Cassazione Penale, Sez. 3, 04 marzo 2025, n. 8888 - Infortunio mortale durante i lavori di adeguamento della struttura aeroportuale. Morte a distanza di 4 anni e nesso causale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da:
Dott. RAMACCI Luca - Presidente
Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere
Dott. GAI Emanuela - Consigliere
Dott. GIORGIANNI Giovanni - Consigliere
Dott. BOVE Valeria - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a A il (omissis);
avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Enzo Gaito, che si è riportato ai motivi nuovi ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1. Con sentenza del 16 febbraio 2024 la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, n. 15155 del 26/01/2022, in riforma della sentenza emessa il 25 ottobre 2018 dal Tribunale di Castrovillari, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta a A.A. per il reato di cui all'art. 589, commi primo e secondo, cod. pen., per aver, nella sua qualità di datore di lavoro ed amministratore unico, responsabile legale della "Calabria Lavori" Sas, ditta che stava eseguendo lavori di adeguamento della struttura aeroportuale di C, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché con violazione degli artt. 22 e 43 D.Lgs. n. 626 del 1994, 28, 70, 71 e 109 D.Lgs. n. 81 del 2008, cagionato la morte del lavoratore B.B., a seguito dell'infortunio occorso il 25 settembre 2008, allorquando questi (unitamente al dipendente C.C., parte lesa del reato di cui all'art. 590, cod. pen., già dichiarato estinto per prescrizione con la sentenza di primo grado) intento a scaricare, con l'aiuto di un muletto, delle casseformi e pennelli metallici da un T.I.R., agganciate ad una catena, nell'area portuale riservata alla Sistema Walcom Srl, veniva travolto dal materiale edile, riportando politraumi vari, trauma cervicale e toraco-addominale, dai quali derivava uno stato comatoso-vegetativo permanente, protrattosi per oltre quattro anni, fino a quando, il 18 dicembre 2012, seguiva la morte. Il giudice rescissorio ha inoltre concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata, che aveva condannato l'imputato, in solido con la parte civile Lega Navale Italia - Sezione di C - al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza, con condanna alle ulteriori spese del giudizio rescissorio.
2. Avverso l'impugnata sentenza ha proposto ricorso l'Avv. Giovanni Antonio Scatozza, difensore di fiducia di A.A., affidandosi a due motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 40, 41, comma secondo, e 589, commi primo e secondo, cod. pen.
Si premette che questa Corte aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 settembre 2020 dovendo il giudice verificare la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta ascritta all'imputato, risalente al 25 settembre 2008 e l'evento morte, verificatosi quattro anni dopo, il 18 dicembre 2012, rispetto al quale andava verificata la sussistenza o no di una serie causale alternativa, innescante un rischio nuovo e diverso da quello attivato dalla condotta.
Tanto premesso, si lamenta che l'impugnata decisione ha nuovamente omesso il giudizio controfattuale che aveva determinato l'annullamento con rinvio della decisione cassata, avendo i giudici rescissori recepito le indimostrate ed erronee determinazioni del consulente tecnico d'ufficio, prof. D.D., così fondando il giudizio di responsabilità su dati statistici e/o probabilistici, che questa Corte, in sede rescindente, aveva espressamente censurato. Si lamenta che il consulente tecnico d'ufficio, in maniera del tutto ascientifica, ha escluso l'insorgenza di altre patologie - che questa Corte aveva indicato come un elemento da accertare - basandosi sulle sue personali convinzioni, così offrendo una giustificazione personale, in assenza di autopsia che veniva apoditticamente ritenuta inutile dal consulente in ragione del fatto che il paziente, deceduto in costanza di ricovero, era attivamente monitorato. Si rappresenta che tale monitoraggio, in base alla cartella clinica, serviva solo a tracciare le funzioni vitali e non costituiva un valido monitoraggio clinico e che il paziente, neanche quando le sue condizioni cliniche erano peggiorate, è stato sottoposto ad esami strumentali (TAC, ECG, etc) che avrebbero potuto rilevare (o escludere) altre patologie.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 40, 41, comma secondo, e 589, commi primo e secondo, cod. pen. e vizio di motivazione, travisamento della prova.
