Cassazione Penale, Sez. 3, 04 marzo 2025, n. 8898 - Caduta dell'escavatorista dal lucernaio della copertura
- Committente
- Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione
- Lavori in Quota
- MOG e Responsabilità amministrativa dell'impresa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da:
Dott. DI NICOLA Vito - Presidente
Dott. ACETO Aldo - Consigliere
Dott. BUCCA Lorenzo Antonio - Relatore
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA
dalla parte civile A.A. nato a G il (Omissis)
dalla parte civile B.B. nato a T il (Omissis)
dalla parte civile C.C. nato a T il (Omissis)
dalla parte civile D.D. nato a T il (Omissis)
dalla parte civile E.E. nato a T il (Omissis)
dalla parte civile F.F. nato a T il (Omissis)
nel procedimento a carico di:
G.G. nato a GIARDINI NAXOS il (Omissis)
H.H. nato a TAORMINA il (Omissis)
nel procedimento a carico di questi ultimi
I.I. nato a MESSINA il (Omissis)
J.J. Srl
avverso la sentenza del 11/3/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
uditi:
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO, che ha concluso chiedendo che venga: dichiarato inammissibile il ricorso di G.G.; rigettato il ricorso proposto nell'interesse di H.H.; annullata la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Messina in relazione ai ricorsi della Procura generale presso la predetta Corte d'Appello in relazione alla J.J. Srl e delle parti civili in relazione alla posizione di I.I.; dichiarata l'inammissibilità nel resto dei ricorsi delle parti civili;
l'avv.to ROBERTO BORGOGNO, difensore di A.A., B.B., C.C. e D.D., che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei suoi assistiti depositando conclusioni scritte e nota spese;
l'avv.to CARMEN TRIMARCHI, difensore di E.E. e F.F., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati e l'accoglimento dei propri ricorsi depositando conclusioni scritte e nota spese;
l'avvocato ISABELLA GIUFFRIDA, difensore di H.H. e I.I., che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi delle parti civili e accogliersi il ricorso proposto nell'interesse di H.H.;
l'avvocato CARLO AUTRU RYOLO, difensore di G.G., che ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso;
l'avvocato SEBASTIANO CAMPANELLA, difensore della J.J. Srl che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi del ricorso della Procura generale.
Fatto
1. Con sentenza in data 8/2/2021, il Tribunale di Messina ritenne:
H.H., I.I. e G.G., nelle rispettive qualità di amministratore della società committente dei lavori, di responsabile per la sicurezza della predetta società e di datore di lavoro di K.K., colpevoli del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e li condannò, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni uno di reclusione con pena sospesa, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili A.A., E.E., B.B., C.C. e D.D. e, i soli H.H. e I.I., anche in favore di F.F. ed al pagamento di una provvisionale pari ad Euro 20.000,00 in favore di ciascuna delle costituite parti civili, nonché alle rifusione delle spese processuali;
la "J.J. Srl" responsabile dell'illecito amministrativo alla stessa ascritto, come contestato al capo b) della rubrica, applicando la sanzione pecuniaria di n. 250 quote da Euro 300,00 ciascuna e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, decreto legislativo 231/2001 nella durata minima prevista.
2. Con sentenza in data 20/4/2022 la Corte di appello Di Messina, in riforma della sentenza, mandò assolti degli imputati dal reato loro ascritto e la società "J.J." dall'illecito amministrativo perché il fatto non sussiste;
3. Con sentenza in data 4/5/2023, la Quarta Sezione della Corte di cassazione, decidendo sui ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina e dalle parti civili, annullò con rinvio la sentenza impugnata e dichiarò inammissibile il ricorso di F.F. nei confronti di G.G.;
4. Con sentenza in data 11/3/2024, la Corte d'Appello di Messina, assolse I.I. dal reato lei ascritto per non aver commesso il fatto e la J.J. Srl dall'illecito amministrativo perché il fatto non sussiste, confermò la sentenza di condanna del Tribunale di Messina nei confronti di H.H. e G.G. con conferma nel resto, "previo riconoscimento di un concorso di colpa della persona offesa nella misura del 50% con danno da qualificarsi e liquidarsi in separata sede, ferma la provvisionale già concessa" e condannò F.F. e H.H. alla rifusione in favore delle parti civili delle spese relative al giudizio di rinvio e al giudizio di legittimità che furono liquidati in complessivi Euro 3200,00 per ciascuna parte.
5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione G.G. , a mezzo del difensore di fiducia, che con il primo motivo ha denunciato "l'illogicità della motivazione" e "la violazione dell'art. 627 cpp". Si assume che la Corte territoriale, a fronte di una condotta imprevedibile di K.K. - che si era intenzionalmente posizionato sopra uno dei lucernai senza che ve ne fosse la necessità per l'esecuzione dell'attività lui affidata - che esimeva da ogni responsabilità il datore di lavoro in quanto costituente una causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, aveva, con motivazione "manifestamente illogica e contraddittoria", ritenuto che la caduta rientrava " nell'area di rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare". Si aggiunge, a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza, che la stessa Corte territoriale aveva ritenuto che "la persona offesa era solo formalmente un operaio mentre sostanzialmente era un contitolare dell'impresa".
