Tipologia: Accordo contrattazione II livello
Data firma: 27 febbraio 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2026
Parti: Novartis Farma/Assolombarda e RSU/Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil.
Settori: Chimici-Farmaceutici, Novartis Farma
Fonte: cnel.it
Sommario:
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Premessa |
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2.4 - Permessi salute e caregiver |
Accordo aziendale di regolamentazione della contrattazione di secondo livello in Novartis Farma spa per il periodo 2024-2026 (escluso il sito di Torre Annunziata)
Addì 27/02/2024 in Milano, presso la sede di Assolombarda, tra la Società Novartis Farma spa (di seguito denominata “l’Azienda” e/o “la Società) […], assistite da Assolombarda […] e la RSU di Milano della Novartis Farma spa con l’assistenza delle OO.SS.LL. territoriali di Milano […], Femca Cisl, […] Filctem Cgil e […] Uiltec Uil.
Premesso che:
a. la realizzazione dell’accordo integrativo per il triennio 2024 - 2026 si inquadra nell’ambito del modello di Relazioni Industriali che le Parti intendono mantenere e sviluppare in Novartis;
b. in questo senso, le Parti si sentono reciprocamente impegnate ad implementare un sistema di relazioni che, attraverso informazioni ed azioni adeguate, consenta d’ottenere una gestione coerente e sempre più efficace dei fenomeni e delle problematiche, anche locali, rispettando le priorità e le compatibilità delle aspettative complessive;
c. le Parti convengono che, attraverso un coerente flusso d’informazioni ed azioni adeguate, si possano ottenere una sempre più efficace regolazione delle problematicità ed il consolidamento di rapporti franchi e trasparenti, al fine d’essere in grado di gestire situazioni complesse, di produrre accordi positivi e sostenibili, onnicomprensivi nella loro qualificazione e quantificazione;
d. La precedente architettura del Premio di Partecipazione (di seguito anche, “PdP” o “Premio”), ha soddisfatto le Parti in relazione alle aspettative e agli obiettivi reciprocamente attesi;
e. la procedura di rinnovo del presente accordo per esaminare gli obiettivi del Premio di Partecipazione per gli anni 2024/2025/2026 si è svolta secondo modalità e tempi coerenti con quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti e dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;
f. ultimo ma non meno importante, le Parti condividono che sia patrimonio della cultura aziendale il rispetto della diversità, inclusione e attenzione verso le fragilità, quali valori fondanti della valorizzazione delle risorse umane, garantendo a tutto il personale pari opportunità senza distinzione alcuna.
g. i capitoli a cui l’Accordo fa riferimento sono raggruppabili in 3 parti:
❖ Parte 1 - Modello di Relazioni Industriali
1.1 - Osservatorio Aziendale
1.2 - Delegato alla Formazione
1.3 - Istituti di carattere sindacale
❖ Parte 2 - Welfare contrattuale e aziendale
2.1 - Previdenza complementare settoriale – FONCHIM
2.2 - Assistenza sanitaria settoriale – FASCHIM
2.3 - Congedo Parentale
2.4 - Permessi salute e caregiver
2.5 - Piattaforma e Credito Welfare
❖ Parte 3 - Premio di Partecipazione 2024-2026
3.1 - Modello del Premio di Partecipazione
3.2 - Valori del Premio al raggiungimento del 100% degli obiettivi per il triennio 2024 – 2026 e scala parametrale
3.3 - Criteri e modalità di erogazione del Premio
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
❖ Parte 1 - Modello di Relazioni Industriali
Le Parti hanno siglato in data 9 gennaio 2023 un Protocollo di Relazioni Industriali che qui si intende richiamato nello spirito e nei contenuti.
Nello specifico le Parti:
• si riconoscono nel consolidato modello partecipativo di Relazioni Industriali improntate al dialogo continuo, focalizzato sul confronto e sulla discussione funzionali a creare un clima positivo, nonché a comprendere e discutere le esigenze reciproche per creare scelte consapevoli e condivise. Le Parti riconoscono dunque nel confronto sindacale, guidato da logiche di trasparenza e di reciproco riconoscimento, una condizione irrinunciabile per il mantenimento di un clima interno aziendale di reciproca fiducia, lealtà e affidabilità dei contenuti, e concordano sulla necessità di condividere in maniera tempestiva le informazioni utili a comprendere le strategie della Società al fine di ricercare in maniera anticipata soluzioni ai problemi e cogliere le opportunità di sviluppo, sostenendo e accrescendo competitività e produttività;
• condividono che la qualificazione delle Relazioni Industriali sia lo strumento opportuno sul quale investire, in termini d’informazione, confronto, partecipazione in particolare nelle fasi più importanti di cambiamento che coinvolgono l’azienda e i lavoratori interessati, ponendosi come interprete dei livelli di complessità della realtà aziendale.
