Tipologia: CIRL
Data firma: 21 gennaio 2025
Validità: 01.02.2025 - 31.01.2028
Parti: Legacoop Produzione e Servizi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Cooperative, Calabria

Sommario:

 

Premessa
Sistema di informazioni
Relazioni sindacali
Art. 1 Ambiti di applicazione
Art. 2 Disciplina dei subappalti
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Istituto delle ferie
Art. 5 Enti bilaterali
Art. 6 Politiche del lavoro e sicurezza sul lavoro e legalità
Art. 7 Bacheche sindacali
Art. 8 Lavoro irregolare

Art. 9 Formazione e mercato del lavoro
Art. 10 Codice etico
Art. 11 Concertazione preventiva obbligatoria

Art. 12 Clausola sociale

 

Art. 13 Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali
Art. 14 Prestazioni lavoratori - Disciplina delle prestazioni della Edilcassa regionale calabrese
Art. 15 Trasferta
Art. 16 Indennità suppletiva di trasferta
Art. 17 Indennità di trasporto
Art. 18 Mensa
Art. 19 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 20 Elemento variabile della retribuzione
Art. 21 Contributi Edicassa regionale calabrese
Art. 22 Congruità
Art. 23 Campo di applicazione
Art. 24 Decorrenza e durata


Contratto Collettivo Regionale di Lavoro

Il giorno 21 gennaio 2025, tra la Legacoop Produzione e Servizi e la Feneal-Uil Calabria, la Filca-Cisl Calabria, la Fillea-Cgil Calabria, si è sottoscritto il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti dalle cooperative dell'Edilizia della Calabria.
Il presente CIRL decorre dal 1° febbraio 2025 e scadrà il 31 gennaio 2028.

Premessa
1) Il contratto regionale, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare in pejus, quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e regionale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto
Viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio regionale calabrese, per tutte le imprese ed i lavoratori dipendenti che svolgono lavorazioni per il settore delle costruzioni così per come disciplinato dal CCNL dipendenti delle Cooperative di Produzione e Lavoro dell’Edilizia e attività affini del 1° giugno 2008 e da tutti gli accordi di rinnovo contrattuale stipulati fino ad oggi.

Sistema di informazioni
Considerato che il settore delle costruzioni ha un’enorme rilevanza per l’economia regionale, le parti concordano di attivare azioni congiunte per migliorare le condizioni di lavoro nel settore delle costruzioni e nel contempo avviare azioni tese ad affrontare e sostenere le giuste esigenze delle imprese del settore.
In particolare:
Le parti concordano di effettuare incontri periodici trimestrali per esaminare i molteplici problemi del settore delle costruzioni riguardanti lo stato, le prospettive e le scelte produttive determinate dalla Regione Calabria.
Al fine di combattere il lavoro nero, le parti concordano di istituire un osservatorio regionale del mercato del lavoro presso l’Edilcassa Regionale Calabrese affinché attraverso riscontri incrociati con gli Enti Previdenziali INPS, INAIL, SUA, Camera di Commercio, ed altri organi di controllo, venga realizzata un’ampia conoscenza del settore.
Le parti s’impegnano ad elaborare e realizzare soluzioni comuni per il mantenimento, lo sviluppo e la qualificazione professionale di nuove forze lavorative. In questa ottica assumono grande significato gli Enti Bilaterali ai vari livelli.
Le parti s’impegnano ad affrontare con particolare attenzione il problema del reperimento delle maestranze, favorendo l’inserimento nel mercato del lavoro attraverso appositi corsi di formazione per apprendisti, nuovi assunti e cambio di qualifica professionale, disoccupati e tutti i lavoratori che godono di ammortizzatori sociali.

Relazioni sindacali
Le parti concordano sulla centralità delle relazioni sindacali come elemento fondamentale per evitare l’insorgere di conflitti, favorire lo sviluppo del settore e accrescere un clima di collaborazione e sviluppo del territorio.
Al fine di favorire un clima di serene e corrette relazioni industriali tra Organizzazioni Sindacali di categoria e il sistema delle Imprese, le parti concordano che le OO.SS. di categoria potranno avere accesso ai cantieri delle aziende operanti su tutto il territorio Regionale nella pausa pranzo. Tale modalità comunque non esclude la possibilità di convocare le assemblee dei lavoratori laddove siano rispettati i requisiti richiesti dal vigente CCRL.
Resta inteso che l’accesso sarà consentito ove i rappresentanti delle OO.SS. siano muniti dei normali Dispositivi di Protezione Individuali e nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/2008.
In caso di insorgenza di eventuali problematiche i rappresentanti delle OO.SS. dovranno fare riferimento al. responsabile aziendale del cantiere.