5. a Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 111 e 115 del D.Lgs. 81/08 sostenendo che l'attività lavorativa doveva essere svolta "su un piano stabile privo dei pericoli connessi ai lavori in quota" per cui non potevano trovare applicazione le norme predette.
6. Ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, H.H. che, con il primo motivo denuncia:
l'erronea applicazione degli artt. 41 e 589 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento "al nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento nonché all'esclusione del carattere di abnormità del comportamento della vittima". Le censure difensive si sviluppano attraverso il percorso logico qui sintetizzato:
a) non vi sono elementi che accreditino l'ipotesi, dalla stessa Corte territoriale ritenuta remota, secondo cui era inciampato cadendo sul lucernaio;
b) il posizionamento volontario del lavoratore sul lucernaio confligge con l'esclusione della non abnormità della condotta, essendo rimasto accertato che la pulizia della lastre di materiale plastico che lo componevano poteva essere eseguita rimanendo sulle lamiere grecate e rientrando nelle conoscenze dell'uomo medio e, ancor più in quelle di un lavoratore esperto che aveva già effettuato lavori analoghi sul medesimo tetto, che il materiale utilizzato per la realizzazione dei lucernai non ha caratteristiche di resistenza tali da essere considerato "pedonabile";
c) la condotta del lavoratore non era prevedibile ed evitale ex ante, venendo in rilievo lavori che non comportavano l'adozione di particolari cautele affidati a soggetti "di comprovata e pregressa esperienza nel settore di riferimento";
d) l'apposizione dei coni segnaletici e l'utilizzo del nastro rinfrangente erano misure idonee a segnalare il pericolo derivante dalla presenza dei lucernai;
e) la conclusione secondo cui un comportamento diligente del lavoratore avrebbe evitato l'infortunio cui era pervenuta la Corte territoriale impediva di configurare una responsabilità del committente risultando il decesso discendente da "un fattore causale sopravvenuto da solo sufficiente a determinare l'evento, ai sensi dell'art. 41 cod. pen.".
6.a Con il secondo motivo, si denuncia l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 40 e 589 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla posizione di garanzia attribuita a H.H. Si lamenta che si era attribuita a H.H. una posizione di garanzia benché l'immobile fosse di proprietà della J.J. Srl e l'esecuzione dei lavori fosse "di esclusiva competenza della L.L. Autotrasporti Srl" per cui l'imputato non aveva né l'autorità né i mezzi per esercitare un controllo effettivo ed adeguato sullo sviluppo dei lavori, ragione per la quale, in applicazione dei principi fissati dalle Sezioni unite (n. 38343 del 24/4/2014), non poteva essere chiamato a rispondere dell'infortunio. Si sottolinea, ancora, la contraddittorietà della sentenza laddove ricollega la posizione di garanzia di H.H. ai "fattori di rischio connessi alla scarsa o nulla manutenzione della copertura dell'immobile" per poi ammettere, però, che la ricostruzione dello stato dei luoghi prima dell'infortunio trovava ostacolo nella mancanza di testimonianze e documenti.
Ad avviso della difesa, inoltre, la posizione di garanzia attribuita a H.H. confliggeva con le valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine: all'idoneità della società L.L. Autotrasporti a svolgere i lavori; al ruolo di cotitolare ricoperto dal defunto all'interno della ditta appaltatrice; alla semplicità del lavoro che rendeva "grottesco" la redazione del documento di programmazione e valutazione dei rischi.
6.b Con il terzo motivo, si denuncia l'inosservanza dell'art. 533 cod. proc. pen. "per violazione della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e la manifesta illogicità della motivazione per contrasto con la regulae iuris fissata dalla sentenza rescindente". Si espone che la Corte territoriale aveva dato atto della difficoltà di ricostruire le circostanze della caduta e dello stato dei luoghi prima dell'infortunio per la mancanza di prove al riguardo ma poi aveva respinto la richiesta difensiva di disporre una perizia sulle strutture del capannone e aveva concluso che il defunto era stato costretto a muoversi avanti e indietro "in un contesto insidioso" reso ancora più pericoloso dalla scarsa o nulla manutenzione della copertura. Il ragionamento probatorio sviluppato nella sentenza, pertanto, violava la regola di giudizio imposta dall'art. 533 cod. proc. pen. e anche le direttive impartite dalla sentenza rescindente, che aveva prescritto al giudice del rinvio di non affidarsi a "ipotesi congetturali" e di "dare idonea giustificazione degli elementi sui quali si fonda il proprio convincimento".
6.c Con il quarto motivo, si denuncia l'inosservanza dell'art. 546 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in relazione alla pena irrogata e al giudizio di bilanciamento sostenendo che il riconoscimento del concorso di colpa del lavoratore, dell'avvenuto pagamento della provvisionale e della decisione di non agire per ottenerne la restituzione a seguito dell'assoluzione poi annullata avrebbero giustificato la prevalenza delle attenuanti generiche e, comunque, una riduzione della pena.
