Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 marzo 2025, n. 6404 - Responsabilità del datore di lavoro e azione di regresso INAIL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente
Dott. MARCHESE Gabriella - Rel. Consigliera
Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere
Dott. BUFFA Francesco - Consigliere
Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 30459-2019 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DE NISCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO MALETTA;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 381/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/04/2019 R.G.N. 2297/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE.
Fatto
1. l'INAIL conveniva in giudizio l'odierno ricorrente per la condanna al rimborso di quanto sostenuto a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente;
2. il Tribunale accertava, in via incidentale, la responsabilità penale del datore di lavoro per le lesioni patite dal lavoratore e condannava A.A. al pagamento, in favore dell'INAIL, della somma specificata in atti;
3. con la sentenza impugnata, la decisione anzidetta è stata confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro;
4. in particolare, la Corte di appello ha osservato - quanto al fatto che in sede penale la condotta era stato oggetto esclusivamente di una sentenza di patteggiamento- che la responsabilità, nel giudizio civile, era il frutto di un accertamento fondato non solo sulla sentenza di applicazione della pena ma alla stregua di una valutazione critica delle emergenze delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria nonché sulla base delle dichiarazioni che i colleghi del dipendente infortunato e lo stesso datore di lavoro avevano reso nell'immediatezza dei fatti.;
5. la Corte di merito ha aggiunto, comunque, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la sentenza di patteggiamento poteva porsi, anche in via esclusiva, a base del convincimento del giudice civile, spettando, in tal caso, all'imputato di spiegare le ragioni per le quali la stessa doveva essere disattesa. Onere che, nella specie, neppure era stato assolto;
6. la Corte di merito ha poi rilevato come la condanna penale non fosse più condizione di esperibilità dell'azione di regresso, potendo il giudice civile procedere, in via autonoma, all'accertamento del fatto-reato;
7. quanto al merito, i giudici territoriali ricordavano il principio di diritto per cui il datore è tenuto a proteggere il lavoratore anche da fatti attribuibili alla sua imperizia, negligenza e imprudenza, con il limite della condotta abnorme.
Nello specifico, hanno escluso che il comportamento tenuto dal lavoratore (che aveva eseguito la prestazione senza utilizzare il casco ed era stato investito dalla caduta di un albero) rappresentasse evenienza eccezionale ed atipica. La Corte distrettuale ha imputato alla parte datoriale l'omesso controllo del rispetto di tutte le misure protettive. Irrilevante era, dunque, il fatto che le stesse fossero state date in dotazione al lavoratore, permanendo l'indicato obbligo di garanzia in capo al datore di lavoro;
8. per i giudici, inoltre, non vi era prescrizione dell'azione. Il triennio andava verificato rispetto alla sentenza passata in giudicato e non con riferimento al momento dell'infortunio;
9. infine, inammissibili erano i rilievi in ordine al quantum, perché proposti per la prima volta in appello. In ogni caso erano infondati (punto 10.2 della sentenza impugnata);
10. avverso tale sentenza, ha proposto ricorso la parte privata, con sei motivi; l'INAIL ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
11. il Collegio, all'esito della Camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Diritto
12. con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. - è dedotta la violazione degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. e dell'art. 2697 cod. civ. Si censura la valutazione espressa nella sentenza impugnata in ordine al valore della sentenza di patteggiamento;
13. il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; le censure non illustrano errori di diritto e si limitano a richiamare precedenti di questa Corte, senza riferimenti puntuali al caso di specie;
14. come sinteticamente riportato nello storico di lite, la sentenza impugnata ha correttamente motivato l'adesione alle risultanze del giudizio penale; a fondamento del decisum, non ha utilizzato, ex se, la sentenza di patteggiamento ai fini della prova del fatto ma ha proceduto al vaglio critico delle emergenze del procedimento penale;
15. con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. - è dedotta la violazione degli artt. 10 e 11 del D.P.R. nr. 1124 del 1965 e dell'art. 2697 cod. civ.