Art. 1 Ambiti di applicazione
Il presente accordo integrativo si applica alle imprese edili che applichino il CCNL di riferimento per i dipendenti delle Cooperative di Produzione e Lavoro dell’Edilizia e attività affini, sul territorio regionale e nell’ottica di una collaborazione sinergica le parti firmatarie si impegnano a promuovere la maggior applicabilità nell’ambito di riferimento.

Art. 2 Disciplina dei subappalti
Fermo restando quanto previsto in materia di subappalto dalle vigenti disposizioni di legge e dal CCNL vigente, le imprese edili che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del contratto collettivo di lavoro suddetto, affidino in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili ed affini sono tenute a fare obbligo all’Impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori, da questa occupati nelle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto Nazionale e dal contratto Regionale di categoria.
Le imprese che intendono ricorrere al subappalto informeranno preventivamente le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali di categoria Regionali e territoriali competenti per il tramite delle Associazioni Datoriali - comunicando la denominazione e sede dell’impresa subappaltatrice e l’indicazione delle opere subappaltate, la durata presunta del lavoro, nonché il numero presunto dei lavoratori che saranno occupati per la esecuzione delle opere e delle lavorazioni subappaltate.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata quindici giorni prima dell’inizio dei lavori e comunque prima dell’inizio medesimo.
L’impresa subappaltante è tenuta comunque in solido con l’impresa subappaltatrice a corrispondere ai lavoratori da essa dipendenti i trattamenti economici e normativi della categoria di appartenenza, nonché all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla osservanza delle norme contrattuali e di legge anche in materia di previdenza e di assistenza.
Le OO.SS, indicano le PEC alle quali inviare la suddetta comunicazione:
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Filca Cisl Calabria - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fillea Cgil Calabria - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Art. 3 Orario di lavoro
In relazione a quanto previsto dal vigente CCNL l’orario normale di lavoro agli effetti contrattuali viene determinato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell’anno. Di norma, viene ripartito su cinque giornate per settimana dal lunedì al venerdì.
Quanto sopra salvo che in sede aziendale, di concerto fra impresa e RSU ove presenti, o in sede sindacale si decida di distribuire diversamente l’orario di lavoro.
Restano fatte salve le disposizioni di cui al DLgs 66/2003 e agli articoli del CCNL sull’orario di lavoro in materia di durata dell’orario di lavoro, lavoro straordinario, pause, riposi e ferie, lavoro notturno.
Occorre inoltre applicare quanto eventualmente disposto dalle Autorità Regionale e/o Comunali sulle limitazioni di orario di lavoro da rispettare in caso di alte temperature, oltre che accedere alla CIGO per eventi metereologici nel caso di superamento dei 35° percepiti, come da regolamentazione INPS.
Nei casi di sospensione di lavoro o di riduzione di orario determinato da cause metereologiche le imprese sono tenute ad erogare acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese, che non comporti, per singolo operaio, l’esposizione
dell’impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazione non ancora autorizzata dall’INPS.
Le imprese presenteranno tempestivamente all’INPS la domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni, fermo restando i termini previsti per legge.

Art. 5 Enti bilaterali
Le parti confermano il comune obiettivo della valorizzazione e del pieno sviluppo dell'attività degli Enti Bilaterali.
Le parti riconoscono la necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori attraverso l’attivazione di un sistema formativo che, tenendo conto dei fabbisogni reali., sia mirato all’acquisizione di professionalità che accrescano le capacità tecnico produttive e d'intervento delle imprese e contribuiscano a migliorare la qualità del lavoro.
Le parti ribadiscono altresì il carattere prioritario della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive connesse. Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, attraverso la realizzazione di un sistema di interventi, tra loro connessi, mirati al miglioramento della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro.
Tale sistema integrato della sicurezza è realizzato da una parte attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative del Comitato Paritetico Regionale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, con lo scopo di fornire agli addetti e alle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione delle normative vigenti, nonché di fornire consulenza in materia di sicurezza sul lavoro alle imprese che partecipano all’insieme degli Enti Bilaterali contrattuali del settore.
Dall'altra, le parti sono impegnate a creare le migliori condizioni per la diffusione sul territorio della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza sia a livello aziendale che territoriale.