6.d Con ultimo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 541 cod. proc. pen. e 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 con riferimento alle spese processuali liquidate alle parti civili sostenendo che:
in presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale costituitesi a mezzo di un unico difensore il compenso da liquidarsi deve essere unico, salva la possibilità di aumento nella misura del 20% per ciascuna parte;
non era stata disposta la compensazione nonostante il riconoscimento del concorso di colpa della vittima.
7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina che, con unico motivo, ha denunciato la violazione degli artt. 5 e 25-septies del D.Lgs. 231/01 e il deficit motivazionale in relazione all'assoluzione della società J.J. Srl Si assume che: la condanna di H.H. integra il presupposto di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) del predetto D.Lgs. "non essendo stato mai in discussione...che l'incarico fu affidato nell'interesse e a vantaggio della società";
la decisione di far intervenire la L.L. Autotrasporti Srl per la rimozione della cenere di origina lavica accumulatasi sulla copertura non era "una scelta personale o espressione di astratte prerogative dominicali ma determinazione finalizzata alla salvaguardia del patrimonio aziendale";
la mancata adozione di misure individuali di prevenzione del rischio di cadute dall'alto rispondeva sì a un'esigenza della ditta esecutrice dei lavori, rappresentata dalla riduzione dei tempi di lavorazione, ma anche dell'impresa committente che si era rivolta a una ditta non in possesso delle idoneità professionale proprio per contenere i costi senza preoccuparsi delle "modalità di esecuzione" di un intervento che già l'anno precedente avevano determinato un infortunio sul lavoro nell'esecuzione del medesimo appalto.
8. Hanno proposto ricorsi avverso la sentenza anche le parti civili E.E. e F.F. i quali, con il primo motivo, denunciano la violazione degli artt. 589 cod. pen., 90 e 148 D.Lgs. 81/2008, 125, 530 e 597 cod. proc. pen. nonché la carenza di motivazione e il travisamento della prova in relazione all'assoluzione di I.I. Il motivo individua una serie di circostanze di fatto e valutazioni, si seguito riportate, rinvenibili nella sentenza impugnata che si assume non trovano riscontro nelle emergenze istruttorie o sono dalle stesse smentite:
non vi era prova alcuna che K.K., da sempre inquadrato quale dipendente, fosse anche cogestore della società;
la consulenza tecnica depositata dalla difesa degli imputati rivelava, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, che: anche il "tetto in lamiera" non era "calpestabile"; K.K. stava collocando i birilli e nastri per delimitare l'area dei lucernai; chi si fosse trovato sopra il tetto avrebbe avuto difficoltà a mantenersi in piedi;
il verbale di sopralluogo a firma dell'ispettore M.M. provava che il "manufatto... risultava carente di manutenzione... stante la presenza di ossidazione su tutte le strutture portanti metalliche nonché sulla copertura e la vetustà degli elementi in vetroresina";
l'incidente occorso l'anno precedente a F.F. nell'esecuzione del medesimo intervento smentiva le seguenti affermazioni della Corte territoriale: "il lavoro era semplicissimo"; la ditta L.L. Autotrasporti aveva le competenze per eseguirlo; era del tutto superflua la redazione di un documento di programmazione e valutazione dei rischi.
Si sottolinea, quindi, che nulla era stata fatto dal committente per verificare l'idoneità della società L.L. Autotrasporti a svolgere l'intervento commissionato, in palese violazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, così come non risultava che era stata segnalata all'appaltatore l'elevatissima pericolosità dell'area di cantiere o che era stata verificata l'adozione da parte della società appaltatrice delle "più elementari misure minime a salvaguardia della salute dei lavoratori", restando così integrata anche la violazione dell'art. 148 D.Lgs. 81/2008.
Da tali premesse, le parti civili fanno discendere la fondatezza delle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, che aveva ritenuto "luogo di lavoro ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui si svolge", per poi sostenere che la piena consapevolezza dell'intervento manutentivo affidato alla società di G.G. in capo a I.I. poteva trarsi dalla linea difensiva, del tutto sovrapponibile a quella del fratello H.H.
Si lamenta, ancora, che la Corte territoriale si era sottratta all'obbligo di fornire una motivazione rafforzata in relazione all'assoluzione di I.I.
8.a Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 589 cod. pen. e 1127 cod. civ. nella parte in cui la Corte territoriale ha riconosciuto un concorso di colpa della vittima senza specifica richiesta degli appellanti. Il motivo richiama giurisprudenza di legittimità per rilevare che gli appelli di H.H., I.I. e G.G. non muovevano alcuna censura prospettante un concorso di colpa della vittima, per cui la questione non poteva essere esaminata dalla Corte territoriale in sede di rinvio.
9. Hanno proposto ricorsi, a mezzo del difensore di fiducia, anche A.A., B.B., C.C. e D.D. articolando due motivi.
Il primo motivo muove censure assai simili a quelle esposte nel primo motivo proposto dalle parti civili E.E. e F.F. per cui si rimanda alla sintesi riportata al punto 8. Si aggiunge, inoltre, che tali argomenti erano stati esposti dalla parte civile nella memoria scritta depositata a corredo della discussione orale ma erano stati ignorati dalla Corte.
