Cassazione Penale, Sez. 4, 17 marzo 2025, n. 10454 - Apertura nel solaio e infortunio mortale durante i lavori di falegnameria nel ristorante. Responsabilità in caso di lavori affidati a due imprese artigiane
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente
Dott. BELLINI Ugo - Relatore
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere
Dott. MARI Attilio - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A. nato a N. il (Omissis)
B.B. nato a N. il (Omissis)
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi.
Lette le conclusioni dei difensori delle parti
Nell'interesse delle parti civili il difensore ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente A.A. ha depositato memoria difensiva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
la difesa del ricorrente B.B. ha eccepito l'omesso avviso della udienza di discussione.
Fatto
l. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto A.A. e B.B. colpevoli del delitto di omicidio colposo ai danni di C.C., impegnato ad eseguire lavori di falegnameria all'interno di manufatto, adibito a ristorante, sito in Frattamaggiore, di proprietà del A.A. A quest'ultimo, in particolare, quale committente di opere di parziale demolizione di un solaio, onde consentire l'accesso tramite una scala ad un locale scantinato, era contestata la violazione del'art.90, comma 9 lett.a) del D.Lgs.vo n.81/2008 per avere dato incarico alla ditta individuale del B.B. senza assicurarsi se lo stesso possedesse i requisiti formali, ma anche quelli tecnico-professionali per eseguire interventi demolitori e idraulici come quelli appaltati, nonché per non avere svolto alcuna preliminare attività di informazione e di coordinamento volta ad assicurare che l'intervento di falegnameria commissionato al C.C. potesse svolgersi in sicurezza e nella consapevolezza del lavoratore che erano in atto ulteriori interventi che avevano comportato una situazione di pericolo e comunque senza assicurarsi che la impresa del B.B. avesse provveduto a segnalare e proteggere l'apertura realizzata nel solaio con fermapiedi e parapetti.
2. All'imputato B.B. era contestata la inosservanza agli obblighi sanciti dagli artt. 163 e 145 D.Lgs.vo 81/2008 in quanto, in sede di esecuzione degli interventi e avendo realizzato un'apertura nel solaio che aveva determinato la formazione di una botola, con dislivello di circa quattro metri rispetto al piano sottostante, aveva omesso di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad impedire il verificarsi di infortuni anche a carico di terzi, quali il C.C. che, fatto accesso al locale ove era stata realizzata la breccia sul piano di calpestio, era precipitato nel vuoto, procurandosi lesioni mortali.
3. In accordo alla motivazione del giudice di Primo grado, la Corte di appello ravvisava a carico di entrambi gli imputati i profili di colpa ascritti, sinergicamente collegati all'evento mortale, in ragione della mancanza di una adeguata attività di informazione e di coordinamento da parte del committente A.A., il quale aveva in sostanza incaricato due imprese artigiane al simultaneo svolgimento di interventi tra di essi interferenti, senza fornire ai prestatori una adeguata informazione dei pericoli connessi a tale interferenza aveva altresì omesso di verificare la idoneità tecnica dell'impresa facente capo al B.B. la quale, oltre ad essere priva dei requisiti formali per assumere l'incarico della esecuzione di interventi dalla rilevante portata e
consistenza (realizzazione di un collegamento tra due piani di un manufatto mediante una scala e interventi sulla sezione idraulica), non possedeva neppure i requisiti tecnici professionali e di forza lavoro per portare a compimento gli stessi.
Al B.B. era stata contestata la inosservanza ad ogni elementare precauzione tesa a proteggere e circoscrivere l'area in cui era stata realizzata la botola, al fine di impedire che i soggetti che accedevano al locale corressero il rischio di precipitare nel vuoto.
In ragione della gravità della colpa riconosciuta e del comportamento da ciascuno tenuto immediatamente dopo i fatti, volto a impedire la immediata ricostruzione degli stessi in termini coerenti con quanto effettivamente accaduto, era escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche per entrambi gli imputati.
