INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale ricerca


Circolare n. 25

Roma, 24 marzo 2025
Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali
 

Oggetto
Regolamento per la tutela, la gestione e la valorizzazione dei risultati della ricerca Inail.
Linee Operative per la Valorizzazione della Ricerca.
 

Quadro normativo
- Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, concernente il “Codice della proprietà industriale” e successive modificazioni, in particolare, l’articolo 65, così come modificato dalla legge 24 luglio 2023, n. 102.
- Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 : “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
- Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 26 settembre 2023, concernente le Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori.
- Determina del Presidente Inail 21 gennaio 2015, n. 14: “Regolamento brevetti dell’Inail”.
- Delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inail 17 ottobre 2024, n. 15: “Linee di indirizzo per la Ricerca Inail 2024".
- Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 6 marzo 2025, n. 25: “Regolamento per la tutela, la gestione e la valorizzazione dei risultati della ricerca Inail”.


Premessa
A seguito dell’ampliamento della mission istituzionale con le funzioni di ricerca in materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita e lavoro, l’Istituto, con determina presidenziale 21 gennaio 2015, n.14, si è dotato per la prima volta di un “Regolamento brevetti dell’Inail”, con cui sostanzialmente sono state recepite le principali disposizioni recate dal Codice della Proprietà Industriale (CPI), di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, relative alla brevettazione dei trovati derivanti dall’attività di ricerca.
In attuazione dei propri Piani di Attività di Ricerca e anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”, sono state progressivamente incrementate le iniziative di Terza missione promosse dall’Istituto per assicurare, a ogni livello, la diffusione dei risultati raggiunti in ambito scientifico e tecnologico, favorire il dialogo della ricerca con il mondo produttivo e agevolare la trasformazione dell’innovazione prodotta in valore pubblico. In tale contesto, particolare attenzione è stata rivolta alle attività di trasferimento tecnologico, allo scopo di dare maggiore concretezza ai risultati della ricerca, sostenendo i processi di innovazione responsabile e rilanciando la funzione sociale dell’Istituto all’interno dell’ecosistema dell’innovazione nazionale.
Nel 2023 è stato modificato sostanzialmente il CPI; con l’entrata in vigore della legge 24 luglio 2023, n. 102 - fondamentale milestone all’interno della Missione 1 del PNRR, elaborata con la finalità di rafforzare la competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale, nonché di semplificarne le procedure amministrative - la nuova disciplina sulle invenzioni dei dipendenti di università e istituzioni pubbliche di ricerca ha abolito il c.d. Professor’s Privilege. La modifica, in sostanza, prevede che i diritti patrimoniali nascenti dalle invenzioni spettino alle strutture di appartenenza degli inventori, salvo il diritto spettante agli inventori stessi di esserne riconosciuti autori (diritto morale).
In questo quadro, si è resa necessaria una revisione della regolamentazione interna, condotta anche attraverso una analisi comparativa con le altre realtà di ricerca, che ha portato all’adozione di un nuovo Regolamento.
 

I punti salienti del nuovo Regolamento per la tutela, la gestione e la valorizzazione dei risultati della ricerca Inail
Il Consiglio di amministrazione Inail con delibera 6 marzo 2025, n. 25 ha approvato il Regolamento per la tutela, la gestione e la valorizzazione dei risultati della ricerca Inail (allegato 1).
Tra gli elementi di novità del nuovo Regolamento si evidenziano:
• l’ampliamento dell’ambito di applicazione del quadro regolamentare, in quanto la precedente disciplina interna era concentrata esclusivamente sui risultati protetti da brevetto, senza considerare le altre forme di protezione della Proprietà Intellettuale. Viene infatti sostituita la nozione di Brevetto con una espressione più generale tenendo conto dei continui avanzamenti della ricerca Inail e delle differenti possibilità di protezione e di tutela dei risultati della stessa, anche in linea con le buone pratiche elaborate dagli organismi di ricerca a livello nazionale e internazionale;
• l’aggiornamento e l’ampliamento della definizione di Inventore, utilizzando l’opportunità prevista dall’art. 65, comma 4, CPI, per ricomprendere coloro che, pur non essendo dipendenti, hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca dell’Istituto (per esempio, dottorandi, borsisti, stagisti). Questo aggiornamento riflette l’approccio inclusivo dell’Istituto, che riconosce e valorizza il contributo di tutte le figure coinvolte nel processo di innovazione, rafforzando così la sua posizione come centro di ricerca dinamico e aperto alla collaborazione interdisciplinare;
• la sistematizzazione della disciplina interna sulla titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale nel rispetto delle nuove disposizioni vigenti (art. 65, commi 1 e 5, CPI):
o le invenzioni scaturenti dalla Ricerca Istituzionale (autonoma e finanziata con risorse proprie dell’Istituto), i cui diritti patrimoniali spettano all’Istituto stesso;
o le invenzioni generate in occasione della Ricerca Finanziata (collaborativa o finanziata, in tutto o in parte, da soggetti diversi dall’Inail), la cui titolarità è demandata dalla norma vigente agli accordi contrattuali tra le parti;
• la determinazione della misura delle premialità connesse con l’attività inventiva : questa è calcolata, in coerenza con la prassi registrata presso altre realtà di ricerca, nella percentuale del cinquanta per cento del corrispettivo ottenuto dall’Istituto per lo sfruttamento economico dell’Invenzione, al netto del totale delle spese sostenute per il conseguimento e il mantenimento della Privativa.