9.a Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 589 cod. pen. e 1127 cod. civ. nonché il deficit di motivazione con riferimento al riconoscimento, a carico della vittima, di un concorso di colpa. Si rileva che con il gravame non era stata chiesto alla Corte territoriale di riconoscere un concorso di colpa della vittima per cui la sentenza, sul punto, andava oltre quanto devoluto degli appelli. Si rappresenta, ancora, l'infondatezza nel merito del riconoscimento rientrando nell'area del rischio che deve essere presidiata dai titolari della posizione di garanzia anche le negligenze, l'imprudenza e l'imperizia del lavoratore.
Diritto
1. Il Tribunale ha ricostruito la dinamica dell'infortunio ritenendo che K.K., dipendente della "L.L. Autotrasporti Srl" con la qualifica di escavatorista, era intento a effettuare lavori di pulizia sul tetto del capannone della J.J. Srl sprovvisto di mezzi di protezione idonei a evitare cadute dall'alto. Venutosi a trovare su uno dei lucernai della copertura, il lavoratore era precipitato al suolo a seguito della rottura del rivestimento del pannello in vetroresina che lo sorreggeva.
Il Tribunale ha anche ritenuto irrilevante se G.G. fosse stato incaricato di ispezionare e valutare lo stato dei luoghi o se gli fosse stata affidata l'esecuzione delle operazioni di pulizia commissionate dalla J.J. Srl in quanto, in ogni caso, il lavoratore era stato esposto a una situazione di pericolo.
1.a La sentenza annullata, a pagina 11, esclude l'ipotesi del sopralluogo rilevando come vi era stato un primo accesso nella sede della J.J. Srl da parte di G.G. e del figlio F.F. (classe (Omissis)) il 22/2/2015 e poi da parte di G.G. e F.F. il 23/2/2015 per cui "nessun altro sopralluogo (era) necessario".
1.b La seconda sentenza della Corte territoriale dà per scontato che K.K. stava eseguendo i lavori commissionati dalla società proprietaria rappresentando che la presenza di due scope e un secondo casco rendevano del tutto probabile che il defunto non fosse da solo ma che con lui vi fosse un secondo lavoratore.
2. I ricorsi non ripropongono più la causale del sopralluogo, la cui illogicità è disvelata non soltanto dalle considerazioni innanzi esposte, ma anche dalla incongruenza di un intervento eseguito dal dipendente in totale autonomia quando ancora il contratto di appalto non poteva ritenersi concluso essendo la ditta committente in attesa del preventivo.
2.a In relazione alla dinamica dell'infortunio, la sentenza impugnata dà per remota la possibilità che K.K. fosse inciampato mentre si spostava sostenendo che la perdita di equilibrio "difficilmente avrebbe prodotto quella secca avulsione del pannello caduto al suolo che appare corrispondere al carico provvisorio di un corpo in piedi".
Non è dato comprendere sulla scorta di quale legge fisica un corpo posizionato in verticale ha più probabilità di determinare il distacco del pannello di vetroresina del medesimo corpo che vi impatta cadendo, e quindi con un'energia cinetica superiore.
Alla dinamica della caduta dedica attenzione solo la difesa di H.H. che esclude l'ipotesi accidentale ritenendola incompatibile con la posizione dei birilli e dei nastri rifrangenti senza, però, fornire ulteriori specificazioni.
Va però osservato che la relazione redatta dall'ing. N.N., allegata al ricorso proposto dall'avv.to CARMEN TRIMARCHI, addebita l'ipotesi della caduta accidentale a "un imprevisto (il lavoratore è verosimilmente inciampato o scivolato mentre si trovava in prossimità di un lucernaio)".
La questione non ha comunque rilevanza decisiva.
3. La sentenza rescindente ha chiaramente precisato in cosa debba consistere il comportamento eccentrico e abnorme del lavoratore idoneo a sottrarre il datore di lavoro alla responsabilità per l'infortunio patito dal dipendente.
Nel caso di specie, la lavorazione da eseguire era l'asportazione dalla copertura dei materiali che vi si erano depositati e il rischio strettamente connesso all'esecuzione dell'appalto era quello di caduta dall'alto.