3. La difesa di A.A. ha proposto tre motivi di ricorso.
3.1 Con il primo deduce erronea applicazione degli artt. 192 e 125 cod. proc. pen. e vizio motivazionale per assenza di motivazione sulla circostanza che il ricorrente fosse consapevole dell'apertura del cantiere fatta dal B.B. e per avere riconosciuto la violazione dell'art.90 comma 9, lett.a) D.Lgs.vo 81/2008, atteso che nessuna indicazione al contenuto degli accordi intercorsi tra il committente e il prestatore d'opera B.B. era contenuta in sentenza, così da non potersi affermare in quale misura il committente avesse potuto ingerirsi nelle lavori autonomamente eseguite dal B.B. e in che modo l'inosservanza della disposizione richiamata potesse porsi in collegamento con la verificazione dell'infortunio.
3.2. Con una seconda articolazione assume vizio motivazionale, per illogicità e contraddittorietà, per avere il giudice distrettuale riconosciuto l'attendibilità delle dichiarazioni del teste C.C., che aveva accompagnato la persona offesa ad assumere l'incarico di interventi di falegnameria nel locale ove erano in corso altresì lavori edili, assumendo che il committente aveva omesso di avvisarlo del pericolo rappresentato dall'apertura di una botola nel pavimento, laddove dagli atti processuali risultava al contrario che la porta era chiusa a chiave e che il falegname aveva dovuto munirsi delle chiavi per aprirla, circostanza che evidenziava semmai la condotta incauta e abnorme della persona offesa che era arrivata sul luogo di lavoro anzi tempo e non si era sincerata della presenza di un'apertura nel solaio, dopo avere oltrepassato la porta. Illogica era altresì la motivazione nella parte in cui era stata ritenuta la inattendibilità delle dichiarazioni del teste RUSSO, in quanto lavoratore subordinato della famiglia A.A., mentre aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni del C.C, nipote della vittima, anch'esso titolare di un interesse a non fare emergere la condotta abnorme del familiare.
3.3. Con una terza articolazione assume vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nella parte in cui i giudici avevano attribuito all'imputato uno sleale comportamento di depistaggio, mentre da nessun atto processuale risultava un siffatto addebito a A.A.
4. La difesa di B.B. ha articolato due motivi di ricorso.
4.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazionale per avere riconosciuto in capo a B.B. una posizione di garanzia in relazione agli interventi edili che allo stesso erano stati affidati dal A.A., con particolare riferimento alla violazione dell'art.163 D.Lgs.vo n.81/2008, laddove dall'istruttoria dibattimentale non era emerso che al B.B. fosse stata affidata la realizzazione di una botola nei locali di proprietà del A.A., né era emerso con certezza che fosse stato proprio il B.B. a realizzarla.
Con un secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio motivazionale per avere la Corte di appello di Napoli del tutto omesso di valutare i profili soggettivi del reo indicati all'art.133 comma 2 cod. pen.
Diritto
1. Preliminarmente deve essere disattesa la deduzione della difesa del ricorrente B.B., articolata dal difensore di questi Avv.to Luca MOTTOLA con memoria depositata in forma telematica, secondo la quale il rapporto processuale non sarebbe stato validamente instaurato dinanzi al giudice di legittimità, in ragione della mancata notifica dell'avviso di fissazione della udienza del 12 dicembre 2024.
Invero dall'esame degli atti processuali risulta che l'avviso è stato trasmesso alla posta certificata dell'avv.to MOTTOLA presso l'indirizzo registrato
2. I motivi di ricorso di entrambi gli imputati si palesano manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente A.A. con il primo motivo di ricorso non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che appare logica e priva di contraddizioni sulla individuazione dell'imputato nel soggetto che aveva contemporaneamente affidato le opere a due ditte individuali affinchè operassero all'interno dei locali di sua proprietà, destinati ad attività di ristorazione, gestita dal figlio. In tale veste lo stesso aveva assunto una autonoma posizione di garanzia con riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro rispetto ai prestatori di lavoro che egli stesso aveva provveduto a selezionare, non avendo incaricato un responsabile o un coordinatore dei lavori. Sotto queto profilo sullo stesso gravavano gli obblighi di cautela nella scelta della impresa esecutrice delle opere, ai sensi dell'art.90, comma 9, lett.a) D.Lgs.vo n.81/2008, nonché l'obbligo di evidenziare ai singoli prestatori di lavoro, i pericoli strettamente correlati al luogo di lavoro in cui dovevano essere realizzati gli interventi, tenuto conto della interferenza tra le suddette lavorazioni, atteso che il A.A. aveva dato incarico a un falegname di eseguire una piccola riparazione alla porta di accesso al vano, senza fornirgli informazione del fatto che erano in atto, oltre di essa, lavori edili che avrebbero modificato la struttura del solaio e creato una pericolosa intercapedine tra due distinti piani dell'immobile, così da rappresentare una fonte di rischio che avrebbe dovuto essere governata dal proprietario dell'immobile, nonché dalla stessa impresa artigiana del B.B. nel corso della lavorazione.
