Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2025, n. 9796 - Omessa valutazione del rischio connesso all'accesso in quota agli organi della macchina non segregati. Nessun comportamento abnorme
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro - Relatore
Dott. CENCI Daniele - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
A.A. nato a B il (Omissis)
inoltre:
I.n.a.i.l.
Ontex Manufactoring Italy Srl
avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte d'Appello di L'Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori:
È presente l'avvocato Salvatori Francesca del foro di Roma in difesa della parte civile Inail, la quale si associa al PG chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Deposita inoltre conclusioni e nota spese.
Sono presenti gli avvocati Valentini Cristiana e Tatozzi Goffredo del foro di Chieti, in difesa di A.A., i quali chiedono l'accoglimento del ricorso e depositano atto di rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato.
Fatto
1. Con sentenza del 22.3.2024, la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di A.A., quale direttore dello stabilimento della Onex Manufactoring Italy Srl, , in relazione alle lesioni colpose cagionate al dipendente B.B., mentre questi stava operando sulla linea di produzione denominata "(Omissis)", verificando dall'alto, su una scala, il corretto funzionamento dei macchinari: il lavoratore aveva perso l'equilibrio e appoggiato sul nastro trasportatore la mano sinistra, che veniva trascinata da due rulli in movimento, procurandosi le lesioni di cui alla documentazione medica in atti, dalle quali derivava una malattia di oltre 40 giorni, consistite in "trauma da schiacciamento con amputazione 1 - 2 - 3 dito della mano sinistra" (fatto del 20.7.2017). Al A.A. è stato addebitato, per quanto qui rileva, l'omessa previsione del rischio specifico nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e la mancata installazione delle protezioni che avrebbero evitato l'infortunio.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con cui si deduce - in sintesi - l'omessa valutazione di prove decisive, con particolare riguardo alle deposizioni rese dai testi C.C. e D.D., i quali, in sede dibattimentale, avevano reso informazioni rilevanti, precisando che:
- la scala su cui era salito il dipendente infortunato non era utilizzata per controllare il processo produttivo dall'alto, non essendovene alcun bisogno, visto che la macchina era completamente trasparente nelle sue protezioni laterali;
- la scala serviva per incorsare i materiali o sostituirli, ma sempre a linea ferma;
- poco prima dell'incidente, era stato riscontrato un fermo della macchina, per un problema di imbustatrice.
In sede di appello era stata sottolineata l'importanza di tali dichiarazioni, le quali consentirebbero di spiegare una dinamica del sinistro diversa da quella ricostruita dai giudici territoriali: verosimilmente l'operaio infortunato, contravvenendo ai ripetuti divieti iscritti in tutta la sua formazione e nei documenti aziendali, aveva voluto effettuare qualche verifica sulla problematica di imbustamento che si era presentata pochi minuti prima del sinistro, cercando di intervenire nella parte interna senza fermare la produzione, in piena violazione delle regole di sicurezza. Del resto, la sentenza di primo grado non aveva chiarito per quale ragione l'operaio avesse perso l'equilibrio, accontentandosi delle dichiarazioni della persona offesa, secondo cui "forse" la scala si era mossa, nonostante la scala fosse perfettamente a norma e con le ruote bloccate. Su tale problematica e sulle prove ad essa pertinenti, la Corte territoriale non ha speso una sola parola. La sentenza impugnata, inoltre, ha stravolto il significato delle dichiarazioni rese dal teste D.D., affermando che tutti gli operatori avevano il dovere di usare la scala per visionare dall'alto i processi produttivi, mentre il teste aveva fatto riferimento esclusivamente al dovere di tutti gli operatori, all'inizio e alla fine del turno, di verificare le scale e gli sgabelli della linea produttiva.
Si deduce che anche le dichiarazioni rese dalla persona offesa, secondo cui non vi era stato alcun inceppamento della linea poco prima del sinistro, sono in contrasto con quanto riferito dal responsabile di linea D.D., il quale riferisce senza dubbi o esitazioni che il blocco avvenuto pochi minuti prima dell'incidente era stato cagionato da un problema "di imbustatrice", tanto da essere segnalato dai fogli macchina dell'apposito software da lui controllato in quel momento. Anche la questione del presunto movimento della scala, pur con le ruote bloccate, è stata completamente glissata dalle due sentenze di merito.
Si eccepiscono, infine, vizi motivazionali in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante la condotta post factum del ricorrente (eliminazione delle violazioni antinfortunistiche contestate, modifica al DVR, versamento della somma di Euro 130.000 in favore del lavoratore infortunato) ne consentisse l'applicazione.
