Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 marzo 2025, n. 6401 - Prescrizione del diritto all'indennizzo per patologie professionali alle ginocchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente
Dott. SPENA Francesca - Consigliera
Dott. MARCHESE Gabriella - Rel. Consigliera
Dott. BUFFA Francesco - Consigliere
Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 19458-2021 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato DANIELE BRAGONI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, EMILIA FAVATA, che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 397/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/05/2021 R.G.N. 485/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE.
Fatto
1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda dell'odierno ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per patologie professionali alle ginocchia.
2. La Corte di Appello ha dichiarato la prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. nr. 1124 del 1965.
3. Ha premesso che l'unica questione controversa riguardava l'individuazione del dies a quo del termine triennale di prescrizione dell'azione nei confronti dell'INAIL che il primo giudice aveva collocato ad una certa data e che, invece, l'appellante pretendeva di posticipare ad altro momento.
4. La Corte territoriale ha osservato, in primo luogo, con richiamo dei principi di diritto elaborati dal giudice di legittimità, che, ai fini della individuazione del dies a quo, occorreva stabilire, sulla base di circostanze oggettive e "secondo una valutazione media" il momento di consapevolezza tanto dell'esistenza di una malattia causalmente collegata all'attività professionale quanto del raggiunto livello di "gravità indennizzabile".
5. Ha, quindi, ritenuto che, nel caso concreto, detta conoscenza, sulla base dei dati documentali acquisiti in giudizio, dovesse fissarsi al 23 febbraio 2015, momento in cui al lavoratore era rilasciato un certificato dal medico del patronato che evidenziava la malattia, il nesso causale con l'attività lavorativa ed il raggiunto grado di indennizzabilità.
6. Rispetto all'individuato momento, l'azione, proposta il 24 maggio 2019, era, pertanto, tardiva.
7. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione A.A., deducendo un unico motivo di censura, illustrato successivamente con memoria.
8. Ha resistito, con controricorso, l'Inail.
Diritto
9. Con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- parte ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 112 D.P.R. nr. 1124 del 1965, anche in riferimento all'art. 100 cod. proc. civ., nonché falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697 cod. civ. in relazione all'art 13, co 2, lett.a), del D.Lgs. nr. 38 del 2000 e all'art. 1 del DM 12 maggio 2000.
10. In sintesi, parte ricorrente censura l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine triennale. Assume che, sulla base dei documenti prodotti in causa e delle emergenze della consulenza tecnica, altro era il momento che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare ai fini della decisione della questione di prescrizione.
11. Il motivo è inammissibile.
12. Le censure si limitano a prospettare una critica generica dell'iter argomentativo, senza sviluppare, in diritto, rilievi puntuali alle affermazioni in esso contenuto e senza considerare, in fatto, che si è in presenza di una pronuncia cd. doppia conforme.
13. La Corte territoriale ha utilizzato parametri coerenti con quelli elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e, conformemente ad essi, con giudizio di merito, ha individuato il momento di conoscenza del raggiunto grado di indennizzabilità della malattia professionale.
14. È consolidato il principio di diritto secondo cui, a seguito di Corte Cost. n. 206 del 1988, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al T.U. n. 1124 del 1965, art. 112, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito (cfr., tra le tante, Cass. nr. 15042 del 2019).
15. L'accertamento di fatto, necessariamente presuntivo, circa la sussistenza degli elementi necessari ai fini del momento di decorrenza della prescrizione è incensurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 16728 del 2006 e successive conformi).
16. Nella specie, i giudici territoriali hanno valutato il materiale probatorio e, sulla base dello stesso, ritenuto che la consapevolezza della malattia, del nesso causale con l'attività lavorativa e del suo grado invalidante indennizzabile dovesse collocarsi al momento in cui era rilasciato, dal medico del patronato, il certificato medico del 28 febbraio 2015.
17. Il motivo di ricorso, al di là della formale denuncia di violazione di norme di legge, nella sostanza, sviluppa una serie di argomentazioni che prospettano una soggettiva ricostruzione della vicenda fattuale, diversa da quella apprezzata dai giudici di merito ed espressa in una motivazione che non si espone a censure di legittimità.
18. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, non dovendosi, però, provvedere sulle spese perché ricorrono le condizioni di esonero ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., come da dichiarazione in atti.
19. Sussistono, invece, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis., ove dovuto;
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente riportati nell'ordinanza.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, l'11 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2025.
