Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 marzo 2025, n. 6402 - Procedimento di revisione, per aggravamento, dell'equo indennizzo: stesse regole vigenti al momento della presentazione della domanda


 

"Il procedimento di revisione, per aggravamento, dell'equo indennizzo resta assoggettato alle regole vigenti al momento di presentazione della domanda di equo indennizzo, costituendo la revisione una fase eventuale del procedimento originario".



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. SPENA Francesca - Consigliera

Dott. MARCHESE Gabriella - Rel. Consigliera

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 7308-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato VINICIO VIOL, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO MARIANI;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LAURA DAMIANI, DONATELLA MORAGGI, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 186/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/08/2018 R.G.N. 141/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto


1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda dell'assicurato volta ad ottenere "il computo dell'equo indennizzo per aggravamento con i parametri previsti dalla normativa in vigore al momento dell'originaria causa di servizio anziché con i parametri previsti dal D.P.R. 461/2001 in vigore al momento del verificarsi dell'aggravamento".

2. La Corte territoriale ha ritenuto che l'aggravamento configurasse un nuovo evento assicurativo e che, pertanto, andasse liquidato con i criteri del D.P.R. nr. 461 del 2001, ratione temporis applicabile, e non con quelli di cui al D.P.R. nr. 834 del 1981, in base ai quali era stato liquidato l'originario importo. Nulla, pertanto, doveva corrispondersi perché la somma determinata con i nuovi parametri era "assorbita" da quella già liquidata per effetto della normativa precedente.

3. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione A.A., deducendo un unico motivo di censura, illustrato successivamente con memoria.

4. Ha resistito, con controricorso, l'Inail.
 

Diritto

 

5. Con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.- parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.P.R. nr. 461 del 2001 e alla circolare Inail del 22.12.1995 nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

6. Complessivamente, il motivo censura la sentenza della Corte di appello che ha ritenuto applicabile alla domanda di aggravamento la normativa successiva a quella vigente al momento dell'insorgenza della patologia per la quale era stato richiesto l'equo indennizzo.

7. Per il ricorrente, una volta riconosciuto e liquidato un evento di danno, conseguente a causa di servizio, secondo determinati parametri, vigenti al momento dell'infortunio, l'aggravamento, pur se intervenuto successivamente all'abrogazione di detti parametri, deve essere liquidato in base agli originari criteri di calcolo e non a quelli sopravvenuti.

8. Il ricorso è fondato.

9. Sulla questione di causa questa Corte si è già espressa con sentenza del 14 dicembre 2020 n. 28408; ai principi affermati, e alle ragioni ivi sottese, riferibili anche alla fattispecie concreta, si intende dare continuità in questa sede.

10. Si è osservato che la revisione dell'indennizzo per effetto di un intervenuto aggravamento va liquidata sulla base della normativa ratione temporis applicabile alla domanda originaria e con gli stessi criteri utilizzati per la primigenia quantificazione dell'equo indennizzo.

11. La richiesta di aggravamento ha, infatti il suo presupposto nell'originaria domanda di equo indennizzo e, dunque, pur se proposta successivamente all'entrata in vigore di una nuova normativa, continua ad essere valutata secondo i criteri vigenti in precedenza e applicati alla originaria istanza di indennizzo.

12. A fondamento del principio, vi è la considerazione che la revisione per aggravamento costituisce solo una fase ulteriore ed eventuale del procedimento originario (che resta unico), trovando il proprio presupposto nel già intervenuto riconoscimento di una dipendenza da causa di servizio, e, comunque, in una domanda precedente.

13. L'aggravamento costituisce una semplice evoluzione negativa della medesima invalidità, per cui è legata ad essa sotto il profilo della eziopatogenesi e, quindi, del trattamento giuridico, a prescindere dal fatto che sia solo successivamente riscontrata. Restano, pertanto, applicabili le regole previste per l'originaria domanda.

14. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e rinviata alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie concreta, facendo applicazione del principio che segue: "il procedimento di revisione, per aggravamento, dell'equo indennizzo resta assoggettato alle regole vigenti al momento di presentazione della domanda di equo indennizzo, costituendo la revisione una fase eventuale del procedimento originario".

Al giudice di rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, l'11 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2025.