Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 marzo 2025, n. 5495 - Rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente

Dott. BELLÉ Roberto - Consigliere

Dott. CASCIARO Salvatore - Consigliere

Dott. FEDELE Ileana - Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso n. 17437/2024 proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo Moro, Mirta Fasolo e Raffaele Cardilli ed elettivamente domiciliata in Roma, via Otranto 39;

- ricorrente -

contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, Marzia Masetto e Stefano Gattamelata ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via di Monte Fiore 22;

- controricorrente -

Nonché

Uniqa Österreich Versicherungen AG, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Brancato e domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;

- controricorrente -

avverso la SENTENZA della Corte d'Appello di Venezia n. 40/2024 pubblicata il 19 febbraio 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025 dal Consigliere Dario Cavallari.

 

Fatto


Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 40 del 2024, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da A.A. nei confronti del Comune di Venezia per violazione di norme di sicurezza tipiche e, in generale, dell'obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c.

La ricorrente, dipendente del Comune di Venezia in qualità di educatrice di asilo nido dall'ottobre 1981, aveva lamentato di avere operato svolgendo mansioni che le avevano provocato un rilevante sovraccarico del rachide lombare, con successivo riconoscimento da parte dell'INAIL di una patologia lombare di origine professionale con postumi del 4%.

Detta patologia sarebbe sorta in quanto il datore di lavoro non avrebbe valutato in modo adeguato il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: in particolare, non l'avrebbe sottoposta ad adeguata sorveglianza sanitaria, non l'avrebbe formata e informata in modo specifico in ordine ai rischi professionali e avrebbe omesso di organizzare il servizio in modo da ridurre e evitare i movimenti a rischio.

Solo dal 2002 in poi sarebbero stati introdotti gradualmente dei miglioramenti.

Chiamata in causa l'Uniqa Österreich Versicherungen AG, il Tribunale di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 104 del 2020, ha rigettato il ricorso.

A.A. ha proposto appello che la Corte d'Appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 40/2024, ha rigettato.

A.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

Il Comune di Venezia e l'Uniqa Österreich Versicherungen AG si sono difesi con controricorso.

La ricorrente e il Comune di Venezia hanno depositato memorie.

 

Diritto


1. Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 132 cod. proc. civ., assumendo l'esistenza di una motivazione assente e/o apparente in relazione alla omessa condivisione ad opera del giudice d'appello delle conclusioni della c.t.u. percipiente che aveva ritenuto che "la ricorrente sia stata esposta al rischio rilevante per non meno di un decennio a partire dall'epoca di assunzione, con esito tutt'altro che trascurabile ai fini di causazione della malattia".

1.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, ha esaminato la c.t.u. senza contestarne le conclusioni in ordine alla riconduzione della patologia all'attività lavorativa, ma ha ritenuto che non vi fosse una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in quanto difettava "la responsabilità del Comune in ragione dell'insussistenza dell'elemento della colpa, avendo ritenuto provato da parte dell'ente locale l'assolvimento degli obblighi di diligenza gravanti sul datore di lavoro" (p. 9 sentenza); nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante, Cass., 7 settembre 2017, n. 20910; Cass., 3 agosto 2007, n. 17125; Cass., SU, 21 giugno 2007, n. 14385).

2. Con il secondo mezzo si denuncia (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per motivazione apparente sulle prove aventi ad oggetto la conoscibilità del rischio e la esigibilità dell'adozione di misure di sicurezza. Non era vero che, prima del 2007, le professioni che implicavano posture assimilabili a quelle delle educatrici di asili nido non fossero oggetto di attenzione da parte dei medici del lavoro, dell'Inail, degli esperti di sicurezza del lavoro, degli studiosi di ergonomia: elementi probatori in tal senso erano ravvisabili in molti atti acquisiti in giudizio, ivi compresi studi di anni antecedenti al 2007.

