Tipologia: Contratto collettivo integrativo in materia di telelavoro
Data firma: 10 ottobre 2023
Validità
Parti: Scuola Normale Superiore e RSU, Flc-Cgil, Federazione Uil Scuola Rua
Comparti: P.A., Scuola Normale Superiore
Fonte: sns.portaleamministrazionetrasparente.it
Sommario:
Contratto collettivo integrativo in materia di telelavoro
(revisione 2023)
Visto il contratto collettivo integrativo in materia di telelavoro, sottoscritto nel 2010 in relazione alla disciplina di taluni aspetti dell’istituto (orario e reperibilità, rientri, controllo dell’attività lavorativa, copertura assicurative e misure di protezione e prevenzione, diritti sindacali, formazione, informazione e partecipazione ad eventuali eventi istituzionali, reintegrazione nella sede originaria di lavoro);
Viste le Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche adottate dal Ministro per la Pubblica amministrazione (dicembre 2021) ed in particolare i richiami in esse contenute all’istituto del telelavoro;
Viste le vigenti Linee guida in materia di lavoro agile presso la Scuola, adottate con decreto del Segretario generale n. 410 del 21 luglio 2022;
Viste le Linee guida della Scuola Normale Superiore relative alle modalità di realizzazione del telelavoro domiciliare, adottate con decreto del Segretario generale (Rep SNS n. 565/2022) e da ultimo modificate/integrate con successivo decreto del Segretario generale (Rep. SNS n. 461/2023); vista l’ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia siglata dalle Delegazioni nei termini convenuti in occasione dell’incontro del 20 luglio 2023, nelle more della disciplina in via di definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale;
Vista l’autorizzazione a procedere alla sottoscrizione in via definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione della Scuola, deliberata - previo parere favorevole del Senato accademico - in occasione della seduta del 20 settembre 2023, nonché in assenza di rilievi da parte del Collegio dei Revisori della Scuola cui la predetta ipotesi e le relazioni a corredo sono state inviate in data 1° agosto 2023
La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale concordano
- le modifiche e le integrazioni al testo del contratto collettivo integrativo SNS in materia evidenziate nell’allegato 1;
- il testo del medesimo contratto modificato ed integrato nell’allegato 2.
Allegato 1
Testi a fronte
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CCI Telelavoro 2010
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REVISIONE
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Art. 1 Orario e reperibilità 1. L’orario di telelavoro è distribuito nell’arco della giornata a discrezione della telelavoratrice/del telelavoratore, in relazione all’attività da svolgere. 2. La telelavoratrice/il telelavoratore dovrà essere reperibile per un minimo di due ore al giorno per eventuali comunicazioni telefoniche e/o telematiche. Di norma la fascia oraria per la reperibilità è dalle ore 10.00 alle ore 12.00. E’ fatta comunque salva la possibilità per il responsabile della struttura di appartenenza di concordare con la telelavoratrice/il telelavoratore una fascia oraria di reperibilità diversa e/o più ampia, comunque non superiore alle quattro ore, in considerazione degli obiettivi e delle caratteristiche dell’attività telelavorabile. In ogni caso, qualora la telelavoratrice/il telelavoratore si trovasse nell’impossibilità di rendersi reperibile nella fascia determinata dovrà darne tempestivamente notizia al responsabile anche per via telematica. 3. Non sono previste prestazioni straordinarie al di fuori dell’ordinario carico di lavoro.
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Art. 1 Orario e reperibilità 1. La telelavoratrice/il telelavoratore svolge la prestazione lavorativa da remoto, nel luogo prescelto a tal fine come proprio domicilio, con vincolo di orario. 2. Nell’attuale fase transitoria, nelle more della definizione della disciplina dell’istituto in sede di contrattazione collettiva nazionale e dell’adozione di affidabili sistemi di controllo automatizzati dell’orario di lavoro prestato in remoto, il personale in telelavoro dovrà rendersi disponibile e contattabile telefonicamente e/o in videochiamata nelle fasce previste per il personale che presta servizio in modalità agile. In ogni caso, qualora la telelavoratrice/il telelavoratore si trovasse nell’impossibilità di rendersi reperibile nella fascia determinata dovrà darne tempestivamente notizia al responsabile anche per via telematica. 3. Nelle more di quanto sopra, non sono previste, nelle giornate lavorative svolte in telelavoro, prestazioni straordinarie al di fuori dell’ordinario carico di lavoro.
