Tipologia: Sistema di relazioni industriali
Data firma: 13 luglio 2015
Parti: Gruppo Edison e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici-Elettrici, Gruppo Edison
Fonte: filctemcgil.it


Sistema di relazioni industriali Gruppo Edison

Roma, 13 luglio 2015, la Direzione della Società Edison spa anche in nome e per conto delle sue società controllate (di seguito anche Edison, Gruppo Edison, Azienda o Società) […], e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali di Filctem/Cgil […], Flaei/Cisl […], Femca/Cisl […], Uiltec/Uil […], con la sottoscrizione della presente intesa confermano ed aggiornano il modello di "Relazioni Industriali” precedentemente delineato negli accordi del luglio 2005 e del luglio 2011 oltre che nel “Protocollo sulla Responsabilità Sociale d’Impresa / CSR” sottoscritto nel luglio 2011, al  fine di conferirgli maggiore efficacia ed aderenza sia rispetto allo scenario economico generale, sia rispetto all’attuale fase di evoluzione delle società del Gruppo. Le Parti, nel valutare l’esperienza di interlocuzione sindacale esistente a tutti i livelli, intendono valorizzarne la positività anche alla luce del Testo Unico sulla rappresentanza siglato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014 che dà attuazione ai contenuti dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013.

Linee guida e principi generali
Edison e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo - nell’ambito delle loro prerogative e ruoli - condividendo l’imprescindibilità della ricerca di soluzioni positive ed innovative in grado di conciliare le esigenze di competitività delle Aziende del Gruppo e le aspettative dei lavoratori, intendono porre le premesse per la realizzazione dì un modello di relazioni industriali partecipativo - sostenibile ed equilibrato - fondato sui seguenti principi e linee guida:
- sistema relazionale
o strutturato e fondato sul reciproco ascolto e confronto preventivo, su un costante costruttivo dialogo in grado anche di prevenire il conflitto individuale e collettivo ed azioni unilaterali sul presupposto fondamentale del pieno rispetto di quanto negoziato nell’ambito dei contratti collettivi applicati nel Gruppo;
o effettivamente rappresentativo delle istanze della totalità dei lavoratori ed in grado di consentire certezza sui tempi, sui soggetti e sui contenuti dell’interlocuzione sindacale con schemi di rappresentanza adeguati e dotati di correlate agibilità;
o finalizzato a supportare nel tempo la vita e lo sviluppo delle Aziende del Gruppo e l’occupabilità dei lavoratori in un contesto sempre più competitivo ed in rapida evoluzione e ad accompagnare pertanto l’attuale fase di evoluzione della “mission” aziendale tenuto conto della difficile situazione in cui versano i mercati di riferimento;
o aggiornato e che sia in grado di valorizzare
- le diverse aree di attività (generazione elettrica, exploration & production idrocarburi, infrastrutture regolate gas, commerciale ed efficienza energetica, energy management),
- l’articolazione territoriale delle diverse sedi e ragioni sociali,
- la dimensione sovranazionale di appartenenza di Edison e la partecipazione dei propri rappresentanti all’interno del Comitato Aziendale Europeo (CAE/EWC) del Gruppo EDF.
- produttività e competitività
o essere parte attiva nella costante ricerca di modelli e soluzioni volte al miglioramento continuo della produttività e della competitività aziendale, fattori imprescindibili per generare risorse e garantire sviluppo e creazione di valore nel tempo a beneficio di tutti gli stakeholder (azionisti, lavoratori, clienti e territori)
- occupabilità
o favorire le condizioni di occupabilità (employability) delle persone nel tempo, ricercando criteri condivisi nell’individuazione di iniziative e strumenti di gestione che siano orientati, anche nelle fasi di crisi, a salvaguardare e sviluppare le competenze e le professionalità nel Gruppo e più in generale nel mercato del lavoro.
In coerenza con le più complessive e generali politiche attive del lavoro, fondamentali diventano la riqualificazione dei lavoratori, la formazione continua - anche attraverso l’accesso alle risorse disponibili nei fondi bilaterali - oltre che la disponibilità alla mobilità interprofessionale e geografica.
