Cassazione Penale, Sez. 4,17 marzo 2025, n. 10461 - Operai travolti e uccisi durante i lavori di rifacimento del manto stradale
- Cantiere Temporaneo e Mobile
- Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione
- Datore di Lavoro
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Piano operativo di sicurezza
- Segnaletica di Sicurezza
- Valutazione dei Rischi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Relatrice
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a L il (omissis);
avverso la sentenza del 14/02/2024 della Corte d'Appello di Venezia.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Daniela Calafiore;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo, come da memoria depositata, il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Marco Petternella in difesa di A.A., che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Venezia, giudicando in ordine al procedimento relativo a A.A., stralciata la sua posizione per la ritenuta nullità della sentenza impugnata nei confronti di altro coimputato, ha confermato parzialmente la decisione del Tribunale di Rovigo del 7 luglio 2021, dichiarando non doversi procedere nei riguardi dell'imputato per il reato di formazione di documentazione falsa, contestatogli al capo K) dell'imputazione, per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione, con sospensione e non menzione della medesima.
2. La decisione di primo grado aveva ritenuto la responsabilità penale del A.A., oltre che per il reato di cui al capo K), per quello, in cooperazione colposa con altri coimputati, previsto dall' art. 589, comma secondo e comma quarto, cod. pen., per avere, in qualità di legale rappresentante della ditta VERDEIMPIANTI Srl (datrice di lavoro di B.B. e di C.C.) cagionato la morte dei medesimi, intervenuti per il ripristino di buche pericolose sulla SS (omissis), nei pressi dello svincolo per la località (omissis) in direzione R.
3. I lavoratori erano deceduti in seguito all'impatto del trattore stradale IVECO 440 con auto rimorchio, condotto da D.D., con l'autocarro cassonato NISSAN tg.to (omissis), parcheggiato a cavallo tra la banchina del margine destro (assente la corsia di emergenza) e la prima corsia di marcia e al trascinamento dei corpi per circa trenta metri, con schiacciamento contro il guard-rail. Commesso in B, il 6 febbraio 2015.
4. In particolare, al A.A. era stata contestata, integrando profili di colpa specifica, la violazione (capi da B a J) di numerose previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. I fatti sono stati ricostruiti dai giudici del merito nei seguenti termini.
In forza di un accordo stipulato in data 19 dicembre 2014, il Compartimento della Viabilità per il Veneto di ANAS Spa, in persona del responsabile del procedimento relativo all'appalto, ing. E.E., affidava in appalto alla ditta VERDEMPIANTI Srl di A.A. lo svolgimento di manutenzione ordinaria non programmabile, per il ripristino di emergenze e danni presso la SS (omissis), cui seguiva la formale consegna dei lavori in data 29 dicembre 2014. Nella giornata del 6 febbraio 2015, a causa delle avverse condizioni atmosferiche che si erano abbattute lungo il tratto stradale nei giorni precedenti, il manto stradale della SS. (omissis) subiva danni e smottamenti, con emersione di buche pericolose per la regolare circolazione dei veicoli, condizione che determinava ANAS Spa a richiedere numerose volte l'intervento della ditta appaltatrice VERDEIMPIANTI Srl, la quale organizzava squadre di operai e forniva numerosi mezzi di intervento al fine di compiere in emergenza i lavori non programmabili di rifacimento della sede stradale.
Tale evenienza si verificava anche alla sera, quando, alle 21,15 la Questura di Rovigo segnalava all'utenza mobile in uso al personale ANAS la presenza di buche all'altezza dello svincolo (omissis). Erano intervenuti i dipendenti della Srl VERDEIMPIANTI, B.B. e C.C., i quali avevano allestito un vero e proprio cantiere stradale che avrebbe richiesto l'attuazione della procedura di settore di segnalazione (disciplinare tecnico di cui al D.M. 10 luglio 2002, Decreto interministeriale 4 marzo 2013 e Documento Gruppo omogeneo cantonieri redatto da ANAS Spa), valevole per l'area di operatività della VERDEMPIANTI Srl, richiamata dal POS della società.