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Art. 2 Rientri 1. Sono previsti rientri della telelavoratrice/ del telelavoratore nella struttura di appartenenza, della durata di almeno sei ore giornaliere, di norma pianificabili sulla base del tipo di servizio svolto e sulla base delle necessità della struttura stessa, con una frequenza preventivamente programmata. 2. Alla telelavoratrice/al telelavoratore vengono richiesti almeno tre rientri nella struttura nell’arco di un mese. 3. Oltre ai rientri nella struttura di appartenenza previsti nel progetto, la telelavoratrice/il telelavorare sarà chiamata/o a rientrare in sede: a) per partecipare ad eventi collegati alla realizzazione del progetto medesimo; b) per partecipare, in assenza di idonea strumentazione per collegamenti in audio/video conferenza, a riunioni e incontri di lavoro (programmazione, organizzazione e coordinamento), anche non specificatamente collegati alla realizzazione del progetto di telelavoro. 4. I rientri di cui alle lettere a) e b) necessitano di un preavviso di almeno due giorni lavorativi, fatta salva la possibilità per la telelavoratrice/il telelavoratore di rinunciare al preavviso stesso. 5. In caso di interruzioni del collegamento telematico o fermi macchina dovuti a guasti, la telelavoratrice/il telelavoratore dovrà senza indugio darne comunicazione all’Amministrazione che avrà cura di intervenire con tempestività. 6. In caso interruzioni di durata superiore alle 24 ore o di guasti non fronteggiabili nell’arco di 24 ore, il responsabile del progetto potrà, con nota scritta e motivata, disporre il rientro del dipendente, di norma nella successiva giornata lavorativa, limitatamente al tempo necessario per il ripristino del sistema o per la riparazione/sostituzione. 7. In occasione dei rientri superiori alle sei ore giornaliere, la telelavoratrice/il telelavoratore potrà fruire del servizio mensa alle condizioni e con le modalità previste per il personale tecnico amministrativo.
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Art. 2 Rientri 1. Sono previsti rientri della telelavoratrice/ del telelavoratore nella struttura di appartenenza, della durata di almeno sei ore giornaliere, di norma pianificabili sulla base del tipo di servizio svolto e sulla base delle necessità della struttura stessa, con una frequenza preventivamente programmata. 2. Alla telelavoratrice/al telelavoro vengono richiesti almeno quattro rientri periodici nella sede di servizio; tali rientri non dovranno essere comunque, mediamente, meno di uno a settimana né superiori a due. 3. Oltre ai rientri nella struttura di appartenenza previsti nel progetto, la telelavoratrice/il telelavorare sarà chiamata/o a rientrare in sede: a) per partecipare ad eventi collegati alla realizzazione del progetto medesimo; b) per partecipare, in assenza di idonea strumentazione per collegamenti in audio/video conferenza, a riunioni e incontri di lavoro (programmazione, organizzazione e coordinamento), anche non specificatamente collegati alla realizzazione del progetto di telelavoro, nonché ad eventuali attività formative da svolgere in presenza. 4. I rientri di cui alle lettere a) e b) necessitano di un preavviso di almeno due giorni lavorativi, fatta salva la possibilità per la telelavoratrice/il telelavoratore di rinunciare al preavviso stesso. 5. In caso di interruzioni del collegamento telematico o fermi macchina dovuti a guasti, la telelavoratrice/il telelavoratore dovrà senza indugio darne comunicazione all’Amministrazione che avrà cura di intervenire con tempestività. 6. In caso interruzioni di durata superiore alle 24 ore o di guasti non fronteggiabili nell’arco di 24 ore, il/la responsabile di struttura, come individuato in sede di linee guida, potrà, con nota scritta e motivata, disporre il rientro del/della dipendente, di norma nella successiva giornata lavorativa, limitatamente al tempo necessario per il ripristino del sistema o per la riparazione/sostituzione. 7. In occasione dei rientri superiori alle sei ore giornaliere, la telelavoratrice/il telelavoratore potrà fruire del servizio mensa alle condizioni e con le modalità previste per il personale tecnico amministrativo.
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Art. 3 Controllo dell’attività lavorativa 1. Sulla base di criteri quali-quantitativi concordati con la telelavoratrice/il telelavoratore e comunicati preventivamente, spetta al Responsabile della struttura di appartenenza (Dirigente, Direttore del Laboratorio/Centro), in relazione agli obiettivi e alle caratteristiche del progetto di telelavoro, predisporre gli strumenti più opportuni per controllare la prestazione lavorativa della telelavoratrice/dal telelavoratore.
