Cassazione Civile, Sez. 3, 11 marzo 2025, n. 6451 - Risarcimento di danni da infortunio sul lavoro. Danno patrimoniale e danno non patrimoniale



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere Est.

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere

Dott. GORGONI Marilena - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso iscritto al n. 10321/2022 R.G. proposto da:

A.A., B.B. e C.C., elettivamente domiciliati in R VIA (Omissis), presso lo studio dell'avvocato FERRARA CARMELO FABRIZIO (Omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato LEMBATI CROCIFISSO ELIO (Omissis)

- ricorrenti -

contro

ENI Spa, elettivamente domiciliata presso l'avvocato LO PRESTI GIACOMO (Omissis) che la rappresenta e difende

- controricorrente -

nonché contro

COSTRUZIONI EDIL PONTI SOCIETÀ COOPERATIVA, ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, ALLIANZ Spa, OFFICINE MECCANICHE GELESI Srl

- intimati -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 129/2021 depositata il 15/3/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2025 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

 

Fatto


Per quanto qui rileva, la Corte d'appello di Caltanissetta, quale giudice di rinvio a seguito di Cass. n. 1146/2015, con sentenza n. 129/2021 ha accolto domanda di risarcimento di danni da infortunio sul lavoro proposta da D.D., condannando ENI Spa a corrispondergli, detratto quanto da ENI già versato per ordinanza ex articolo 186 quater c.p.c. emessa dal Tribunale di Gela il 25 settembre 2001 (cioè Euro 85.362,06 oltre accessori) e quanto versatogli da Inail (cioè Euro 107.675,24), la somma di Euro 81.310,29 oltre accessori; condannava inoltre ENI pagare per surroga a Inail la somma di Euro 107.675,24 oltre interessi.

Hanno presentato ricorso, basato su tre motivi, gli eredi di D.D., deceduto il 26 novembre 2016, cioè l'avv. A.A. - che difende sé e gli altri due eredi ricorrenti -, B.B. e C.C.; ENI si è difesa con controricorso.

Il PG ha depositato requisitoria, chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il resto. Memorie hanno depositato i ricorrenti e la controricorrente.

 

Diritto


1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1916 e 1223 c.c. per avere il giudice di rinvio decurtato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante a D.D. quanto corrispostogli da Inail ai sensi degli articoli 66, 68 e 74 D.P.R. 1124/1965.

La corte territoriale ha escluso che il lavoratore danneggiato possa cumulare le due voci di risarcimento, per cui ha ritenuto occorrente la detrazione (ha invocato S.U. 12566/2018) sul risarcimento di Euro 274.347,59 riconosciuto per danno non patrimoniale e spese vive.

Si oppone che quanto liquidato da Inail e quanto liquidato dalla stessa corte territoriale "hanno titoli diversi", essendo quello corrisposto da Inail riguardante il danno patrimoniale per essersi l'infortunio verificato il 19 maggio 1992, con conseguente applicazione dell'articolo 66, nn. 1 e 2, D.P.R. 1124/1965. Solo dall'entrata in vigore il 25 luglio 2000 del D.Lgs. 38/2000 Inail indennizza ai lavoratori incorsi in infortunio anche il danno non patrimoniale.

Sarebbe "ancora più macroscopica" la decurtazione del danno non patrimoniale per gli accertamenti medici di Inail espletati per il suo compito e degli interessi sui ratei della rendita corrisposti a D.D., che mai gli avrebbe percepiti ma che Inail avrebbe chiesto a ENI "calcolandoli al momento della sua domanda riconvenzionale". Qui non opererebbe il principio della compensano lucri cum damno, perché l'indennità di Inail riguarda "pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui il A.A. ha chiesto il risarcimento al responsabile ENI". 2.1 Non si può denegare la complessiva attenzione e adeguatezza con cui la corte territoriale ha affrontato la presente causa; tuttavia la censura racchiusa in questo primo motivo merita accoglimento.

S.U. 12566/2018 ha affermato che l'importo della rendita per inabilità permanente corrisposta da Inail va detratto del risarcimento dovuto per lo stesso titolo (nel caso che era in esame, un lavoratore aveva subito infortunio in itinere) dal responsabile del fatto illecito nei confronti del danneggiato, e ha precisato di applicare, nella fattispecie che aveva in esame, il principio per l'indennizzo da parte dell'Inail del danno patrimoniale, non essendo ancora applicabile ratione temporis l'articolo 13 D.Lgs. 38/2000, il quale, al secondo comma, stabilisce: "In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro ... verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'Inail..., in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni...". 2.2 La giurisprudenza giuslavoristica di legittimità ha chiaramente affermato che la copertura assicurativa dell'Inail alla componente risarcitoria del danno biologico è stata istituita dell'articolo 13 D.Lgs. 38/2000 (Cass. 6306/2017), anteriormente non coprendo l'Inail nel suo ambito di indennizzo il danno biologico, bensì soltanto l'attitudine al lavoro dell'assicurato e quindi concerneva la sua specifica menomazione.

Così, tra gli arresti più recenti, Cass. ord. 26165/2015 ha dichiarato che, in base alla disciplina del D.P.R. 1124/1965, applicabile anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000 - che all'articolo 13 "ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica" -, l'indennizzo elargito da Inail riguarda solo la "riduzione della capacità lavorativa" e, anche in forza della interpretazione della Consulta (sentenze nn. 319/1989, 356 e 485/1991), "non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico", onde "va escluso che parte del danno biologico risulti coperta dalla rendita corrisposta dall'Inail per la riduzione della capacità di lavoro generica" in quanto le indennità Inail "sono collegate e commisurate" unicamente ai riflessi che la menomazione psicofisica riversa "sull'attitudine al lavoro dell'assicurato", nessun rilievo assumendo "gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli ambiti diversi da quelli riconducibili all'attitudine al lavoro, benché in tali ambiti resti compresa la stessa capacità di lavoro, ma in relazione a considerazioni ed effetti assolutamente differenti" (conformi, tra gli arresti massimati, Cass. 11704/2003, Cass. 4649/2004, Cass. 5493/2006 e Cass. 14776/2006; e v. pure Cass. sez. 63, ord. 25327/2016, per cui il risarcimento del danno biologico non va decurtato se la vittima ha percepito da Inail, prima del 9 agosto 2000, indennizzo della lesione dell'attitudine al lavoro ex articolo 74 D.P.R. 1124/1965).

3. Il primo motivo è dunque fondato, e ciò comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, assorbiti gli altri motivi (il secondo concernente gli interessi su quanto spettante e il terzo la liquidazione delle spese di lite), alla medesima corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese.

 

P.Q.M.


Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma il 27 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2025.