In proposito del tutto prive di fondamento sono le censure difensive, formulate dal difensore di G.G., prospettanti l'inapplicabilità degli artt. 111 e 115 D.Lgs. 81/08. L'art. 107 del predetto D.Lgs., infatti, fornisce la seguente definizione di lavori in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile". Questa Corte ha anche precisato che "l'altezza superiore a metri due dal suolo, di cui all'art. 16 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (ed oggi all'art. 107 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), in tema di precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, va calcolata in riferimento all' altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore" (Sez. 4, n. 16221 del 02/04/2019, Monte, Rv. 275652-01). Nel chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 148 D.Lgs. citato, inoltre, in relazione ad un infortunio occorso a un lavoratore caduto da un'altezza di cinque o sei metri mentre era intento a operare sulla copertura di un capannone industriale con un piano di calpestio piano, questa Corte (Sez. 4, n. 10857 del 12/3/2019, Trovalusci) ha disatteso l'argomento difensivo volto a escludere che ricorressero gli estremi del "lavoro in quota" con la motivazione di seguito riportata : "Vi è al riguardo un dato testuale che risulta dirimente, costituito dalle disposizioni di cui al Titolo IV, capo II del D.Lgs. n. 81/2008, recante Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, ed in particolare da quanto stabilito dall'art. 148... Dunque è evidente la riferibilità della nozione di "lavoro in quota" anche alle prestazioni eseguite su coperture del tipo di quella ove avvenne l'infortunio per cui è processo. Ne deriva, per converso, l'irrilevanza, oltreché l'infondatezza, dell'assunto in base al quale non si sarebbe potuto parlare, nella specie, di "lavoro in quota" non trattandosi di un tetto spiovente ma di una copertura piana: in realtà la presenza di una parziale copertura in ondulina del capannone (alto 5-6 metri circa), inidonea a sopportare il peso dei lavoratori, rendeva necessarie le misure di protezione e prevenzione degli infortuni derivanti da lavori in quota. Di tal che, anche nel caso di specie - come correttamente puntualizzato dalla Corte distrettuale - trova applicazione la nozione suddetta, che del resto l'art. 107 del Testo Unico del 2008 riferisce a lavori comportanti rischi di caduta da un'altezza superiore ai due metri, e che è nozione di applicazione generale, al punto di non essere limitata al settore delle costruzioni edilizie, riguardando tutte le attività in quota che possano determinare cadute dall'alto dei lavoratori (cfr. Sez. 4, n. 21268 del 03/10/2012 - dep. 2013, Ciracì e altri, Rv. 255277). Ne deriva inoltre l'infondatezza, anche, del quarto motivo di ricorso: essendo infatti configurabile la nozione di "lavoro in quota", il piano operativo di sicurezza (di cui al combinato disposto dell'art. 17, comma 1 lettera A, dell'art. 4 89, comma 1 lettera H e dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008) doveva necessariamente recare specifica menzione delle misure preventive e protettive, nonché dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; l'assenza di tali indicazioni, rilevante ai fini del rischio concretizzatosi, è stata specificamente valutata dalla Corte di merito come elemento deponente per l'inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa (per un caso in parte analogo di inidoneità del P.O.S. che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, vds. Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017, Prina, Rv. 271026)".
Tali principi si attagliano perfettamente al caso in esame, essendo stato K.K. comandato a operare - giova ribadirlo - con l'unica protezione di un casco, su una copertura collocata a circa sei metri dal suolo, con il compito di rimuovere, dalle lamiere grecate e dai pannelli in vetroresina che la componevano, la polvere vulcanica che vi si era depositata con l'uso di scope.
Va, anche, aggiunto che il motivo in valutazione risulta proposto per la prima volta con il ricorso per Cassazione e quindi, anche per questa ragione, risulta inammissibile.
4. Venendo agli argomenti sintetizzati ai punti 5. e 6. del ritenuto in fatto, va osservato che anche a voler addebitare al defunto un comportamento imprudente e anomalo, lo stesso, in quanto strettamente connesso alle mansioni cui K.K. era stato adibito, non si risolve in un condotta esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulsa da ogni ipotizzabile scelta del lavoratore, in grado di attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 34535 del 7/8/2023, P. e S.P. A.; conf. Cass. 27 luglio 2023 n. 32661; Cass. 9 agosto 2022 n. 30795).
Questa Corte ha anche chiarito che "perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia predisposto anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242)" (Sez. 4, n. 12326 del 10/1/2024, Nico). Infatti, qualora "l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro (Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017, Spina, Rv. 273247)" (Sez. 4, n. 12326 del 10/1/2024, Nico).
Anche sotto tale profilo la condotta del defunto, anche a volerne ammettere il carattere imprudente, non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento.
5. Strettamente connesse a quanto finora esposto, sono le censure mosse dalle parti civili alla sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che il lavoro da eseguire era "semplicissimo", non presentava "particolari pericoli, lucernai a parte" e non necessitava di una preventiva valutazione dei rischi.
La sentenza non dice quali risultanze probatorie sorreggano le predette affermazioni ma è indubbio, come sottolineato dalle parti civili, che la Corte territoriale non ha tenuto in considerazione due fonti di prova che stridono con le valutazioni appena sintetizzate.
La relazione redatta dal consulente della J.J. Srl allegata al ricorso dell'avv.to Trimarchi rivela che il manto di copertura era realizzato con pannelli in lamiera zincata non calpestabili in quanto aventi limiti di portanza pari a 120-150 kg/mq che avrebbero imposto di adottare adeguate misure di prevenzione (tavole in copertura per la distribuzione del peso degli operatori interessanti la copertura non calpestabile) e protezione (approntamento di un ponteggio o di rete di protezione all'interno del capannone, sistemi di ancoraggio temporaneo e dispostivi di imbracatura), alla cui mancanza K.K. dovette far fronte "evitando di interessare contemporaneamente con entrambi i piedi uno stesso modulo di lamiera al fine di distribuire il peso del corpo su più moduli, sfruttando la capacità portante di una superficie maggiore di elementi".
