Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 marzo 2025, n. 8064 - Esposizione ad amianto: la Cassazione conferma la condanna di Poste Italiane
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana - Presidente
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella - Rel. Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere
Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 28569 - 2020 proposto da:
POSTE ITALIANE Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R, VIA (Omissis), presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
A.A., elettivamente domiciliato in R, VIA (Omissis), presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONINO D'ALESSANDRIA;
- controricorrente -
nonché contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 97/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/08/2020 R.G.N. 391/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Fatto
1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che, accertata la origine professionale della malattia professionale (carcinoma per esposizione a fibre di asbesto presenti sul luogo di lavoro) denunciata da A.A., ha condannato l'INAIL al pagamento delle prestazioni dovute ex lege in relazione ad una lesione permanente dell'integrità psico fisica pari al 16% e POSTE ITALIANE Spa quale ex datrice di lavoro del A.A. al pagamento del danno differenziale quantificato in Euro 68.274,58.
2. Il giudice di seconde cure ha infatti respinto il gravame di POSTE ITALIANE Spa incentrato sul difetto di prova dell'esposizione ad amianto del lavoratore, sul difetto di prova del nesso di causalità tra tale esposizione e la malattia contratta, sulla inconfigurabilità di una responsabilità ex art. 2087 c.c. in capo ad essa POSTE ITALIANE, sulla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato in punto di danno differenziale e sulla apparenza di motivazione in punto di personalizzazione del danno.
3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso POSTE ITALIANE Spa sulla base di quattro motivi; A.A. ha resistito con controricorso; l'INAIL è rimasto intimato.
POSTE ITALIANE Spa ha depositato memoria.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduzione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 112, 115, 116, 414 e 416 c.p.c. e del d.m. 6.9.1994 censurando la sentenza impugnata per avere, in acritica adesione alle conclusioni di prime cure e con motivazione apparente, ritenuto provata la esposizione qualificata del A.A. alle fibre di asbesto presenti nel luogo di lavoro; denunzia in particolare errata applicazione del principio di non contestazione, violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato di cui all'art. 112 c.p.c. e del principio di circolarità degli oneri di allegazione, contestazione e prova ricavabili dagli artt. 415 e 416 c.p.c.; rappresenta che in assenza del superamento dei valori soglia fissati dal citato decreto ministeriale al fine di configurare una situazione di inquinamento ambientale, andava esclusa la nocività dell'ambiente di lavoro; assume che non era risultata provata la non integrità dei pannelli presenti nell'ambiente di lavoro con conseguente fuoriuscita di fibre di asbesto ed in questa prospettiva sostiene la non corretta lettura dei documenti alla base della decisione sul punto.
2. Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c violazione e falsa applicazione degli artt. 115, c.p.c. dell'art. 41 c.p., del D.P.R. n. 1124/1965, degli artt. 74 e 140 e sgg. del dm. 10.6.2014, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto provata con rilevante grado di probabilità l'origine professionale della malattia sofferta dal A.A. Assume il difetto di una legge scientifica idonea a sorreggere dal punto di vista statistico la riferibilità del tumore alla laringe ad esposizione ad amianto ed in questa prospettiva contesta l'esistenza di nesso causale tra l'esposizione alle fibre di asbesto e la patologia tumorale dalla quale era affetto il lavoratore; si duole, quindi, del mancato rilievo conferito al tabagismo quale fattore idoneo a determinare la malattia e denunzia a riguardo l'errata applicazione del principio di equivalenza causale di cui all'art. 40 c.p.
3. Con il terzo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; censura la sentenza impugnata per avere affermato che la società datrice non aveva assolto all'onere sulla stessa gravante di provare di avere adottato tutte le misure necessarie alla tutela della salute del lavoratore dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo; ascrive in particolare al giudice di appello di non avere chiarito quali potevano essere le misure in concreto adottabili dalla società POSTE ITALIANE e come l'eventuale ritardo della società in relazione all'obbligo formativo sulla stessa gravante poteva avere inciso sulla posizione specifica del A.A.
4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 2697 c.c. dell'art. 414 c.p.c. nonché delle Tabelle Milanesi in materia di quantificazione del danno; critica la conferma dell'aumento del valore base portato dalle dette tabelle ad opera del giudice di merito, aumento che assume giustificato solo in presenza di conseguenze del tutto anomale, in concreto non ravvisabili.
5. Il primo motivo di ricorso è infondato.
5.1. La Corte di appello, con articolata argomentazione che ha tenuto conto di tutte le doglianze formulate dall'appellante POSTE ITALIANE Spa, doglianze sostanzialmente reiterate con il motivo in esame, confermando la valutazione di prime cure, ha ritenuto che gli elementi in atti consentivano di ritenere sufficientemente raggiunta la prova della nocività dell'ambiente di lavoro ( sentenza, pagg. 4 e sgg.); con particolare riferimento al tema delle mansioni espletate dal A.A., richiamate le caratteristiche costruttive dell'edificio, ha ritenuto che ai fini di causa ciò che rilevava era lo svolgimento, a tempo pieno, all'interno dell'ufficio postale delle mansioni di sportellista, circostanza non contestata dalla società.