- salute e sicurezza
acclarata la priorità di garantire l'integrità psico-fisica di tutti lavoratori dipendenti o terzi coinvolti nelle attività aziendali,
o contribuire a diffondere ad ogni livello la cultura della prevenzione attraverso l’applicazione dei sistemi certificati di gestione conformi sia alle leggi vigenti sia ai più aggiornati standard internazionali;
o collaborare nell’intensificazione delle azioni volte alla qualificazione e certificazione di qualità delle imprese terze e/o appaltatrici affinchè anch’esse mettano in atto comportamenti coerenti con gli standard Edison ed il suo Codice Etico
- sviluppo sostenibile e valorizzazione dei territori
o collaborare a promuovere lo sviluppo sostenibile delle Aziende del Gruppo e dei territori in cui insistono, vale a dire creare crescita economica bilanciando, nello svolgimento delle attività economico-produttive, le esigenze aziendali, il rispetto dell’ambiente e le aspettative dei portatori d’interesse legittimi;
o coniugare la sfida della competitività e affidabilità delle Aziende del Gruppo con la presenza sui territori attraverso lo sviluppo di un dialogo costante e trasparente con i portatori d’interesse a livello locale in ogni territorio considerando i relativi impatti sullo sviluppo, sulle persone, sull’ambiente e sulla coesione ed inclusione sociale.
o generare “valore condiviso” nel territorio con l’ambizione di massimizzare i benefici della presenza aziendale nei vari contesti locali mediante il rafforzamento delle pratiche di dialogo, confronto e partnership con gli stakeholder
- sistemi di welfare aziendale
o individuare strumenti e servizi che - a partire da fasi di ascolto strutturato delle esigenze e dei bisogni dei dipendenti anche attraverso il coinvolgimento dei loro rappresentanti - contribuiscano al benessere organizzativo e che possano promuovere qualità di vita, una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita personale (work life balance) nelle sue molteplici accezioni e aree quali ad esempio la previdenza complementare, la salute, la famiglia e il tempo libero.
o ricercare soluzioni sostenibili che integrino i servizi offerti dal sistema pubblico in materia di people care
- partecipazione
o individuare congiuntamente forme e modalità di reale coinvolgimento nell’elaborazione di progetti e di strumenti per condividere notizie, informazioni, servizi che migliorino il livello di interazione e di ascolto tra colleghi e tra direzione e dipendenti
- diversità e pari opportunità
o coadiuvare nella realizzazione di politiche di gestione delle risorse umane - dalla selezione e inserimento lavorativo ai processi di sviluppo professionale - rispettose dei principi delle pari opportunità e della diversità intesa come valorizzazione delle persone senza alcuna discriminazione;
o favorire l’adozione di strumenti funzionali a diffondere tra tutti i collaboratori la cultura e le tematiche relative al diversity management
- relazione scuola - lavoro
o incentivare una stretta e fattiva relazione tra le istituzioni scolastiche (università / istituti tecnici) e il mondo del lavoro per creare condizioni di inserimento lavorativo coerente con le necessità aziendali e più in generale con l’evoluzione del mondo del lavoro;
o coadiuvare nella realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro sia per favorire - con iniziative locali mirate - l’orientamento verso ruoli di maggiore fruibilità nel mercato del lavoro sia per costituire un virtuoso network di sistema tra scuola, impresa e istituzioni per avvicinare alla cultura dei mestieri tecnici
- integrazione tra generazioni
o creare le condizioni per la valorizzazione delle competenze e dell’esperienza dei lavoratori più maturi attraverso la collaborazione nel proporre e definire specifiche iniziative che favoriscano il superamento delle contrapposizioni generazionali, la migliore trasmissione delle competenze verso i lavoratori più giovani ed il processo inverso (reverse mentoring) dai giovani verso il personale più esperienzato