È stato, inoltre, allegato al ricorso dell'avv.to Trimarchi il verbale di stenotipia dell'udienza del giorno 8/10/2018 che prova che nell'anno 2014, nell'eseguire i lavori di pulitura del tetto del capannone, F.F. era caduto venendo trasportato in ospedale.
Tali dati stridono con le considerazioni innanzi esposte della Corte territoriale.
In estrema sintesi, quindi, il rischio di caduta che K.K. dovette fronteggiare, senza alcuna delle misure che sarebbe stato necessario adottare era non solo prevedibile in astratto ma reso palese dall'infortunio occorso l'anno precedente a F.F.
6. Parlare in un tale contesto di rischio eccentrico e esuberante confligge con i principi fondamentali della tutela antinfortunistica.
La motivazione risulta, quindi, carente ma nel senso opposto rispetto a quanto rappresentato nei ricorsi di G.G. e di H.H. in quanto omette di considerare informazioni che rendono ancora più evidente la violazione delle norme antinfortunistiche richiamate dalla Corte territoriale e contestate in imputazione.
7. Quanto esposto disvela già la manifesta infondatezza del ricorso proposto da G.G.
8. Venendo alla posizione di H.H., le considerazioni esposte consentono già di disattendere gli argomenti volti a negare l'esistenza di un nesso di causalità fra l'infortunio e la violazione delle norme antinfortunistiche che avrebbero dovuto essere osservate per l'esecuzione dell'appalto esposti nel primo motivo del ricorso.
8.a Il secondo motivo d'impugnazione è del pari infondato.
Il Tribunale ha addossato a H.H. la responsabilità per l'infortunio addebitandogli:
la violazione dell'art. 90 D.Lgs. 81/08, rilevando che la Autotrasporti Srl non poteva vantare un'esperienza specifica nei lavori in quota e che non era stato richiesto il documento di valutazione dei rischi per i lavori di eseguire, pacificamente mai predisposto;
di non adeguatamente informato la società appaltatrice dei rischi connessi alla precarietà della copertura;
di non aver verificato le modalità di esecuzione dell'attività inibendo a K.K. di "accedere direttamente sul manto di copertura".
8.b Di tali profili di responsabilità nella sentenza impugnata residua solo il terzo avendo la Corte territoriale sostenuto che la semplicità della prestazione richiesta rendeva la predisposizione di un documento di progettazione e valutazione dei rischi "grottesca" e "superflua" una "specifica formazione del lavoratore".
La sentenza, però, non spiega, nonostante riconosca che, quanto meno in relazione ai lucernai, vi era un pericolo di caduta, perché per lavori di manutenzione e pulizia di una copertura resisi necessari dalle infiltrazioni d'acqua rilevate, da eseguirsi a oltre sei metri di altezza dal suolo, non trovava applicazione, come sostenuto dal Tribunale, la previsione dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/08 che impone al committente, nel caso di lavori che espongono i lavoratori ai rischi di caduta dall'alto, di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie con la modalità dell'allegato XVII che, alla lettera b), prevede l'esame del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) o l'autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5. Obbligo che, come sottolineato nei ricorsi delle parti civili, non venne adempiuto.
8.c Alla violazione dell'obbligo di verificare l'idoneità della ditta affidataria in ogni caso si accompagnava, come ritenuto dalla Corte distrettuale, la violazione dell'obbligo di controllare se l'appaltatore avesse adottato le misure necessarie a tutela dei lavoratori che sarebbero stati impiegati nell'esecuzione dei lavori.
In mancanza di un documento di valutazione dei rischi e di un responsabile dei lavori, a fronte di un contratto stipulato oralmente che non risulta contemplasse fra le prestazioni richiesta la messa in sicurezza dell'area dell'intervento e di una situazione di pericolo che traeva origine dal luogo stesso ove i lavoratori della ditta appaltatrice sarebbero stati chiamati a operare, gravava sulla società committente l'obbligo di procedere, quanto meno, a una preventiva verifica in ordine alle cautele volte a garantire lo svolgimento del lavoro in sicurezza, controllo che, se eseguito, avrebbe rivelato immediatamente l'assenza di qualsivoglia misura volta a fronteggiare il rischio di caduta.
8.d Non sono, quindi, condivisibili le affermazioni del difensore di H.H. allorquando sostiene che l'imputato non aveva alcun obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza e non aveva l'autorità o i mezzi per esercitare un controllo effettivo.
Corrisponde a un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui "il committente datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa e in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (Sez. 4, n. 5893 del 08/01/2019, Perona, Rv. 275121-01; Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272221-01), sia con riguardo al dovere di fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i suoi dipendenti sono incaricati di lavorare (Sez. 4, n. 42951 del 31/10/2024, Capurro; conf. Sez. 4, n. 35336 del 24/8/2015, Della Torre relativa a vicenda in cui l'imputato aveva consentito che i lavori venissero svolti da una squadra di operai, della quale faceva parte la vittima, senza previamente assicurarsi che fossero stati approntati i necessari presidi di sicurezza e senza previamente aver verificato competenze e professionalità d'imprese e lavoratori, anche autonomi).
