Tipologia: Accordo SW
Data firma: 27 febbraio 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2025
Parti: Novartis Farma/Assolombarda e RSU/Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil.
Settori: Chimici-Farmaceutici, Novartis Farma
Fonte: cnel.it
Accordo aziendale di regolamentazione dello smart working in Novartis Farma
(ad eccezione del sito di Torre Annunziata)
Addì 27/02/2024 in Milano, presso la sede di Assolombarda, tra la Società Novartis Farma spa (di seguito denominata “l’Azienda” e/o “la Società) […], assistite da Assolombarda […] e la RSU della Novartis Farma spa con l’assistenza delle OO.SS.LL territoriali di Milano […], Femca Cisl, […] Filctem Cgil e […] Uiltec Uil.
Premesso che:
• la Società Novartis Farma spa ha applicato una policy di regolamentazione dello Smart Working a partire dal 06/07/2018, aggiornandola in data 19/09/2019 e in data 08/04/2022;
• in data 21/06/2022 Azienda e RSU, assistite dalle OO.SS.LL, hanno condiviso un accordo sindacale sperimentale di regolamentazione dello Smart Working, definendo una nuova modalità di organizzazione del lavoro, flessibile sia in termini di orario che di luogo di lavoro;
• da settembre 2022 la nuova sede degli uffici Novartis è locata a Milano, presso l’indirizzo di Viale Luigi Sturzo, 43. I nuovi locali aziendali sono stati pensati e progettati in coerenza con il modello c.d. ABW (Activity Based Working), in virtù del quale ciascun dipendente può beneficiare di spazi di lavoro e postazioni diverse, funzionali al tipo di attività da svolgere, garantendo così una modalità di lavoro flessibile tanto all’esterno quanto all’interno dei locali aziendali stessi;
• Novartis, a livello global, ha confermato e condiviso l’intento di dare continuità alla cultura del lavoro flessibile e dinamico, basata sulla responsabilizzazione, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla collaborazione con il team, attraverso un modello di lavoro ibrido (c.d. Hybrid Working) che di fatto ricalca il modello di Smart Working condiviso nell’accordo precedente al presente;
• Azienda e RSU, assistite dalle OO.SS.LL. territoriali, nel corso della negoziazione, si sono concentrate sui concetti di flessibilità, produttività, digitalizzazione, conciliazione vita professionale e personale, sostenibilità ambientale e sociale, e hanno confermato la volontà di consolidare una modalità di lavoro agile (ex lg. 81/2017, artt. 18-24) complessivamente coerente con quanto condiviso a livello globale relativamente al programma dell’Hybrid Working e con la filosofia Activity Based Working su cui si fonda l’architettura degli spazi aziendali.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Il presente accordo si applica a tutto il personale c.d. office-based di Novartis Farma spa, sia esso a tempo determinato o indeterminato, ed è applicabile al personale non dirigente.
Lavoro agile – Principi
Le Parti ritengono che la contrattazione aziendale possa svolgere un ruolo efficace e propulsivo nella gestione del cambiamento. In merito al “lavoro agile”, come attualmente disciplinato dalla Legge n. 81/2017 e successive modificazioni, sottolineano l’opportunità di incentivare e uniformare, se e quando possibile, l’offerta di lavoro agile.
Il lavoro agile, nell’accezione propria del termine, qualifica una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
In particolare, le Parti promuovono una modalità di lavoro mista (c.d. hybrid working) che, su base mensile, preveda un’equivalenza di tempo trascorso presso i locali aziendali e da remoto, funzionale anche ad un adeguato bilanciamento tra vita lavorativa e personale, salvaguardando al tempo stesso le necessarie interazioni professionali tra i dipendenti.
Requisiti d’adesione e recesso
L’adesione del lavoratore si realizza, su base volontaria, con la sottoscrizione di un accordo individuale, di cui all’art. 19 della Legge n. 81/2017. Azienda e lavoratore possono recedere unilateralmente dall’accordo individuale, nei termini previsti dall'art. 19, comma 2, della Legge n. 81/2017, motivando tale decisione.
La sottoscrizione dell’accordo individuale implica l’adesione alla disciplina organica del nuovo modello di lavoro, fondato sull’alternanza sede aziendale/lavoro da remoto, con conseguente specifica applicazione delle modalità di lavoro più adatte a ciascuna delle due tipologie previste, in funzione delle caratteristiche delle attività svolte.