Forme di interlocuzione sindacale
Le forme di interlocuzione sindacale sono finalizzate alla realizzazione degli obiettivi sopra richiamati e sono in sintesi le seguenti:
La Contrattazione
Nell’ambito delle materie disponibili per legge e dei rinvii operati dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nel Gruppo, è rappresentata dal processo negoziale tra le rispettive legittime controparti finalizzato al raggiungimento di accordi collettivi aziendali. I suddetti accordi recepiscono e rappresentano l’intesa raggiunta quale risultante del negoziato, ed impegnano contemporaneamente le medesime Parti all’osservanza degli obblighi assunti ed a successivi e coerenti comportamenti attuativi per quanto di reciproca competenza.
Il Confronto
Il confronto consiste in una consultazione delle reciproche opinioni e posizioni, si esplica attraverso scambi di informazioni, valutazioni ed iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie e temi di comune interesse ed è finalizzato alla ricerca di possibili convergenze tra le Parti prevenendo l’insorgenza di conflitti individuali e/o collettivi.
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge con riguardo a particolari procedimenti ed alle specifiche e relative procedure di esame congiunto in esse previste, il confronto sarà attuato mediante incontri promossi dall’Azienda o richiesti dalle componenti sindacali - ai vari livelli di interlocuzione relativamente alle materie di specifica pertinenza - e ove possibile ed opportuno ai fini della discussione saranno preceduti dall’invio di idonea documentazione informativa, in tempi e con modalità tali da consentire alle componenti sindacali di poter esprimere una propria valutazione ed eventuale proposizione. Alla documentazione conclusiva a cura dell’Azienda potranno essere allegate le eventuali osservazioni delle Organizzazioni Sindacali, prevedendo eventuali ulteriori momenti di verifica.
L’Informazione
Fatto salvo quanto eventualmente già previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nel Gruppo e/o dalle vigenti disposizioni di legge in materia, l’informazione consiste nella comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e/o RSU, per quanto di loro competenza, di notizie ed indicazioni riguardo a materie o fenomeni sui quali si è inteso assicurare la conoscenza alle Organizzazioni Sindacali, nelle forme, con le modalità e nella tempistica ritenute più efficaci e opportune al riguardo.

2) Soggetti e livelli della rappresentanza
Le Parti condividono e recepiscono integralmente i contenuti del Testo Unico sulla rappresentanza Confindustria - Cgil, Cisl e Uil del 10 gennaio 2014, quale fonte di regolamentazione, unitamente ai CCNL applicati, alla normativa relativa al CAE/EWC ed alla presente intesa, della disciplina della rappresentanza in Edison.
Al fine di assicurare un equilibrato ed efficace riparto delle competenze, anche in considerazione dell’articolazione settoriale, contrattuale e territoriale del gruppo Edison, le Parti convengono sulla opportunità di strutturare il sistema di Relazioni Industriali su più livelli di interlocuzione: decentrato, nazionale, sovranazionale.
Livello decentrato
Tale livello ha come soggetti sindacali legittimati le RSU delle singole Unità Produttive eventualmente assistite dalle rispettive Segreterie Territoriali/Regionali di categoria.
Livello nazionale
Ferme restando le specifiche previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in considerazione della complessità del Gruppo Edison, e della dislocazione geografica/territoriale delle diverse unità locali, viene inoltre costituito un Coordinamento Unitario Nazionale delle RSU espressione delle macro-aree di attività, secondo la regolamentazione definita tra le Parti firmatarie del presente accordo.
Il livello nazionale, pertanto, ha come soggetti sindacali legittimati il Coordinamento Unitario Nazionale delle RSU e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Livello sovranazionale
Dall’appartenenza di Edison al Gruppo EDF scaturisce la partecipazione di propri rappresentanti all’interno del Comitato Aziendale Europeo (CAE/EWC) secondo quanto previsto dalle Direttive Europee al riguardo così come recepite dalle legislazioni nazionali e dagli specifici accordi di Gruppo EDF (accordo 14 novembre 2001 e successive integrazioni e modificazioni).