2.1. Sono stati depositati motivi nuovi, con cui si denuncia l'erronea identificazione dei contenuti obbligatori del DVR, la mancanza di motivazione in punto di causalità ed in ordine all'elemento soggettivo del reato.
Diritto
1. I motivi dedotti sono privi di pregio; pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
2. Va premesso, in punto di fatto, che i giudici di merito hanno adeguatamente ricostruito la dinamica dell'incidente in questione sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte, accertando che la linea di produzione ove si era verificato l'infortunio era dotata di protezioni laterali che impedivano il contatto con le parti mobili del macchinario, che si bloccavano in caso di apertura di tali protezioni, mentre nella parte superiore, ove era possibile accedere mediante una scala non fissa - fornita dal datore di lavoro e non dal costruttore di linea - vi erano organi in movimento privi di protezione, vale a dire rulli, ove era finita la mano del B.B., il quale nell'occasione era salito su detta scala per visionare dall'alto il processo produttivo e, giunto nella parte più elevata della scala, aveva perso l'equilibrio, ragione per cui aveva appoggiato la mano sinistra sui rulli in funzione.
Il nucleo essenziale dell'addebito mosso all'imputato è quello di non aver valutato nel DVR il rischio connesso all'accesso in quota agli organi della macchina "(Omissis)", in quanto non segregati; nonché, conseguentemente, di non aver installato protezioni anche nella parte superiore della linea, onde proteggere da eventi accidentali (come quello in disamina) i lavoratori che si fossero trovati in quota. In effetti, i giudici hanno dato conto del fatto che dopo l'incidente l'azienda aveva provveduto ad inserire dei pannelli in quota per impedire l'accesso alle meccaniche in movimento della linea di produzione.
3. Tanto premesso, le censure con cui si deduce l'omessa valutazione di prove decisive, con particolare riguardo alle deposizioni rese dai testi C.C. e D.D., non colgono nel segno, laddove il ricorrente prospetta che la persona offesa, secondo le disposizioni aziendali, non avrebbe mai dovuto salire sulla scala con la linea in funzione, così deducendo, essenzialmente, la configurabilità di un comportamento abnorme del lavoratore, idoneo ad escludere il nesso causale.
3.1. Il vizio dedotto è quello di "travisamento della prova", che chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01), visto che la cognizione del giudice di legittimità resta circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia" del c.d. "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605-01).
Occorre anche che l'elemento travisato, la cui inequivoca individuazione e specifica rappresentazione spetta al ricorrente, assuma portata decisiva, nel senso che l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01). Anche il presupposto della decisività dell'atto asseritamente travisato deve essere compiutamente allegato e specificamente dimostrato dal ricorrente, il quale non può esimersi dall'indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01).
Le superiori considerazioni non fanno altro che ribadire quello che costituisce un insegnamento costante della Suprema Corte a riguardo dei limiti strutturali del vizio motivazionale deducibile in cassazione, cui consegue il noto principio per cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). In altri termini, l'orizzonte del sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica della tenuta logico-giuridica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione e non può spingersi oltre, non potendo la Corte di cassazione sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del significato delle prove assunte né nella conseguente operazione di trarne le inferenze logiche ritenute idonee a sostanziare il suo convincimento (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01).
Nella specie, inoltre, va sottolineato che ricorre il caso della cosiddetta "doppia conforme" di condanna, atteso che la struttura argomentativa della sentenza impugnata si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, sicché le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). E proprio la lettura congiunta delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado consente di apprezzare la sussistenza di un apparato argomentativo logico-giuridico che sfugge ai rilievi prospettati dal ricorrente.
3.2. Con riferimento alla testimonianza resa da C.C., si osserva che il ricorrente richiama tale deposizione nella parte in cui il teste avrebbe chiarito che salire sulla scala per "visionare la produzione" era un'attività non solo vietata, ma anche inutile, visto che la macchina era strutturata proprio per consentire un controllo esterno e in piena sicurezza dal basso. La censura prospetta che di tale informazione i giudici di merito non abbiano erroneamente tenuto conto, nonostante la sua decisività per inquadrare in termini giuridicamente corretti la fattispecie in disamina.
Il rilievo è privo di pregio.
Per affermare che la sentenza non abbia adeguatamente valutato una prova ritenuta "decisiva", non basta limitarsi a rappresentarne il risultato, nel caso costituito dalle dichiarazioni rese dal teste C.C., ma occorre che tali dichiarazioni siano messe a confronto con quelle rese da altri testi, o comunque con gli esiti delle altre prove assunte in giudizio, al fine di fornire ragionevole dimostrazione che l'omessa o erronea delibazione di quella testimonianza abbia inciso in maniera decisiva sulla decisione, nel senso che qualora la testimonianza asseritamente omessa fosse stata valutata unitamente alle altre prove, essa avrebbe determinato un diverso esito del giudizio, modificandolo in termini favorevoli all'imputato. Invero, nessuna prova può avere un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita; e per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile (cfr. Sez. 5, n. 23757 del 05/06/2006, De Florio, in motivazione).
