità, Pagamenti’, Prestazioni): riduzione nella misura massima complessiva di un terzo del contributo dovuto alla CNCE;
- per le Casse edili che, al fine di rendere più efficienti i servizi per lavoratori e imprese e di razionalizzarne i relativi costì, implementino processi di unificazione nella medesima regione, alla Cassa risultante dall'unificazione sarà riconosciuta la suddetta riduzione del contributo dovuto alla CNCE, o un sostegno finanziario a valere sulle riserve della medesima CNCE e/o del FNAPE, da definirsi con le partì sociali nazionali.
* * *
Gli Enti bilaterali territoriali che non rispettino gli obblighi, quale, a titolo esemplificativo, l'invio dei bilanci al relativo Ente nazionale, o non raggiungano i parametri di funzionalità ad essi demandati dal Ceni, verseranno l'aliquota nella misura dello 0,04% all'Ente nazionale.
Per le modalità operative e di attribuzione delle premialità, nonché per le valutazioni di sostenibilità, ferma restando l'applicazione di accordi/protocolli già in essere, si demanda ad una commissione, coadiuvata dagli enti paritetici nazionali, la stesura di un apposito regolamento, da definirsi entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente.
Le parti concordano una diversa tempistica del versamento da parte delle Casse Edili della contribuzione Ape al FNAPE, passando dall'attuale versamento trimestrale a due versamenti: il primo dopo nove mesi ed il successivo dopo tre mesi, ferma restando la data del mese di dicembre quale data per l'ultimo versamento.
Le parti convengono che le Casse Edili rilascino alle imprese specifiche attestazioni riguardanti i versamenti effettuati, nell'anno Cassa edile precedente, in termini di welfare contrattuale (0,45%), assistenza sanitaria complementare e previdenza integrativa, ai fini della misurazione della conformità di un'impresa ai criteri ambientali, sociali e di governance (rating di sostenibilità - ESG).

Premialità imprese
Prerequisiti di accesso alla premialità
- Durc in corso di validità;
- Attestazione positiva dell'ultima congruità, ove prevista, richiesta alla data di presentazione della richiesta di premialità;
- per la generalità degli operai in organico, rispetto di limiti e condizioni previsti per le causali di assenza inserite nelle denunce nell'arco degli ultimi 12 mesi, ai sensi dell'art. 29 della L. n. 341/95 e della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015.

Requisiti di accesso alla premialità
Al fine di accedere alle premialità previste dal presente paragrafo, l'impresa dovrà possedere, oltre ai prerequisiti di cui al paragrafo precedente, almeno due dei seguenti requisiti:
a) anzianità di sistema data dalla sommatoria di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali l'impresa risulti iscritta da almeno 5 anni;
b) presenza dei requisiti di cui alla lettera b dell'art. 2) del Fondo territoriale per la qualificazione del settore (anche in caso di mancato riconoscimento dell'incentivo per esaurimento dei fondi);
c) attivazione da parte dell'impresa della previsione del rinnovo contrattuale del 3 marzo 2022 (passaggio da operaio comune a operaio qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato, per i lavoratori che, fermi restando i requisiti soggettivi, abbiano frequentato, inviati dal datore di lavoro, un corso di formazione professionalizzante del catalogo nazionale CFN, con esito favorevole, presso gli enti di settore);
d) asseverazione e/o mantenimento del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme, a cura del sistema della rete Formedil;
e) adesione ad un codice di condotta volontario in tema di sostenibilità che veda il supporto del sistema bilaterale;
f) richiesta di un numero minimo annuale pari a 2 visite tecniche da parte dell'Ente unificato territoriale in cantieri dell'impresa, effettuate in un determinato arco temporale di 12 mesi;
g) disponibilità dell'impresa ed effettiva attivazione di tirocini curriculari per studenti dei percorsi della filiera formativa edile promossi dal sistema Formedil in relazione alle normative regionali di riferimento (a titolo esemplificativo gli IFP, IFTS, ITS) e apprendisti previsti nei percorsi di formazione ITS.
Qualora l'impresa soddisfi almeno due dei parametri di cui alle lettere d), e), f), oltre alla premialità disciplinata dal presente paragrafo, sarà riconosciuta una riduzione pari al 20% del contributo dovuto all'Ente unificato territoriale.
I parametri premiali già definiti a livello territoriale per l'individuazione delle imprese virtuose dovranno essere salvaguardati.
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La presente disciplina della premialità per le imprese e per i lavoratori è distinta rispetto a quella delle premialità previste a livello territoriale, intendendosi la quota dell'1,05% e dello 0,45% del contributo Cassa Edile.
Per il finanziamento delle presenti premialità per le imprese e per i lavoratori, si potranno impiegare:
le riserve della Cassa Edile, con una ripartizione al 50% tra imprese e lavoratori, (utilizzando in via prioritaria quelle derivanti da prestazioni e contributi non più esistenti e quelle di cui all'Allegato VIII del CCNL 3 marzo 2022, queste ultime se non utilizzate entro il 30 settembre 2025), nonché gli importi non riscossi disciplinati dal medesimo Allegato Vili secondo criteri e modalità ivi previsti;
l'eventuale superiore gettito dello 0,75% rispetto alle risorse, dallo stesso generate, prendendo quale parametro di riferimento degli anni successivi l'annualità ottobre 2023-settembre 2024, da destinare al 50% alle imprese e al 50% ai lavoratori.
Nel rispetto delle previsioni introdotte a livello locale in ossequio all'Accordo nazionale18 luglio 2018, le premialità per le imprese possono essere riconosciute nelle seguenti modalità:
- riduzione contributiva, rispetto all'aliquota dello 0,75% del capitolo costo di gestione Cassa edile, nella misura massima del 40%;
- compensazione a valere sulle denunce delle Casse Edili.

Premialità agli operai
Le parti territoriali stabiliranno per i lavoratori l'incremento delle prestazioni, aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal fondo 0,45%, nel rispetto dei principi stabiliti dalla contrattazione nazionale e territoriale.
In assenza di specifica previsione nei suddetti contratti territoriali entro il 30 settembre di ogni anno, le somme di cui sopra andranno ad incrementare le prestazioni destinate agli operai previste dall'aliquota dello 0,45%.