2.1 II primo motivo della difesa del A.A. non si confronta affatto con tale contestazione, che attiene agli obblighi gravanti sul committente in sede di esecuzione degli interventi a fronte di manifeste mancanze da parte dell'esecutore nella predisposizione di barriere, parapetti e fermapiedi in coincidenza dell'apertura nel solaio.
Sotto questo profilo va ribadito che il committente è titolare di una posizione di garanzia autonoma rispetto a quella del prestatore di opera, seppure ad essa subalterna in materia antinfortunistica, idonea a fondare una responsabilità per episodio infortunistico occorso al lavoratore in caso di omesso controllo dell'adozione da parte dell'imprenditore, delle misure generali della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.3 D.Lgs.626/94 (trasfuso, con ulteriori prescrizioni nell'art. 15 L.81/2008), per non avere segnalato al datore di lavoro le fonti di pericolo, ovvero per non avere preteso la loro eliminazione, attivando in difetto poteri inibitori o sostitutivi comunque dovuti.
2.2. Le conclusioni cui perviene il giudice territoriale sul punto, oltre che prive di contraddizioni e non illogiche, risultano coerenti con la giurisprudenza del S.C. che, da un lato, esclude che il committente sia gravato da obblighi in materia antinfortunistica con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica da adottare in determinate lavorazioni, nonché nella utilizzazione di particolari tecniche lavorative o nella scelta o nell'uso di particolari macchinari e strumenti, dall'altro non lo ritiene esonerato da obblighi prevenzionali, di carattere non specifico, come nella ipotesi di caduta dall'alto di un operaio da un lucernaio o da un cornicione (sez.3, 25/02/2015, Cicuto, Rv. 262757; sez.4, 28/11/2013, Schiano di Cola e altro, Rv. 259086).
2.3. A tale proposito risulta evidente che, ammessa la responsabilità del committente per eventi infortunistici determinati dalla inosservanza della disciplina antinfortunistica, che fa carico primariamente al datore di lavoro, la stessa può essere estesa al committente laddove l'evento possa ritenersi causalmente collegato ad una omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (sez.4, n.6784 del 23/01/2014, Ramunno, Rv. 259286; n.25773 del 23/06/2021, Comune di Casavatore, Rv.281835), specie nel caso in cui la mancata adozione o la inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (come ha affermato il S.C. in tema di inizio lavori nonostante l'omesso allestimento di idoneo ponteggio sez.4 n.10608 del 4/12/2012, Bracci, Rv. 255282; n.5948 del 18/12/2019, Frusciante, Rv.278435).
2.4. Sotto diverso profilo i giudici di merito hanno riconosciuto in capo al A.A. un ulteriore, e preliminare profilo di colpa, con il quale il ricorrente omette del tutto di confrontarsi nei motivi di ricorso. A tale obbligo di adeguamento, coordinamento e correzione delle manchevolezze del lavoratore autonomo si somma poi la palese inosservanza all'art.90, comma 9 lett.a) D.Lgs. 81/2008 nella scelta di una ditta esecutrice degli interventi che, oltre ai requisiti formali (peraltro pure mancanti in quanto la ditta del B.B. non risultava neppure iscritta alle Camere di Commercio né era titolare del DURC), non possedeva la idoneità tecnica e organizzativa per svolgere lavori dell'impegno e della consistenza tutt'altro che minimale, attenendo ad una parziale eliminazione di un solaio, con realizzazione di una scala che separava due piani del fabbricato posti a quote molto diverse e alla realizzazione di una modifica della rete idraulica.