Art. 6 Politiche del lavoro e sicurezza sul lavoro e legalità
Si ritiene inoltre essenziale garantire la piena applicazione delle norme in materia di lavori pubblici e privati, in linea con le modifiche normative intervenute relative ad appalti pubblici e privati. In materia di regolarità si sottolinea altresì la volontà comune di applicazione del CCNL Edile del presente CCRL a tutti i lavoratori impiegati negli appalti della filiera, attesa la diffusione, in ambito edile dell’applicazione di CCNL non afferenti al comparto di riferimento.
In ragione dell’importanza centrale del tema della sicurezza, le Parti riconfermano il proprio impegno per la realizzatone di iniziative omogenee per la formazione professionale e sulla sicurezza con l’istituzione del libretto formativo il tutto nella direzione condivisa di sensibilizzare imprese e lavoratori e ad accrescere la cultura della sicurezza e della prevenzione sia attraverso iniziative degli Organismi bilaterali del settore, sia attraverso l'utilizzo dei Fondi INAIL
Le Parti si impegnano a favorire la collaborazione in tutte quelle attività rivolte alla prevenzione, alla vigilanza, alla formazione e informazione in edilizia tra gli RLS, i Comitati Paritetici Territoriali e gli Enti istituiti favorendo un'opera di coordinamento e reciproco riconoscimento a partire dalla creazione di un archivio degli RLS e dei verbali di elezione degli stessi.
Altresì vi è l'impegno delle Parti a favorire il pieno coinvolgimento degli Impiegali in relazione all’effettuazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In relazione alla disciplina della figura dei RLST le OO.SS Feneal Uil Calabria, Filca Cisl Calabria e Fillea Cgil Calabria hanno costituito, ai sensi dell’art. 14 del c.c., un’associazione denominata: Associazione Calabria per la sicurezza dei lavoratori delle costruzioni, in forma abbreviata, “SLC Calabria”, che non ha scopo di lucro e si propone di favorire la tutela, la sicurezza e la salute dei lavoratori del settore edile. Tale Associazione opera al fine di attivare anche un sistema efficace in termine di informazione e divulgazione delle esistenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, fornendo ai lavoratori ed alle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento validi per garantire la piena ed efficace applicazione del Testo Unico in materia (DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 artt. 47, 48, 50) ed altre successive norme di analogo fine e contenuto.
Le Parti sociali territoriali sono concordi nel ritenere che il ruolo dei RLS e RLST, in un settore fortemente a rischio come quello delle costruzioni, sia fondamentale per il monitoraggio e la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri, per l’efficace realizzazione di attività di prevenzione dei rischi e per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli RLST si dedicheranno esclusivamente alla sicurezza, evitando qualsiasi attività di proselitismo e qualunque coincidenza di ruoli politici e/o sindacale.
Il ruolo di RLST è, inoltre, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dall'Ente unico per la formazione e la sicurezza.
Le Parti sociali territoriali, per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo di rinnovo e per quanto riguarda le attribuzioni, le incompatibilità e la formazione dei RLST, fanno altresì riferimento alle previsioni contenute in materia nel DLgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nei vigenti e richiamati in premessa CCNL.
Le parti sociali territoriali deliberano di attivare un contributo che sarà versato mensilmente nella percentuale dello 0,15% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL, solo dalle imprese sprovviste di RLS alla Edilcassa che, a sua volta, lo verserà alla SLC Calabria a titolo di contributo per come previsto dall’art. 52, DLgs 81/2008 e dal CCNL applicato.
L’eventuale adozione di sistemi di rilevazione elettronici sull’utilizzo dei dpi consentirà alle aziende che si attiveranno al loro uso, una riduzione del contributo pari a: 20%
Inoltre, le imprese provviste del RLS avranno l’obbligo di inviare alla Edilcassa tutta la documentazione di cui agli adempimenti previsti dalla procedura MUT.
L’omesso versamento del contributo aggiuntivo da parte delle imprese sprovviste di RLS determinerà l’irregolarità della propria posizione contributiva che sarà certificata in caso di richiesta del Durc.
Le imprese firmatarie del presente Contratto Integrativo Regionale si impegnano a:
Adottare modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro nero e irregolare.
Collaborare con le istituzioni preposte per il controllo e la repressione del lavoro nero e irregolare. Promuovere la cultura della legalità tra i propri lavoratori, anche attraverso cossi di formazione specifici.