8.e Le considerazioni innanzi esposte consentono anche di disattendere il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv.to Giuffrida, risultando la condanna ancorata a circostanze di fatto certe che configurano un rischio ambientale derivante dal luogo di esecuzione dell'attività affidata a K.K. che, quindi, prescindono dalla scarsa o nulla manutenzione della struttura.
8.f Fondato risulta il quarto motivo d'impugnazione sintetizzato al punto 6.c del ritenuto in fatto.
L'atto di appello aveva contestato il trattamento sanzionatorio deducendo che H.H. era incensurato e che aveva provveduto al pagamento della provvisionale e soddisfatto l'azione di rivalsa avanzata dall'INPS e che tali elementi avrebbero giustificato la prevalenza delle attenuanti generiche e la parametrazione al minimo della pena.
Il riconoscimento del concorso di colpa a carico del lavoratore deceduto era un ulteriore elemento che avrebbe potuto astrattamente incidere sulla pena determinata dal giudice di primo grado.
Ebbene, il motivo relativo al trattamento sanzionatorio non è stato preso in considerazione dalla Corte territoriale non rinvenendosi nella sentenza riferimento alcuno alla pena e al giudizio di equivalenza delle circostanze.
8 .g Fondato è anche il motivo relativo alle spese proposto nell'interesse di H.H., essendo stata la liquidazione disposta, del tutto immotivatamente, in misura fissa per ognuna delle persone fisiche costituitesi parti civili in palese violazione del principio, espressione di un consolidato orientamento di legittimità, secondo cui "in tema di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, salvo che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche, secondo una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 34521 del 02/10/2020, Pardini, Rv. 279978-01; Sez. 4, n. 14743 del 27/1/2022, Di Campi).
9. Venendo agli appelli delle parti civili, infondate risultano le censure difensive relative all'assoluzione di I.I. Ha rilevato la Corte che l'incarico alla L.L. Autotrasporti Srl era stato affidato direttamente da H.H. in maniera del tutto informale e che il capannone non era inserito nel complesso aziendale della J.J. Srl in quanto non vi si svolgeva alcuna attività d'impresa per cui non poteva operare la posizione di garanzia attribuita dall'imputata risultando "connessa agli eventi inerenti il normale ciclo della lavorazione".
9.a Il ricorso proposto dall'avv.to Trimarchi risulta incentrato sulla linea difensiva seguita nel giudizio da I.I., che si assume "completamente allineata agli argomenti sviluppati nel merito dal fratello", e sulla inidoneità della predetta a ricoprire l'incarico di responsabile della sicurezza, in quanto priva dei "requisiti di competenza, professionalità, indipendenza e autonomia" necessari, ma non indica elemento alcuno da cui desumere che I.I. era stata informata dell'iniziativa presa dal fratello H.H. in ordine all'intervento manutentivo da eseguirsi su di un capannone che non ospitava attività rientranti "nel normale ciclo della lavorazione" della Srl
Ma vi è di più. La situazione di pericolo cui i lavoratori della Autotrasporti Srl sarebbero stati chiamati a operare era palese in quanto discendente dalle stesse caratteristiche del capannone e, quindi, nota a H.H., che l'intervento manutentivo aveva commissionato. Ma se si ritiene che H.H. avesse posto in essere una condotta colpevolmente omissiva pur nella consapevolezza della situazione di pericolo esistente, come la parte civile sostiene, sarebbe necessario spiegare il contributo dato dall'imputata alla causazione dell'evento in quanto il comportamento dovuto omesso avrebbe segnalato una situazione di pericolo che, secondo l'ipotesi accusatoria, H.H. conosceva e aveva ignorato (in relazione a fattispecie simile cfr. Sez. 4, n. 36476 del 1/9/2014, Porretta).
Va, infine, rilevato che la doglianza relativa all'asserita violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, oltre a confliggere con quanto statuito dalla sentenza rescindente non tiene conto che la pronuncia assolutoria è fondata su una diversa valutazione in punto di diritto operata sul presupposto dell'erroneità di quella formulata dal primo giudice, per cui, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, non sussiste la necessità di una motivazione rafforzata (Sez. 2, n. 38277 del 77E/2019, Nuzzi, Rv. 276954-04; Sez. 4, n. 42951 del 31/10/2024, Capurro).
9.b Le considerazioni innanzi esposte consentono di respingere anche il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di A.A., B.B., C.C. e D.D.
9.c Inammissibili risultano i motivi d'impugnazione relativi al riconoscimento di un grado di colpa in capo al defunto proposti dalle parti civili.