2.5. Invero, l'affermazione della responsabilità del committente per profili di colpa connessi alla selezione della ditta esecutrice delle opere affidate presuppone la verifica, in concreto, dell'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435 - 01; Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016, dep. 2017, Vettor, Rv. 270100 - 01; Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 264974 - 01; Sez. 4, n. 3563 del 18/1/2012, Marangio, Rv. 252672; Sez. 4, n. 37840 del 01/07/2009, Vecchi, Rv. 245275 -01).
Né può ritenersi che l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, possa risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020, Oliveri, Rv. 280049 - 01). I giudici distrettuali hanno pertanto logicamente evidenziato come la impresa edile del B.B. era del tutto priva di una capacità organizzativa idonea a fronteggiare la esecuzione di interventi edili che prevedevano la demolizione parziale di solai, il rifacimento dei collegamenti idraulici e la predisposizione di una scala che collegasse i due distinti livelli, così da riconoscere che il ricorrente aveva omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa prescelta, la sua capacità organizzativa, tenuto conto della pericolosità dei lavori affidati e delle attrezzature impiegate. Avrebbe dovuto, inoltre, verificare la presenza o meno di situazioni di manifesto pericolo, pure percepibili direttamente dal committente-proprietario (presente in cantiere), e quindi tali da non poter essere ignorate (in questa prospettiva, cfr., anche Sez. 4, n. 23171 del 9/02/2016, Russo, non mass.) in ossequio alla disposizione di cui all'art.93, commi 1 e 2 D.Lgs. n.81/2008, che riconoscono al committente oneri di coordinamento e di intervento integrativi e complementari, pure in presenza di un responsabile dei lavori, ovvero del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in presenza di rischi interferenziali.
3. Manifestamente infondato è anche il ricorso di B.B. il quale non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e che nell'unico motivo di ricorso, afferente all'affermazione di responsabilità a suo carico si limita a sostenere di essere stato un semplice operaio chiamato dal committente e non il titolare di una ditta artigiana, negando altresì che ricorresse la prova di essere stato esso stesso ad eseguire l'intervento edile in assenza di qualsiasi misura di prevenzione, sia pure cautelare, per evitare che nella voragine realizzata potessero inciampare o venire in contatto persone che avessero aperto la porta del locale.
A prescindere dal fatto che da tutti gli atti processuali, richiamati dai giudici di merito, emerge che il lavoro in questione era stato affidato dal A.A. al B.B. il quale, nel giorno del sinistro era intento a ultimare le modifiche all'impianto idraulico, anche a non volere inquadrare la attività del B.B. nell'ambito di un cantiere edile sottosoglia, rimane comunque la obiettività di un intervento edile realizzato fuori dei canoni di qualsivoglia misura di sicurezza e prevenzione volta a impedire che lavoratori e terzi potessero cadere all'interno della apertura, appena realizzata, che non risultava transennata, né dotata di fermapiede ovvero parapetto, ovvero copertura che ne limitasse la pericolosità.
4. I motivi articolati dai ricorrenti con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio delle circostanze generiche sono altresì manifestamente infondati. Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, Rv. 256172; n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv.282693). A tale proposito i giudici di merito hanno escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento richiamando profili di gravità della colpa e anche valutato in termini negativi l'attività di depistaggio realizzata dagli imputati nel modificare lo stato dei luoghi mediante la realizzazione di una parete che chiudesse il varco e, in relazione al A.A., lo spostamento del lavoratore infortunato all'esterno del manufatto e, successivamente, il tentativo, nel viaggio verso l'ospedale, di inquinare le indagini suggerendo al nipote di rendere false dichiarazioni sulla dinamica dell'incidente, così da leggere la sua condotta alla stregua di quella tenuta dagli altri imputati, laddove A.A. Antonio aveva indicato agli inquirenti una ricostruzione del tutto diversa dalla realtà (caduta dal tetto) e il B.B. aveva immediatamente realizzato una parete con materiale poroso e malta per simulare la preesistente presenza di una paratia prima dell'accesso al solaio in cui era stata realizzata l'apertura.
5. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la conseguente condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., che si determina come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2025