Le Linee Operative per la Valorizzazione della Ricerca (LOVR)
In parallelo con il nuovo Regolamento, è stato predisposto un documento di “Linee Operative per la Valorizzazione della Ricerca” (allegato 2).
Il documento raccoglie in chiave sistematica e organica gli strumenti e le modalità operative per una efficace valorizzazione dei risultati della ricerca e dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
Si tratta di uno strumento di gestione operativa, basato sulle esperienze maturate nel corso del tempo, sulle buone pratiche osservate nella rete di collaborazione scientifica, sulla formazione specifica conseguita, nonché su studi e ricerche appositamente condotte in questo ambito.
Il documento è così articolato:
• una prima parte introduttiva, con una sintesi del contesto comunitario e nazionale della ricerca e dell’innovazione, sul ruolo chiave della ricerca e innovazione per Inail, e sulle attività di Terza missione per la valorizzazione dei risultati della conoscenza prodotta;
• un focus centrale sulle finalità e le tappe caratterizzanti il processo di ricerca e innovazione, che sono:
o identificazione dei bisogni più urgenti e rilevanti nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso il coinvolgimento degli stakeholders;
o individuazione dei partners di ricerca e di sviluppo e delle tecnologie più adatte per i bisogni individuati;
o valutazione in ottica prospettica delle possibili invenzioni derivanti dai progetti di Ricerca Istituzionale e Ricerca Finanziata;
o modalità di protezione dei risultati delle attività di ricerca e innovazione, per promuoverne la migliore valorizzazione;
o valutazione continua del portafoglio delle invenzioni e delle attività di valorizzazione, in coerenza le priorità dell’Istituto;
• una descrizione delle principali tipologie di Diritti di Proprietà Intellettuale contemplati sulla base della legislazione vigente:
• segreto industriale;
• brevetto per invenzione;
• brevetto per modello di utilità;
• registrazione del disegno o modello;
• copyright;
• marchio;
• il modello di gestione del trasferimento, gli attori chiave e le attività di tutela, gestione e valorizzazione della ricerca;
• le fasi del modello di attività:
o previsione di impatto; istruttoria preliminare; disclosure; valutazione; ottenimento della tutela; promozione e negoziazione;
• le attività trasversali:
o la tutela della riservatezza; il coinvolgimento degli attori interni ed esterni; la promozione della cultura della valorizzazione; il monitoraggio dell’innovazione.
Il documento si completa con uno schema riassuntivo delle modalità di valorizzazione e gestione della proprietà intellettuale e sulle modalità di protezione vigenti.
Allegati alle LOVR sono inseriti modelli e schemi convenzionali, suscettibili di integrazioni e modifiche da valutare in relazione al singolo caso, che riguardano:
• Accordo di riservatezza, modello da considerarsi come base di riferimento per la redazione dell’accordo;
• Rapporto di Invenzione, articolato in titolo, informazioni sugli inventori, abstract, keywords, descrizione e titolarità dell’invenzione, pubblicazioni e divulgazioni, potenzialità applicative;
• Accordo di gestione congiunta, base di riferimento per la redazione dell’accordo di gestione congiunta in caso di contitolarità.
Sono in ultimo descritti alcuni possibili strumenti valutativi preliminari, come:
• l’analisi Patent Landscape, utile durante lo sviluppo del progetto di ricerca, per fornire un quadro completo delle soluzioni brevettuali analoghe esistenti e anticipare potenziali concorrenti futuri;
• l’analisi dei trend tecnologici, finalizzata a individuare sia i trend di sviluppo latenti che quelli manifesti e a evidenziare player, tematiche e novità di rilievo nei settori tecnologici di riferimento e adiacenti.
Le LOVR hanno in sintesi come obiettivo la massima circolazione delle conoscenze e l’armonizzazione delle pratiche operativo-gestionali in materia.
Ciò in assoluta coerenza con l’evoluzione del modello di governo della funzione, che vede da una parte un maggior coinvolgimento e un potenziamento a livello territoriale, al fine di aumentare l’impatto sul tessuto produttivo e consolidare le relazioni con il mondo accademico, e dall’altra il potenziamento dell’organizzazione della ricerca Inail, quale principale player nel sistema della ricerca pubblica.
 