In particolare, le persone offese non avevano realizzato alcuna delle misure di sicurezza previste. Dopo aver individuato il luogo d'intervento lungo un tratto non illuminato della strada, posto sulla corsia di marcia adiacente alla banchina laterale, in orario notturno e in condizioni atmosferiche avverse, posteggiavano il mezzo prelevato dalla sede della VERDEIMPIANTI Srl a un metro di distanza dal guard-rail, dunque a cavallo tra la banchina e la prima corsia di marcia, al verosimile scopo di illuminare l'area d'intervento e, tuttavia, contravvenendo al D.L. 4 marzo 2013 e al documento Gruppo omogeneo cantonieri.
I due lavoratori, nonostante la preparazione derivante dall'aver conseguito l'abilitazione, effettuarono la prima fase dell'intervento prevista dal POS aziendale, ovvero quella relativa al sopralluogo, omettendo di contattare il terzo collega che avrebbe dovuto fare da moviere, come previsto dalla fase II del POS, nel Documento Gruppo Omogeneo cantonieri, nel D.M. 2002 e nel decreto interministeriale del 2013.
I due lavoratori inoltre operavano contemporaneamente e quindi nessuno dei due si occupò di segnalare ai conducenti la necessità di moderare la velocità mediante sbandieramento o segnalazione. Non veniva predisposto alcun tipo di segnaletica stradale nelle vicinanze del cantiere, quali coni stradali, torce luminose, segnali di pericolo, segnale di restringimento della carreggiata, né veniva azionato il cartello luminoso di raccordo obliquo, pur presente a bordo del mezzo a loro in uso, il quale veniva rinvenuto chiuso e legato con una corda. Il C.C. aveva prelevato dalla sede della ditta datrice di lavoro un veicolo del tutto sprovvisto di mezzi idonei di presegnalamento, quali coni e bandiere fluorescenti, oltre che di cartellonistica stradale. L'unico mezzo di segnalazione dell'ingombro stradale cui le persone offese si erano affidati era costituito dalle luci direzionali lampeggianti del mezzo, che venivano azionate.
La Corte d'Appello ha, in risposta al relativo motivo d'impugnazione, confermato la circostanza che le parti offese fossero intente ad operare l'intervento al momento del sinistro. In particolare, ha evidenziato che, in prossimità del luogo dell'investimento, si trovavano due buche sul manto stradale delle quali una parzialmente coperta da asfalto, erano presenti un rastrello non danneggiato ed il listello superiore di una sacca di asfalto a freddo, ciò deponeva per far ritenere che i due operai fossero intenti a ricoprire le buche con l'asfalto a freddo al momento dell'investimento. Tale conclusione era poi ulteriormente avvalorata da convergenti circostanze: i due si trovavano nei pressi dei propri mezzi e non al loro interno al momento dell'investimento; erano stati trovati dei sacchi di asfalto bituminoso di recente stesura e, quindi, non riconducibile ad interventi svolti nelle ore precedenti; gli stessi si trovavano al di fuori del mezzo e uno di loro indossava guanti da lavoro, indumento non necessario in fase di mero sopralluogo; inoltre, una delle due buche veniva rinvenuta per metà già coperta di asfalto bituminoso e nelle sue adiacenze si trovava il rastrello, strumento compatibile con il ripristino delle due buche, come pure il listello tagliato per aprire il sacco del materiale da stendere. La Corte ha richiamato, inoltre, i rilievi fotografici e le dichiarazioni rese dal teste di PG e dello Spisal a sostegno del proprio convincimento ed ha confermato il giudizio di responsabilità del A.A. in ordine al reato di cui al capo a) e di estinzione delle ipotesi contravvenzionali contestate, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto al reato di falso.
6. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio avvocato, A.A., formulando i motivi che seguono, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
- Con il primo motivo, si deduce inosservanza degli artt. 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen. e la mancanza e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova. Si precisa che il vizio denunciato non risiede tanto nella ricostruzione della dinamica del sinistro al momento dell'urto tra l'autoarticolato condotto dal D.D. e l'autocarro NISSAN, quanto nella valutazione dell'attività in essere da parte delle vittime al momento dell'impatto. Il ricorrente sostiene che, secondo la ricostruzione, C.C. era partito da casa, chiamato da B.B., verso le 21:46, si era recato a prelevare l'autocarro NISSAN, per poi dirigersi verso il luogo del sinistro, giungendovi alle ore 22:21. Il sinistro era avvenuto alle 22:30 circa. Nella memoria ex art. 121 cod. proc. pen. già si era denunciato l'errore commesso dal consulente del PM nella individuazione del percorso seguito da C.C., risultando che lo stesso avrebbe prelevato l'autocarro NISSAN presso la sede legale della società, in via (omissis) n. (omissis), in V, mentre la sede operativa dalla quale il mezzo fu prelevato era situata in via (omissis), ciò ha comportato un percorso più lungo di circa otto chilometri, che, se percorso alla velocità media di 50 km/h, comporta l'impiego di un tempo superiore di circa dieci minuti, con la conseguenza che l'ora di arrivo del C.C. deve stimarsi intorno alle ore 22:31 che è contestuale a quello del sinistro. Ciò rende, ad avviso del ricorrente, impossibile che i due, al momento del sinistro, fossero realmente già impegnati nelle operazioni di lavoro, essendo invece evidente che stessero tornando indietro, non avendo trovato le buche sulle quali operare, come del resto comunicato all'ANAS. La risposta al motivo d'appello fornita dalla sentenza impugnata, secondo cui la velocità tenuta dal C.C. era stata certamente superiore rispetto a quella solo ipoteticamente indicata dal consulente, sarebbe inidonea a superare la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio in ordine all'accertamento del fatto contestato e cioè che i due operai si fossero messi all'opera senza aver allestito il cantiere.
- Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, con riferimento al punto in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che B.B. e C.C. stessero lavorando senza fornire alcuna risposta alla doglianza della difesa che aveva indicato una ricostruzione alternativa, considerando che le parti offese, al momento del sinistro, non stessero lavorando ma fossero scesi dai rispettivi mezzi e si stessero consultando sul da farsi. La Corte d'Appello, dopo aver elencato gli elementi dai quali poter desumere che l'attività lavorativa fosse in corso, e cioè la presenza di buche parzialmente coperte di asfalto ed un rastrello, le tracce di asfalto sui corpi, l'assenza di contestazioni da parte di ANAS, non avrebbe fornito adeguata risposta alla ricostruzione alternativa sostenuta dalla difesa che aveva evidenziato, negli specifici motivi di appello, che dal rapportino degli interventi eseguiti dagli operai della VERDEIMPIANTI Srl del 6 febbraio 2015 risultava che nella medesima giornata fossero stati eseguiti numerosi interventi di sistemazione del manto stradale lungo lo stesso tratto stradale sul quale era accaduto il sinistro. Era risultato che C.C. era intervenuto, anche con il mezzo poi coinvolto nel sinistro, nell'arco della giornata ed il consulente della difesa aveva evidenziato l'inidoneità della circostanza della presenza di asfalto a far ritenere che le due vittime stessero riempiendo le buche, proprio perché essendo l'asfalto utilizzato a freddo, il lavoro svolto nella medesima giornata, era la causa probabile della presenza delle tracce di asfalto sui corpi. I testi escussi avevano riferito che i mezzi utilizzati dalla società avevano già a bordo le attrezzature da lavoro e la segnaletica, sicché la presenza degli attrezzi sul posto del sinistro non era significativa; allo stesso modo non lo era la presenza di asfalto sui corpi, esito del trascinamento subito per decine di metri. Anche la circostanza che uno dei due infortunati indossasse i guanti non era decisiva, perché ciò poteva giustificarsi anche per il freddo o per la semplice guida. Neppure era stato spiegato come mai la foto del corpo mostrasse che la mano destra dell'operaio era sporca di conglomerato bituminoso. Pure la tesi della irrilevanza della mancata contestazione dell'ANAS, nell'ipotesi di intervento non regolare perché eseguito senza effettuare la tempestiva comunicazione, ad avviso del ricorrente, non avrebbe trovato alcun riscontro nell'attività istruttoria espletata.
- Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e in particolare degli artt. 40 e 41 cod. pen., 192 cod. proc. pen., 88 e 89 e allegati X e XV D.Lgs. n. 81 del 2008 e del decreto interministeriale 4 marzo 2013, nonché vizio di motivazione e travisamento della prova. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata aveva ravvisato la inadeguatezza del DVR redatto dalla VERDEIMPIANTI, in quanto privo di riferimento a lavori afferenti a interventi in cantieri stradali o interventi edilizi da svolgersi in ambito stradale.