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Art. 3 Controllo dell’attività lavorativa 1. Sulla base di criteri/indicatori quali-quantitativi concordati con la telelavoratrice/il telelavoratore e previsti in sede di progetto, spetta al/alla responsabile di struttura, come individuato in sede di linee guida, in relazione agli obiettivi e alle caratteristiche del progetto di telelavoro, predisporre gli strumenti più opportuni per monitorare, verificare e valutare la prestazione lavorativa della telelavoratrice/dal telelavoratore.
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Art. 4 Copertura assicurativa e misure di protezione e prevenzione 1. La Scuola Normale Superiore si impegna a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni della telelavoratrice/del telelavoratore correlati all’utilizzo delle apparecchiature, dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché per i danni alle attrezzature di proprietà della Scuola ed a terzi. 2. E’ obbligo della telelavoratrice/del telelavoratore utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, di non manomettere gli impianti e di non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. 3. In ogni caso, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati. Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora la telelavoratrice/il telelavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. 4. La telelavoratrice/il telelavoratore deve inoltre consentire le necessarie verifiche ed i dovuti controlli da parte dei soggetti preposti. Per le verifiche ed i controlli da effettuare presso l’abitazione della telelavoratrice/del telelavoratore, salvi i casi di assoluta urgenza e/o di ravvisate situazioni di rischio, sarà dato un preavviso di due giorni lavorativi.
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Art. 5 Diritti sindacali, formazione, informazione e partecipazione ad eventi istituzionali 1. Alla telelavoratrice/al telelavoratore è garantito l’esercizio dei diritti sindacali. 2. E’ garantito, inoltre, al pari del restante personale tecnico amministrativo, un adeguato livello di formazione/addestramento al fine del mantenimento/sviluppo della professionalità della telelavoratrice/del telelavoratore. 3. La Scuola Normale Superiore si impegna a mantenere con la telelavoratrice/il telelavoratore la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio. 4. Alla telelavoratrice/al telelavoratore è garantita altresì la possibilità di prendere parte ad eventi istituzionali che prevedono la partecipazione del personale tecnico e amministrativo della Scuola.
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Art. 6 Reintegrazione del dipendente nella sede originaria di lavoro 1. La reintegrazione della telelavoratrice/del telelavoratore nella sede di lavoro originaria è possibile ma non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo rapportato alla durata del progetto (sei mesi per i progetti di durata annuale, 12 mesi per i progetti di durata biennale). 2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la telelavoratrice/il telelavoratore che intenda essere reintegrata/o dovrà presentare all’Amministrazione apposita richiesta scritta e adeguatamente motivata, garantendo un preavviso di almeno 30 giorni. 3. La reintegrazione della telelavoratrice/del telelavoratore sarà comunque disposta d’ufficio dall’Amministrazione per il venir meno delle condizioni e dei presupposti necessari per l’avvio, nonché per l’esecuzione del telelavoro.
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Art. 6 Reintegrazione del dipendente nella sede originaria di lavoro 1. La reintegrazione della telelavoratrice/del telelavoratore nella sede di lavoro originaria è possibile ma non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo rapportato alla durata del progetto. In tale fase, avendo previsto progetti di durata annuale, la durata minima della postazione è determinata in sei mesi. 2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la telelavoratrice/il telelavoratore che intenda essere reintegrata/o dovrà presentare all’Amministrazione apposita richiesta scritta e adeguatamente motivata, garantendo un preavviso di almeno 30 giorni. 3. La reintegrazione della telelavoratrice/del telelavoratore sarà comunque disposta d’ufficio dall’Amministrazione per il venir meno delle condizioni e dei presupposti necessari per l’avvio, nonché per l’esecuzione del telelavoro.
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Art. 7 Norme finali e di rinvio 1. Il presente accordo trova applicazione a decorrere dalla fase sperimentale di realizzazione del telelavoro presso la Scuola Normale Superiore attivata nell’anno in corso ed ha validità fino alla stipulazione di un nuovo accordo. 2. Le parti convengono di incontrarsi con frequenza di norma annuale e comunque al termine della sperimentazione per valutare l’andamento del telelavoro presso la Scuola. 3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni dell’accordo nazionale quadro del 23 marzo 2000, del vigente contratto collettivo nazionale del comparto università, degli accordi integrativi e delle norme regolamentari in vigore presso la Scuola Normale Superiore.