È censurata l'affermazione secondo cui non è condizione di procedibilità dell'azione di regresso la condanna penale della parte datoriale;
16. il motivo è infondato;
17. la statuizione è corretta: il giudice civile può accertare incidenter tantum gli estremi di reato nella condotta datoriale. L'azione di regresso dell'INAIL, a seguito dell'abolizione pregiudiziale penale, è legata, infatti, soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio e non al concreto accertamento dell'illecito penale (per tutte, Cass., sez.un., nr. 5160 del 2015);
18. con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. - è dedotta la violazione dell'art. 5, lett.d), del DL nr. 624 del 1994 e dell'art. 41 cod. pen., per il mancato accertamento del cd. "rischio elettivo";
19. il motivo è infondato;
20. in numerose occasioni, la Corte ha chiarito che "il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore (...), con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata" (Cass. nr. 16026 del 2018) e che "l'obbligo di controllo (...) (esige) una verifica riferita ai singoli lavoratori, nel compimento di ciascuna delle fasi di lavorazione a rischio" (Cass. nr. 20051 del 2016), sussistendo "sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva l'ipotesi che la condotta di questi si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile"(Cass. nr. 2403 del 2022);
21. a tali principi si è conformata la sentenza impugnata, affermando che il datore di lavoro è garante dell'incolumità del lavoratore. Egli è tenuto non solo a predisporre le misure antinfortunistiche ma anche a vigilare che di esse faccia uso il lavoratore;
22. con il quarto motivo - - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. - è dedotta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 1227 cod. civ. Parte ricorrente insiste sul fatto che il lavoratore non avesse utilizzato il casco protettivo che aveva avuto in dotazione;
23. le censure sono inammissibili perché non colgono il decisum.
Come già evidenziato, la Corte di appello, con motivazione assorbente, ha osservato come l'obbligo di garanzia datoriale si estendesse al controllo dell'osservanza delle misure di protezione e come il mancato rispetto delle stesse, da parte del lavoratore, non configurasse condotta abnorme e del tutto imprevedibile;
24. il motivo, come argomentato, non rispetta i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. nr. 7873 del 2022); il ricorrente per cassazione, infatti, non può limitarsi a riproporre, sostanzialmente, le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello ma deve partire dalle ragioni offerte da quest'ultimo e modulare le critiche in modo da incrinarne il fondamento giustificativo. Valgono, per il resto, le considerazioni esposte in relazione al precedente motivo;
25. con il quinto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- è dedotta la violazione dell'art. 112 del D.P.R. nr. 1124 del 1965. È censurata la statuizione di tempestività dell'azione di regresso;
26. secondo la parte ricorrente, l'azione dell'Inail, esercitata nel 2010, sarebbe intempestiva a fronte di un infortunio occorso nel 2003;
27. anche il quinto motivo è da respingere. Alla medesima difesa già articolata in sede di appello, la Corte di merito ha obiettato come le censure "non contraddice(ssero) (...) le argomentazioni con cui la gravata sentenza (aveva) indicato quale momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione la data in cui la sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile";
28. i rilievi, ancora una volta, senza minimamente confrontarsi con la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, reiterano esattamente ciò che è stato disatteso dalla Corte territoriale e sono, per le ragioni già innanzi esposte, inammissibili;
29. in generale, può aggiungersi che il termine triennale di cui all'art. 112 resta ancorato al momento della sentenza penale irrevocabile se, in relazione al fatto causativo dell'infortunio, inizia un procedimento penale, con l'unico limite che, in caso di intervenuta liquidazione dell'indennizzo da parte dell'INAIL, il procedimento penale deve essere attivato nel triennio successivo alla liquidazione dell'indennizzo medesimo. (Cass. nr. 20853 del 2015). La sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è equiparata ex art. 445 comma 1-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., ad una sentenza di condanna, ai fini della interruzione del termine di prescrizione di cui al cit. art. 112 (Cass. nr. 21590 del 2020);
30. con l'ultimo motivo, infine, è dedotta la violazione dell'art. 10 del D.P.R. nr. 1124 del 1965 e dell'art. 2697 cod. civ. È censurata la statuizione con cui la Corte di appello ha dichiarato che erano inammissibili le questioni sollevate in ordine alla quantificazione della somma richiesta;
31. anche l'ultimo motivo di censura si arresta ad un rilievo di inammissibilità perché genericamente sviluppato e, comunque, argomentato solo in relazione ad una delle due rationes decidendi con cui la Corte di merito ha disatteso il profilo qui riproposto;
32. complessivamente, il ricorso va rigettato, con le spese che si liquidano come da dispositivo;
33. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in
Euro 8.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2025.