2.1. Il motivo è inammissibile perché mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, la cui motivazione, chiara in tal senso, non può essere vagliata nella sua congruità in relazione al compendio documentale. Questo perché il difetto del requisito di cui all'art. 132 cod. proc. civ. si configura solo qualora la motivazione o manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito. Nel caso di specie, il preteso vizio motivazionale, sul quale la ricorrente insiste, è ricavato dal confronto con la documentazione prodotta, e sollecita, quindi, un sindacato che è precluso alla Corte di legittimità dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

3. Con il terzo motivo si denuncia (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ., per avere il Giudice di secondo grado erroneamente escluso la violazione dell'obbligo di sicurezza da parte del Comune di Venezia. La Corte lagunare ha male interpretato tale "norma di chiusura" del sistema perché, pur dando atto della intrinseca nocività posturale delle mansioni svolte, non ha individuato la responsabilità del Comune per non aver posto in essere le misure atte a prevenire la patologia, anche prima del 2007, visto che la letteratura scientifica aveva individuato nella movimentazione dei carichi e nelle posture incongrue fattori di rischio specifici.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Esso non individua, infatti, una specifica normativa precauzionale che la Corte distrettuale avrebbe violato e fa leva solo sull'art. 2087 cod. civ. che i giudici di secondo grado non hanno erroneamente interpretato né violato in quanto hanno accertato che, prima del 2007, le conoscenze dell'epoca non suggerivano particolari cautele in relazione all'attività lavorativa di educatrice degli asili nido, tanto più che il rischio si riduceva in ragione dell'età dei bambini accuditi. Così argomentando, la Corte lagunare ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui "in materia di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 cod. civ. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all'aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all'umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro;

rispetto a detti lavori - importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi - non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere" (Cass., 25 gennaio 2021, n. 1509); né vale richiamare, in senso contrario, la documentazione scientifica in atti, da cui si evincerebbe, secondo la ricorrente, che era bensì esigibile, prima del 2007, una diversa diligenza nella predisposizione di azioni precauzionali e preventive e/o di misure di sicurezza "innominate" a fronte dei fattori di rischio cui era esposta la dipendente; tale eccezione si risolve in una censura di erronea valutazione del compendio documentale che fuoriesce dal perimetro dei vizi denunziabili ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Giova ribadire, infatti, che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le tante, Cass., 12 settembre 2016, n. 17921; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26110).

4. Con il quarto mezzo si deduce (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 3, 21, 22, 47, 48, 49 ed allegato VI del D.Lgs. n. 626/1994 e con l'art. 4 D.P.R. n. 547/1955, per non avere la Corte distrettuale applicato tale disciplina sin dalla sua entrata in vigore alla stregua dell'assunto, errato, che prima del 2007 non era configurabile un obbligo di sicurezza di questo tipo in capo al Comune. Al contrario, se le mansioni erano di per sé nocive, come evidenziato dalla stessa Corte d'Appello di Venezia, dovevano applicarsi quantomeno le disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 che si riferiscono (art. 47) alle attività che comportano movimentazione manuale dei carichi con obbligo di informazione, di sorveglianza sanitaria e di predisposizione del documento di valutazione dei rischi, anche precedentemente al 2007.

5. Il motivo è inammissibile.

5.1. Il giudice d'appello, all'esito dell'accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha evidenziato che "Nel periodo anteriore al 2007 non sono emersi in giudizio elementi probatori sufficienti per ritenere che da parte del datore di lavoro fosse conoscibile ed esigibile la necessità di adottare misure organizzative finalizzate alla riduzione del rischio di sovraccarico delle educatrici, anche a fronte della natura multifattoriale della patologia per cui è causa che era riscontrabile anche in soggetti non svolgenti questa tipologia di prestazioni" (così a p. 10 sentenza; cfr. altresì a p. 14, par. 16.1. e par. 17.1.). Ha poi aggiunto, in altro passaggio argomentativo della pronuncia, che la consapevolezza anche da parte degli operatori - medici competenti e medici legali - che l'adozione di determinate posture ovvero di arredi ergonomici potesse ridurre il verificarsi del danno in soggetti che svolgevano la stessa professione della lavoratrice era stata acquisita soltanto in anni recenti (dopo il 2011 secondo il convegno di Venezia), anche a fronte di dati statistici non rilevanti (v. sentenza a p. 10 ed a p. 11 dove si richiama l'esito della riunione per la sicurezza del 2009 da cui si desume l'assenza di dati sull'attività delle educatrici degli asili nido, prevedendo la normativa per la movimentazione carichi "kg. 15 per le donne e kg. 25 per gli uomini, nella realtà specifica i bambini normalmente sono al di sotto di questi pesi").

5.2. In esito a tale puntuale accertamento, la Corte distrettuale non aveva, quindi, alcuna necessità di richiamare i fattori di pericolosità indicati nell'Allegato VI del D.Lgs. n. 626/1994, atteso che era emerso in concreto come, prima del 2007, l'attività delle educatrici non fosse comunque ritenuta a rischio.

