Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 20 marzo 2025
Validità: 01.04.2025 e 31.12.2027
Parti: : Unimpresa , Uniap, Assidal e Confail
Settori: RSPP, ASPP e HSE Manager interni, Preposto, Addetto, RLS
Fonte: cnel.it


Sommario:


Accordo Interconfederale per i dipendenti già in forza in tutti i settori e i comparti del lavoro e che ricoprono i ruoli di RSPP, ASPP e HSE Manager interni in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 e nominati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 81/2008, del Preposto di cui all’art. 19 D.Lgs 81/2008 e Legge 215/2021, Addetto alla gestione delle emergenze e Addetto alla gestione del primo soccorso di cui all’art.18, c. 1 lettera b) e art. 43 c.l lettera a) del D.Lgs n. 81/2008 e del RLS art. 47 c.2 e art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il giorno 20 marzo 2025 in Roma presso la sede di Unimpresa sita in via Barberini 95, a conclusione delle trattative avviate il 06 febbraio 2025 e dei successivi incontri, si sono riunite le sottoindicate Organizzazioni: le Organizzazioni Sindacali Datoriali: Unimpresa - Unione Nazionale di Imprese, con sede legale e direzione generale in Roma alla via Barberini n. 95 […], Uniap, con sede legale in Roma alla via Nomentana n. 873, […], Assidal- Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative con sede legale alla via Salara, 21 - Città Sant'Angelo [PE], […] e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Confail - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38 […]
L’allegato testo è stato inviato al CNEL come previsto all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
Letto, confermato e sottoscritto
Roma, 20/03/2025

Titolo 1 - Parte generale
Premessa

Le Parti, con il presente Accordo Interconfederale, intendono ribadire la necessità di intensificare l’opera di sensibilizzazione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso tutti gli strumenti utili affinché la cultura della sicurezza possa consolidarsi e diffondersi.
Le Parti, firmatarie del presente Accordo Interconfederale, sottolineano l’importanza della consapevolezza del rischio e del senso di responsabilità di tutti gli attori in gioco; datori di lavoro, lavoratori, istituzioni e non ultimo le scuole nel loro complesso, mediante un'adeguata formazione sui diritti e le regole poste a difesa di ogni singola persona. La cultura e la conoscenza può salvare vite umane.
È ormai evidente come non basta più soltanto una efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico attraverso le regole contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È necessario, infatti, un vero e proprio cambiamento di mentalità, che non releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra gli obblighi normativi ma, per contro, la consideri un valore e un imprescindibile investimento da strutturarsi nel quotidiano di ogni singolo individuo sia esso studente, lavoratore, pensionato.
Nasce, quindi l’esigenza di riconoscere una maggiore tutela contrattuale alla figura del RSPP, ASPP e HSE Manager, del Preposto, degli Addetti alle gestioni delle emergenze e del primo soccorso e del RLS al fine di garantire una maggiore certezza nei trattamenti economici e normativi.
È su queste premesse che le Parti hanno inteso costruire un allegato denominato "Allegato B" che è parte integrante, inscindibile e sostanziale per tutti i CCNL scaduti, in scadenza o in fase di rinnovo stipulati tra le Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale.
Tenuto conto
- Che tali figure professionali non hanno riscontro nella contrattazione collettiva nazionale in quanto operano in base alle specificità dei compiti loro assegnati caratterizzati da autonomia e di responsabilità;
- della necessità di inquadrare anche queste nuove figure professionali previste all'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e nominati ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. n. 81/2008, dall'art. 19 D.Lgs 81/2008 e Legge 215/2021, dall’art.18, c. 1 lettera b) e art. 43 c.l lettera a) del D.Lgs n. 81/2008 e dall'art. 47 c.2 e art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008;
- che tali figure professionali, specifiche dei compiti loro assegnati, sono previste obbligatoriamente per tutte le aziende o unità produttive soggette agli obblighi secondo la vigente normativa di Legge.
Definiscono quanto segue:

Articolo 1 - Condizioni di miglior favore
Il presente Accordo Interconfederale Deve intendersi come Allegato “B" ed è parte integrante, inscindibile e sostanziale per tutti i CCNL scaduti, in scadenza o in fase di rinnovo stipulati tra le Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale.
Il presente Accordo Interconfederale non regolamenta gli istituti contrattuali già previsti dai rispettivi CCNL. A titolo esemplificativo ma non esaustivo il presente Accordo non regolamenta i minimi tabellari, gli aumenti periodici di anzianità, TFR e tutti i diritti individuali previsti dalle norme di legge e contrattuali.

Articolo 2 - Validità
Il presente Accordo Interconfederale è soggetto a periodico aggiornamento, anche economico.
Il periodo di validità del presente Accordo Interconfederale a cui esso è allegato come "Allegato B” è dal 01/04/2025 al 31/12/2027.

Articolo 3 - Campo di applicazione
Il presente Accordo Interconfederale - di seguito denominato "Allegato B”, ha la finalità di disciplinare i rapporti contrattuali tra le realtà produttive che applicano i CCNL stipulati tra le Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale, con la specifica responsabilità del personale dipendente addetto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs n. 81/2008 che svolgono tali funzioni a tempo pieno, in maniera continuativa e non temporanea già in forza e che ricoprono il ruolo di RSPP e ASPP e HSE Manager interni in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 e nominati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 81/2008, del Preposto di cui all'art. 19 D.Lgs 81/2008 e Legge 215/2021, Addetto alla gestione delle emergenze e Addetto alla gestione del primo soccorso di cui all'art. 18, c. 1 lettera b) e art. 43 c.l lettera a) del D.Lgs n. 81/2008 e del RLS art. 47 c.2 e art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008. In merito alla figura del RLS si ricorda che lo stesso è eletto dalle rappresentanze sindacali per aziende al di sopra dei 15 addetti, mentre per le aziende al di sotto dei 15 addetti è nominato dai lavoratori, (art. 2 TU. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

Articolo 4 - OPNIC- Commissione nazionale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
Entro tre (3) mesi dalla firma del presente Accordo Interconfederale, le Parti dovranno istituire la Commissione nazionale paritetica per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in seno al già costituito "organismo paritetico nazionale intersettoriale confederale, in sigla OPNIC in coerenza a quanto previsto agli artt. 5 e 6 dello statuto OPNIC.
La Commissione paritetica, così costituita, di concerto con l'OPNlC, interviene per:
1. elaborare e sviluppare procedure e azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, elaborando studi e ricerche, iniziative promozionali per la diffusione del materiale informativo in tutte le aziende e laddove possibile nelle scuole di ogni ordine e grado;
2. OPNIC è deputata ad organizzare corsi di formazione direttamente e/o in collaborazione con altri Enti formativi delle Parti sociali firmatarie del presente Accordo Interconfederale e/o altri istituti pubblici o privati convenzionati;
3. valutare le eventuali denunce del personale preposto sulle interferenze del datore di lavoro intervenendo con le aziende ripristinando l'autonomia e l'indipendenza del personale preposto;
4. predisporre uno schema economico di natura compensativa secondo quanto previsto dai livelli di rischio individuati nel Testo Unico Sicurezza aggiornato triennalmente.
5. predisporre un fondo di tutela legale per i lavoratori assegnati ai ruoli di cui al precedente art.3.

Articolo 5 - Classificazione
La classificazione dei diversi livelli di rischio (basso, medio, alto), vengono modulati conformemente a quanto previsto dall'accordo CSR in tema di formazione, accordo che distingue corrispondenti categorie di rischio correlate alle diverse attività economiche contenute nel codice Ateco cui espressamente si rinvia.