Pertanto, lo sviluppo delle relazioni industriali partecipative è da considerarsi un elemento fondamentale per garantire il rispetto delle regole e l’etica nei comportamenti, nonché la tempestività nell’affrontare i problemi con scelte efficienti, flessibili e condivise.
Le Parti concordano che l’obiettivo primario del sistema di Relazioni Industriali sia quello di migliorare il livello raggiunto e, contemporaneamente, veicolarne la direzione verso un modello teso, sempre più, alla condivisione delle informazioni e al confronto continuo, anche attraverso la ricerca e la sperimentazione di forme e strumenti adeguati di coinvolgimento e di partecipazione, con lo scopo di favorire una puntuale ed approfondita conoscenza delle tematiche aziendali e di ricercare soluzioni condivise, in grado di governare situazioni complesse, producendo accordi positivi, sostenibili ed esigibili.
Le Parti si impegnano a confrontarsi sulle condizioni della Società e del lavoro, sulle prospettive di sviluppo e sulle dinamiche della contrattazione aziendale. Pertanto, le Parti si propongono l’obiettivo di elaborare, in un clima di condivisione, misure efficaci per anticipare e/o reagire ai cambiamenti e alle sollecitazioni del mercato e del contesto sociale, in un’ottica di continuo miglioramento in termini di valorizzazione delle risorse umane.
1.1 Osservatorio aziendale e Coordinamento Sindacale
Fermo restando il ruolo della RSU e del Coordinamento Sindacale, le Parti - in linea con quanto previsto dal CCNL di settore - definiscono con il presente Accordo la costituzione dell’Osservatorio aziendale, di natura consultiva ed istruttoria.
L’Osservatorio, infatti, viene riconosciuto quale strumento idoneo per approfondire e ricercare – in ambito non negoziale – potenziali soluzioni a specifiche esigenze delle imprese e dei lavoratori, nonché alle diverse tematiche demandate dal CCNL Chimico - Farmaceutico a tale luogo di confronto, da realizzare poi attraverso lo strumento della contrattazione di secondo livello.
Le Parti hanno, pertanto, convenuto sulle seguenti composizioni e sui seguenti obiettivi dell’Osservatorio aziendale e del Coordinamento sindacale:
1) L’Osservatorio aziendale sarà comporto composto da un massimo di 12 componenti, così suddivisi:
• la funzione aziendale P&O/Relazioni Industriali è componente fisso dell’Osservatorio con l’assistenza delle associazioni territoriali firmatarie del presente Accordo, riservandosi - in ragione delle tematiche affrontate - la valutazione della partecipazione all’interno dello stesso di rappresentanti di altre funzioni aziendali e/o esperti;
• 6 componenti della RSU rappresentativi sia della sede che del territorio, indicati dalle OO.SS.LL. firmatarie del presente Accordo, che potranno richiedere, in relazione ai temi da trattare, la partecipazione di dipendenti agli incontri dell’Osservatorio stesso;
• le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo costituiscono membro aggiuntivo dell’Osservatorio, riservandosi la valutazione della propria partecipazione in riferimento agli argomenti posti all’ordine del giorno degli incontri.
L’ambito, non negoziale, dell’Osservatorio si esplicherà nelle seguenti finalità:
• sarà la sede d’informazione, discussione e confronto per favorire la realizzazione della contrattazione di secondo livello di cui al vigente CCNL di categoria;
• svolgerà attività di monitoraggio sulla contrattazione di secondo livello e sull’andamento del Premio di Partecipazione, anche per gli effetti di quanto previsto dall’attuale regime fiscale dei premi di produttività e di welfare aziendale;
• svolgerà il confronto e l’approfondimento su temi concordati e/o proposti dalle Parti nell’ambito delle materie demandate agli Osservatori aziendali dal vigente CCNL di categoria (welfare aziendale, conciliazione tempi di vita personale e lavorativa, lavoro agile ecc.);
• sarà il contesto in cui sviluppare iniziative che necessitano di condivisione, consapevolezza culturale e valoriale quali quelle in tema dell’evoluzione dell’organizzazione e della Responsabilità Sociale intesa come l’impegno di tutte le parti coinvolte, in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali nelle proprie attività.
L’Osservatorio si riunirà con frequenza semestrale, o comunque su richiesta di una delle Parti, con lo scopo di acquisire ed analizzare informazioni rilevanti in merito alle materie sopracitate e a titolo solo esemplificativo: welfare aziendale, conciliazione dei tempi di vita personale e lavorativa, temi della salute e al sostegno della famiglia.
