Tipologia: AIA
Data firma: 27 dicembre 2013
Validità: 01.08.2013 - 31.07.2016
Parti: Cofely Italia e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici-Energia, Cofely
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:


Accordo Integrativo Aziendale Cofely Italia Settore Energia Concorrente

In data 27 Dicembre 2013 presso la sede di Roma di Cofely Italia spa in Via Ostiense n. 333, tra la Cofely Italia spa (di seguito denominata per brevità come la "Società"), facente parte del Gruppo Gdf Suez in Italia, con sede legale in Roma, Via Ostiense 333 […] e le OO.SS. Nazionali: Filctem Cgil […], Flaei Cisl […], Uiltec Uil […]

Premesso
- Che in data 14.7.2009 è stato sottoscritto l'Accordo Integrativo Aziendale Cofathec Energia srl (divenuta Cofely Energia srl dal 12.10.2009, in seguito fusa per incorporazione in Cofely Italia con effetto dal 1.1.2011) destinato a tutti i dipendenti ai quali era applicato il CCNL Elettrici e provenienti dal conferimento del ramo d'azienda della Edison spa;
- Che tale Accordo è scaduto in data 12.7.2013;
- Che successivamente alla scadenza, le parti si sono incontrate per iniziare il confronto volto al rinnovo dello stesso;
- che con l'attivazione di tale nuovo Accordo Integrativo le parti intendono anche confermare, rafforzandolo, il valore assunto dalle Relazioni Sindacali, iniziato con i precedenti accordi, ai fini di una pratica gestione volta a migliorare quanto in materia è già previsto dal CCNL Energia Concorrente attualmente applicato ai destinatari del presente Accordo, onde consentire il confronto ai vari livelli - attraverso norme e procedure definite - teso a governare i processi di sviluppo della Società;
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue
Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

Destinatari
Con la sola esclusione dei Dirigenti e dei dipendenti addetti alla conduzione e manutenzione della Centrale di Castelmassa oggetto di una procedura di cessione di ramo d'azienda con effetto dal 31.12.2013, destinatari del presente Accordo sono tutti e soltanto I dipendenti della Società ai quali è applicato il CCNL Energia Concorrente (d'ora in poi denominato per brevità come "CCNL") e addetti alla conduzione e manutenzione delle Centrali Termoelettriche di Nera Montoro, Porto Marghera e Spinetta Marengo, la cui attività è compresa all'interno del Polo Energia della Società.

Parte Prima Relazioni Sindacali
Soggetti della contrattazione.
I soggetti della contrattazione legittimati a negoziare, secondo la scansione per materie e per Unità Produttiva, sono le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il CCNL, le loro articolazioni territoriali e le RSU delle Unità Produttive come di seguito meglio identificate.
Destinatari della contrattazione.
Tutti i dipendenti della Società ai quali è applicato il CCNL e addetti alla conduzione e manutenzione delle Centrali di cogenerazione di Nera Montoro, Porto Marghera e Spinetta Marengo.
Unità Produttive
Al solo ed esclusivo fine di identificare la base di computo per l'elezione delle rappresentanze sindacali e quelle dei lavoratori per la sicurezza, di definire la loro competenza territoriale, di quantificare il monte ore annuo di permessi loro spettanti, nonché ai fini delle Informative / consultazioni dei lavoratori per Unità Produttive ex D. Lgs. 25/2007, le partì convengono congiuntamente che nel presente verbale di accordo per "Unità Produttiva" si deve intendere la singola Centrale Termoelettrica dove prestano stabilmente servizio i lavoratori.