3) Ambiti di interlocuzione sindacale
A. Decentrato
Successivamente agli incontri nazionali, si terranno incontri con le RSU delle singole Unità Produttive, anche unitamente alle rispettive Strutture Territoriali/Regionali di categoria.
Tali incontri, fermo restando quanto previsto dai ceni applicati in Azienda, avranno ad oggetto materie riferite alla singola Unità, quali a titolo esemplificativo:
• andamento tecnico- produttivo ivi compresi i parametri correlati all’incentivazione di produttività;
• addestramento e formazione;
• regimi d’orario;
• organizzazione del lavoro e suoi riflessi sul sistema classificatorio ed indennitario;
• salute - sicurezza - ambiente.
Le Parti potranno altresì affrontare specifiche problematiche demandate dal livello nazionale secondo le previsioni dei rispettivi CCNL.
Le Parti confermano che l’ambito di confronto a livello decentrato è orientato a privilegiare il dialogo e la ricerca di soluzioni idonee ad una migliore gestione delle unità produttive.
In caso contrario, le Parti si incontreranno congiuntamente a livello nazionale per individuare le soluzioni più idonee.
B) Nazionale
Ferme restando le specifiche previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, a tale livello si svolgerà la contrattazione aziendale su materie con impatto e rilevanza a livello nazionale - tra cui l'impianto dei premi di risultato/produttività/partecipazione - e che, conseguentemente, non potranno essere oggetto di contrattazione a livello decentrato.
Con cadenza annuale, di norma entro tre mesi dall’approvazione del bilancio consolidato, si terrà uno specifico incontro di informazione, presenti le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa ed il Coordinamento Unitario Nazionale delle RSU.
Tale incontro avrà ad oggetto i seguenti argomenti:
• scenario generale di mercato e andamento economico-produttivo del Gruppo;
• linee essenziali delle strategie aziendali e dei processi “make or buy”;
• piani di investimento;
• mercato del lavoro e andamento dell’occupazione;
• salute - sicurezza - ambiente (bilancio di sostenibilità);
• politiche e piani sulle risorse umane, con particolare riferimento a formazione/addestramento ivi comprese le iniziative correlate all’utilizzo dei fondi bilaterali;
• pari opportunità;
• responsabilità sociale d’impresa (CSR), welfare aziendale, dialogo sociale europeo;
• altri temi condivisi tra le Parti e di interesse generale di Gruppo.
Inoltre, saranno oggetto di confronto preventivo i temi che investono l’organizzazione complessiva del lavoro comuni alle diverse unità produttive, che hanno rilevanti riflessi sul personale o che comportano conseguenze sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione, ivi compresa - anche nello spirito di quanto definito dal presente accordo in tema di occupabilità - la sperimentazione e l’attuazione di nuovi modelli organizzativi.
Gli incontri di cui al paragrafo precedente potranno avere ad oggetto argomenti relativi ad uno specifico settore o filiera (ad es. elettrico o idrocarburi). In queste ipotesi le Parti valuteranno la possibilità che il confronto si svolga esclusivamente con la partecipazione dei soli membri del Coordinamento espressione dei singoli settori/filiere coinvolti.
C) Sovranazionale
Le finalità di tale livello di interlocuzione, per i lavoratori delle imprese o dei gruppi di imprese che operano in più Stati membri dell’Unione Europea, attengono al loro diritto di essere adeguatamente informati e consultati in relazione alle questioni transnazionali in modo da poterne valutare le possibili ricadute.