Si lamenta che nella decisione adottata in sede rescissoria i giudici della corte territoriale non hanno considerato dirimente l'alternativa strada, della malnutrizione, suggerita dal consulente tecnico di parte, dott. E.E., travisando in questo modo il riconoscimento di una causa sopravvenuta ex art. 41, comma secondo, cod. pen., tale da interrompere il nesso di causalità rispetto all'originario rischio.
Diversamente da quanto ritenuto in sentenza, il consulente tecnico di parte aveva evidenziato una serie di dati (errori terapeutici nella condotta dei sanitari; calo ponderale del peso del B.B.; crollo metabolico e cedimento multiorganico dovuto al fallimento del trattamento nutrizionale; pessima gestione dei dispositivi medici utilizzati per garantire una alimentazione artificiale enterale PEG; funzionamento non corretto del dispositivo PEG; numerosi episodi infettivi) che non sono stati adeguatamente valutati dalla Corte di appello, la quale ha invece dato rilievo ad una informazione inesistente nel processo, ossia "la condizione infettiva multiorgano" mai emersa nel corso del processo, con evidente travisamento del dato probatorio.
3. In data 30 dicembre 2024, previa revoca del precedente difensore, venivano depositati motivi nuovi dal nuovo difensore di fiducia nominato, prof. Avv. Alfredo Gaito.
3.1 Si lamenta in primo luogo che la Corte d'Appello di Catanzaro non ha accertato se gli accadimenti occorsi durante il ricovero e le loro tempistiche potessero costituire una serie causale alternativa innescante un rischio nuovo e diverso da quello attivato dalla condotta. Si evidenzia che non è stata fatta l'autopsia e che non sono state vagliate le risultanze acquisite alla luce del criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". Si ripercorre quindi la testimonianza resa dal perito, nonché l'elaborato peritale da questi redatto contestandone le conclusioni.
Pur attribuendo alle argomentazioni della consulenza di parte il pregio di essere fondate su dati di fatto oggettivi estrapolati dalla cartella clinica, si lamenta che la Corte territoriale ne ha travisato le conclusioni ritenendo che il consulente di parte non avesse introdotto autonome patologie idonee ad interrompere il nesso causale tra la condotta colposa di A.A. e il decesso, avendo denunciato soltanto meri errori dei sanitari, peraltro privi di valenza perché non ravvisati anche dal perito.
Di contro, si evidenzia che il consulente tecnico di parte aveva individuato la causa della morte nella malnutrizione del paziente e nel sensibile calo ponderale da costui riportato (circa 30 kg): segnatamente, aveva censurato come nello specifico, a fronte di tutti gli episodi infettivi verificatisi per una cattiva gestione del dispositivo PEG, questo non fosse stato sostituito con altro dispositivo c.d. PEJ, posizionato più in basso rispetto alla regione gastrica, oramai macerata dalle plurime infezioni susseguitesi, idoneo a scongiurare il decesso. Si afferma che la malnutrizione derivante da molteplici errori terapeutici posti in essere dai sanitari era da ritenersi causa sopravvenuta innescante un rischio nuovo e diverso da quello attivato dalla condotta di A.A.
Si conclude che nel caso di specie ricorre l'interferenza di cause autonome sopravvenute, che di fatto ha interrotto la serie causale innescata dall'incidente sul lavoro.
4. Alla presente udienza il Sost. Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Diritto
1. Il ricorso proposto è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
1.1 I due motivi di doglianza proposti nel ricorso e ripresi nei motivi aggiunti, possono essere trattati congiuntamente ed essi presuppongono la corretta indicazione di ciò che è stato oggetto di censura nel giudizio rescindente e del principio di diritto cui la Corte territoriale doveva conformarsi.
