Cassazione Civile, Sez. 3, 18 marzo 2025, n. 7262 - Autista schiacciata dall'autobus. Mancanza del dispositivo di sicurezza atto ad evitare la messa in moto del pullman
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta da
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio - Presidente
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere
Dott. SIMONE Roberto - Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele - Relatore
Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15752/2022 R.G. proposto da
GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mara Mandré
- ricorrente principale -
contro
A.A., C.C., D.D., tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Otello Bagalini
- controricorrenti e ricorrenti in via incidentale-
nonché contro
START Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Gibellieri
- controricorrente al ricorso principale-nonché contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICUAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Rossi e dall'Avv. Letizia Crippa
- controricorrente al ricorso principale-
Avverso la sentenza n. 108/2022 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, depositata il giorno 26 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.
Fatto
1. Il 25 agosto 2012, E.E., lavoratrice alle dipendenze della START Spa (società esercente l'attività di trasporti pubblici in concessione) con mansioni di autista, attivò dall'esterno l'accensione di un autobus della cui guida era incaricata: il mezzo, avendo la marcia inserita, si mise in movimento, così determinando lo schiacciamento contro il montante del corpo della E.E., ancora non salita a bordo.
Nell'incidente, E.E. perse la vita.
2. C.C., D.D. e A.A. - nelle rispettive qualità di genitori (i primi due) e fratello (il terzo) - della deceduta domandarono giudizialmente la condanna della START Spa al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti, assumendo la responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi imposti dall'art. 2087 cod. civ. al datore di lavoro.
3. Nel resistere alla lite, la START Spa chiese la chiamata in causa, a fini di garanzia e manleva, della GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa
Disposta ed espletata l'evocazione in giudizio, detta compagnia assicuratrice si costituì invocando il rigetto di ogni domanda.
Nella causa dispiegò intervento volontario l'INAIL con azione di surroga nei confronti della START Spa e della GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa volta al rimborso dell'assegno funerario erogato ai superstiti della lavoratrice deceduta.
4. All'esito del giudizio di primo grado, l'adito Tribunale di Ascoli Piceno, ravvisata la responsabilità della datrice di lavoro in concorso di colpa con la vittima, condannò la START Spa al ristoro dei soli danni non patrimoniali patiti dagli attori, disattendendo le ulteriori istanze di risarcimento per pregiudizi di altra natura; accolse la domanda di manleva formulata nei riguardi della società assicuratrice e rigettò la domanda di surroga proposta dall'INAIL.
5. Pronunciando sui contrapposti appelli proposti da tutte le parti in lite (in via principale, dalla GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa; in via incidentale dai congiunti di E.E., dalla START Spa e dall'INAIL), la decisione in epigrafe indicata ha condannato la START Spa e Groupama Spa, in via solidale tra loro, al pagamento di maggiori importi, ascritti a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, in favore dei congiunti di E.E., nonché al rimborso in favore dell'INAIL della somma corrisposta quale assegno funerario agli attori, rigettando ogni altra impugnazione.
6. Ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, la GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa; resistono, con unitario controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale (articolato in sei motivi) A.A., C.C. e D.D.
Al ricorso principale resistono anche, con separati controricorsi, START Spa e l'INAIL.
7. Le due parti ricorrenti e la START Spa hanno depositato memoria illustrativa.
Diritto
1. Il ricorso principale è articolato in due motivi.
Il primo, per violazione dell'art. 145 del codice delle assicurazioni, lamenta l'omesso esame dei presupposti di proponibilità dell'azione risarcitoria per danni da circolazione di veicoli, in specie l'adempimento dell'onere del previo invio della lettera di messa in mora.
Il secondo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, quarto comma, e dell'art. 1127 cod. civ., contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità del proprietario del veicolo per vizi di costruzione o per difetti del veicolo, con conseguente obbligo di garanzia per la GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa.
2. Il ricorso principale è inammissibile per tardività.
Costituisce dato pacifico (riferito nello stesso ricorso principale) che la Groupama Spa abbia ricevuto il giorno 3 febbraio 2022 a mezzo PEC la notifica ad istanza dell'INAIL della sentenza qui impugnata.
Da tale data decorreva (anche) per il notificato il termine breve ex art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. per proporre ricorso per cassazione nei confronti di tutti contraddittori del giudizio di merito.
E tanto in virtù della regola dell'unitarietà del termine della impugnazione che informa i processi connotati da una pluralità di parti quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, anche soltanto di natura processuale.
