Cassazione Penale, Sez. 4, 28 febbraio 2025, n. 8287 - Crollo del fronte laterale dello scavo sul lavoratore calatosi per individuare l'ostruzione di un tubo. Nessun comportamento abnorme del lavoratore
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Piano operativo di sicurezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere
Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a S il (Omissis)
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale si riporta alla memoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
È presente l'avvocato SECCHI TARUGI LUCIA del foro di SIENA in difesa di A.A., il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento
Fatto
1. Con sentenza del 13 febbraio 2024, la Corte di appello di Firenze ha confermato, per quanto di interesse, la sentenza del giorno 11 febbraio 2021 con cui il Tribunale di Siena - in esito al dibattimento - aveva dichiarato A.A. colpevole del reato di cui all'art. 590, commi 2 e 3, cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione.
L'imputato è stato altresì condannato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile B.B., con riconoscimento di una provvisionale.
1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno 4 giugno 2018 B.B., dipendente della Dia Rent Srl, dopo aver eseguito uno scavo con pareti verticali della lunghezza di oltre 3 m e della larghezza di 1,30 m della profondità di circa 3 metri, si calava all'interno con una scala a pioli per ispezionare la tubazione di scarico delle acque piovane ed individuare il punto di ostruzione: in quel momento il fronte laterale dello scavo crollava, seppellendo il dipendente, il quale riportava le gravi lesioni di cui alla imputazione.
A A.A., legale rappresentante della società e datore di lavoro, è stato addebitato di non aver redatto il piano operativo di sicurezza, onde individuare le misure preventive e protettive dei lavoratori, nonché di non aver assicurato al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata (cfr., artt. 96, comma 1 e 37, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
I giudici di merito, infine hanno escluso che il comportamento del dipendente potesse ritenersi abnorme, e quindi tale da interrompere il nesso causale tra la condotta e l'evento.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione A.A. a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché mancante, contraddittoria, è manifestamente illogica, per aver ritenuto l'attendibilità della persona offesa costituita parte civile.
Più in particolare i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato: a) che la persona offesa ebbe a rendere diverse versioni dei fatti; b) che solo in dibattimento ebbe a riferire della telefonata con cui il datore di lavoro gli avrebbe ordinato di calarsi nella buca; c) che il rapporto sull'infortunio redatto dal tecnico C.C. confermò che fu la persona offesa a decidere autonomamente di scendere nella buca, prendendo una scala dal proprietario dell'immobile oggetto dei lavori - D.D.; d) che le dichiarazioni rese da quest'ultimo, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non confermano quanto riferito dalla persona offesa in ordine al contatto telefonico avuto con il A.A.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché mancante, contraddittoria, è manifestamente illogica, per aver ritenuto provato il contatto telefonico in ipotesi intercorso tra la persona offesa ed il ricorrente.
Da un lato si osserva che la ritenuta concordanza tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle di D.D. non riguardano questo specifico profilo; dall'altro, che i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato le prove di segno contrario, di carattere documentale (attestante l'assenza di segnale nel luogo in cui si trovava a pranzo il A.A.) e testimoniale (i testi D.D. e E.E. hanno riferito, rispettivamente, sulle difficoltà di contattare il A.A., se non dopo che terminò di pranzare).
Si lamenta inoltre l'insufficienza del rinvio alla motivazione di primo grado, poiché non in linea con i consolidati principi giurisprudenziali in ordine alla c.d. motivazione per relationem.
2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché mancante, contraddittoria, è manifestamente illogica, per aver escluso il carattere abnorme della condotta tenuta dal lavoratore, il quale non solo non aveva ricevuto alcun ordine dal datore, ma addirittura si era attivato in proprio per rinvenire gli strumenti - la scala - che gli consentivano di calarsi nello scavo.
Così facendo poneva in essere una condotta del tutto esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., poiché illogica, con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, la persona offesa ha ottenuto il risarcimento da parte dell'Inail proprio grazie al comportamento tenuto dal ricorrente, che lo ha assunto per un periodo di tre mesi.