Nello specifico, la sentenza impugnata aveva ritenuto che il DVR, nell'affrontare il rischio di investimenti dei lavoratori da parte del traffico veicolare durante lo svolgimento dell'attività di cantiere, rimandasse integralmente alle disposizioni del POS, con ciò implicitamente confondendo i contenuti doverosi del DVR e quelli del POS e violando le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89 D.Lgs. n. 81 del 2008. Come riferito anche dal teste F.F., ispettore dello Spisal, l'art. 88, comma 1 lett. a), del citato D.Lgs., definisce il campo di applicazione del Capo primo del Titolo IV, riferendolo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'art. 89, comma 1 lett. a), il quale rimanda, per l'elenco delle attività, all'Allegato X, che comprende lavori stradali. Secondo la definizione dell'art. 89, comma 1, lett. h) del medesimo testo, il piano operativo di sicurezza è redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV. La difesa aveva correttamente evidenziato che il POS, acquisito all'udienza del 19 giugno 2019, indicava quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza B.B.; dunque, era stata smentita la contestazione di aver omesso l'adempimento, oltre che la sua rilevanza causale rispetto al sinistro; Il POS, costituito da ben 81 pagine, presentava tutti i contenuti minimi richiesti dall'allegato 15 punto 3 al T.U. n. 81 del 2008. A fronte di tali evidenze, la sentenza impugnata si è limitata a rilevare l'inadeguatezza del POS in quanto si era limitato a richiamare il documento "Gruppo Omogeneo Cantonieri" di ANAS. Il ricorrente, inoltre, evidenzia l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata anche perché la stessa aveva richiamato la motivazione di primo grado, la quale, in relazione alla posizione del soggetto intervenuto per la committente ANAS, coimputato ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2008, aveva invece valutato il DUVRI della committente completo e dettagliato e che nessuna altra attività di cooperazione e coordinamento avrebbe potuto adottare al fine di ridurre i rischi interferenziali, atteso che, sul punto, il documento denominato " gruppo omogeneo cantonieri" risultava sufficiente a tale scopo. Altrettanto viziata, ad avviso del ricorrente, è la parte di motivazione che ha definito lacunosa e approssimativa la formazione impartita agli operai deceduti, posto che il giudizio era basato sul disconoscimento da parte dell'ing. G.G. della sottoscrizione dell'attestato di formazione e sulla ritenuta inattendibilità della testimonianza del geometra H.H., basata solo sulla testimonianza della moglie della vittima C.C., secondo la quale il marito non aveva mai riferito di aver frequentato corsi di formazione. Tuttavia, l'atto di appello aveva posto in rilievo le oggettive contraddizioni in cui la teste era caduta, relativamente all'inquadramento del marito come operaio agricolo, quando invece era inquadrato come operaio edile, e quanto alla circostanza che avesse comprato personalmente i dispositivi di sicurezza personale, come provato dalle fatture di acquisto confermate da testimone. Anche quanto alla formazione, il ricorrente lamenta la lacunosità della motivazione basata sulla inattendibilità del teste H.H., che aveva invece confermato di aver in fatto impartito la formazione, mentre non si era dato atto che altri lavoratori avevano confermato di aver partecipato ai corsi di formazione e che il B.B. era persona esperta, incaricata di organizzare i lavori esterni già da 25 anni. In ogni caso, sia il C.C. che il B.B. non erano soggetti agli specifici obblighi formativi contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 perché con anzianità superiore a quella di dodici mesi prevista dalla medesima normativa. La motivazione era dunque illogica, perché aveva colto un nesso causale tra la carenza di formazione ed evento insussistente secondo la normativa di settore e smentita dagli stessi sorveglianti ANAS, sentiti come testi, che avevano affermato di aver visto gli operai della VERDIMPIANTI svolgevano il proprio lavoro rispettando le procedure e la segnaletica prevista. In definitiva, la reale causa del sinistro si sarebbe dovuta riconoscere nella manovra dell'autoarticolato o in un comportamento non prevedibile dei lavoratori posto che, dopo aver comunicato di non aver rintracciato le buche sulle quali si sarebbe dovuto intervenire, si sarebbero posti all'opera per chiuderle, senza attendere l'autorizzazione di ANAS, prevista dal capitolato e senza rispettare le procedure del POS, che imponevano di non svolgere alcuna attività che richiedesse organizzazione di personale, di materiali, di mezzi idonei ed una segnalazione per una situazione di emergenza. Le foto dimostravano la presenza della segnaletica stradale all'interno dell'autocarro NISSAN e l'evento fu frutto dell'attività abnorme dei dipendenti, senza che si potesse rimproverare nulla al A.A.