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Art. 7 Norme finali e di rinvio 1. Il presente accordo trova applicazione a decorrere dalla sottoscrizione in via definitiva ed ha validità fino alla stipulazione di nuovo accordo, ferma restando la necessità di adeguamento alle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale. 2. Le parti convengono di incontrarsi al termine della sperimentazione (annuale) prevista dalle Linee guida SNS adottate con decreto del Segretario generale n. 565/2022 e ss.mm.ii. per valutarne la concreta applicazione. 3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applica la normativa nazionale e la contrattazione collettiva di riferimento per tempo vigente in materia.
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Allegato 2
Art. 1 - Orario e reperibilità
1. La telelavoratrice/il telelavoratore svolge la prestazione lavorativa da remoto, nel luogo prescelto a tal fine come proprio domicilio, con vincolo di orario.
2. Nell’attuale fase transitoria, nelle more della definizione della disciplina dell’istituto in sede di contrattazione collettiva nazionale e dell’adozione di affidabili sistemi di controllo automatizzati dell’orario di lavoro prestato in remoto, il personale in telelavoro dovrà rendersi disponibile e contattabile telefonicamente e/o in videochiamata nelle fasce previste per il personale che presta servizio in modalità agile. In ogni caso, qualora la telelavoratrice/il telelavoratore si trovasse nell’impossibilità di rendersi reperibile nella fascia determinata dovrà darne tempestivamente notizia al responsabile anche per via telematica.
3. Nelle more di quanto sopra, non sono previste, nelle giornate lavorative svolte in telelavoro, prestazioni straordinarie al di fuori dell’ordinario carico di lavoro.
Art. 2 - Rientri
1. Sono previsti rientri della telelavoratrice/ del telelavoratore nella struttura di appartenenza, della durata di almeno sei ore giornaliere, di norma pianificabili sulla base del tipo di servizio svolto e sulla base delle necessità della struttura stessa, con una frequenza preventivamente programmata.
2. Alla telelavoratrice/al telelavoro vengono richiesti almeno quattro rientri periodici nella sede di servizio; tali rientri non dovranno essere comunque, mediamente, meno di uno a settimana né superiori a due.
3. Oltre ai rientri nella struttura di appartenenza previsti nel progetto, la telelavoratrice/il telelavorare sarà chiamata/o a rientrare in sede:
a) per partecipare ad eventi collegati alla realizzazione del progetto medesimo;
b) per partecipare, in assenza di idonea strumentazione per collegamenti in audio/video conferenza, a riunioni e incontri di lavoro (programmazione, organizzazione e coordinamento), anche non specificatamente collegati alla realizzazione del progetto di telelavoro, nonché ad eventuali attività formative da svolgere in presenza.
4. I rientri di cui alle lettere a) e b) necessitano di un preavviso di almeno due giorni lavorativi, fatta salva la possibilità per la telelavoratrice/il telelavoratore di rinunciare al preavviso stesso.
5. In caso di interruzioni del collegamento telematico o fermi macchina dovuti a guasti, la telelavoratrice/il telelavoratore dovrà senza indugio darne comunicazione all’Amministrazione che avrà cura di intervenire con tempestività.
6. In caso interruzioni di durata superiore alle 24 ore o di guasti non fronteggiabili nell’arco di 24 ore, il/la responsabile di struttura, come individuato in sede di linee guida, potrà, con nota scritta e motivata, disporre il rientro del/della dipendente, di norma nella successiva giornata lavorativa, limitatamente al tempo necessario per il ripristino del sistema o per la riparazione/sostituzione.
7. In occasione dei rientri superiori alle sei ore giornaliere, la telelavoratrice/il telelavoratore potrà fruire del servizio mensa alle condizioni e con le modalità previste per il personale tecnico amministrativo.
Art. 3 - Controllo dell’attività lavorativa
1. Sulla base di criteri/indicatori quali-quantitativi concordati con la telelavoratrice/il telelavoratore e previsti in sede di progetto, spetta al/alla responsabile di struttura, come individuato in sede di linee guida, in relazione agli obiettivi e alle caratteristiche del progetto di telelavoro, predisporre gli strumenti più opportuni per monitorare, verificare e valutare la prestazione lavorativa della telelavoratrice/dal telelavoratore.
