Cassazione Penale, Sez. 4, 17 marzo 2025, n. 10482 - Sfruttamento del lavoro e favoreggiamento della immigrazione clandestina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
composta da
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Relatore
Dott. CIRESE Marina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato in CINA il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 05/11/2024 del TRIB. LIBERTÀ di Firenze
Udita la relazione della Consigliera Daniela Calafiore;
lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
1. Il Tribunale di Firenze, Sezione del Riesame, con l'ordinanza in epigrafe rigettava il ricorso proposto da A.A. avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Prato il 17 ottobre 2024, che aveva applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari, in relazione a ipotesi di sfruttamento del lavoro e favoreggiamento della immigrazione clandestina nei confronti di numerosi cittadini stranieri provenienti dal Pakistan e dalla Cina, che prestavano la loro opera presso l'impresa " PRONTO MODA C.R.L., PRONTO MODA F1 e PRONTO MODA STELLA " di P, nel cui ambito A.A. risultava datore di lavoro di fatto.
2. L'indagato, attraverso il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la prefata ordinanza, affidato a un motivo, ampiamente sviluppato, che in questa sede si sintetizza ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione dell'art. 603-bis c.p. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e vizio della motivazione con riguardo all'approfittamento dello stato di bisogno. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe illegittimamente integrato il tessuto cognitivo utilizzato dall'ordinanza genetica; inoltre, si deduce che lo stato di bisogno, come elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, non può essere ovviamente inteso come bisogno di lavorare, proprio di chiunque, ma deve ravvisarsi nella mancanza di elementi di sussistenza tali da dover soccombere ad un assoggettamento personale e nella impossibilità di soddisfare detti mezzi di sussistenza cercandoli "altrove", senza essere "approfittati" dal soggetto agente. Vulnerabilità, dunque, intesa come mancanza di reale ed accettabile alternativa di non soggiacere all'abuso, così definita dalla Direttiva 2011/36/EU, art. 2. La motivazione dell'ordinanza impugnata si discosterebbe da tale concetto e si porrebbe in contrasto anche con l'interpretazione giurisprudenziale della norma in esame, considerando parametri non indicativi della condotta illecita attribuita agli indagati. Ciò soprattutto considerando i parametri retributivi espressamente previsti dal CCN dei lavoratori tessili.
2. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
2. Prima di esaminare il motivo di ricorso, giova ricordare il principio generale secondo cui in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (in tal senso, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
3. Sullo specifico tema dello "sfruttamento dello stato di bisogno" si rammenta poi che la mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis c.p. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione ad umilianti o degradanti condizioni di lavoro o di alloggio (così Sez. 4, n. 27582 del 16/09/2020, Savoia Giuseppe, Rv. 279961 e Sez. 4, n. 49781 del 09/10/2019, Kuts Olena, Rv. 277424).
4. Ciò posto, è infondato il rilievo con cui il ricorrente lamenta che la motivazione dell'ordinanza cautelare sia stata integrata illegittimamente dalla ordinanza impugnata.
Infatti, va ribadito che il giudizio di riesame è totalmente devolutivo per espressa disposizione normativa. Ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., infatti, il Tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, può annullare, riformare o confermare l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza e può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati, ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Ne consegue che il Tribunale non deve limitarsi ad un confronto con il percorso argomentativo dell'ordinanza genetica, ma è tenuto ad una verifica dell'intero compendio risultante dagli atti trasmessi.
5. Ciò posto in diritto, appare immune da censure l'impugnata ordinanza, la quale - in base agli esiti delle indagini di cui ha dato riscontro e che non possono in questa sede che essere richiamate, costituendo accertamenti in fatto - ha accertato, sotto il profilo della gravità indiziaria propria della fase cautelare, che le persone offese erano tutte soggette a condizioni di impiego assai gravose e ben lontane da quelle proprie della categoria, sotto i seguenti profili: durata della prestazione di 13-14 ore al giorno per 7 giorni su 7, compresi i festivi, con orario che si protraeva fino a notte; assenza di riposo settimanale; retribuzione gravemente incongrua, pari a Euro 1300,00 o 1500,00 al massimo sulla base della normale retribuzione, pagati a cottimo e non certo rapportata agli orari imposti; penosa situazione degli alloggi, costituiti da un dormitorio comune. Tutto questo, unito alla lontananza dagli affetti familiari e non conoscenza della lingua italiana, circostanza che rendeva ciascun operaio assolutamente fragile e costretto ad accettare condizioni degradanti di vita, al limite della disumanità, pur di usufruire di un tetto e di non vivere di carità, dimostrava lo stato di bisogno delle persone offese e la condotta di sfruttamento dei datori di lavoro.
6. Tali indici, contrariamente all'assunto del ricorrente, integrano indizi sufficienti relativamente all'elemento dello sfruttamento dello stato di bisogno in cui versa il lavoratore, richiesto dalla fattispecie per cui si procede, trattandosi di lavoratori privi di permesso di soggiorno, senza collegamenti col territorio, impossibilitati a reperire altre soluzioni lavorative e di alloggio.
7. Infatti, correttamente, ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, l'indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma 3, n. 1, ultima parte, c.p., dalla retribuzione "sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato", ha tenuto conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno.
8. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 24441 del 16/03/2021, Rv. 281405-01, Sez. 4, n. 27582 del 16/09/2020 Cc. (dep. 06/10/2020) Rv. 279961-01; 22 giugno 2021, n. 24441; n. 33889/2023, ; 5 maggio 2023, n. 18932; n. 13052/2023; 20 settembre 2022, n. 34600; 19 luglio 2022, n. 28289; n. 24387/2022; n. 7861/2022; n. 45615/2021; 14 maggio 2021, n. 18931.) infatti, ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato che aveva ravvisato lo stato di bisogno nella condizione di difficoltà economica delle vittime, capace di incidere sulla loro libertà di autodeterminazione, trattandosi di persone non più giovani e non particolarmente specializzate, e quindi prive della possibilità di reperire facilmente un'occupazione lavorativa).
9. Il Tribunale ha quindi correttamente esaminato la posizione dello A.A., disattendendo la censura che il difensore ripropone con l'odierno ricorso.
10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2025.