7. All'udienza odierna le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Diritto
1. Tutti i motivi proposti, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
2. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato previsto dagli artt. 113 e 589, secondo e quarto comma, cod. pen., per aver cagionato il decesso degli operai, in cooperazione colposa con gli altri coimputati, con colpa generica consistente in negligenza, imperizia, imprudenza e colpa specifica consistente nella violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e appalti, segnatamente per la violazione delle disposizioni di cui ai capi da B) a J) del capo d'imputazione, cioè : a) art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs. n. 81 del 2008 (omessa indicazione nel POS dei contenuti minimi, costituiti dalla indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, della sostanza utilizzata per la chiusura delle buche stradali o relativa scheda di sicurezza; dalla indicazione delle specifiche attività di cantiere svolte a seguito della segnalazione urgente di intervento per riparazione del manto stradale, della composizione delle squadre di intervento, dei turni di lavoro e delle fasi oggetto del computo metrico; della individuazione dei rischi specifici derivanti dalla esposizione al traffico con riferimento al tratto oggetto di appalto SS (omissis) "(omissis)" privo della corsia di emergenza, nonché delle misure da adottare per assicurare la sicurezza nelle fasi di sosta dei mezzi e l'elencazione e descrizione dei cartelli segnaletici, né delle procedure di lavoro, in particolare per interventi notturni o in condizioni di scarsa visibilità; b) della violazione degli obblighi imposti dagli artt. 18, comma 1 lett. f) e 37 D.Lgs. n. 81 del 2008, per cui aveva omesso di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata, con particolare riferimento proprio al posto di lavoro ed alle mansioni in concreto svolte, non avendo gli stessi lavoratori realmente partecipato alla formazione indicata ed essendo risultata falsa la documentazione prodotta all'uopo; c) la violazione dell'art. 28 D.Lgs. n. 81 del 2008, per aver omesso nella redazione del Documento di valutazione dei rischi aziendali, di indicare e valutare i rischi connessi all'appalto ANAS ; d) dell'art. 163, comma secondo, D.Lgs. n. 81 del 2008, per non aver adottato le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992, dal D.P.R. n. 495 del 1992 e dal decreto 10 luglio 2002, nonché quelle previste dall'art. 109 D.Lgs. 81 cit., relativo alla sicurezza per il rischio di accesso da parte di elementi estranei, nonché la omessa valutazione nel documento di valutazione dei rischi, della individuazione dei rischi connessi alle attività di manutenzione stradale; d) l'omessa esplicitazione delle mansioni dei lavoratori che espongono i medesimi al rischio specifico di investimento nei cantieri stradali, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento; e) inosservanza degli artt. 36 e 37 D.Lgs. n. 81 del 2008, non avendo adeguatamente informato i lavoratori deceduti sui rischi di investimento per interventi in presenza di traffico veicolare e non avendoli adeguatamente formati, con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni di addetti alla manutenzione stradale e ai possibili danni e alle conseguenti procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore.
4. A fronte di tale ampia contestazione, la responsabilità del A.A. è stata ravvisata da entrambi i giudici del merito nella costante carenza, nei documenti sopra indicati, delle indicazioni operative concrete, integrate dalla concreta composizione delle squadre di intervento, con le indicazioni nominative dei componenti stessi, dai turni di lavoro e dalla reperibilità per gli interventi urgenti, dalla specifica correlazione tra le mansioni effettivamente assegnate a ciascun lavoratore e la relativa informazione e formazione.
Nel caso specifico, dunque, si è ritenuto che le omissioni fossero causalmente correlate all'evento, in quanto sia nel POS che nel DUVRI, considerato il richiamato documento Gruppo Omogeneo Cantonieri, elaborato da ANAS, i giudici hanno ravvisato la carenza nell'analisi della particolare criticità rappresentata dalle concrete condizioni di lavoro nelle quali i dipendenti si trovavano a lavorare e cioè l'urgenza, data la necessità di intervenire immediatamente dopo la segnalazione di ANAS Spa, di riparare il manto stradale lungo una strada statale priva di corsia di emergenza e dotata di una banchina laterale insufficiente a contenere l'ingombro dei mezzi di intervento, con la conseguente e inevitabile occupazione di almeno una corsia di marcia, in caso di allestimento di un cantiere stradale, in presenza di traffico veicolare di portata cospicua, con limiti di velocità elevati. Ciò aggravato dal rischio di dover svolgere interventi anche in orario notturno o con condizioni metereologiche avverse e in assenza di illuminazione artificiale.