In ogni caso, non era possibile tenere in considerazione le espressioni minatorie che il ricorrente avrebbe rivolto al lavoratore (se ero a Napoli ti sparavo, perché ti ho dato lavoro e te ne sei andato a farmi causa), la cui prova è stata desunta dalla testimonianza di quest'ultimo, inattendibile per le ragioni già viste.
2.5. Con il quinto motivo lamenta erronea applicazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena, effettuata senza considerare parametri relativi alla gravità del reato e dalla capacità a delinquere dell'imputato.
Si lamenta inoltre una erronea applicazione dell'istituto della continuazione, avvenuta a svantaggio dell'imputato (quanto alla determinazione della pena pecuniaria), e comunque tra reati colposi, nonché l'applicazione della pena prevista per l'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 590, pur a fronte delle contestazioni del ricorrente in ordine alla entità delle lesioni riportate.
2.6. Con il sesto ed ultimo motivo deduce vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché mancante, contraddittoria, è manifestamente illogica, con riguardo l'accertamento del danno patito dal lavoratore ed alla determinazione della provvisionale.
Si osserva al riguardo che la persona offesa risulta ormai già completamente indennizzata per effetto del pagamento della rendita Inail, e che non risulta in alcun modo dimostrata l'esistenza di un maggior danno (c.d. danno differenziale).
Inoltre, nel computo della percentuale di danno biologico, in relazione alla quale è stata determinata la provvisionale, sono state prese in considerazione anche alcune lesioni alla gamba sinistra che derivano da caduta - non da seppellimento - e che, pertanto, non possono essere ricondotte all'infortunio per cui è processo.
3. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Diritto
1. Il ricorso, poiché complessivamente infondato, deve essere rigettalo.
2. Osserva innanzitutto il Collegio che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pattino, non mass.; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, I. 257595-01; Scz. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906-01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosina, Rv. 209145-01).
2.1. Ciò posto, i primi due motivi, con cui si lamenta vizio della motivazione in punto di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa possono essere trattati congiuntamente, e sono infondati.
Il Tribunale di Siena ha espresso un giudizio di piena credibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni risultano coerenti con quelle rese da altri testimoni (ad es., il D.D.), nonché con le ulteriori evidenze disponibili, tra cui le relazioni dei tecnici della prevenzione (pp. 4 - 8 sentenza del Tribunale).
La Corte territoriale, nel confermare tale valutazione, ha osservato che le lamentate differenze erano da considerarsi marginali, e quindi tali da non inficiare la ricostruzione dell'infortunio nei suoi aspetti essenziali; inoltre, le difficoltà nel raggiungere telefonicamente il A.A. non sono state ritenute incompatibili con il narrato della persona offesa (p. 10).
Né sembrano decisivi i riferimenti fatti dal ricorrente ai principi espressi da questa Corte sulla c.d. motivazione per relationem.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, insegna che, in presenza di un atto di appello che non sia da ritenere inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche la dove l'atto di gravame riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto (ex plurimis, Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700-01; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666-01; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316-01).
Nella specie, come anticipato, la Corte di appello, seppur con motivazione sintetica, non si è limitata al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, come parrebbe sostenere il ricorrente; in altre parole, non si è sottratta al dovere di prendere comunque cognizione e fornire una risposta autonoma ai rilievi contenuti nell'appello, con motivazione che si salda con quella di primo grado.
Ancora, osserva il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe motivato "sufficientemente sulle controprove" (p. 7 ricorso), tra cui la querela della persona offesa e le dichiarazioni dello stesso D.D., il quale non riuscì a contattare il A.A. nell'immediatezza del fatto, a riprova del fatto che nessun ordine fu dato telefonicamente.
Osserva il Collegio che il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della regiudicanda (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013, Chierici, Rv. 257899).
Nel caso in esame nulla è indicato in ordine alla decisività dell'asserito travisamento, cosa ancor più necessaria ove si consideri che fu lo stesso D.D. a riferire di aver provato a telefonare al ricorrente, il quale non gli rispose, e che la Corte territoriale, scrutinando l'analoga censura, ha escluso che vi fosse incompatibilità logica tra le dichiarazioni della persona offesa - che ha affermato di aver ricevuto l'ordine telefonicamente di calarsi nella buca - e le riferite difficoltà nel contattare (ma solo successivamente) il A.A., al momento dell'infortunio (p. 10).