Articolo 1) Sistema di relazioni sindacali
Al fine di consolidare il sistema di Relazioni Sindacali di tipo partecipativo che vede ne! confronto preventivo lo strumento per la prevenzione del conflitto e la ricerca del massimo consenso, ed allo scopo di rendere concreta l'attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in premessa, le parti hanno concordato di definire norme, funzioni e procedure, ad implementazione di quanto normato nell'art. 2 del CCNL.
Al riguardo, le parti convengono sulla necessità di adottare l'articolato sistema di Relazioni Sindacali che, senza duplicazione di competenze, preveda, oltre al livello nazionale, un livello di confronto decentrato a livello di Unità Produttive al fine di meglio rispondere alle esigenze delle realtà periferiche individuando le soluzioni più idonee che favoriscano, nel contempo, i diritti ed il miglioramento degli obiettivi tecnico-commerciali del Polo Energia della Società.
In coerenza con quanto sopra dichiarato, le parti ribadiscono l'esigenza di un doppio livello di relazioni sindacali così come appresso definito:
1) il livello nazionale, che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le OO.SS. nazionali di riferimento del CCNL. A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene alla contrattazione di secondo livello, delle materie a loro attribuite dalle normative di Legge in merito e da quanto stabilito dal CCNL;
2) Il livello decentrato che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le RSU di Unità Produttiva e le rispettive OO.SS. territoriali nell'ambito delle rispettive competenze previste dal CCNL, per quanto attiene l'applicazione/gestione di materie delegate dal CCNL e quanto delegato dal presente accordo. 

Articolo 2) Diritti informativi preventivi, consuntivi e materie
A) Livello nazionale
Materie informative

Di norma entro il primo semestre successivo alla chiusura del bilancio e possibilmente con cadenza semestrale, la Direzione dell'Azienda incontrerà le OO.SS. dei lavoratori per fornire le informazioni preventive e consuntive relative alla Società concernenti:
• Andamento conti di bilancio;
• Investimenti e innovazioni tecnologiche-organizzative;
• Livelli occupazionali disaggregati per sesso, età, tipologia di impiego;
• Interventi di modifica sull'organizzazione del lavoro di natura nazionale;
• Formazione del personale;
• Obiettivi di budget;
• Politiche del Gruppo a livello Nazionale ed Internazionale;
• Sicurezza sul lavoro;
• Pari Opportunità;
Materie negoziati
In occasione di tale incontro o in date diverse concordate le parti, ferme restando le rispettive autonomie e prerogative, potranno affrontare e definire le problematiche che avranno impatto sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro e sulle questioni di natura sociale e, più in generale, su materie che abbiano impatto e rilevanza a livello nazionale, che saranno poste dalle parti e che non potranno essere oggetto di contrattazione a livello decentrato.
Referenti aziendali
A tale livello il referente aziendale è la Direzione Risorse Umane del Gruppo
B) Livello decentrato
Materie informative

Di norma, successivamente agli incontri nazionali si terranno, con cadenza annuale, incontri informativi, preventivi e consuntivi tra i responsabili aziendali delle Unità Produttive e le RSU unitamente alle OO.SS. competenti per territorio.
Pertanto l'Informativa del livello decentrato sarà relativa alla sola Unità Produttiva e avrà per oggetto le seguenti tematiche:
• Informativa sui risultati dell'Unità Produttiva;
• Formazione del personale;
• Andamento delle politiche di sviluppo dell'Unità Produttiva e le relative implicazioni occupazionali;
• Distribuzione degli orari di lavoro;
• Sicurezza sul lavoro;
• Eventuali Interventi sulla Sicurezza e sull'ambiente di Lavoro effettuati nell'Unità Produttiva;
Materie negoziali
Specifici incontri potranno riguardare singoli aspetti delle informazioni fornite o particolari problematiche entrambi Inerenti l'Organizzazione del Lavoro.
In occasione di tali incontri o in date diverse che saranno concordate, le parti potranno affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.
Le parti confermano che il sopraccitato sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronti, le parti potranno incontrarsi a livello nazionale per ricercare e congiuntamente concordare le soluzioni più idonee.
Referenti aziendali
A tale livello referenti aziendali sono la finzione del Responsabile Divisione Cogenerazione Industriale della Società e I vari Capi Centrale supportati, ove necessario, dalla Direzione Risorse Umane;