Inoltre, i giudici del merito, hanno pure ricostruito che dalle dichiarazioni testimoniali di utenti della strada (I.I. e J.J.), era emersa l'esistenza di una modalità ripetuta di esecuzione dei lavori sulla strada in condizioni di scarsa sicurezza, in ragione della finalità di ridurre l'attività prodromica all'allestimento dei cantieri stradali. La moglie di C.C. aveva riferito dei turni di lavoro prolungati e gravosi, come quello del giorno dell'incidente, per cui il lavoratore dovette ritornare al lavoro dopo un turno ininterrotto di 10 ore.
I giudici hanno quindi da tutto ciò tratto il convincimento che il datore di lavoro non aveva adottato alcun sistema di sorveglianza e controllo sull'operato dei lavoratori. La sentenza impugnata, richiamata la motivazione del Tribunale sul punto, ha puntualizzato che il contratto di appalto in questione, intercorso tra VERDEIMPIANTI Srl e ANAS Spa aveva proprio ad oggetto lavori di manutenzione non programmabili in situazione di emergenza lungo la SS (omissis), da svolgere in urgenza, in un brevissimo lasso di tempo dalla segnalazione (così a pagina 13 della sentenza impugnata).
I giudici hanno messo in evidenza la natura intrinsecamente pericolosa di tale attività, di ripristino del manto stradale lungo una strada trafficata, con quattro corsie ed elevati limiti di velocità (70 km/h per i mezzi pesanti e 110 Km/h per gli altri veicoli) e la evidente inadeguatezza del DVR e del POS, dettagliatamente rimarcata dal Tribunale.
3. Analogamente, la sentenza di primo grado e quella di appello hanno concordato nel considerare del tutto inidonea l'informazione rivolta ai dipendenti sugli specifici rischi insiti nell'attività di lavoro derivante dalla esecuzione dell'appalto e la formazione sulle modalità di esercizio dell'attività rischiosa mediante l'adozione di misure di prevenzione adatte ad evitare la realizzazione di quello specifico rischio. Hanno quindi ritenuto, nella sostanza, mai impartita la necessaria formazione sui rischi specifici sopra individuati e, per tale ragione, inadeguata la indicazione del B.B. quale responsabile della sicurezza per i lavoratori.
4. Tali aspetti della decisione impugnata non presentano alcuno dei vizi adombrati. La stessa, conformandosi a quella di primo grado, ha valutato il contenute delle prove dichiarative e documentali sopra richiamate e hanno concluso in modo del tutto logico.
5. Le critiche, oltre che orientate alla mera rivalutazione del materiale istruttorio, prospettano contraddittorietà inesistenti, posto che non può certo arguirsi l'illogicità della valutazione di inidoneità del contenuto del DVR e del POS della VERDEIMPIANTI Srl confrontandolo con il giudizio di adeguatezza della documentazione adottata da ANAS Spa emesso dal Tribunale. Il ricorrente, in particolare, non coglie che i giudici hanno esaminato le diverse posizioni di garanzie ricoperte dai vari coimputati e i relativi obblighi specifici dettati dalla disciplina sulla sicurezza, per tale via, sono giunti a ritenere adempiuti taluni obblighi e non quello del datore di lavoro.
6. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è fondata sul principio di matrice Euro unitaria, derivante dalla originaria Direttiva 89/391/CEE, già attuata con D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, della centralità della prevenzione, il che impone la costante ricerca del rischio specifico.
7. Nel caso di specie, il rischio che il DUVRI ed il POS di VERDEMPIANTI Srl non hanno contemplato e contrastato con le idonee misure non è quello generico dei cantieri mobili, ma il rischio insito all'appalto oggetto del contratto intercorso con ANAS Spa caratterizzato dalla rapidità di esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale, costituita da quattro corsie con alti limiti di velocità. Tale modalità di esecuzione dell'attività conferita in appalto, di riflesso, ha connotato la prestazione lavorativa dei dipendenti dell'impresa appaltatrice. Il datore di lavoro, dunque, avrebbe dovuto, una volta esplicitate tali fonti di rischio, prevedere misure adeguate al loro contenimento, quali l'individuazione nominativa della squadra di tre lavoratori da inserire in turni di lavoro avvicendati, indicazione rivolta a ciascun dipendente della collocazione, all'interno dei mezzi aziendali affidati ai lavoratori, dei dispostivi di segnalazione del cantiere mobile d'emergenza; informazione ai dipendenti sullo specifico rischio e formazione relativa alle corrette procedure precauzionali antecedenti all'attività esecutiva.