Il lavoratore rimane a tutti gli effetti inserito nell’organizzazione aziendale e mantiene tutti i diritti e i doveri connessi al rapporto di lavoro subordinato: il lavoro agile determina un parziale mutamento del luogo di svolgimento della prestazione e non pregiudica il normale esercizio dei poteri di direzione e controllo della Società.
L’accesso al lavoro agile viene formalizzato per iscritto attraverso un “Accordo Individuale” in cui, nel rispetto della vigente normativa in materia, vengono definite le modalità pratiche di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza.
Orario di lavoro
Nelle giornate in cui il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa da remoto l’orario giornaliero sarà sempre pari a 8 ore; pertanto, lo svolgimento della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali non darà luogo a prestazioni eccedenti o straordinarie.
Il lavoratore, nella gestione dell’attività lavorativa per fasi e/o obiettivi, avrà la responsabilità d’organizzare al meglio i propri tempi di lavoro e le pause, in accordo con il proprio responsabile ed il team di cui fa parte, nei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dal CCNL, dalla legge, nonchè disciplinati nell’allegato 1 del presente accordo, nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro, riservatezza sulla trasmissione di dati e informazioni e della deontologia professionale, tenuto conto delle esigenze organizzative e di coordinamento con il proprio gruppo di lavoro e le altre funzioni aziendali.
Strumenti di Lavoro
Per lo svolgimento del lavoro in modalità lavoro agile, il dipendente si avvarrà degli strumenti di lavoro forniti dalla Società, quali, a titolo esemplificativo, il pc portatile, corredato di tutti gli hardware e i programmi necessari per lo svolgimento della propria mansione (inclusa la connessione in remoto alla rete e ai server aziendali). Tali strumenti di lavoro devono essere utilizzati esclusivamente per eseguire la prestazione lavorativa e nel rispetto delle policy aziendali della Società e delle direttive aziendali vigenti sull’utilizzo degli strumenti informatici.
Il dipendente ha l’obbligo di utilizzare e custodire con la massima cura e diligenza gli strumenti di lavoro a lui forniti dalla Società. Il dipendente avrà l’obbligo di consegnare eventuali beni guasti il più presto possibile per la riparazione presso la sede della Società per la più celere riparazione. Per il tempo necessario alla riparazione degli strumenti, il dipendente sarà tenuto a svolgere la prestazione lavorativa presso la sede aziendale, salvo diversa disposizione della Società.
In ogni caso, il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e salute, nonché di quelle delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alle istruzioni relative all’uso dei mezzi e degli strumenti di lavoro utilizzati anche con riferimento all’utilizzo dei videoterminali. Il dipendente deve altresì adottare le necessarie precauzioni affinché i terzi, anche se familiari, non accedano agli strumenti di lavoro e alla postazione di lavoro (ad esempio, in ciascun pc deve essere attivato lo screensaver con password temporizzata), e non ne manomettano documenti/sistemi, non consentendo ad altri l’uso degli stessi.
Lavoro agile - Sicurezza, Salute e Ambiente
Condizione necessaria per l’accesso alla modalità di lavoro agile, è l’avvenuta partecipazione del lavoratore a opportuni percorsi informativi e formativi, con particolare focalizzazione sugli aspetti inerenti alle responsabilità in tema di SSA, nonché sulla riservatezza nella gestione e nella trasmissione dei dati e delle informazioni, durante il lavoro in remoto. Tale formazione, da erogarsi anche online, è obbligatoria.
La Società si impegna a rendere disponili le dotazioni informatiche necessarie, al fine di garantire lo svolgimento, in salute e sicurezza, della prestazione lavorativa in remoto, nel rispetto delle norme vigenti e degli accordi in essere.
Per lo svolgimento della prestazione in modalità agile il lavoratore è tenuto a utilizzare gli strumenti tecnologici per l’attività lavorativa in conformità con le disposizioni di legge e le normative aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tutela della privacy, proprietà intellettuale, sicurezza informatica e cura dei materiali. Lo svolgimento dell’attività lavorativa dovrà avvenire in ambienti e condizioni che non comportino rischi per la salute e per la sicurezza, come da opportuno materiale formativo disponibile sui portali aziendali.