Art. 7 Bacheche sindacali
In ogni cantiere potranno essere predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale, salvo per i cantieri mobili per i quali la bacheca suddetta verrà posizionata nei punti di raccolta o nelle sedi aziendali. È affidato ai RLST, o RLS dove nominati, il controllo e la segnalazione di eventuali omissioni.

Art. 8 Lavoro irregolare
Le parti, confermano l’obiettivo di contrastare, in maniera decisa, il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare che, per come confermato dai principali indicatori nazionali, provoca insostenibili distorsioni sul territorio ed è causa di concorrenza sleale e di fattori di distorsione nel mercato del lavoro. A tal fine sono impegnate a realizzare un sistema di comunicazione e controlli incrociati anche attraverso appositi protocolli d’intesa tra Organismi Paritetici Territoriali/Regionali, Committenti e Istituti Previdenziali e Assicurativi, nonché organismi quali Prefetture e Enti Appaltanti che consenta un monitoraggio costante e una approfondita conoscenza delle dimensioni del fenomeno stesso.

Art. 9 Formazione e mercato del lavoro
Per una maggiore qualificazione della forza lavoro edile, le parti ritengono strategico avvalersi degli strumenti legislativi finalizzati a un accrescimento professionale e tecnico dei lavoratori del settore dell’edilizia, promuovendo azioni formative a livello territoriale, attraverso attività realizzate con il supporto degli Enti, e Organismi Bilaterali, che per mezzo degli organi dell’Edilcassa Regionale Calabrese saranno regolamentati ed eventualmente istituiti, al fine di consentire alla manodopera che usufruisce di ammortizzatori sociali e a quella che intende procedere verso un accrescimento professionale, di accedere a specifici percorsi formativi. La realizzazione di quanto sopra potrà agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro di lavoratori edili temporaneamente fuoriusciti e un progressivo innalzamento del livello medio professionale, nel rispetto del protocollo formazione e sicurezza siglato tra le parti nel rinnovo del CCNL di riferimento per i dipendenti delle Cooperative di Produzione e Lavoro dell’Edilizia e attività affini del 01 giugno 2008.

Art. 10 Codice etico
Le parti si impegnano a recepire e promuovere il codice etico degli enti bilaterali (allegato 19 CCNL 3 marzo 2022) che sancisce i principi, ì valori e le procedure cui gli enti bilaterali dovranno attenersi nell’espletamento delle proprie finizioni.

Art. 11 Concertazione preventiva obbligatoria
Oltre che per le opere pubbliche di cui all’art. 113 del CCNL di settore, per le opere private di valore contrattuale pari o superiore a 5 milioni di euro e che incidono sull’intero territorio calabrese, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni territoriali stipulanti il presente contratto e le imprese aggiudicatarie dell’appalto.
L’eventuale accordo impegna le parti firmatarie e le imprese operanti sul cantiere ed attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli Organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