8. È pacifico che il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. È altrettanto pacifico che la redazione, per quanto sopra chiarito carente, di suddetto documento (come la difesa ha opposto nel caso all'esame), non lo esonera dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez. 4, n. 27295 del 2/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355 - 01).
9. Ciò vale anche nel caso di nomina di un preposto: la designazione di tale figura al rispetto delle misure di prevenzione non esonera, infatti, il datore di lavoro da responsabilità ove risulti, proprio come nella specie, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito in base alle evidenze, l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 22256 del 3/3/2021, Canzonetti, Rv. 281276 - 01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la penale responsabilità del datore di lavoro per le lesioni che un suo dipendente, alla guida di un muletto, aveva cagionato ad altro lavoratore, in quanto, pur avendo nominato un preposto, non aveva organizzato i luoghi di lavoro in modo tale da garantire una viabilità sicura, regolamentando la circolazione con cartellonistica e segnaletica orizzontale).
10. Infatti, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione (Sez. 4, n. 43350 del 5/10/2021, N'ara, Rv. 282241 - 01). Si è peraltro già chiarito che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all'omessa previsione anticipata (Sez. 4, n. 4075 del 13/1/2021, Paulicelli, Rv. 280389 - 01)
8. Dunque, nel caso di specie, l'addebito si concentra nella mancata previsione del rischio specifico all'interno delle misure organizzative imposte dalla legge e dalla concretizzazione di quel rischio determinata dall'evento. È quindi evidente che la carenza delle misure adottate dal datore di lavoro, realizzatosi proprio l'evento che le misure di prevenzione avrebbero dovuto evitare, esplica valenza causale piena, qualunque attività i due lavoratori stessero svolgendo nel momento dell'impatto.
Anche a voler ammettere che i due lavoratori, pacificamente presenti sul posto in ragione della propria attività di lavoro, avessero appena effettuato il sopralluogo e fossero in procinto di andar via, la fattispecie manterrebbe la stessa struttura, sia dal punto di vista della contestazione che del concreto accertamento giudiziale. L'efficienza causale della inottemperanza agli obblighi imposti al datore di lavoro in tema di sicurezza, infatti, non dipende dalla esatta identificazione dell'azione compiuta dai lavoratori nel momento in cui furono travolti dalla collisione tra l'autoarticolato e l'autocarro NISSAN, in quanto si tratta di aspetti non essenziali nel processo di ricostruzione della fattispecie colposa e della sua causalità. Sia l'attività di mera ricognizione dello stato del manto stradale che quella di effettivo ripristino non risultano eccentriche rispetto al rischio specifico oggetto dell'appalto. Allo stesso modo non elidono il nesso causale le eventuali inosservanze, da parte dei lavoratori, delle procedure amministrative di notifica dell'esecuzione del singolo intervento alla committente, trattandosi di attività non attinenti alla gestione del rischio poi concretizzatosi.
10. Pertanto, la motivazione offerta dalla Corte di appello, che ha sostanzialmente concesso una certa flessibilità nella indicazione dei tempi di percorrenza del C.C. a bordo dell'autocarro NISSAN, non solo non è manifestamente illogica, ma neanche invalida la ricostruzione degli accadimenti adottata dai giudici di merito, perché non decisiva ai fini della prova della responsabilità dell'imputato.
11. Correttamente poi è stata ritenuta la relazione causale tra la carenza di informazione e di formazione e l'evento. Infatti, l'accertato inadempimento degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori relativamente ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa in concreto espletata, che la Corte distrettuale ha correttamente valutato anche considerando l'intenso ritmo lavorativo a cui erano soggetti i lavoratori, conferma la responsabilità del datore di lavoro, in applicazione del consolidato principio secondo cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Rv. 278603 - 01; n. 22147 del 2016 Rv. 266860 - 01; n. 49593 del 2018 Rv. 274042 - 01 ; n. 21242 del 2014 Rv. 259219 - 01).
12. In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2025.