Il lavoratore, dal canto suo, è in ogni caso tenuto a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali, attenendosi ai contenuti della formazione ricevuta, nonché alle informazioni riportate al punto precedente.
Buone prassi del lavoro agile
Nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della Legge 81/2017, i lavoratori hanno il diritto di disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro, compatibilmente con le modalità di lavoro definite nel presente accordo.
Al fine di tutelare un bilanciamento tra vita privata e vita professionale, le Parti concordano nel suggerire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indicazioni comportamentali che possano migliorare la collaborazione e l’interazione tra i dipendenti all’interno del contesto di Hybrid Working:
• impostare su offline l'apposito status dell’applicativo aziendale Teams negli orari in cui normalmente non è resa la prestazione lavorativa;
• evitare l’invio di e-mail e/o messaggistica al di fuori del normale orario di lavoro oppure utilizzare la funzionalità “Delivery Option” di Outlook che consente l’invio differito delle e-mail;
• inserire nel testo delle e-mail una nota specifica che chiarisca al destinatario che l’invio avviene nell’esercizio della flessibilità lavorativa ma esula da ogni aspettativa di riscontro immediato;
• pianificare le riunioni, verificando preventivamente la disponibilità dei partecipanti attraverso i calendari, per non creare impegni sovrapposti;
• prevedere delle pause nell'ambito di riunioni di durata superiore a un’ora;
• evitare di fissare riunioni il venerdì pomeriggio, se non prioritario per esigenze di business.
Sede e luogo di lavoro
Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non costituisce, ad alcuna ragione o effetto, una variazione della sede di lavoro.
La sede aziendale è riconosciuta come unica sede ai fini legali e contrattuali.
La scelta del luogo di lavoro è rimessa al dipendente nel rispetto di quando previsto nel presente accordo, prevedendo la possibilità di alternare il lavoro da remoto a quello reso in sede, anche nell’arco di un’unica giornata. Le Parti concordano che non sarà necessario inserire sull’applicativo aziendale di registrazione dell’attività lavorativa una causale che identifichi la prestazione da remoto, sia essa resa per l’intera giornata o a mezza giornata.
Il dipendente che svolge la prestazione fuori dai locali aziendali è tenuto ad assicurare che il luogo scelto sia localizzato sul territorio italiano e, in ogni caso, tale da consentire il rientro in sede, per eventuali urgenze di business, entro la giornata in cui le stesse si dovessero manifestare o entro le successive 24 ore e, in ogni caso, avendo preventivamente condiviso quanto sopra con il proprio responsabile.
Il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa dovrà garantire al lavoratore un’adeguata e sicura connessione a internet (evitare reti Wi-Fi aperte e, salvo casi di emergenza, l’uso dell’hotspot da cellulare non aziendale) per una piena, protetta ed efficace operatività.
Potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro
Lo svolgimento della prestazione da remoto non modifica il potere direttivo del datore di lavoro, che sarà esercitato con le medesime modalità applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali aziendali. Coerentemente con la natura agile della prestazione, il datore di lavoro e i suoi collaboratori dai quali dipende gerarchicamente il lavoratore, possono impartire le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro anche mediante mail, telefonate o tramite software aziendale di comunicazione digitale nel rispetto della disciplina di legge e del CCNL applicato.
Nello svolgimento della prestazione lavorativa da remoto il comportamento del dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e l’attività dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dalle norme di legge, dalle procedure aziendali in vigore e dal CCNL applicato. Resta inteso che la violazione delle regole comportamentali e delle disposizioni di cui sopra potrà costituire un illecito disciplinare e in tal senso potrà essere sanzionato nel rispetto della disciplina di legge e del CCNL applicato. In aggiunta a quanto sopra, costituirà infrazione sanzionabile disciplinarmente il mancato rientro del lavoratore presso la sede di lavoro aziendale a seguito della richiesta del proprio responsabile, secondo le modalità stabilite dal presente accordo.