Sez. 4, n. 15155 del 26/01/2022 ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 settembre 2020 ritenendo necessario verificare la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta (pacificamente dimostrata e non contestata), ascritta all'imputato, e l'evento morte, verificatosi a distanza di quattro anni dall'infortunio sul lavoro, dopo che la vittima, senza soluzione di continuità, è rimasta costantemente ricoverata in stato di coma vegetativo, e ciò alla luce di quel un doveroso giudizio controfattuale che la costante giurisprudenza di questa Corte richiede e che si sostanzia "in quell'operazione logica che, eliminando dalla realtà (contro i fatti) la condizione costituita da una determinata condotta umana, verifica se il fatto oggetto del giudizio sarebbe egualmente accaduto, con la conseguenza che nell'ipotesi di indifferenza della condotta nella produzione dell'evento, deve escludersi che essa ne costituisca una causa, mentre, al contrario, laddove senza quella condotta l'evento non si sarebbe prodotto, essa è condizione causale dell'evento".
Questa Corte evidenziava che il nodo da sciogliere nel caso di specie riguardava "il decesso, collocatosi ad anni di distanza dalla condotta, e coincide con la verifica della sussistenza di una serie causale alternativa, innescante un rischio nuovo e diverso da quello attivato dalla condotta. E ciò, perché l'eventuale diversità dei rischi interrompe e separa la sfera di responsabilità del garante (datore di lavoro) dall'evento prodottosi, quando una qualunque circostanza - in questo caso l'eventuale instaurarsi di una patologia del tutto indipendente dalle lesioni riportate - radicalmente esorbitante rispetto al rischio che egli è chiamato a governare, inneschi una nuova ed autonoma serie causale".
1.2 Tanto premesso, sostiene la difesa, sia nell'iniziale ricorso che nei motivi aggiunti, che la Corte territoriale ha nuovamente omesso di svolgere quel giudizio controfattuale che le era stato richiesto e prim'ancora di verificare la sussistenza di una serie causale alternativa, che abbia innescato un rischio nuovo e diverso da quello attivato dalla condotta pacificamente ascritta all'imputato, che ha dato causa all'infortunio sul lavoro.
1.3 Ebbene, il giudice del rinvio ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dopo aver compiuto attività istruttoria, che si è sostanziata nel disporre una perizia medico legale, nominando il prof. D.D., finalizzata ad accertare la causa di morte del B.B. e se la stessa fosse ricollegabile o no all'infortunio sul lavoro occorsogli quattro anni prima del decesso: gli esiti di tale accertamento, riportati nell'elaborato scritto, sono stati illustrati dal perito nel corso del suo esame dibattimentale e di essi la sentenza dà conto nella parte motiva, così come da conto della eventuale incidenza di altre cause sopravvenute che possano o no aver inciso sull'evento.
In particolare, si rappresenta che il perito - dopo aver approfondito in passato per ragioni scientifiche e di studio il tema oggetto dell'incarico - ha fondato i suoi accertamenti sulle risultanze del diario clinico, essendo stata la persona offesa ininterrottamente ricoverata fino al decesso; che in conseguenza dell'infortunio la parte aveva riportato lesioni tali da determinarne lo stato di coma; che da quel momento gli è stata praticata una continua assistenza finalizzata a garantirgli la somministrazione, pervia parentale, degli alimenti necessari a mantenerlo in vita, curando gli episodi infettivi che hanno interessato la stomia, mediante una PEG utilizzata per accedere direttamente allo stomaco.
Richiesto di chiarire l'incidenza che avesse avuto il notevole calo ponderale (circa 30 kg), il perito ha chiarito che tale condizione è una conseguenza inevitabile dello stato vegetativo, tale da causare un lento scivolamento del paziente verso una condizione di vita minimale, incidendo il gravissimo danno cerebrale riportato sulla coscienza e sul malfunzionamento dell'intero organismo.