Il Direttore generale
f.to Marcello Fiori

Allegati
 

REGOLAMENTO PER LA TUTELA, LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA INAIL
***
Articolo 1 - Finalità e oggetto

1. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (Inail), nell’ambito del proprio mandato istituzionale, favorisce lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e dell’innovazione, il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca. In particolare, l’Istituto:
a) promuove, nell’ottica dell’innovazione aperta e responsabile, la collaborazione con altri organismi di ricerca;
b) favorisce la protezione dei risultati dell’attività di ricerca funzionale alla realizzazione dei propri obiettivi istituzionali;
c) sostiene la valorizzazione dei risultati della ricerca al fine di creare valore pubblico e impatto sociale.
2. Il presente Regolamento, redatto ai sensi del D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 Codice della Proprietà Industriale (CPI) e successive modificazioni, disciplina le modalità per la tutela, valorizzazione, e trasferimento della Proprietà Intellettuale scaturente dall’attività di ricerca e innovazione in cui sia coinvolto l’Inail, suscettibile di costituire oggetto di privativa industriale o comunque di utilizzazione economica.
 

Articolo 2 – Definizioni

1. I termini richiamati nel presente Regolamento devono intendersi come segue:
a) CPI: Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30, e successive modificazioni.
b) Diritto morale: diritto personale, irrinunciabile, imprescrittibile ed inalienabile dell’Inventore ad essere riconosciuto autore dell’Invenzione.
c) Diritto/i sull’Invenzione: ogni diritto patrimoniale sull’Invenzione che si traduce nel diritto di gestirne la titolarità e di sfruttarla economicamente; è un diritto disponibile e trasmissibile.
d) Invenzione: ogni risultato utile derivante dalle attività di ricerca che abbia contenuto innovativo rispetto allo stato dell’arte o della tecnica, che abbia valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di privativa industriale. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Invenzione sono compresi anche: i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, il know-how, i marchi, il software, le banche di dati (come definiti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di Proprietà Intellettuale e Industriale).
e) Inventore/i: il personale dipendente dell’Inail e coloro i quali, pur non essendo dipendenti, hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca dell’Istituto (ad es. dottorandi, borsisti, stagisti) ai quali spetta il diritto morale sull'Invenzione.
f) Rapporto di Invenzione: è il modello predisposto dall’Inail per la comunicazione, da parte degli Inventori, dei risultati della ricerca suscettibili di protezione mediante diritti di Proprietà Intellettuale.
g) Titolo di Proprietà Industriale o Privativa Industriale: è il titolo giuridico in forza del quale viene conferito il Diritto esclusivo sull’Invenzione.
h) Ricerca Istituzionale: la ricerca autonoma che, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, del CPI, è realizzata in conformità al mandato istituzionale dell’Inail e finanziata con risorse proprie.
i) Ricerca Finanziata: è la ricerca che, ai sensi dell’articolo 65, comma 5 del CPI, è finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto ovvero realizzata nell’ambito di specifici progetti o programmi di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da altri soggetti diversi dall’Inail. Ai fini del presente Regolamento rientra nella definizione di Ricerca Finanziata la Ricerca Collaborativa.
j) Ricerca Collaborativa: è la ricerca svolta dall’INAIL in collaborazione con almeno un partner, individuato anche attraverso un bando competitivo, finalizzata alla realizzazione di un progetto di interesse comune, attraverso la cooperazione tra le parti, lo scambio di conoscenze o di tecnologie e la condivisione di risorse, rischi e risultati prodotti. La prestazione di servizi di ricerca non è considerata una forma di Ricerca Collaborativa.
k) Proventi: rappresentano i corrispettivi derivanti dalla vendita o dalla licenza o da qualsiasi altro atto di disposizione dei Diritti sull’Invenzione. Non sono qualificabili come proventi le utilità che derivino all’Inail dall’utilizzazione diretta dei diritti sull’Invenzione nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.
l) Struttura competente: è la struttura dell’Inail responsabile della conduzione delle attività di tutela, gestione e valorizzazione dei risultati della ricerca come disciplinati nel presente Regolamento.
m) Responsabile tecnico-scientifico: è il responsabile della Struttura tecnico-scientifica a cui afferisce l’Inventore.
 