5.3. Non vale, dunque, denunciare la violazione dell'allegato VI e sostenere che il mancato tempestivo adempimento dell'obbligo di valutazione del rischio concreta in sé un quid di colpevolezza datoriale, perché l'accertamento condotto dalla Corte territoriale secondo cui, anteriormente al 2007, la letteratura scientifica non inseriva la lavorazione in parola tra quelle esposte a rischio per movimentazione dei carichi, avrebbe reso irrilevante tale eventuale omissione in quanto, anche se la P.A. avesse rispettato detto obbligo nei termini richiesti dalla ricorrente, non avrebbe mai potuto considerare il rischio specifico collegato alla patologia poi manifestatasi e qui denunciato, non avendo, come evidenziato, dati statistici sufficienti che ne segnalassero la consistenza.

Non a caso, la Corte territoriale ha richiamato l'art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 626/1994, laddove impone un obbligo datoriale di valutazione ed eliminazione o, se non possibile, di riduzione del rischio lavorativo, ma pur sempre in relazione "alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico", che sole consentono di cogliere quei fattori di rischio della lavorazione e di approntare i dovuti interventi precauzionali per eliderli o ridurli, in base all'allegato VI.

5.4. D'altro canto, la stessa ricorrente non esamina nel dettaglio l'allegato VI e i fattori di rischio ivi contemplati né si confronta con quanto si legge a pag. 16 della sentenza sulla diversità della esposizione a rischio a seconda della "sezione di assegnazione" affermandone la mancata prova dell'accentuazione di esso per la lavoratrice ("Né parte appellante ha provato, come era suo onere, che la lavoratrice fosse stata adibita in via prevalente o continuativa alla sezione lattanti, ovvero che il suo rischio avesse in qualche modo superato - per responsabilità del Comune - le soglie tollerabili in quanto necessarie allo svolgimento dei suoi compiti").

5.5. In definitiva, dall'iter argomentativo della Corte territoriale si desume che, ove pure si volesse individuare uno specifico inadempimento datoriale del Comune rispetto alla mancata predisposizione del documento di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994, questo sarebbe irrilevante, in quanto avrebbe carattere meramente formale e se ne dovrebbe escludere l'incidenza sostanziale, atteso che, lo si ripete, prima del 2007 non era stato ancora acclarato dalla scienza medica il rischio specifico connesso alle mansioni solitamente svolte dalle educatrici; sicché, in tale contesto, il motivo di ricorso solo apparentemente deduce una violazione di norme di legge, ma, in realtà, mira ad una rivalutazione dell'apprezzamento fattuale sotteso alle valutazioni operate nella fase d'appello, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (si vedano, per tutte, Cass., SU, 27 dicembre 2021, n. 34476; Cass., 14 aprile 2017, n. 8758).

6. Con il quinto mezzo si denuncia (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello disatteso gli elementi di prova proposti dalla parte appellante (in particolare numerosi studi scientifici antecedenti al 2007, il primo dei quali, italiano, addirittura pubblicato nel 1988) ed espresso una motivazione illogica ed apparente circa la pretesa insussistenza di una violazione del dovere di diligenza da parte del Comune di Venezia.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Nel giudizio di legittimità una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere formulata per lamentare un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, perché la violazione della norma processuale può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le più recenti, Cass., 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., 27 dicembre 2016, n. 27000).

7. Con il sesto e ultimo mezzo si denuncia (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ., in relazione agli artt. 1176 e 1218 cod. civ. ed agli artt. 32 e 41 Cost., per avere la Corte d'Appello escluso la configurabilità di un obbligo di sicurezza da parte del Comune nel periodo antecedente al 2007; in realtà, il Comune di Venezia non ha dimostrato che l'adempimento all'obbligo di sicurezza non fosse esigibile, essendo adottabili, già prima del 2007, misure organizzative, tecniche "conoscibili e attuabili alla luce dei progressi della scienza e della tecnologia ergonomica".

7.1. Anche tale motivo solo apparentemente formula una censura di violazione di norme di diritto, ma, in sostanza, tenta di rimettere in discussione l'accertamento fattuale del giudice del merito e, come tale, si rivela inammissibile.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

L'oggettiva incertezza delle questioni di fatto rilevanti nel caso specifico consente di ravvisare valide ragioni, ex art. 92 cod. proc. civ., per compensare le spese di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

9. In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, va disposto l'oscuramento di ufficio delle generalità della ricorrente.

 

P.Q.M.


La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di legittimità;

ai sensi dell'art. 13 comma quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto;

dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità della ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, in data 23 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2025.