Articolo 6 - Compenso
L'azienda, Ente/Associazione o comunque denominata, eroga al lavoratore, incaricato di espletare una delle funzioni di cui al precedente art. 3 inclusa la figura del RLS anche se eletta, un compenso economico per tutta la durata della carica ricoperta dal lavoratore incaricato. 
Al trattamento economico, previsto dal livello di inquadramento dei rispettivi CCNL, ai lavoratori ai quali si aggiunge una delle attività individuate al precedente articolo 3, è previsto un compenso mensile per dodici (12) mensilità per tutto il periodo in cui il lavoratore ricopre una delle predette attività di cui all'art. 3. Il Riconoscimento va erogato dalla data di firma del presente Accordo interconfederale e va riconosciuta anche per i CCNL già sottoscritti e/o da rinnovare applicati nelle aziende. La presente tabella è valida dal 01/04/2025 al 31/12/2027. Gli importi sono indicati alla successiva tabella.
Tabella delle attività individuate agli art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 e nominati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 81/2008, del Preposto di cui all'art. 19 D.Lgs 81/2008 e Legge 215/2021, Addetto alla gestione delle emergenze e Addetto alla gestione del primo soccorso di cui all'art.18, c. 1 lettera b) e art. 43 c.l lettera a) del D.Lgs n. 81/2008 e del RLS art. 47 c.2 e art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008.
Tabella dei compensi

Rischio
D.Lgs. 81/2008 T.U. Sicurezza

Ruoli - D.Lgs n. 81/2008

RSPP

ASPP

HSE Manager

Preposto

Addetti
art. 18, c. 1 lettera b) e art. 43 c.l lettera a)

RLS

Basso

150€

100€

150€

100€

80€

80€

Medio

200€

150€

200€

150€

100€

90€

Alto

250€

200€

250€

200€

120€

100€

In tutti i casi l’azienda, Ente/Associazione o comunque denominata è tenuta ad assicurare, al lavoratore che ricopre uno dei ruoli di cui al precedente art. 3 i seguenti benefit:
1- partecipazione a corsi di aggiornamento, stage o convegni, su richiesta del lavoratore, oltre ai corsi di aggiornamento obbligatori;
2- abbonamento a riviste specializzate inerenti strettamente i temi della sicurezza, su richiesta del lavoratore.

Articolo 7 - Procedura di rinnovo
Il presente Accordo Interconfederale, inteso come Allegato “B" che è parte integrante, inscindibile e sostanziale per tutti i CCNL scaduti, in scadenza o in fase di rinnovo stipulati tra le Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale, dovrà essere rinnovato entro 3 mesi dalla data di scadenza fissata al 31/12/2027 e avrà durata triennale. Sarà compito della Commissione prevista al precedente articolo 4 adottare tutte le iniziative necessarie per procedere al rinnovo del presente Accordo.

Articolo 8 - Indipendenza e autonomia dei Ruoli
I ruoli di RSPP, ASPP, HSE Manager, Preposto, Addetti e RLS, sono svolti senza alcuna interferenza da parte del datore di lavoro o di un suo preposto. Ogni violazione può essere denunciata dal lavoratore alla Commissione nazionale paritetica per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro come indicato al precedente art. 4.

Articolo 9 -Tutela Legale
L’azienda, Ente/Associazione o comunque denominata, è tenuta, entro tre (3) mesi dall'applicazione del presente accordo interconfederale, ad attivare una forma di tutela legale in grado di supportare le Parti in causa, incluso il lavoratore che ricopre uno dei ruoli di cui al precedente art. 3, per le eventuali spese legali nel caso si incorra nella contestazione della avvenuta violazione delle previsioni di cui agli articoli 19, 33, 43 e seguenti (in relazione ai compiti riservati agli addetti alle emergenze) del D.Lgs. n. 81/2008, e comunque di qualsiasi disposizione obbligatoria applicabile ai lavoratori che svolgano tali ruoli.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 20/03/2025