Articolo 3 – Diritto morale sulle Invenzioni

1. All’Inventore spetta il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell’Invenzione realizzata secondo il proprio apporto.
Articolo 4 - Titolarità dei Diritti sulle Invenzioni
2. Ai sensi dell’articolo 65 del CPI, l’Inail è titolare esclusivo dei Diritti sulle Invenzioni realizzate o comunque conseguite nell’ambito dello svolgimento della Ricerca Istituzionale. Si considerano incluse anche le Invenzioni per le quali sia stata fatta domanda di Privativa entro un anno da quando l’Inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo con l’Inail.
3. Nell’ipotesi di Ricerca Finanziata, la titolarità dei Diritti sulle Invenzioni spetta all’Inail, salvo quanto diversamente stabilito dal soggetto finanziatore o negli accordi di collaborazione. Gli accordi di collaborazione sono elaborati, per quanto attiene alla disciplina sui Diritti di Proprietà Intellettuale, in coerenza con quanto previsto
dalle Linee Guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori previste dall’art. 65, comma 5, del CPI.
 

Articolo 5 - Obblighi dell’Inventore

1. Compatibilmente con l’interesse alla pubblicazione dei risultati scaturiti dalla ricerca, e nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti e gli interessi dell’Inail, gli Inventori non divulgheranno quanto direttamente o indirettamente relativo alle attività di ricerca da cui dovessero scaturire una o più Invenzioni, impiegando altresì ogni mezzo idoneo e attuando ogni attività necessaria al fine di non renderlo in alcun modo accessibile a soggetti terzi.
2. L’Inventore che ritenga di aver realizzato in occasione dell’attività di ricerca una o più Invenzioni, è tenuto a darne tempestivamente comunicazione alla Struttura competente per il tramite della Struttura tecnico-scientifica di afferenza, utilizzando il modello di Rapporto di Invenzione.
3. Il Rapporto di Invenzione è compilato in tutte le parti e sottoscritto dall’Inventore o dagli Inventori, con onere di salvaguardia della sua novità.
4. Ai fini delle procedure di valutazione e valorizzazione, gli Inventori sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla decisione.
5. Ai fini della corretta ed efficiente tutela e valorizzazione dell’Invenzione è fatto obbligo agli Inventori di collaborare con la Struttura competente e con eventuali terzi incaricati nelle attività di valorizzazione.
 

Articolo 6 – Istruttoria e decisione di protezione

1. La Struttura competente coordina e gestisce, in collaborazione con i Responsabili delle Strutture tecnico-scientifiche, tutte le attività previste dal presente Regolamento, fornendo supporto sugli aspetti relativi alla valorizzazione della ricerca nell’ambito di convenzioni, contratti, accordi quadro, accordi di riservatezza e accordi di trasferimento di materiali e dati che coinvolgono l’Inail.
2. Sulla base del Rapporto di Invenzione e della comunicazione effettuata dal Responsabile della Struttura tecnico-scientifica a cui afferisce l’Inventore, la Struttura competente dà avvio all’attività di valutazione dei risultati della ricerca e delle loro potenzialità applicative, volta a verificare l’opportunità della tutela mediante Privativa Industriale e la sussistenza dei requisiti per il suo conseguimento.
3. A seguito dell’attività di valutazione, la Struttura competente deposita la domanda di protezione con oneri a carico dell’Istituto o comunica all’Inventore l’assenza di interesse a procedervi entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate immediatamente dopo la ricezione della comunicazione.
4. In caso di mancato interesse a procedere con la tutela, la Struttura competente ne dà tempestiva comunicazione all’Inventore, a cui spetterà in via esclusiva il Diritto sull’Invenzione a proprio nome e spese.
5. La Struttura competente può avvalersi dei servizi legali offerti da consulenti in Proprietà Industriale iscritti al relativo albo professionale per le operazioni di protezione e per la valorizzazione delle Invenzioni.
 