Quanto poi, e più direttamente, sulle cause di morte, il perito ha esposto che il decesso si è verificato in conseguenza di una condizione infettiva multiorgano, che si è prodotta nonostante il paziente sia sempre stato sottoposto a un monitoraggio attento e scrupoloso ed è stato quindi il diretto, inevitabile e incolpevole effetto dell'uso della strumentazione e delle necessarie tecniche invasive di nutrizione parenterale che devono essere praticate per lunghissimi periodi di tempo in pazienti che come la vittima versavano in una irreversibile persistente condizione vegetativa di totale incoscienza.
In relazione, poi, all'incidenza di altri fattori, gli stessi sono stati esclusi, essendosi rimarcato che tutti gli episodi infettivi (circa dodici) sono sempre stati efficacemente curati e trattati e, rispondendo alle osservazioni del consulente di parte, secondo il quale avrebbero dovuto essere effettuati altri accessi per la nutrizione dall'esterno, si è rimarcato che non sarebbero stati privi di rischi e comunque non sarebbero stati in alcun modo risolutivi, non neutralizzando il rischio di nuove infezioni in ragione della lunga durata della degenza.
Si è quindi escluso che ad aver determinato la morte del B.B. siano state altre patologie a carico eventualmente di altri apparati quale quello circolatorio o respiratorio ed è stato ribadito che la morte si è verificata soltanto in conseguenza delle gravissime lesioni riportate a seguito dell'infortunio e per effetto delle prevedibili e non prevedibili sepsi, dovute alla ininterrotta condizione di coma e alla alimentazione che si pratica in questi casi, e che laddove si sono verificate complicanze, esse sono state sempre efficacemente trattate.
1.5 Richiamando le valutazioni del perito, la Corte di appello, con motivazione giuridicamente corretta e priva di profili illogicità, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente, e, nel premettere che l'incidente che ha cagionato al B.B. le gravissime lesioni craniche è stato causato dalle plurime condotte omissive colpose ascritte all'imputato, ormai coperte da giudicato, ha condiviso le argomentazioni del perito laddove ha escluso l'intervento nel processo causale sfociato nell'exitus di una serie causale alternativa, idonea ad interrompere il nesso di casualità fra il decesso del B.B. e le condotte colpose dell'imputato.
In particolare, raffrontandosi anche con le censure mosse in sede di gravame e con le osservazioni del consulente di parte, la Corte di appello ha, da un lato, escluso che fossero ravvisabili condotte colpose ascrivibili ai sanitari che hanno seguito il paziente in una struttura di eccellenza, specializzata nel trattamento dei pazienti che versano in condizioni di coma vegetativo; dall'altro, che siano intervenute a cagionare il decesso altre autonome patologie, del tutto indipendenti dall'incidente occorso quattro anni al B.B.
I giudici territoriali si sono anche confrontati (pag. 9 e 10 della sentenza) con l'opposta tesi esposta dal consulente di parte - che aveva ricondotto la causa della morte (in tesi, ritenuta non accertata, non essendo stata disposta una autopsia) non solo ad autonome patologie, alcune delle quali riportate nella parte finale dell'elaborato, quanto soprattutto alla gestione della nutrizione enterale effettuata dai sanitari - ed ha, anche in questo caso con motivazione completa e puntuale, escluso che ciò possa essersi verificato e che comunque possa aver inciso sul decesso, giungendo così a concludere, applicando i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, che anche se si fossero avuti errori terapeutici (comunque non ravvisati) essi non avrebbero comunque assunto i connotati dell'evento assolutamente atipico eccezionale e straordinario, idoneo ad interrompere la serie causale, imprimendogli una direzione ed un esito che altrimenti non avrebbe mai avuto.
1.6 Ritiene questo Collegio che le argomentazioni della sentenza impugnata in questa sede siano immuni da vizi, e che, anzi, le censure proposte si risolvano, in sostanza, in una richiesta di rivalutazione delle acquisizioni istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità, e non si confrontano con le puntuali e precise motivazioni contenute nella sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso.