5.2. Tanto premesso, le censure articolate con il motivo in esame non sono idonee a scalfire l'accertamento alla base del decisum, accertamento che nei suoi profili fattuali è peraltro coperto da "doppia conforme" ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. all'epoca vigente. Quanto alla denunzia di violazione del principio di non contestazione, la stessa, per come concretamente formulata dall'odierna ricorrente (v. ricorso, pag. 11), non si confronta con la affermazione del giudice di appello secondo il quale, considerate le caratteristiche costruttive dell'edificio e venendo in rilievo un'ipotesi di esposizione da deterioramento dei pannelli contenenti amianto utilizzati all'interno dell'ufficio postale per realizzare soffitto e controsoffitto nonché pareti interne e perimetrali, in relazione alle mansioni svolte era sufficiente la semplice allegazione delle mansioni di sportellista a tempo pieno, circostanza non contestata da POSTE ITALIANE e comunque ricavabile anche dall'esame testimoniale dei colleghi di lavoro (sentenza, pagg. 4 e sg.); il rilievo attribuito dalla Corte distrettuale alla sola presenza del dipendente nei locali dell'edificio per un numero di ore giornaliere corrispondenti a un rapporto di lavoro a tempo pieno, rende, infatti, non pertinenti le deduzioni che fanno riferimento al difetto di allegazione del contenuto specifico delle mansioni, dei locali frequentati e dell'orario giornaliero svolto, circostanze che nel ragionamento decisorio della Corte di merito sono assorbite dall'accertamento operato relativo alle modali tata costruttive dell'edificio ed alla pacifica utilizzazione all'interno dei locali ove si trovava l'ufficio postale di pannelli contenenti amianto, dei quali le emergenze in atti avevano dimostrato la non integrità.
5.3. Le ulteriori deduzioni, non sorrette, in violazione dell'art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., dalla trascrizione degli atti e documenti di riferimento (in particolare in tema di documenti di cui ai DVR, il cui contenuto è evocato solo tramite rinvio per relationem, come non consentito - v. Cass. n. 342/2021, Cass. 11984/2011 ) esprimono un mero dissenso valutativo rispetto alle conclusioni tratte dalla Corte di merito dagli elementi istruttori in atti, ritenuti convergenti nel fondare un giudizio di sufficiente certezza della nocività dell'ambiente lavorativo per la presenza di fibre aerodisperse di amianto, non esclusa dal mancato raggiungimento del valore soglia, pari a 20 ff/l richiesto per la configurazione di una situazione di rischio inquinamento ambientale ai sensi del richiamato decreto ministeriale, rilevante ad altri fini, ma inidonea ad incidere sulla verifica del nesso di causalità tra l'esposizione e la malattia.
5.4. Dalle considerazioni che precedono non è dato rinvenire la denunziata apparenza di motivazione configurabile solo allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico - giuridico destinato a sorreggere il decisum (Cass. n. 9105/2017, Cass. Sez. Un.n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009) rimettendo all'interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture, ipotesi nella specie non ricorrente. La Corte distrettuale ha, viceversa, ampiamente argomentato respingendo le censure volte a negare la prova della sussistenza di un ambiente nocivo a causa della esposizione a fibre di amianto aerodisperse, osservando che: a) non era contestato che il A.A. avesse prestato la propria attività a tempo pieno all'interno dell'ufficio postale con mansione di sportellista, circostanza comunque evincibile dalla prova orale; b) dal DVR emergevano le caratteristiche dell'edificio, prefabbricato in metallo e cemento, per la cui costruzione erano stati utilizzati pannelli di cemento - amianto per soffitti, controsoffitto, pareti interne e perimetrali; c) trattandosi di esposizione da deterioramento ai fini delle mansioni era sufficiente la allegazione di svolgimento delle mansioni sportellista espletate a tempo pieno e sempre all'interno del piccolo ufficio postale; c) la MOCF, utilizzata per anni da POSTE ITALIANE era stata considerata evidentemente attendibile sotto il profilo statistico dallo stesso Servizio di Prevenzione della società che di volta in volta aveva misurato la concentrazione di fibre di amianto aerodisperse sulla base di tale tecnica prevista espressamente per il rilievo delle fibre aerodisperse dal d.m. 6.9.2014; d) pur non essendo stato raggiunto il valore soglia di 20 ff/l. comunque dai campionamento eseguiti negli anni 1999/2009 erano state rilevate concentrazioni pari a circa 11/12 ff/l. ,valori di media entità che valutati insieme ad altri elementi istruttori risultavano significativi ai fini della complessiva prova sulla nocività dell'ambiente di lavoro nel lungo periodo; e) in relazione alla deduzione della mancata prova della non integrità dei pannelli di amianto la presenza di fibre aerodisperse era significativa della non perfetta conservazione del materiale contenente amianto, in coerenza con quanto del resto attestato dai vari Documenti di Valutazione Rischi circa la presenza di rotture superficiali su pannelli lesionati e ciò anche a causa dell'applicazione alle pareti di listelli di legno utilizzati per l'affissione.