Formazione
Per consentire a tutti i dipendenti di svolgere al meglio e con serenità il proprio lavoro applicando i principi localmente definiti dell’Hybrid Working, l’Azienda mette a disposizione per tutto il personale office-based percorsi formativi specifici di supporto allo sviluppo di competenze abilitanti quali – a titolo esemplificativo - l’utilizzo efficace degli strumenti e delle applicazioni informatiche, competenze di comunicazione e digitali, accessibili tramite piattaforma aziendale.
L’apprendimento continuo è uno dei fattori più decisivi nel processo di crescita ed evoluzione. Esso implica, da un lato, che i dipendenti abbiano la volontà e la capacità di gestire il loro stesso sviluppo per continuare a formarsi durante tutto il loro percorso professionale; dall’altro, che le aziende debbano fornire ai dipendenti delle strategie di formazione adeguate e, di conseguenza, pianifichino idonei investimenti, in termini di tempo e denaro.
L’apprendimento continuo deve essere considerato come una condizione imprescindibile e non un’opzione sia per l’azienda, che vuole disporre di risorse umane adeguate, sia per il lavoratore, qualora desideri conservare l’occupabilità e ridurre la propria vulnerabilità, rispetto ai rischi legati al cambiamento dei modelli organizzativi.
Le Parti sottolineano l’importanza dell’investimento sulla formazione, con valenza trasversale ed impatto diffuso su tutte le categorie di dipendenti, ivi compresa la formazione manageriale ai responsabili di risorse per la gestione efficace e la valutazione adeguata dei team, anche a distanza. Il lavoro agile prevede, infatti, di realizzare una trasformazione della cultura dell’organizzazione, dei comportamenti, degli stili di leadership e delle modalità di “vivere” il lavoro, che coinvolga tutta l’azienda. In coerenza con il lavoro agile, la formazione verrà gestita sia in presenza sia a distanza.
Diritti sindacali
Le Parti si impegnano a garantire il riconoscimento dell’esercizio da remoto dei medesimi diritti e libertà sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro attività nelle sedi aziendali. I diritti e le agibilità sindacali, riconosciuti dal CCNL, dagli accordi confederali e dalle norme di legge, sono garantiti a tutti i dipendenti, con modalità che ne consentano l’esercizio (ad esempio bacheche elettroniche aziendali, possibilità di partecipare alle assemblee sindacali e alle elezioni RSU e RLSSA anche in remoto).
Trattamenti economici correlati al lavoro agile
Il lavoratore che svolge la propria attività in modalità ibrida ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori con le medesime mansioni che prestano la loro attività lavorativa esclusivamente all’interno dei locali aziendali.
Le Parti concordano che a tutti i dipendenti sarà riconosciuto un buono pasto elettronico del valore di 8,00 € per ciascuna giornata di lavoro, sia essa resa all’interno o all’esterno dei locali aziendali.
Le Parti, coerentemente con l’impegno di Novartis a sostegno della sostenibilità ambientale di cui fanno parte importanti progetti strategici già avviati (es. Green Fleet), e con l’intento di contribuire al percorso che vede in esame differenti iniziative in materia nonché al fine di incentivare, nello specifico, la mobilità sostenibile, confermano il riconoscimento di un importo massimo annuale finalizzato al rimborso delle spese sostenute per abbonamenti di trasporto pubblico (come definiti da Circolare A.E. 28/2016). Il rimborso, che verrà riconosciuto a fronte di presentazione di apposito giustificativo, è pari a € 100,00 per i dipendenti che acquisteranno l’abbonamento annuale di tipo urbano; è pari a € 200,00 per i dipendenti che acquisteranno, l’abbonamento annuale di tipo extraurbano e/o abbonamenti integrati.
Quanto sopra si inserisce nel contesto dell’attuale normativa fiscale/previdenziale applicabile e relativi futuri aggiornamenti.
Disposizioni finali e durata
Il dipendente, prima dello svolgimento dell’attività lavorativa da remoto, dovrà sottoscrivere un accordo individuale di lavoro agile.
Il presente Accordo è in vigore a partire dal 01/01/2024 e scadrà il 31/12/2026.
Si intendono annullati e superati tutti gli accordi sindacali, prassi, consuetudini e regolamenti precedenti fino alla data di efficacia del presente accordo, sostituiti da quanto previsto dallo stesso per le materie richiamate.
Le Parti considerano positiva l’esperienza di dialogo che ha portato alla sottoscrizione del presente Accordo.