Art. 4 - Copertura assicurativa e misure di protezione e prevenzione
1. La Scuola Normale Superiore si impegna a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni della telelavoratrice/del telelavoratore correlati all’utilizzo delle apparecchiature, dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché per i danni alle attrezzature di proprietà della Scuola ed a terzi.
2. È obbligo della telelavoratrice/del telelavoratore utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, di non manomettere gli impianti e di non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.
3. In ogni caso, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati. Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora la telelavoratrice/il telelavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
4. La telelavoratrice/il telelavoratore deve inoltre consentire le necessarie verifiche ed i dovuti controlli da parte dei soggetti preposti. Per le verifiche ed i controlli da effettuare presso l’abitazione della telelavoratrice/del telelavoratore, salvi i casi di assoluta urgenza e/o di ravvisate situazioni di rischio, sarà dato un preavviso di due giorni lavorativi.
Art. 5 - Diritti sindacali, formazione, informazione e partecipazione ad eventi istituzionali
1. Alla telelavoratrice/al telelavoratore è garantito l’esercizio dei diritti sindacali.
2. È garantito, inoltre, al pari del restante personale tecnico amministrativo, un adeguato livello di formazione/addestramento al fine del mantenimento/sviluppo della professionalità della telelavoratrice/del telelavoratore.
3. La Scuola Normale Superiore si impegna a mantenere con la telelavoratrice/il telelavoratore la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio.
4. Alla telelavoratrice/al telelavoratore è garantita altresì la possibilità di prendere parte ad eventi istituzionali che prevedono la partecipazione del personale tecnico e amministrativo della Scuola.
Art. 6 - Reintegrazione del dipendente nella sede originaria di lavoro
1. La reintegrazione della telelavoratrice/del telelavoratore nella sede di lavoro originaria è possibile ma non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo rapportato alla durata del progetto. In tale fase, avendo previsto progetti di durata annuale, la durata minima della postazione è determinata in sei mesi.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la telelavoratrice/il telelavoratore che intenda essere reintegrata/o dovrà presentare all’Amministrazione apposita richiesta scritta e adeguatamente motivata, garantendo un preavviso di almeno 30 giorni.
3. La reintegrazione della telelavoratrice/del telelavoratore sarà comunque disposta d’ufficio dall’Amministrazione per il venir meno delle condizioni e dei presupposti necessari per l’avvio, nonché per l’esecuzione del telelavoro.
Art. 7 - Norme finali e di rinvio
1. Il presente accordo trova applicazione a decorrere dalla sottoscrizione in via definitiva ed ha validità fino alla stipulazione di nuovo accordo, ferma restando la necessità di adeguamento alle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.
2. Le parti convengono di incontrarsi al termine della sperimentazione (annuale) prevista dalle Linee guida SNS adottate con decreto del Segretario generale n. 565/2022 e ss.mm.ii. per valutarne la concreta applicazione.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applica la normativa nazionale e la contrattazione collettiva di riferimento per tempo vigente in materia.
Letto, approvato e sottoscritto in Pisa in data 10/10/2023.
Nota a verbale Flc Cgil
La Flc Cgil appone la firma al presente accordo vista la forte richiesta da parte del personale tecnico amministrativo e bibliotecario.
Tuttavia, intende sottolineare il livello non alto del metodo di lavoro e di contrattazione mantenuto dalla parte pubblica in tutti questi mesi.
Si auspica perciò un livello di maggiore correttezza e condivisione nelle relazioni sindacali.
Nota a verbale della RSU
La RSU firma questo accordo per senso di responsabilità verso i colleghi e le colleghe che hanno bisogno di avvalersi il prima possibile di uno strumento di lavoro flessibile.
Il giudizio di queste nuove linee guida rimane tuttavia, come più volte espresso al tavolo della contrattazione, negativo.
Negativo perché le attuali linee guida sono peggiorative rispetto a quelle precedenti, che non fissavano un limite predefinito nel numero delle postazioni attivabili e questo le rendeva uno strumento elastico. La RSU ritiene che le linee guida del precedente accordo ricoprivano meglio il ruolo di strumento di reale inclusione e pari opportunità capace di poter dare una risposta concreta in tempi relativamente brevi, a situazioni di importante difficoltà nella gestione nel complesso rapporto fra vita privata e lavorativa.