6. Il secondo motivo di ricorso deve anch'esso essere respinto.
6.1. La sentenza impugnata, premesso che l'accertamento dell'origine professionale della malattia non era precluso dal mancato raggiungimento dei valori soglia stabiliti dal citato d.m. 6.9.1994, volto a fornire norme e metodologie finalizzate alla cessazione dell'impiego dell'amianto, rilevato che in presenza di malattie non tabellate come anche in quello di malattie ad eziologia multifattoriale la prova della causa di lavoro ricadeva sul lavoratore e doveva essere valutata in termini di ragionevole certezza, ravvisabile in un rilevante grado di probabilità, ha ritenuto tale prova raggiunta considerato da un lato la modesta esposizione al fumo di sigaretta sottolineata dalla consulenza tecnica d'ufficio e l'assenza di elementi di una qualche nocività in relazione alla precedente attività del A.A. svolta presso una fabbrica di saponi; ha rammentato che il d.m. 10.6.2004 in tema di aggiornamento delle malattie delle quali è obbligatoria la denunzia ex art. 139 T.U. 1124/1965 aveva inserito tra le malattie di origine professionale anche il tumore alla laringe tra quelli causati da asbesto e da altri minerali contenenti fibre di asbesto ed ha considerato che tale circostanza, pur non introducendo una presunzione, appariva significativa della rilevante probabilità della sussistenza di nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e la insorgenza della patologia tumorale. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte tale accertamento, concernente la sussistenza o meno del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e l'insorgenza di una malattia professionale, costituisce un tipico apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità valutativa del giudice di merito (Cass. 31511/2022, Cass. 5375/2013), astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di vizio di motivazione nei rigorosi limiti delineati dall'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. nel testo attualmente vigente (ex plurimis Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), deduzione in concreto tuttavia preclusa da "doppia conforme di merito" ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. Può in ogni caso soggiungersi che il riferimento alle opposte conclusioni attinte dalla relazione tecnica di parte esprime un mero dissenso valutativo intrinsecamente inidoneo a dare contezza della fondatezza della censura che nega la sussistenza del nesso casuale.
6.2. Dal concreto accertamento operato dai giudici di merito consegue la inconfigurabilità in radice delle denunziate violazioni di norma di diritto; in particolare non è dato rinvenire nel ragionamento decisorio la violazione del principio di equivalenza causale avendo il giudice di appello, con accertamento di fatto ad esso istituzionalmente riservato e non più rivedibile in questa sede, escluso concreto rilievo al tabagismo e la esistenza di altri fattori in tesi concorrenti della produzione dell'evento.
7. Il terzo motivo è complessivamente da respingere
7.1. La sentenza impugnata, richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico, di talché qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ( Cass. 18626/2013), ha ritenuto che la società non aveva offerto tale prova, risultando a tal fine insufficiente l'adozione di un mero sistema di monitoraggio, considerato anche i risultati dei campionamenti nell'aria, e dato atto della notoria, - già all'epoca- pericolosità dell'amianto; ha evidenziato che le attività formative intese a sensibilizzare i dipendenti a non forare le pareti erano state avviate solo dieci anni dopo l'inizio del periodo lavorativo.
7.2. Sulla base di tale ricostruzione fattuale risulta quindi corretto l'accertamento della responsabilità di POSTE ITALIANE Spa per la malattia professionale, non avendo la società datrice dimostrato di avere in concreto adottato alcuna misura a fronte della notoria lesività dell'amianto e della consapevolezza attinta dal monitoraggio circa la presenza di fibre aerodisperse di asbesto nell'ambiente, dovendo ulteriormente evidenziarsi che nel contesto della motivazione il riferimento alla tardività dell'attività formativa assume rilievo marginale a fronte della complessiva condotta omissiva rilevata a carico della società.
8. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
8.1. Si premette che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento ( Cass. n. 31681/2024, Cass. n. 5865/2021, Cass. n. 28288/2019).
8.2. La decisione impugnata non si discosta da tale insegnamento avendo giustificato l'aumento riconosciuto, con apprezzamento di fatto ad essa istituzionalmente demandato e non più rivedibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., con riferimento alle sofferenze soggettive ulteriori ( rispetto alla ipotesi "normale") derivanti dalla necessità di adattamento continuo ai gravissimi disturbi della parola e dell'alimentazione ed anche al senso di insicurezza e di instabilità derivanti da importanti limitazioni sociali.
9. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali.
10. Va disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2025.