Articolo 7 - Decisione di estensione e di mantenimento

1. La decisione di estensione all’estero della Privativa Industriale è presa dalla Struttura competente, sentito il Responsabile tecnico-scientifico, in ragione delle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento della decisione di estensione. 2. La Struttura competente, sentito il responsabile tecnico scientifico, decide in merito al mantenimento in vita della protezione, ovvero in merito all’abbandono di titoli concessi o di procedure in corso, anche limitatamente a uno o più Paesi.
3. Il mantenimento in vita della protezione sarà oggetto di valutazione periodica, di norma ogni cinque anni a partire dalla data di ottenimento della Privativa Industriale.
4. Ove la Struttura competente decida di abbandonare i Titoli concessi o le procedure in corso, verranno informati in tempo utile gli Inventori per poter esercitare il diritto a subentrare nella titolarità dei Diritti sull’Invenzione, previo accollo delle spese future di manutenzione.
5. Le spese per il subentro degli Inventori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi.
 

Articolo 8 – Iniziative di valorizzazione e sfruttamento economico dell’Invenzione

1. L’Inail assume, mediante la Struttura competente e sentito l’Inventore, le iniziative valutate più idonee per procedere alla valorizzazione e sfruttamento economico dell’Invenzione, individuando gli strumenti, le forme e le risorse più opportune, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e della propria regolamentazione.
2. Nel rispetto della normativa vigente e in ossequio ai principi generali di trasparenza e selettività, l’Inail, al fine di individuare il cessionario o il licenziatario, pubblica sul proprio portale web i Titoli di Proprietà Industriale di cui è titolare o contitolare e, in generale, le Invenzioni che intende cedere ovvero concedere in licenza d’uso a terzi.
3. Le proposte di valorizzazione presentate per le Invenzioni pubblicate sono valutate dalla Struttura competente sulla base dei seguenti criteri:
a) l’impatto dell’Invenzione sul tessuto produttivo e sociale e le sue finalità in coerenza con il ruolo istituzionale dell’Inail;
b) il ritorno economico per l’Inail commisurato alla maturità della tecnologia, alle opportunità di mercato e ai relativi costi e rischi dell’iniziativa di sfruttamento economico. L’offerta proposta deve consentire, ove possibile, di ripianare i costi sostenuti per la protezione dell’Invenzione;
c) l’adeguatezza del piano di industrializzazione e commercializzazione contenuto nella proposta, privilegiando la nascita e lo sviluppo di nuove imprese ad alto valore tecnologico;
d) la sostenibilità economico finanziaria del piano, anche alla luce dei costi di cessione e di licenza.
4. Decorsi i termini previsti dalla pubblicazione sul portale e in assenza di proposte di valorizzazione, la Struttura competente può avviare trattative negoziali dirette con chiunque abbia interesse al fine di procedere alla stipula di contratti di cessione ovvero di concessione di licenza delle Privative Industriali di cui è titolare o contitolare l’Inail.
 

Articolo 9 – Premialità connesse all’Invenzione

1. Qualora l’Inail ottenga Proventi dalla valorizzazione dell’Invenzione, spetta all’Inventore il 50% del corrispettivo ottenuto dall’Istituto per lo sfruttamento economico dell’Invenzione, al netto del totale delle spese sostenute per il conseguimento e il mantenimento della Privativa.
2. Nel caso in cui l’Invenzione sia stata conseguita da più Inventori, la percentuale di cui al comma precedente viene divisa tra gli stessi in ragione del contributo effettivo apportato all’attività di ricerca, e comunque pari a quanto dichiarato nel Rapporto di Invenzione, ovvero, in difetto, in parti uguali.
3. I Proventi di cui al comma 1 del presente articolo sono erogati annualmente all’Inventore sulla base delle entrate registrate in contabilità nell’anno precedente.


Articolo 10 – Valorizzazione mediante Start-up

1. La valorizzazione dei risultati della ricerca Inail mediante Start-up è disciplinata dall’apposito “Regolamento in materia di partecipazione a fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati a start-up innovative e di costituzione e partecipazione a start-up societarie per l’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca Inail”.
 

Articolo 11 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Regolamento è competente il Foro di Roma - Sezioni Specializzate in materia di impresa.
 

Articolo 12 – Disposizioni finali

2. A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative ai Diritti sulle Invenzioni dell’Inail saranno soggette alle disposizioni qui previste.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e ai regolamenti interni dell’Inail.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Inail.
5. All’adeguamento del presente Regolamento alle disposizioni normative sopravvenute si provvede, qualora rechino contenuti prescrittivi privi di margini di discrezionalità, con determina del Direttore generale.

 

Allegato 2 LINEE OPERATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA