Tipologia: Accordo sulle relazioni sindacali
Data firma: 4 agosto 2022
Validità: dal 01.07.2022
Parti: Astral/Federlazio e Faisa-Cisal
Settori: Trasporti, Astral
Fonte: astralspa.it
Sommario:
Accordo del 4 agosto 2022, sulle relazioni sindacali
In data 4 agosto 2022, presso l’Astral spa, a Roma, in Via del Pescaccio 96/98, tra Astral spa, (d’ora in avanti anche Astral) […], con l’assistenza di Federlazio […] e l'Organizzazione Sindacale del CCNL Autoferrotranvieri Faisa Cisal […], d’ora in avanti indicate anche come “le Parti”,
Premesso che
- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 479 del 16 luglio 2019 e n. 689 del 1° ottobre 2019, la Regione Lazio ha stabilito, l’affidamento “in house”, all’Astral spa, della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali “Roma-Lido di Ostia” e “Roma-Viterbo” e l’affidamento “in house”, a Cotral spa, del servizio di trasporto per le suddette linee ferroviarie, attualmente in gestione ad Atac spa;
- con lettera del 22 giugno 2021, Astral spa e Atac spa hanno trasmesso alle competenti OOSS e RSU, l’informativa ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 428/1990, in merito alla cessione, da Atac spa ad Astral spa, del ramo d’azienda relativo alla gestione delle infrastrutture delle ferrovie regionali “Roma-Lido di Ostia” e “Roma- Viterbo”, con passaggio del relativo personale nell’azienda cessionaria, manifestando la propria disponibilità ad avviare l’esame congiunto ai sensi della richiamata disciplina legale;
- con Verbale di Accordo sottoscritto con tutte le OOSS in data 8 luglio 2021, si è convenuto che i dipendenti interessati alla cessione di detto ramo d’azienda passeranno direttamente, senza soluzione di continuità in capo ad Astral spa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (termine poi prorogato al 1° luglio 2022), che diverrà, a tutti gli effetti, titolare dei relativi rapporti di lavoro;
- con Accordo Aziendale di Armonizzazione del 26 aprile 2022, sottoscritto da tutte le OOSS, sono stati disciplinati gli istituti economici di natura accessoria, di competenza della contrattazione decentrata;
- in data 1° luglio 2022 è avvenuta la cessione dei rami d’azienda in argomento, con trasferimento dei relativi rapporti di lavoro in capo ad Astral spa;
Considerato che
- con specifico riferimento alle cessioni dei rami d’azienda inerenti alle infrastrutture delle Ferrovie Roma-Ostia Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, che hanno visto Astral spa acquisire il ruolo di Gestore delle Infrastrutture, le Parti concordano sulla necessità di definire un modello di relazioni sindacali moderno, in grado di rispondere tempestivamente e compiutamente alle nuove esigenze in materia di organizzazione del lavoro e di gestione del personale, nonché in grado di garantire rapidi interscambi tra le Parti medesime, evitando situazioni di ristagno delle singole criticità;
- il metodo “partecipativo”, da intendersi quale analisi e confronto sistematico sui temi di comune interesse, è individuato dalle Parti non solo quale modello di confronto delle ordinarie relazioni sindacali, ma quale strumento utile a favorire, in breve tempo, la rapida e piena integrazione dei Lavoratori trasferiti per effetto della cessione rami d’azienda, nel nuovo contesto organizzativo di Astral spa, in una logica di piena valorizzazione delle professionalità acquisite e di efficientamento dei servizi resi all’utenza, massimo obiettivo condiviso dalle Parti;
- flessibilità del sistema di relazioni sindacali, flessibilità nelle modalità di gestione del personale, qualificazione e coinvolgimento dei lavoratori, uniti al costante incremento dei livelli di tutela della sicurezza del lavoro, sono ritenuti dalle Parti percorsi imprescindibili per garantire una gestione delle infrastrutture al passo con le esigenze degli utenti, evitando situazioni conflittuali di qualsiasi natura;
- il metodo “partecipativo” dovrà altresì garantire, contestualmente, la netta distinzione dei ruoli e delle prerogative riconosciute alle Parti, nell’ottica di una dialettica in grado di prevenire o di ricomporre, rapidamente, ogni eventuale potenziale conflitto;
- nell’ambito del metodo partecipativo, è intenzione delle Parti, favorire un modello di relazioni sindacali in grado di promuovere ogni iniziativa utile a far sentire, quotidianamente, tutti i Lavoratori operanti nelle linee ferroviarie, nelle stazioni più distanti come in quelle più vicine dalla sede del Vertice aziendale, “parte integrante di Astral spa”, nella condivisione degli obiettivi;
tutto quanto premesso e considerato,
Le parti stabiliscono quanto segue
Art. 1 Premesse e Considerato
1) Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo sulle Relazioni Sindacali.
Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione del presente Accordo
1) Il presente Accordo si pone, come obiettivo primario, quello di garantire l’efficientamento del sistema di relazioni sindacali in azienda, nel reciproco rispetto delle prerogative riconosciute alle Parti, favorendo l’agibilità sindacale in coerenza sia con lo Statuto dei Lavoratori, il CCNL e gli Accordi Nazionali in materia, sia con le peculiarità che caratterizzano la gestione delle infrastrutture ferroviarie “Roma-Lido di Ostia” e “Roma-Civita Castellana-Viterbo”.
2) Il presente Accordo si pone, altresì, l’obiettivo di concorrere a garantire elevati standard di sicurezza dei Lavoratori addetti alla gestione delle medesime.
Art. 3 Costituzione di un Osservatorio paritetico, sulla qualità del lavoro e la sicurezza dei luoghi di lavoro
1) Le Parti, consapevoli delle complessità organizzative conseguenti alla cessione dei rapporti di lavoro, intendono fin da subito valorizzare il metodo partecipativo dei Lavoratori, con specifico riferimento ad ogni tematica di carattere ordinario inerente alla quotidiana gestione dei rapporti di lavoro, così da migliorare costantemente i processi gestionali e prevenire ogni eventuale forma di disagio da parte dei Lavoratori.
2) Per le finalità di cui al comma 1), viene istituito un “Osservatorio paritetico temporaneo”, con funzioni di:
- monitoraggio dei processi di integrazione dei Lavoratori trasferiti per effetto della cessione rami d’azienda;
- segnalazione di eventuali criticità e formulazione di proposte migliorative della qualità del lavoro;
- individuazione di proposte volte a rafforzare la partecipazione dei Lavoratori alle politiche per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
3) Le funzioni dell’Osservatorio sono di monitoraggio e propositive per le materie di propria competenza e non si sovrappongono in alcun modo al sistema di relazioni sindacali previsto dal CCNL Autoferrotranvieri ed alle relative prerogative.
4) L’Osservatorio sarà composto da un rappresentante designato da ogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL o riconosciuta dall’Azienda, nonché dai rappresentanti dell’Azienda medesima.
5) L’Osservatorio si riunirà almeno una volta al mese, su richiesta delle Parti.
6) Le ore impiegate per la partecipazione all’Osservatorio, saranno considerate retribuite e non computabili sul monte ore dei permessi sindacali.
Art. 4 Sicurezza sul Lavoro e RLS
1) Le Parti individuano nella sicurezza sul lavoro, non solo un obbligo di legge, ma un valore aggiunto in termini di miglioramento dei servizi e di qualificazione dei Lavoratori. Per tale ragione è impegno condiviso quello di potenziare gli ambiti di intervento in materia, incrementando il metodo partecipativo dei Lavoratori e favorendo costanti livelli di interlocuzione con l’Azienda.
2) Per le finalità di cui al comma 1), ciascuna OOSS firmataria del CCNL ovvero riconosciuta dall’Azienda, si impegna a designare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che saranno tenuti ad ottemperare agli obblighi formativi di legge erogati dall’Azienda. Detti designati, parteciperanno ai processi di prevenzione dei rischi, in modo da garantire costantemente l’operatività di almeno cinque RLS.
3) In considerazione della particolare complessità del tema “sicurezza sul lavoro” in ambito ferroviario, le OOSS tutte si impegnano a designare gli RLS in modo da garantire un’adeguata distribuzione dei medesimi nell’ambito della gestione delle due infrastrutture ferroviarie trasferite.
4) Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, saranno garantiti dall’Azienda i percorsi formativi e i permessi retribuiti previsti dal CCNL e dalle norme di legge.
5) Le Parti si impegnano a rivedere la disciplina sui Rappresentati dei Lavoratori per la sicurezza, all’esito dell’avvenuta elezione della RSU.
Art. 6 Rappresentanze Sindacali Unitarie
1) Le Parti si danno reciprocamente atto che, all’esito dell’avvenuta costituzione delle RSU, i permessi previsti per detto organo rappresentativo, subentreranno
integralmente ai permessi disciplinati dal presente Accordo, nel rispetto del CCNL e degli Accordi in materia, con impegno da parte delle OOSS ad adottare una sola forma di rappresentanza aziendale, a non costituire RSA in presenza della RSU e a non costituire RSA avendo partecipato all’elezione della RSU.
Art. 7 Efficacia e aggiornamento dell’Accordo
1) Le Parti si impegnano reciprocamente ad aggiornare il presente Accordo sulle Relazioni Sindacali, in presenza di novità di carattere normativo e/o di disposizioni contrattuali e/o di indirizzi della Regione Lazio e/o di altri Organi competenti, che dovessero essere incompatibili con i contenuti del medesimo.
2) Il presente Accordo produce la propria efficacia dal 1° luglio2022.
3) Per quanto non modificato dal presente Accordo, si rimanda allo Statuto dei Lavoratori, al CCNL e agli Accordi Nazionali nel tempo vigenti per i Lavoratori Autoferrotranvieri.
4) Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo di Armonizzazione, si danno reciprocamente atto di aver ottemperato a qualsiasi obbligo di natura sindacale di cui al CCNL Autoferrotranvieri, sulle materie oggetto del medesimo.
Letto e sottoscritto,
Roma, 04 agosto 2022