Art. 13 Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali
Con riferimento agli articoli del CCNL vigente e richiamato in premessa, in ogni cantiere, prima dell’inizio dei lavori, l’impresa deve provvedere alla sistemazione di un locale idoneo per spogliatoio con stipetti personali per gli indumenti dei lavoratori e deve provvedere alla installazione di adeguati servizi igienico sanitari.
Ogni cantiere deve essere adottato dei presidi sanitari previsti della legge, necessari per prestare ai lavoratori cure immediate in casi di emergenza.
L’impresa, fermo restando quanto specificatamente previsto dalla legislazione vigente, metterà a disposizione dei lavoratori, i quali hanno obbligo di utilizzarli, mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.
Per quanto riguarda il libretto sanitario e dei dati biostatistici le parti convengono di incontrarsi per adottare e stabilire le modalità secondo quanto statuito a livello nazionale.
Saranno effettuate le visite periodiche nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.
Le parti per quanto concerne le problematiche relative alla sicurezza nei cantieri edili, si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti e assumere la “Sicurezza” come priorità d’impegno straordinario.
Fermo restando quanto previsto dal vigente e richiamato in premessa CCNL in materia di alloggiamenti e cucine ed in assenza di normativa regionale che disciplini la materia, per i cantieri relativi alle opere pubbliche di grandi dimensioni per come definite al punto precedente, che insistono nel territorio calabrese e che siano ubicati in località lontane da coltri abitati e di accesso particolarmente disagiato, si conviene che, in relazione alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, si provveda a quanto segue;
- All’atto dell’apertura di un cantiere con le caratteristiche di cui sopra, l’Impresa deve, secondo la tempistica tecnica necessaria e nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia, provvedere alla predisposizione dei servizi igienico-sanitari di cui alle vigenti norme di legge e di contratto.
Nei locali dove vengono approntati i lavabi devono essere predisposti idonei mezzi asciugamani o strumenti e macchinari equivalenti.
- Si conviene che il locale uso spogliatoio, climatizzato, debba essere approntato, di norma, dalle Imprese che occupano almeno 12 dipendenti salvo condizioni di miglior favore previste da norme di legge o contrattuali per particolari lavorazioni o condizioni ambientali del cantiere.
- Nel cantiere o nelle immediate vicinanze dovrà essere possibile consumare un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni ovvero all’allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.
- Nei cantieri ove non esistano le condizioni per l’istituzione del servizio di mensa, l'Impresa deve, di norma, mettere a disposizione dei lavoratori un locale destinato ad uso di refettorio quando almeno 12 dipendenti rimangano in cantiere durante gli intervalli di lavoro per la refezione o comunque quando i lavori vengano eseguiti normalmente all’aperto.
- Tale locale deve essere bene illuminato, aerato e climatizzato e munito di sedili e tavoli. I lavoratori devono avere inoltre la possibilità di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle facendo uso di apposito scaldavivande e di lavare i relativi recipienti.
- Le Imprese consentiranno ai lavoratori, mediante loro rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o territoriali, di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni.
- L’eventuale adozione di sistemi di rilevazione elettronica, sul corretto utilizzo dei dpi, per come previsto all’art. 4 che precede, sarà ritenuto possibile;
- Eventuali problemi riguardanti la sicurezza, l’igiene e le condizioni ambientali saranno segnalati al Comitato paritetico di cui al CCNL vigente e richiamato in premessa.
- Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Art. 18 Mensa
L’impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, su impegno di almeno 20 operai occupati nel cantiere, in base ad apposita richiesta presentata dai delegati aziendali, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni. Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o con l’allestimento di un servizio mensa in cantiere. La fornitura del pasto caldo è limitata al primo, al secondo piatto, al pane, contorno e frutta con esclusione delle bevande. La qualità e la composizione dei pasti delle mense aziendali è controllata da una commissione di 3 operai. Per le mense esistenti restano salve le condizioni di fatto vigenti Nella impossibilità accertata di attuare quanto sopra previsto le imprese corrisponderanno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto un’indennità sostitutiva di mensa di euro 5,00 al giorno con presenza di almeno 5 ore. L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui sopra salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o per motivi di salute giustificati da certificato medico. Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G. e infortunio, al lavoratore compete l’indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali e assicurativi. Negli altri casi di assenza dal lavoro l’indennità di cui sopra non compete.
Impiegati: A tutti gli impiegati compete l’indennità sostitutiva nella misura stabilita col presente articolo.

Art. 19 Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento alle disposizioni di cui al CCNL vigente in materia, si conviene quanto segue: l’indennità per lavori eseguiti in alta montagna è cosi stabilita:
- Per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare e fino a 1.500 metri € 0,21 all’ora
- Per lavori eseguiti oltre i 1.500 metri sul livello del mare € 0,26 all’ora

Art. 22 Congruità
A seguito dell’accordo del 10 settembre 2020, in attuazione di quanto previsto dall’art. 105, co. 16 del DLgs n. 50/2016 nonché della recente disposizione introdotta dall’art. 8, co. 10-bis del DL n. 76 del 2020, come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, dal 1° luglio 2021 la verifica della congruità è entrata a regime nel sistema delle costruzioni ed è obbligatoria per tutte le imprese del settore sia pubblico che privato.
La congruità rappresenta uno straordinario strumento di contrasto al lavoro irregolare e alla concorrenza sleale tra imprese che va sostenuto e reso operativo in tutte le Cassa Edili/Edilcasse.

Art. 23 Campo di applicazione
Il presente accordo integrativo regionale per il settore dell’edilizia si applica alle piccole e medie imprese edili ed affini, secondo l’ambito di applicazione del CCNL di riferimento per i dipendenti delle Cooperative di Produzione e Lavoro dell’Edilizia e attività affini, e a tutte le imprese che applicano il predetto CCNL di categoria.