2.3. Il terzo motivo, con cui si deduce l'abnormità della condotta del lavoratore, è in parte non consentito ed in parte manifestamente infondato.
Il motivo, innanzitutto, si fonda su una diversa ricostruzione degli accadimenti, di cui si è già detto scrutinando i primi due motivi.
In ogni caso, già il Tribunale aveva sottolineato che anche in assenza dell'ordine dato dal A.A., la condotta del lavoratore, seppur - imprudente, non avrebbe potuto essere ritenuta abnorme (pp. 12 - 13).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237-01; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748-01; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017-01).
Non è questo, all'evidenza, il caso di specie.
Al momento dell'infortunio il lavoratore stava svolgendo i compiti che gli erano stati assegnati: la commessa riguardava proprio l'individuazione e la riparazione di un tubo ostruito (p. 6 sentenza del Tribunale), ragion per cui sul posto era presente l'escavatore della ditta nonché la persona offesa, quale unico operaio, non ancora assunto e privo di ogni specifica formazione.
In forza di tali evidenze, quindi, non può certo dirsi che la condotta del lavoratore, calatosi nella buca per individuare il punto in cui vi era l'ostruzione, abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
2.4. Il quarto motivo è inammissibile.
Dall'esame delle conformi decisioni di merito emerge che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato fondato sull'assenza di elementi positivi
di valutazione (non rilevando sul punto la mera incensuratezza), sulla gravità oggettiva del fatto (commesso nei confronti di un lavoratore non assunto), sull'assenza di ogni forma di riparazione, ed infine sulla condotta minatoria tenuta dal A.A. dopo il fatto (pp. 13 e 14 sentenza del Tribunale; p. 11 sentenza ricorsa).
A tali elementi il ricorso (p. 14) oppone la valutazione offerta dal Tribunale per riconoscere la sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione, nonché la considerazione che il lavoratore fu regolarizzato subito dopo il fatto.
Osserva il Collegio che la valutazione delle conformi decisioni di merito fa leva sulla gravità del fatto e sulla assenza di elementi positivi di valutazione, non bastando a tal fine la buona biografia penale.
Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419-01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Né il ricorrente si confronta con il risalente e consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, secondo il quale non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047-02; Sez. 4, n. 39475 del 16/2/2016, Tagli, Rv. 267773; Sez. 1, n. 6603 del 24/01/2008, Stumpo, Rv. 239131).
2.5. Il quinto motivo, con si denunciano, cumulativamente, violazioni di legge e vizi della motivazione, è inammissibile.
2.5.1. Il motivo, nella parte in cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; conf., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01).
D'altra parte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le cii-costanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Ciò posto il Collegio, nel ribadire il principio di diritto secondo cui l'obbligo di una motivazione rafforzata in tema di trattamento sanzionatorio sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01, anche per indicazioni sul modo in cui determinare il medio edittale; conf., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), osserva come i giudici di merito, anche in questo caso con analoghe argomentazioni, hanno richiamato l'attenzione sugli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero il grado della colpa e l'entità del pericolo cagionato alla persona offesa (p. 14 Tribunale; p. 11 sentenza ricorsa).
Lo scostamento dal minimo edittale, con la determinazione della pena in misura comunque inferiore al medio, si fonda quindi su una congrua motivazione, avendo i giudici di merito individuato indici di disvalore di tipo oggettivo (attinenti alla gravità del fatto) e di valenza soggettiva (inerenti alla capacità a delinquere).
2.5.2. Il motivo, nella parte in cui lamenta l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., quale "sintomo di arbitrarietà" nella determinazione della pena, oltre ad essere per certi versi oscuro, non risulta sorretto da un interesse concreto.
Dichiarando prescritte, infatti, le contravvenzioni contestate ai capi B) e C), la Corte di appello ha rideterminato la pena nella misura, già fissata dal Tribunale sulla scorta delle ragioni poc'anzi indicate, di mesi 6 di reclusione.
Né si vede come si possibile desumere, dall'ipotizzato errore nel riconoscimento della continuazione, un "sintomo di arbitrarietà " nella determinazione della pena per il reato base, trattandosi di operazioni logiche che vanno eseguite in forza di criteri distinti.