Una simile operazione non risulta in alcun modo svolta nella doglianza in disamina, a fronte di una sentenza che ha motivatamente accertato - alla luce del complesso delle risultanze processuali acquisite e con valutazione insindacabile in questa sede - che l'incarico lavorativo del B.B. prevedeva l'uso della scala in quota per visionare il processo produttivo quando la linea era in funzione, sicché la sua condotta non poteva ritenersi eccentrica rispetto alle mansioni assegnate.
3.3. Con riferimento alla testimonianza resa da D.D., è appena il caso di rilevare che la stessa è stata prospettata dal ricorrente come "decisiva" sulla base di una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dai giudici territoriali. Secondo il ricorrente, infatti, il lavoratore infortunato, contravvenendo ai ripetuti divieti aziendali, nell'occorso avrebbe agito per effettuare qualche verifica sulla problematica di imbustamento che si era presentata pochi minuti prima del sinistro (secondo quanto riferito dal teste D.D.), cercando di intervenire nella parte interna della linea senza fermare la produzione, sporgendosi oltre la balaustra del ponteggio mobile per intervenire sul processo e rimuovere qualcosa di incagliato nella macchina.
Tale ricostruzione, tuttavia, è frutto di mere supposizioni della difesa dell'imputato, smentite dai riscontri processuali acquisiti e logicamente argomentati nelle conformi sentenze di merito, secondo quanto già precisato innanzi.
3.4. Un'ulteriore doglianza lamenta il travisamento della testimonianza del D.D., nella parte in cui i giudicanti hanno affermato che, secondo la sua deposizione, tutti gli operatori avevano il dovere di usare la scala per monitorare dall'alto i processi produttivi, mentre il teste - a detta del ricorrente - avrebbe solo fatto riferimento al dovere di tutti gli operatori, all'inizio e alla fine del turno, di verificare le scale e gli sgabelli delle linee produttive.
La censura è inammissibile.
Essa non rispetta il principio di autosufficienza, poiché è articolata estrapolando solo un breve passo delle dichiarazioni del D.D., di per sé non indicativo della sicura configurabilità di un travisamento della prova, non potendosi in questa sede apprezzare il significato di quelle (poche) dichiarazioni trascritte nel ricorso, nel senso voluto dalla difesa ricorrente.
A conforto di quanto appena scritto, si deve rammentare il costante insegnamento per cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (cfr. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01).
4. Quanto alla censura con cui si contesta la dinamica del sinistro, deducendosi come anche la persona offesa non abbia saputo spiegare il perché dell'acrobatica posizione che l'aveva condotto ad atterrare con la mano sinistra sopra i rulli della macchina e come la questione del movimento della scala non sia stata approfondita nelle sentenze di merito, si osserva quanto segue.
Si tratta di rilievi generici, che attengono al merito e che devono considerarsi, comunque, irrilevanti, poiché non sono qui in discussione le modalità specifiche che hanno condotto all'infortunio: una volta appurato che il lavoratore stava svolgendo un'attività rientrante nelle sue mansioni e che, nell'occorso, egli aveva accidentalmente appoggiato la mano sui rulli in movimento, procurandosi lesioni, il compito devoluto ai giudicanti era quello di stabilire se l'incidente fosse stato determinato dalla violazione delle specifiche regole cautelari in materia antinfortunistica contestate nel capo di imputazione; e ciò hanno fatto con motivazione immune da vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
5. È priva di pregio anche la censura con cui si contesta il diniego dalla speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello offerto sul punto una motivazione non manifestamente illogica, argomentando la sua decisione sul rilievo della estrema gravità delle conseguenze lesive riportate dall'operaio infortunato, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
6. Occorre, infine, dare conto della inammissibilità dei motivi nuovi enunciati nella memoria depositata dal difensore del ricorrente, datata 23.12.2024, con specifico riferimento a quelli con cui si denuncia l'erronea identificazione dei contenuti obbligatori del DVR, in nessun modo connessi con quelli dedotti nel ricorso principale, per lo più attinenti all'asserita abnormità del comportamento tenuto dal lavoratore e alla dinamica del sinistro.
Invero, è costante l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294-01).
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Inail, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità a favore della parte civile Inail, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Così è deciso in Roma il 15 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2025.