4) Modalità di costituzione e regole di funzionamento dei soggetti sindacali in azienda
Oltre a quanto previsto dallo specifico regolamento in materia di RSU, i soggetti sindacali in Azienda sono i seguenti:
A) Coordinamento Unitario Nazionale RSU
In considerazione della complessità del Gruppo Edison, della dislocazione territoriale delle diverse unità lavorative oltre che della necessità di realizzare un’adeguata rappresentanza dei lavoratori dei settori/filiere e territori di Edison, viene costituito un Coordinamento Unitario Nazionale delle RSU formato da un massimo di 12 componenti espressione delle diverse macro-aree di attività del Gruppo, sulla base dei criteri previsti dal Testo Unico 10 gennaio 2014 assicurando la rappresentanza delle diverse Confederazioni Sindacali firmatarie della presente intesa.
I componenti del Coordinamento Unitario Nazionale saranno individuati congiuntamente dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa, nell’ambito delle RSU elette, secondo modalità comunicate dalle stesse. I nominativi dei componenti il Coordinamento Unitario Nazionale RSU saranno comunicati alla Direzione Aziendale entro 30 giorni dall’avvenuta elezione.
La durata della carica di componente del Coordinamento Unitario Nazionale RSU è coincidente con la durata della carica di RSU (tre anni). In caso di dimissioni da tale incarico il nominativo del sostituto, sempre nell’ambito delle RSU elette, sarà tempestivamente comunicato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria alla Direzione Aziendale.
B) Comitato Aziendale Europeo (CAE/EWC) Gruppo EDF
I rappresentanti Edison all’interno del Comitato Aziendale Europeo (CAE/EWC) del Gruppo EDF sono individuati dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo tra i componenti del Coordinamento Unitario Nazionale RSU o tra i lavoratori eletti nelle RSU, in numero corrispondente a quanto stabilito dai vigenti accordi di Gruppo EDF che regolamentano la materia.
Tali nominativi saranno comunicati alla Direzione Aziendale contestualmente alla comunicazione di nomina dei componenti del Coordinamento Unitario Nazionale.
In ragione delle caratteristiche sopra evidenziate e a valle delle sessioni dì attività del CAE/EWC i rappresentanti Edison comunicheranno al Coordinamento Unitario Nazionale RSU i contenuti di tali sessioni secondo le modalità più opportune ivi comprese specifiche riunioni a questo fine indette.
La perdita dei requisiti di componente della RSU determina automaticamente il venir meno dell’appartenenza al Coordinamento Unitario Nazionale RSU e al Comitato Aziendale Europeo (CAE/EWC).

Incontri CAE - Coordinamento Nazionale - Segreterie Nazionali - Azienda

Tenuto conto della dimensione sovranazionale del Gruppo, di norma a valle delle sessioni del CAE si svolgeranno momenti di incontro, il primo dei quali coincidente con quanto previsto nel capitolo “Ambiti di interlocuzione sindacale - Livello Nazionale”.
In tali occasioni potranno utilmente tenersi riunioni preparatorie - tra componenti del Coordinamento Nazionale RSU, del CAE e delle Segreterie Nazionali - il giorno immediatamente precedente l’incontro con l’Azienda ed in tal caso vale quanto previsto in materia nel capitolo “Strumenti di agibilità sindacale”.

5) Strumenti di agibilità sindacale
A) Permessi sindacali
Dal 1° gennaio 2016 la materia dei permessi sindacali spettanti ai lavoratori delle società del Gruppo Edison di cui alla presente intesa, viene disciplinata esclusivamente dal presente accordo.
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti delle RSU dispongono di permessi retribuiti per un monte ore annuo definito secondo le modalità previste dal CCNL applicato in ciascuna Unità Produttiva ed eventuali spese di trasferta per la partecipazione agli incontri con l’Azienda saranno rimborsate, secondo quanto previsto dalla normativa aziendale in materia.
Componenti degli Organi Direttivi Nazionali Regionali/Territoriali ed Iscritti
Norme generali