2.5.3. Sempre nell'ambito dello stesso motivo sul trattamento sanzionatorio, il ricorrente lamenta violazione della legge penale sostanziale, con riguardo al riconoscimento dell'ipotesi delle lesioni c.d. gravi, poiché guarite in un tempo superiore a 40 giorni.
Oltre che non proposto con l'atto di appello, in cui si accennava alla entità delle lesioni ai fini risarcitori (p. 5), il motivo di ricorso, nel suo sviluppo, lungi dal prospettare una questione di diritto, mira a sollecitare una non consentita rivalutazione delle prove, nella misura in cui lamenta l'incompatibilità tra l'incidente e le lesioni alla gamba sinistra, che sarebbero da "caduta" e non da seppellimento, e di cui non vi sarebbe menzione nel referto rilasciato al lavoratore al momento delle dimissioni.
Né il ricorrente prendere in alcuna considerazione, come invece avrebbe dovuto, l'ulteriore documentazione medica cui pure fanno riferimento i giudici di merito, e la connessa valutazione medico - legale (pp. 4 e 6 sentenza del Tribunale).
2.6. Il sesto ed ultimo motivo, con cui si prospetta vizio di motivazione sia sulla esistenza di un danno risarcibile, sia sulla determinazione della provvisionale, è inammissibile.
2.6.1. Il Tribunale (pp. 15 - 16), con valutazione poi condivisa dalla Corte territoriale, ha ritenuto provata l'esistenza non solo di un danno patrimoniale ma anche non patrimoniale, e ciò non solo in forza della consulenza, ma anche di ulteriori fonti di prova (dichiarazioni della persona offesa; documentazione medico-legale).
In presenza di tali indicatori, a fronte della domanda di Euro 134.782,50 (p. 20 ricorso), è stata ritenuta raggiunta la prova nella minor somma di Euro 10.000, rimettendo la definitiva quantificazione al giudice civile, con ciò mostrando di aver tenuto in considerazione il fatto che il ricorrente stia percependo la rendita da parte dell'I.n.a.i.l. (p. 12 sentenza ricorsa).
Il ricorso, quindi, manca il confronto con la motivazione, e con il fatto oltre l'I.n.a.i.l. non indennizza tutte le voci di danno.
Oltre ad essere meramente assertivo, nella parte in cui lamenta un difetto di prova del danno derivante dal reato, il motivo sollecita inoltre questa Corte ad una non consentita rivalutazione delle prove, nella parte in cui contesta la determinazione del danno biologico nella misura del 26%.
2.6.2. Quanto alla quantificazione della provvisionale, si sottrae ad ogni forma di censura nella sede di legittimità, trattandosi in ogni caso di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria.
La sentenza impugnata, quindi, si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale la determinazione della somma assegnata a titolo di provvisionale è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (cfr., Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723-01; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, Ottaviani, Rv. 269704-01; Sez. 6, n. 49877 del 11/11/2009, R.C. e Blancaflor, Rv. 245701; Sez. 6, n. 7092 del 01/04/1997, Bosco, Rv. 208234-01).
D'altra parte, sempre secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità la determinazione della provvisionale, in sede penale, ha carattere meramente delibativo e può farsi in base a giudizio presuntivo, derivandone che detta valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto e conseguendone che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura pronuncia provvisoria ed insuscettibile di passare in giudicato, destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento del danno (così Sez. U. n. 2246 del 19/12/1990 dep. 1991, Capelli, Rv. 186722; conf. Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 6/11/2014, Patricola, Rv. 261054).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3.1. Il Collegio, infine, non ritiene di dover liquidare le spese in favore della parte civile, che ha fatto pervenire conclusioni scritte, senza poi comparire alla pubblica udienza: si condivide, su punto, l'ormai consolidato orientamento secondo il quale nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito dr uria memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (cfr., in parte motiva, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608-02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, dep. 2022, Musso, Rv. 283118-01; Sez. 2, n. 36512 dei 16/07/2019, Serio, Rv. 277011-01; Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882-02).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese alla parte civile.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2025.
