Tribunale di Paola, Sez. Civ., 27 febbraio 2025, n. 130 - Malattia professionale indennizzo/rendita


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA

Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.,

la seguente
SENTENZA


nella causa iscritta al n. 427/2021 R.G. promossa
da
A.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Tenuta
-RICORRENTE-

contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresento e difeso dall’avvocato Ilario Antonio Sorace

-RESISTENTE-



Oggetto: malattia professionale indennizzo/rendita.

 

FattoDiritto



1. Con ricorso del 15.04.2021, il ricorrente in epigrafe ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola per sentir dichiarare il carattere professionale delle patologie da cui è affetto e meglio descritte in atti, essendo le stesse state causate dalle mansioni di Conducente di Automezzi – Operatore Giudiziario svolte dal 1993 alle dipendenze del Ministero della Giustizia, con le modalità di tempo e di luogo meglio specificate in ricorso, nonché per sentir conseguentemente condannare l’I.N.A.I.L. alla costituzione di una rendita per le menomazioni della propria integrità psico-fisica in misura pari al 70% e comunque corrispondente alla propria inabilità.
Si è costituito l’I.N.A.I.L. eccependo preliminarmente l’improponibilità in parte qua della domanda, in quanto in sede amministrativa erano state denunciate come pretese malattie professionali soltanto talune patologie, e nel merito insistendo per il rigetto del ricorso.
Sono stati escussi i testimoni di parte ricorrente F. e M..
È stata esperita consulenza tecnica d’ufficio in ordine al nesso eziologico e all’eventuale quantificazione dei postumi.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.

2.1. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di improponibilità in parte qua della domanda avanzata dall’ assicuratore.

Sul punto, è giusto il caso di osservare che l’assicurato, nella denuncia all’I.N.A.I.L. non ha l’onere di qualificare la malattia per cui chiede tutela, ma solo di descrivere i sintomi che avverte (Cass. 23533/16). Sicché la domanda giudiziale deve ritenersi proponibile se la malattia accertata in giudizio, seppur non coincidente con quella denunciata, rientri pur sempre nel quadro della sintomatologia allegata (Cass. 5600/1997: “L'art. 53 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non prevede un obbligo dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore; ne consegue che non può essere considerata nuova, sia in sede di procedura amministrativa che in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri pur sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi in tal caso di mera qualificazione sub specie iuris del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice d'appello, previo esperimento, se necessario, di nuova consulenza.”).
2.2. Nel merito, l’escussione testimoniale ha confermato che parte ricorrente ha svolto le diverse attività riconducibili alle mansioni di Conducente di automezzi e Operatore giudiziario con modalità di tempo e di luogo sostanzialmente corrispondenti a quelle descritte dall’A.O. nel proprio ricorso introduttivo (cfr. dichiaraz. testimoniali verb. d’ud. del 12.10.2023).
Disposta CTU medico-legale, con procedimento logico immune da vizi, che questo giudice condivide, il consulente tecnico d’ufficio, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha concluso - ribadendo il giudizio a seguito delle osservazioni presentate sia dalla parte ricorrente che dalla parte resistente - che vi è nesso eziologico tra l’attività lavorativa espletata dall’A.O. – “ovvero autista di automezzi speciali dal 1993 al 2020, svolgendo contemporaneamente addetto alla cancelleria della Corte d’Appello, con esposizione a ripetute vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, oltre che ad elevato stress, con trasferte fuori Regione e con orari che superavano anche le 12 ore/die, e a movimentazione manuale di carichi” – e le patologie “cardiopatia ischemica e lombosciatalgia”, concludendo per il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 33.5% derivante dalle patologie sofferte, che si inquadrano come dipendenti in termini eziologici con l’attività lavorativa espletata, con decorrenza dalla data della denuncia di malattia professionale (cfr. ampiamente elaborato peritale).
In particolare, la consulente dell’ufficio, dott.ssa F. P., a seguito delle osservazioni presentate dalla parte ricorrente ha avuto modo di precisare che “la patologia diabetica di cui è affetto il sig. A.O. era già presente nel 2004 la non riconoscibilità della malattia diabetica come malattia professionale deriva dalla presenza del diabete mellito nell’anamnesi della cartella clinica del 2004. Considerando che il diabete mellito riconosce, quali fattori di rischio, la familiarità, la sedentarietà, il sovrappeso o l’obesità, l’ipertensione arteriosa, lol scarso esercizio fisico e il fatto che la diagnosi giunge dopo tempo a volte anche per un rilievo occasionale di valori elevati di glicemia, non avendo nel caso di specie un riferimento all’epoca della diagnosi, non si ritiene di poterla classificare come malattia professionale.” (cfr. pag. 26 elaborato peritale). Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene il Tribunale che le patologie accertate in capo alla parte ricorrente “cardiopatia ischemica e lombosciatalgia” siano derivate da causa di lavoro, con conseguente diritto della predetta parte alla rendita ex art. 13 D.lgs. 38/2000 nella misura complessiva del 33,5%.
Ne consegue la condanna dell’Istituto assicuratore resistente a erogare al ricorrente la rendita di cui all’art. 13 comma II d.lgs. n. 38/2000, commisurata all’entità del danno biologico accertato, nonché i ratei maturati dalla data della denuncia di malattia professionale, ossia dal 07.08.2020.
Gli importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali ex art. 16, comma VI della L. n. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza sociale), del valore della causa (indeterminabile), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Giovanni Carlo Tenuta.
In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere poste a carico dell’I.N.A.I.L. le spese della compiuta CTU, liquidate in favore della nominata consulente d’ufficio con separato decreto.
 

P.Q.M.


Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto di A.O. alla rendita da malattia professionale commisurata a un’infermità permanente pari al 33,5%;
2) condanna l’I.N.A.I.L. a corrispondere al ricorrente la rendita per i postumi derivanti dalla malattia professionale pari al 33,5%;
3) condanna l’I.N.A.I.L. a corrispondere al ricorrente i ratei di tale provvidenza che sono maturati dal 07.08.2020, aumentati di interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
4) Condanna l’I.N.A.I.L. al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 43,00 per esborsi, € 4.638,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Giovanni Carlo Tenuta;
5) Pone le spese relative alla espletata CTU a carico dell’I.N.A.I.L. come da separato decreto.

Si comunichi. Paola, 27.02.2025.


Il Giudice
Antonio Dinatolo