In ognuna delle società firmatarie della presente intesa verrà determinato un monte ore annuale massimo di permessi per attività sindacale, utilizzabili dai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Tale monte ore è pari a 6 (sei) ore/anno calcolato sulla base del numero dei dipendenti (quadri, impiegati, operai) in forza al 1° gennaio di ciascun anno. Il monte ore come definito al paragrafo precedente è comprensivo:
• dei permessi previsti dai CCNL per i membri degli Organi Direttivi (nazionali/regionali/territoriali) delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo per il disimpegno delle loro funzioni;
• dei permessi previsti dai CCNL per lo svolgimento delle attività associative (compresa la partecipazione a riunioni, congressi, corsi di formazione sindacale) da parte degli iscritti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo;
Per quanto attiene le procedure applicative per la concessione dei permessi sindacali previsti dal presente accordo si rinvia alle prassi in atto, fermo restando che debbono essere richiesti, per iscritto e a firma anche del responsabile dell'organismo direttivo sindacale, con un preavviso di almeno 24 ore garantendo comunque lo svolgimento dell’attività produttiva.
La materia dei permessi sindacali, a livello nazionale ed aziendale, è regolata unicamente dal presente accordo. Sono pertanto superate e annullate a tutti gli effetti le precedenti regolamentazioni collettive ad essi relative.
Le società firmatarie del presente accordo comunicheranno annualmente, nel mese di gennaio, alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali che hanno stipulato il presente accordo, il numero dei dipendenti in forza al 1° gennaio.
Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno le predette Organizzazioni sindacali comunicheranno congiuntamente alle Società la ripartizione al proprio interno del monte ore dell’anno di riferimento.
In mancanza della suddetta comunicazione si farà riferimento, ai fini del riparto del monte ore annuale, per una parte pari al 50% (quota A) al criterio proporzionale rispetto alla percentuale degli iscritti - a livello aziendale - di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo sul totale degli iscritti alle stesse Organizzazioni al 1° gennaio di ciascun anno, mentre per la restante parte (50%) di monte ore (quota B) riferita ai dipendenti non iscritti si procederà ad una divisione paritetica tra le Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa a completamento di quanto determinato con la quota A.
Per la determinazione sia della quota A sia della quota B si farà riferimento ai diversi ceni applicati.
Qualora, a fronte della comunicazione di ripartizione di cui ai paragrafi precedenti, si profilino dei superamenti della fruizione del monte ore annuale le Parti si incontreranno in tempo utile per adottare opportuni provvedimenti, tenendo conto del suo complessivo utilizzo nell’ambito delle Società firmatarie della presente intesa e fermo restando che le ore non fruite nell’anno di riferimento non andranno a sommarsi al monte ore dell’anno successivo.
Casi particolari
Nell’ambito del monte ore annuale aziendale come sopra definito e comprensivo di ogni attività sindacale, non può essere normalmente accordato allo stesso lavoratore a titolo di permesso sindacale retribuito più del 40% delle ore lavorabili nell’anno, convenzionalmente quantificate in 1.600 ore.
Per i lavoratori che prestano la loro attività in turno o semiturno e per il personale con compiti di responsabilità di unità organizzative la fruizione della tipologia dei permessi di cui al capoverso precedente (nel caso di utilizzo max 40%) è subordinata ad una valutazione di compatibilità con l’organizzazione del lavoro dell’unità operativa di riferimento.
Ai lavoratori che ricoprano cariche di responsabilità negli organi direttivi sindacali nazionali e/o territoriali che richiedono lo svolgimento di attività sindacale a tempo pieno, è riconosciuta, nei limiti della capienza annuale del monte ore complessivo come sopra definito, la possibilità di utilizzare permessi retribuiti in via continuativa per l’intero anno solare che sarà convenzionalmente pari a 1.600 ore.
Al termine del periodo dì attività sindacale a tempo pieno l’interessato verrà assegnato ad una posizione di lavoro con la stessa qualifica e categoria esistente prima dello svolgimento di attività sindacale a tempo pieno e comportante l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle ricoperte in precedenza.
Il periodo di permesso sindacale continuativo è utile ai fini della maturazione degli istituti economici e normativi indiretti e/o differiti vigenti, ad eccezione di quelli strettamente connessi all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Nel periodo di permesso sindacale continuativo si considerano contestualmente maturate e fruite tutte le ferie, festività ed i riposi a vario titolo previsti dai CCNL applicati nelle Società, senza diritto a compenso alcuno in caso di mancato utilizzo.

Coordinamento Unitario Nazionale RSU
I permessi per la partecipazione agli incontri tra Azienda e Coordinamento Unitario Nazionale, si intendono aggiuntivi rispetto ai permessi previsti per le RSU e le eventuali spese di trasferta saranno rimborsate, secondo quanto previsto dalla normativa aziendale in materia. Per la partecipazione ad incontri preparatori intersindacali nel corso dell’anno i componenti del Coordinamento Unitario Nazionale usufruiranno dei permessi previsti per le RSU.