Giova sul punto evidenziare che nel giudizio di legittimità non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; più di recente Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
Va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 hanno ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
1.7 Il tema devoluto al giudice del rinvio riguardava a ben vedere quello delle cause sopravvenute sufficienti a determinare l'evento, rispetto alle quali questo collegio condivide il costante ed uniforme orientamento di questa Corte - implicitamente richiamato anche nel giudizio rescindente - secondo cui le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero danno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa (ex plurimis Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi, Rv. 286013 - 01; in termini conformi, tra le ultime, Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, dep. 202, Licciardi, Rv. 284338 - 02; Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846 - 01; Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Vasile, Rv. 263581 - 01; Sez. 4, n. 10626 del 19/02/2013, Morgando, Rv. 256391 - 01).
Tale principio è stato da ultimo ribadito proprio in una fattispecie relativa a responsabilità per omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha escluso rilevanza deterministica esclusiva alle sopravvenute complicanze nosocomiali, causa ultima del decesso del lavoratore, per il lungo periodo di immobilizzazione patito in conseguenza di gravi fratture vertebrali (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi, cit).
1.8 Nel caso di specie, nessuna censura può essere mossa alla Corte di appello che, conformandosi al principio di diritto espresso da questa Corte in sede rescindente, ha disposto accertamenti per risalire alla causa del decesso, nominando un perito, ed ha motivatamente argomentato, in termini logici e sulla base di puntuali e rigorosi accertamenti medico-legali, sul nesso di causalità tra l'incidente subito dal B.B. e il decesso intervenuto quattro anni dopo, così colmando il vizio motivazionale che ha portato all'annullamento della precedente pronuncia della corte territoriale.
Attenendosi a quanto devolutole, la decisione oggetto di scrutinio ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi espressi da questa Corte ed ha spiegato perché l'evento morte è stato ritenuto eziologicamente collegato alle lesioni riportate in occasione dell'infortunio sul lavoro, e perché deve escludersi che su di esso abbiano inciso altre condotte o altri fattori innescanti una serie causale alternativa ed esorbitante.
A tal proposito i giudici di merito hanno espressamente valutato e anche superato le osservazioni del consulente della difesa attenendosi al documentato riferimento alle condizioni del lavoratore quali erano all'atto del ricovero nella struttura sanitaria subito dopo l'infortunio occorsogli e a quelle in cui versava durante il lungo ricovero in stato di coma; nonché richiamando il coerente ragionamento secondo il quale eventuali negligenze dei sanitari (per altro ritenute insussistenti) non avrebbero innescato, nelle condizioni date, un processo causale autonomo, così applicando il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale, nel caso in esame escluso (ex plurimis, Sez. 4, n. 21454 del 02/05/2023, Sez. 5, n. 18396 del 04/04/2022, Di Bernardo, Rv. 283216 - 02; Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269976 - 01).
Giova, in proposito, aggiungere che non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui (Sez. 4, n. 18800 del 13/04/2016, Bonanni, Rv. 267255 - 01).
La Corte di appello ha dunque fatto corretta applicazione dei principi di diritto in tema, posto che nel caso di specie, la serie causale innescata dall'infortunio, che ha cagionato le gravissime lesioni che hanno posto il B.B. in uno stato di coma neurovegetativo, non è stata interrotta né dalle negligenti omissioni dei sanitari (che, si ribadisce, non sono state ritenute sussistenti) né da altre concause, quali il calo ponderale o l'alimentazione con la sonda, con le conseguenti prevedibili ma non evitabili sepsi, che se anche possano aver favorito o accelerato il decesso, non lo hanno comunque autonomamente determinato (cfr in questo senso quanto affermato in motivazione da Sez. 5, n. 18396 del 04/04/2022, Di Bernardo, Rv. 283216 - 02).
Su tali corrette valutazioni e sul percorso argomentativo svolto dalla Corte di appello, non si è efficacemente confrontata la difesa, né nei motivi inizialmente proposti, né nei motivi aggiunti, avendo continuato a rinnovare, come si è avuto modo di osservare, la propria tesi, fondata sulle conclusioni cui è pervenuto il consulente di parte, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso.
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2025.