Pur dovendosi dare atto sia dell'orientamento di legittimità che esclude che il concorso di colpa della vittima rientri nella cognizione del giudice di appello se non oggetto di gravame (Sez. 3, n. 27120 del 5/3/2015, Ottonello, Rv. 264033-01; Sez. 4, n. 14074 del 5/3/2024, Cafarella) sia della già sottolineata superficialità delle valutazioni sul punto formulate dalla Corte territoriale, va, tuttavia, escluso che i motivi in valutazione siano sorretti da un interesse apprezzabile, risultando l'accertamento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell'evento privo di efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M., Rv. 275874-01; Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, Cafarella, Rv. 286187-01; Cass. civ. Sez. 3, n. 15392 del 13/6/2028, Rv. 649308).
10. Fondato risulta il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica avverso l'esclusione della responsabilità della J.J. Srl in relazione all'illecito contestato.
Non è dato comprendere, innanzitutto, la rilevanza data dalla Corte territoriale alla veste assunta da H.H. allorquando conferì l'incarico di rimuovere la cenere vulcanica dalla copertura, come se l'agire nell'esercizio di facoltà dominicali piuttosto che quale imprenditore avesse un'incidenza sul soggetto che sarebbe stato gravato delle spese relative, risultando in entrambi i casi la J.J. Srl, proprietaria del capannone.
La valutazione in ordine alla consistenza del ritorno economico derivante dal reato, ancora, risente dalle errate e superficiali valutazioni espresse in relazione alla pericolosità della prestazione commissionata alla L.L. Autotrasporti Srl ed entrano in insanabile contraddizione con la parte della sentenza che illustra le misure cautelari adottate nell'anno 2017 per operare sulla medesima copertura, che avevano comportato non soltanto la collocazione di paletti di delimitazione a corda ma anche l'installazione di linee guida alle quali il manutentore potesse agganciarsi. Un'adeguata valutazione della natura dell'intervento avrebbe, ancora, imposto di considerare non solo la fragilità delle lastre dei lucernai ma anche i limiti di portanza della copertura in lamiera grecata. La selezione di una ditta in possesso delle competenze necessarie per eseguire quel tipo di intervento e l'adozione delle misure antinfortunistiche adeguate, quindi, avrebbe profondamento inciso sulle modalità esecutive determinando una protrazione dell'intervento e costi superiori che, inevitabilmente, sarebbero ricaduti sulla società committente.
Apodittica e confliggente con le risultanze istruttorie, pertanto, risulta la conclusione cui perviene la Corte territoriale che ha qualificato come irrisorio il beneficio che sarebbe derivato per l'ente dalla violazione delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori. Né, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito oggettivo dell'interesse, è stata valutata la sistematicità della violazione delle norme antinfortunistiche disvelata dal fatto che nel 2014 la manutenzione del tetto era stato affidato alla L.L. Autotrasporti ed eseguito con le medesime modalità da K.K. e F.F., espressione di una politica d'impresa disattenta alle esigenze della sicurezza al fine della massimizzazione dei profitti e, quindi, al soddisfacimento di un interesse dell'ente (Sez. 4, n. 4480 del 17/11/2020 (dep. 2021), Tremmacchi).
11. All'inammissibilità del ricorso di G.G. segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare, considerati i profili di inammissibilità rilevati, in Euro tremila. La pluralità di ricorsi originanti il presente grado e l'esito del giudizio, conclusosi con la conferma delle statuizioni civili, non consentono di gravare le parti civili delle spese del giudizio sia in quanto non del tutto soccombenti sia per l'impossibilità di "discernere tra le spese derivate dall'impugnazione dell'una o dell'altra parte" (Sez. 3, 14/3/2019, Chanura, Rv. 275174).
12. La situazione di soccombenza in ordine all'azione civile proposta nel processo comporta la condanna di G.G. al pagamento delle spese relative alla partecipazione al grado di legittimità delle parti civili difese dall'avv.to Borgogno e di E.E., avendo F.F. revocato la costituzione di parte civile nei confronti di G.G., che si liquidano, avuto riguardo per le richieste avanzate, come in dispositivo, rinviando al giudice di rinvio la liquidazione delle spese relative ai rapporti fra H.H. e le parti civili al giudice del rinvio.
Nulla va liquidato a favore di I.I. a titolo di rifusione delle spese processuali sostenute, non essendo stata richiesta la condanna delle parti civili ricorrenti a norma dell'art. 541 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28709 del 29/04/2015, Pagliara, Rv. 264852-01; Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Bargiacchi, Rv. 284452-01; Sez. 2, n. 17434 del 22/02/2019, Pascar Srl, Rv. 276442-01).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla responsabilità della Srl J.J. nonché nei confronti di H.H. limitatamente ai punti concernenti il giudizio di comparazione tra circostanze e alle statuizioni relative alle spese liquidate in favore delle parti civili con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso di H.H.. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da G.G. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi delle parti civili nei confronti di I.I. Dichiara inammissibile i ricorsi delle parti civili per difetto di interesse relativamente al punto concernente il concorso di colpa della persona offesa. Condanna, inoltre, G.G. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. ROBERTO BORGOGNO che liquida in complessivi Euro 6.840, oltre accessori di legge nonché in favore della parte civile E.E. che liquida in complessivi Euro 3.600 oltre accessori d legge. Spese processuali nei rapporti tra le parti civili e H.H. al definitivo.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2025.