Rappresentanti Edison nel CAE/EWC
I permessi sindacali per lo svolgimento del mandato di rappresentante Edison nel CAE/EWC (ivi compresi gli organismi di sua derivazione quali il “Secrétariat” nonché le iniziative ad esso correlate, quali ad esempio seminari di formazione organizzati per tali rappresentanti su iniziativa del Gruppo EDF) si intendono aggiuntivi - comunque nella misura di quanto stabilito dagli accordi di Gruppo Edf sopra citati - rispetto a quanto disciplinato dal presente paragrafo. In occasione delle sessioni di attività di tali organismi ai componenti di quest’ultimi verranno rimborsate le spese di trasferta, secondo quanto previsto dalla normativa di Gruppo o aziendale in materia.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente (RLSA)
Il ruolo, i compiti, le modalità di elezione, i diritti ed i doveri dei RLSA sono regolati dal D.Lgs. n. 81/2008, dall’Accordo Interconfederale del 22/06/1995 e dal CCNL applicato in ciascuna Unità Produttiva.
Il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente - individuati all’interno delle RSU - viene definito nella tabella allegata al regolamento relativo a “Modalità di costituzione e funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)”
Resta comunque inteso che, fino ad elezioni delle nuove RSU, verrà garantita in via transitoria l’agibilità degli attuali RLSA.

B) Commissioni Bilaterali
In coerenza con i principi e le linee guida del presente accordo che riconoscono nella bilateralità un utile metodo strutturato di relazione per esaminare temi di comune interesse ed elaborare conseguenti proposte, vengono istituite le seguenti Commissioni Bilaterali.
I componenti di tali commissioni saranno individuati nell’ambito delle RSU, usufruiranno di permessi retribuiti nell’ambito delle ore per esse previste e potranno avvalersi di esperti interni od esterni all’Azienda.
Commissione Bilaterale Formazione
Con l’obiettivo di sviluppare logiche di bilateralità intersettoriali in materia di Formazione - in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali applicati ed in particolare con i principi e le linee guida della presente intesa - Edison e le Organizzazioni Sindacali indicheranno rispettivamente tre componenti della Commissione che fisseranno gli incontri a livello di Gruppo.
Commissione Bilaterale Salute Sicurezza Ambiente
Confermando il valore irrinunciabile della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile delle attività produttive, in raccordo con gli Organismi Bilaterali previsti dai principali ceni applicati, viene costituita a livello di Gruppo la Commissione Bilaterale Salute Sicurezza Ambiente (tre componenti per Edison e tre componenti sindacali).
Commissione Bilaterale Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) e Welfare Aziendale
Viene costituita la Commissione Bilaterale CSR e Welfare Aziendale (tre componenti per Edison e tre componenti sindacali) per contribuire a mettere in atto i principi e le finalità di un modello di CSR che:
- coniughi la creazione di valore e l’innovazione con le aspettative degli stakeholder interni (personale ed azionisti) ed esterni (clienti, fornitori, comunità finanziaria, pubblica amministrazione, concorrenti, collettività)
- promuova iniziative utili per un’effettiva parità di opportunità, per l’accesso al lavoro e nel lavoro, tra uomini e donne;
- a partire dalla positiva esperienza del programma Edison per te, stimoli l’individuazione di strumenti e servizi di welfare aziendale per migliorare la conciliazione vita lavorativa e vita personale e familiare.
Tale commissione avrà altresì il compito di elaborare proposte finalizzate alla definizione di un nuovo accordo in tema di CSR e di sistemi di welfare aziendale, fermo restando che l’intesa del 29 luglio 2011, nelle more, si intende prorogata ed estesa a tutte le Società del Gruppo firmatarie del presente accordo.