2) Il Coordinamento Sindacale sarà composto da RSU e OO.SS.LL. e si riunirà:
• in occasione dell’incontro annuale con la Direzione Aziendale, in cui si darà attuazione agli adempimenti informativi e consultivi ai lavoratori, previsti dalla legge (D.Lgs. 25/2007);
• per la condivisione e discussione di eventuali altre materie che riguardassero e avessero effetti sull’organizzazione di Novartis Farma spa così come previsto al Cap. X, art. 46, punto 1) del vigente CCNL, ivi compresi: andamento economico, investimenti, acquisizioni ed eventuali assetti organizzativi ed occupazionali.
Il Coordinamento Sindacale si riunirà tendenzialmente con frequenza annuale o comunque su richiesta di una delle Parti.
1.2 Delegato alla Formazione
La Formazione è ormai sempre di più parte strutturale del lavoro e della valorizzazione delle competenze delle persone, funzionale alla loro stessa occupabilità.
Nei fatti, il concetto tradizionale di formazione dovrà evolvere in quello di apprendimento continuo: i dipendenti dovranno avere volontà e capacità d’autogestione per continuare a formarsi durante tutto il loro percorso professionale, mentre le aziende dovranno fornir loro adeguate strategie di formazione, pianificando idonei investimenti di tempo e di risorse economiche.
In relazione a quanto sopra, le Parti sono concordi nell’istituire il ruolo del c.d. Delegato alla Formazione, ai sensi dell’art 63, punto 3) del vigente CCNL, che dovrà avere le competenze per seguire e contribuire alla tematica della formazione continua.
Qualora necessarie all’espletamento della funzione, al delegato alla formazione saranno riconosciute agibilità sindacali in termini aggiuntivi a quelli previsti per la RSU.
Le Parti in tal senso stabiliscono la seguente composizione per gli RLF (Rappresentanti dei Lavoratori per la Formazione) di Novartis Farma spa:
• n. 2 rappresentanti delle RSU (1 in rappresentanza del personale c.d. office-based e 1 in rappresentanza del personale c.d. di field, operante sul territorio) indicati dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo.
1.3 Istituti di carattere sindacale
Coerentemente alle logiche di trasparenza riconosciute alla base del dialogo sindacale, le Parti concordano sull’opportunità di individuare modalità e strumenti di condivisione dell'attività sindacale. Più nello specifico:
- Casella di posta RSU/RLSSA
A RSU / RLSSA sarà attribuito un indirizzo di posta elettronica da utilizzare unicamente per comunicazioni inerenti all'attività sindacale tra componenti RSU, tra gli stessi e i dirigenti sindacali territoriali, con la funzione P&O / Relazioni Industriali, nonché per rispondere ad eventuali quesiti posti dal singolo lavoratore.
- Bacheca sindacale elettronica
Per consentire una maggiore diffusione nonché un più facile reperimento da parte dei lavoratori delle informazioni di carattere sindacale, le Parti concordano di realizzare una bacheca sindacale elettronica dedicata alla pubblicazione delle comunicazioni di interesse sindacale e del lavoro, così come previsto dall'articolo 25 della legge n. 300/1970 e dal vigente CCNL di settore.
❖ Parte 2 - Welfare contrattuale e aziendale
Le aree di intervento di cui ai punti seguenti sono da considerarsi espressione della chiara e condivisa volontà delle Parti, come sopra richiamato, di indirizzare lo strumento del Welfare Aziendale per finalità di natura valoriale, che possano anche incontrare le variegate esigenze personali dei lavoratori, con particolare riferimento ai temi della previdenza e dell’assistenza, sia sanitaria che familiare.
2.4 Permessi salute e caregiver
Le Parti si sono doverosamente confrontate sull’organizzazione del lavoro e sulle condizioni dello stesso, sulle prospettive di sviluppo della Società, sulle modalità per favorire l’incremento della competitività e della redditività, al fine di ricercare e condividere le misure più efficaci per reagire ai cambiamenti e sollecitazioni del mercato e, non ultimo, a valorizzare le risorse umane in contesti di reale bilanciamento vita-lavoro, soprattutto riguardo la necessità di sostenere la cultura dell’etica di Gruppo anche attraverso la promozione di un ambiente di lavoro sempre inclusivo e attento al predetto equilibrio tra vita privata e vita professionale dei propri dipendenti, tramite il riconoscimento di istituti normativi ed economici a favore del supporto familiare a sostegno della cura e assistenza delle “fragilità”, nell’accezione ampia del termine.
Le Parti, in relazione a quanto in oggetto al presente paragrafo, si impegnano ad attivare un percorso di analisi della permessistica aziendale in tema di “salute e caregiver”, al fine di inserire nella contrattazione di secondo livello l’opportuna disciplina.
Letto, confermato e sottoscritto