In forza di tale principio, riferibile in generale alle cause inscindibili, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti, importando il momento di acquisizione della conoscenza legale del provvedimento, segna, per la parte notificante e per quella destinataria della notificazione, il dies a quo del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (in tal senso, cfr., Cass. 15/06/2022, n. 19274; Cass. 15/01/2021, n. 667; Cass. 07/06/2018, n. 14722; Cass. 20/01/2016, n. 986; Cass. 29/09/2011, n. 19869; Cass. 13/04/2007, n. 8832).
Ricorre un'ipotesi di tal genere nella vicenda esaminata.
La chiamata in causa, a scopo di garanzia e di manleva, della compagnia assicuratrice oggi ricorrente ha determinato il sorgere di una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con derivante inscindibilità delle cause tra il terzo chiamato e le altre parti (così, tra le tante, Cass. 30/01/2024, n. 2842; Cass. 21/03/2022, n. 9013; Cass. 12/03/2018, n. 5876; Cass. 31/10/2017, n. 25822; Cass., Sez. U, 04/12/2015, n. 24707).
Allo stesso modo, tra la causa per risarcimento del danno promossa dall'assicurato nei confronti dell'autore dell'illecito, e quella dell'assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio, dichiari di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare nei suoi diritti verso il responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale che implica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia - qualora l'assicurato non sia stato estromesso dal giudizio - si estende anche alla fase di impugnazione, giacché la pretesa dell'attore costituisce il precedente logico e necessario della pronuncia sulla pretesa dell'assicuratore, per cui entrambe devono essere esaminate congiuntamente, al fine di evitare giudicati contrastanti (Cass. 07/06/2018, n. 14726; Cass. 02/08/1991, n. 8509).
In detti termini qualificata la complessità soggettiva caratterizzante la controversia, devesi concludere nel senso che, ricevuta il 3 febbraio 2022 la notifica della sentenza in parola, la GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa era tenuta a interporre l'impugnazione di legittimità nei sessanta giorni successivi: sicché il ricorso in esame, proposto con atto notificato soltanto il 15 giugno 2022, si appalesa tardivo e, quindi, inammissibile.
3. È invece tempestivo il ricorso incidentale congiuntamente spiegato da A.A., C.C. e D.D.
Non avendo essi ricevuto o eseguito la notifica della sentenza de qua, trova nei loro confronti applicazione il termine (c.d. lungo) di sei mesi previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., nel caso decorrente dal 26 gennaio 2022, data di pubblicazione del provvedimento: e in quest'arco temporale si colloca la notifica del ricorso, avvenuta il 20 luglio 2022.
Del pari osservato è, poi, il termine di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ., rispetto alla notifica del ricorso principale, risalente, come detto, al 15 giugno 2022.
4. Il ricorso incidentale svolge sei motivi.
4.1. Il primo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ., critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non obbligatorio che la START Spa dotasse il proprio veicolo del dispositivo di sicurezza volto ad evitare la messa in moto, previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17. Si sostiene, al riguardo, che un tale apparato era "doveroso secondo il precetto dettato dall'art. 2087 cod. civ." e che il c.t.u. aveva rilevato come tutti i nuovi mezzi da trasporto (compresi i pullman) fossero equipaggiati con siffatto sistema.
4.2. Il secondo lamenta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., laddove la Corte, nel ritenere la non obbligatorietà del dispositivo di sicurezza previsto dall'allegato 1 del D.Lgs. n. 17 del 2010, omette di valutare il fatto che tutti gli operatori del trasporto pubblico si erano adeguati all'applicazione del dispositivo".
4.3. Il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed "omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.", ritiene l'adozione del dispositivo di sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 17 del 2010 dovuto da parte della START Spa, poiché rientrante tra gli obblighi del datore di lavoro di "aggiornare le misure di prevenzione dei rischi sul lavoro" previsti dal testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro.
4.4. Il quarto motivo denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ., laddove la Corte, nell'attribuire una maggiore responsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento lesivo, omette di valutare un fatto esimente e cioè che il mezzo, oltre alla mancanza del dispositivo di sicurezza, aveva pure un'eccessiva escursione del cambio che avrebbe ingannato chiunque e probabilmente anche la E.E., circostanza che attenua le colpe di quest'ultima nella gradazione della responsabilità".
4.5. Il quinto motivo deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ., violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008 ed in particolare degli artt. 15, 18, 36 e 37 ed omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ., laddove la Corte, nell'attribuire una maggiore responsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento lesivo, omette di valutare un fatto ulteriore e cioè che la lavoratrice non era stata né "informata" né "formata" sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sui rischi specifici cui era esposta in relazione all'attività svolta, circostanza che non è stata provata dal datore di lavoro (e che dunque dovrebbe costituire un "aggravante" della responsabilità a suo carico)".