C) Bacheca elettronica
Le Società del gruppo Edison metteranno a disposizione delle RSU e dei RLSA, dei rappresentanti dei lavoratori Edison nell’Assemblea del Fondo Fiprem, nonché dei componenti Edison del Comitato Aziendale Europeo (CAE/EWC), un’apposita area telematica denominata “News sindacali” (bacheca elettronica) in una specifica pagina web della intranet aziendale, avente modalità analoghe alle altre applicazioni informatiche già presenti nella medesima intranet.
La bacheca elettronica consentirà ai soggetti sopra individuati la pubblicazione di testi, comunicati e materiale informativo relativo ad attività locali/nazionali/internazionali su tematiche di interesse sindacale e del lavoro.
Le modalità di funzionamento e di utilizzo della bacheca elettronica sono le seguenti:
- la facoltà di “affissione” è riservata esclusivamente ai soggetti individuati dal presente accordo;
- il materiale da pubblicare dovrà essere inviato alla Direzione Personale e Organizzazione di Gruppo che, attraverso la Funzione Comunicazione Interna, provvederà direttamente, in tempi brevi, alla “affissione” nel rispetto della vigente normativa interna sull’utilizzo delle risorse informatiche ed in particolare sulla sicurezza e riservatezza delle informazioni;
- i documenti saranno pubblicati in formato .pdf stampabile e salvabile. Per tutti i documenti sarà esplicitata la fonte, con indicazione del nominativo del soggetto che ne ha chiesto la pubblicazione.
I soggetti che hanno fatto richiesta di pubblicazione sono responsabili a tutti gli effetti di quanto diffuso tramite la bacheca elettronica.
In caso di modifiche al portale intranet aziendale, le Società del Gruppo Edison provvederanno, previa informazione e consultazione delle RSU, a trasferire la bacheca elettronica nel nuovo sistema senza che ne risultino alterate le caratteristiche, la facilità di accesso e l’efficacia.
I dipendenti potranno accedere alla bacheca elettronica direttamente tramite il link della intranet aziendale.

6) Durata
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta da una delle Parti firmatarie, previo preavviso di 6 mesi, fermo restando che entro il termine del primo triennio di vigenza le Parti effettueranno una verifica sulla sua attuazione.
Letto, confermato e sottoscritto

Regolamento
Modalità di costituzione e funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)

Le Parti confermano che la costituzione di nuove RSU, secondo la modalità elettiva disciplinata nel Testo Unico del 10 gennaio 2014, possa contribuire a rendere più stabili ed efficaci le già positive relazioni industriali, concorrendo alla costruzione di un modello partecipativo ed inclusivo, in grado di prevenire situazioni conflittuali, individuando soluzioni equilibrate e tempestive nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e prerogative.
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) vengono elette presso le unità produttive o gli ambiti territoriali come indicati nel documento allegato al presente regolamento e nel numero in esso previsto.
L’individuazione così definita, effettuata ai soli fini dell’elezione delle RSU anche tramite opportuni accorpamenti in base a criteri di contiguità territoriale/geografica o per appartenenza ad un medesimo settore di attività, risponde alla finalità di consentire una effettiva partecipazione e rappresentanza a tutti i lavoratori Edison e nel contempo garantisce un assetto efficace e numericamente sostenibile dei rappresentanti dei lavoratori.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad avviare le procedure elettorali previste dal T.U. 10 gennaio 2014, nelle unità produttive individuate nell’allegato, rinunciando a costituire RSA nelle Società del Gruppo Edison. Resta comunque inteso che, fino ad elezioni delle nuove RSU, verrà garantita in via transitoria l’agibilità delle attuali RSA/RSU, ove esistenti.
Le Parti convengono inoltre che le elezioni per il rinnovo/costituzione delle RSU nelle unità produttive come indicate nel documento allegato avranno luogo, contestualmente, in un’unica tornata di due giorni consecutivi (Election Day) per tutte le unità / ambiti definiti.
Le Parti, pertanto, si impegnano ad attivare le procedure elettorali analiticamente scandite dal T.U. 10 gennaio 2014 (cfr. Parte Seconda / Sezione Terza T.U.), in modo tale da consentire che le elezioni si svolgano nel periodo 1° ottobre - 30 novembre del corrente anno. L’Azienda dal canto suo metterà a disposizione tutto quanto necessario per consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.