Articolo 3) Rappresentanze Sindacali
Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) potranno essere costituite a livello di Unità Produttiva, così come precedentemente definita, che abbia almeno 15 dipendenti stabilmente occupati al suo interno e ai quali venga applicato il CCNL.
Il diritto a promuovere la costituzione delle RSU è regolato dagli specifici accordi Interconfederali e di categoria validi per il comparto Energia Concorrente.
Per quanto riguarda le ore di permesso sindacale fruibili dalle RSU si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla L 300/70 e dal vigente CCNL, fermo restando la possibilità di addivenire a specifici accordi migliorativi.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza delle RSU e/o delle OO.SS. competenti per territorio.
Al fine di consentire una corretta organizzazione del lavoro, i permessi di cui sopra dovranno essere richiesti in forma scritta con un preavviso di norma di 48 ore precedenti il loro godimento o, per casi eccezionali, non inferiore alle 24 ore.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente accordo in materia di RSU (permessi, procedure di elezione, compiti e funzioni, durata mandato, assemblee, ...) si fa riferimento alla legge 20.5.1970 n. 300 e al CCNL.
Le parti convengono che per i lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni Sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali, si farà riferimento alle norme di legge e del CCNL vigente.
Assemblee
Per l'espletamento delle assemblee sindacali nelle varie Unità Produttive della Società, vengono rese disponibili 10 ore annue retribuite secondo le modalità previste dall'art. 20 della L. 20.5.1970 n. 300 e dal CCNL.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza delle RSU e/o delle OO.SS. firmatarie del presente accordo e competenti per territorio.
La richiesta avanzata all'Azienda dovrà, inoltre, indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 4) Modalità di comunicazione delle informazioni
Le parti, al fine di favorire la comunicazione e la circolazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione del presente accordo, concordano di mettere a disposizione l'utilizzo dei rispettivi "FAX e/o "Caselle di Posta Elettronica" corrispondenti alle diverse sedi aziendali e Centrali.
Inoltre, al solo fine di rendere la comunicazione più trasparente e facilitarne l'immediato riscontro, ogni comunicazione intercorrente tra le RSU e la Società e viceversa, dovrà riportare in calce l'indicazione del nominativo e la firma di chi redige la comunicazione stessa.
Inoltre, in caso di richiesta di incontro, la stessa dovrà riportare gli argomenti oggetto dell'incontro. 

Articolo 5) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Con riferimento al Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81, le parti assumono gli orientamenti partecipativi e le logiche tendenti al superamento di conflittualità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come contenuti nel decreto stesso e concordano quanto segue riguardo ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Le parti convengono che nelle Unità Produttive che occupano fino a 14 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Nelle Unità Produttive che occupano più di 14 dipendenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza saranno eletti dai lavoratori fra le RSU o, ove mancanti, fra i lavoratori nell'ambito dell'Unità Produttiva.
Si conviene che per le modalità di elezione dei RLS, le funzioni loro attribuite, le ore di permesso disponibili, la durata del mandato e per quant'altro qui non espressamente indicato, si fa riferimento al D. Lgs 81/2008 ed al CCNL.
La durata della nomina a RLS sarà coincidente a quella prevista per le RSU.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista, i cui oneri sono a carico dell'Azienda. Tale formazione si svolgerà utilizzando permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti al punto precedente;

Parte Seconda
Articolo 2) Reperibilità

Ai lavoratori che, pur non essendo in servizio di reperibilità programmata, per esigenze straordinarie e non prevedibili dovessero svolgere prestazioni lavorative non programmate, quale trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto al punto 2) della Dichiarazione a Verbale" dell'art. 41 del CCNL sarà riconosciuto quanto previsto ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 39 (reperibilità) dello stesso CCNL. Inoltre, saranno riconosciute due ore di viaggio anziché una.