4.6. Il sesto motivo prospetta "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ., laddove la Corte, nella quantificazione del danno, erra nell'applicare le tariffe medie previste dalle tabelle del Tribunale di Milano, nonostante la sussistenza di elementi probatori adatti all'applicabilità delle tariffe massime o, comunque, vicine ai massimi".
5. I primi cinque motivi sono inammissibili: per una identica, dirimente ragione, comune a tutti.
Le doglianze in scrutinio sono formulate con il dichiarato intento di censurare l'attribuzione alla vittima di una parziale (in misura pari a 2/3) responsabilità nella causazione del sinistro operata nella gravata sentenza e di riformare quest'ultima "nel senso di prevedere una maggiore responsabilità della START Spa o quantomeno una corresponsabilità delle parti al 50%".
Per consolidato orientamento di questa Corte, l'accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, costituiscono apprezzamenti di fatto, tipicamente riservati al giudice di merito, pertanto sottratti al sindacato di legittimità (tra le tantissime, Cass. 09/05/2024, n. 12676; Cass. 10/01/2017, n. 272; Cass. 05/06/2018, n. 14358; Cass. 24/03/2011, n. 6752), se non negli angusti limiti delle anomalie motivazionali ancora rilevanti ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, del codice di rito, come definite, nelle loro possibili declinazioni, dalla giurisprudenza di nomofilachia (sul punto, basti richiamare Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
Ma, nella specie, parte ricorrente non prospetta critiche alla trama argomentativa sviluppata dalla sentenza gravata tali da configurare una mancanza assoluta della motivazione, una sua irrimediabile perplessità oppure un'obiettiva incomprensibilità oppure ancora un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: i vizi motivazionali denunciati (con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo) appaiono del tutto generici, riferiti al (non più inficiante, dopo la modifica dell'art. 360 cod. proc. civ. operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83) parametro della insufficienza della motivazione oppure dedotti sulla base di elementi estranei ad essa (cioè delle risultanze istruttorie), in spregio ai criteri dettati dalle Sezioni Unite negli arresti citati.
A ciò aggiungasi, a corroborare ulteriormente la inammissibilità delle censure (in particolare, del primo, del terzo e del quarto motivo), la sollecitazione rivolta alla Corte ad un (non consentito in sede di legittimità) riesame delle emergenze istruttorie acquisite nei gradi di merito, indefettibile presupposto per poter vagliare la sussistenza delle invocate violazioni di legge, per come articolate.
Ancora, e con peculiare riferimento al quinto motivo, si rileva la posizione di questioni di diritto nuove oppure implicanti indagini di fatto non effettuate dal giudice di merito, non avendo parte ricorrente specificato quando e con quale atto la tematica dell'assolvimento degli obblighi di formazione ed informazione della lavoratrice (poi rimasta vittima del sinistro) sia stata introdotta nei precedenti gradi di giudizio (sulla inammissibilità di questioni nuove sollevate con il ricorso per cassazione, Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477).
6. Pure il sesto motivo è inammissibile.
La liquidazione del danno parentale (danno non patrimoniale) nell'ambito della banda di oscillazione tra il valore minimo e quello massimo previsto dalle tabelle milanesi è un criterio equitativo puro: dunque, lo stabilire se la misura del risarcimento più adatta a ristorare il danno nel caso concreto sia quella minima, quella media o quella massima prevista dalla tabella è una valutazione di puro fatto, riservata al giudice di merito ed insindacabile da questa Corte.
In altre parole, è senza dubbio un potere-dovere del giudice di merito accertare, secondo quanto le parti hanno allegato e provato, quale sia stata la reale entità del danno nel caso concreto: ma stabilire se tale accertamento sia stato corretto rispetto alle prove offerte è questione che esula dal perimetro del giudizio di legittimità.
7. In definitiva: vanno dichiarati inammissibili (ancorché per causali differenti) tanto il ricorso principale quanto quello incidentale.
8. Quanto al regolamento delle spese, la soccombenza reciproca ne giustifica l'integrale compensazione tra i contrapposti ricorrenti.
In virtù del principio della soccombenza, la ricorrente principale va condannata alla refusione delle spese in favore della START Spa e dell'INAIL che hanno resistito alla sua impugnazione: la liquidazione delle rispettive spese viene operata, come in dispositivo, secondo tariffa e parametrata alle attività difensive effettivamente esplicate nel presente giudizio di legittimità da ciascuna controricorrente.
9. Attesa l'inammissibilità dei ricorsi, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura rispettivamente pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa e A.A., C.C. e D.D.
Condanna la ricorrente principale GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa al pagamento in favore della controricorrente INAIL delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna la ricorrente principale GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa al pagamento in favore della controricorrente START Spa delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2025.
