Tipologia: Modello di organizzazione del lavoro della Fondazione Bruno Kessler
Data firma: 10 settembre 2024
Validità: 01.10.2024 - 30.09.2025
Parti: Fondazione Bruno Kessler e RSA/Cgil, Cisl, Uil
Settori: Fondazione Bruno Kessler - Trento
Fonte: trasparenza.fbk.eu

 

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione
Art. 3 - Articolazione dell’orario di lavoro e accesso ai locali della Fondazione
Art. 4 - Rilevazione del tempo di lavoro
Art. 5 - Lavoro da remoto

Art. 6 - Coworking e Hub territoriali
Art. 7 - Ristori
Art. 8 - Aspettativa per motivi personali
Art. 9 - Servizio mensa e servizio sostitutivo mensa

Art. 10 - Welfare culturale e sportivo

 

Art. 11 - Valorizzazione del tempo investito a favore dello sviluppo organizzativo e del benessere nella Fondazione
Art. 12 - Patto individuale di reciprocità
Art. 13 - Lavoro a rotazione nell’Unità MNF
Art. 14 - Garanzie di conformità e attività di conciliazione
Art. 15 - Buone pratiche per il lavoro da remoto
Art. 16 - Armonizzazione con gli altri contratti collettivi applicati dalla Fondazione
Art. 17 - Decorrenza e durata
Allegati

Allegato n. 1: Informativa FBK/INAIL per lavoro da remoto.
Allegato n. 2: Buone pratiche per il lavoro da remoto.


Modello di organizzazione del lavoro della Fondazione Bruno Kessler

La Fondazione Bruno Kessler con sede legale a Trento in via Santa Croce, 77 […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali: Cgil […], Cisl […], Uil […]

Premesso che
- in data 13 maggio 2022, la Fondazione Bruno Kessler e le Rappresentanze sindacali aziendali sottoscrivevano l’“Accordo aziendale per la disciplina del modello di organizzazione del lavoro” che puntava in via sperimentale su elementi di forte novità quali, a titolo di esempio, un innovativo modello di lavoro da remoto, un regime orario sperimentale senza fasce obbligatorie, ristori per addetti a mansioni non telelavorabili, la valorizzazione del tempo investito a favore dello sviluppo organizzativo della Fondazione, linee guida per una gestione sostenibile del lavoro da remoto;
- in data 14 giugno 2023, con la sottoscrizione del nuovo “Accordo aziendale per la disciplina del modello di organizzazione del lavoro” la Fondazione Bruno Kessler e le rappresentanze sindacali aziendali hanno ribadito il loro impegno per lo sviluppo di un’organizzazione aperta, flessibile, inclusiva e capace di mettere le persone al centro rispetto alla continua ricerca di un equilibrio tra le esigenze dello studio e della produttività scientifica e quelle del benessere e della conciliazione vita e lavoro;
- ora, con la sottoscrizione del presente Accordo, Fondazione e Rappresentanze sindacali aziendali vogliono consolidare e migliorare il sistema di istituti, opportunità, soluzioni operative e buone pratiche che hanno reso distintivo e comunemente apprezzato il modello di organizzazione del lavoro in essere anche in ragione del presidio che i suoi sottoscrittori hanno assicurato e continueranno ad assicurare sul terreno dell’effettività dei diritti e delle opportunità nonché della trasparenza e della tracciabilità dei corrispondenti processi e patti di reciprocità individuali.

Art. 1 - Oggetto
Il presente Accordo definisce aspetti essenziali del modello di organizzazione del lavoro presso la Fondazione Bruno Kessler quali: orario di lavoro ordinario; lavoro a rotazione; regime ordinario e straordinario di lavoro da remoto; coworking e Hub territoriali; ristori; mensa e servizio sostitutivo della mensa; aspettativa per motivi personali; welfare rigenerativo; linee guida per una gestione sostenibile del lavoro da remoto; valorizzazione del tempo investito a favore dello sviluppo organizzativo della Fondazione; patto individuale di reciprocità.

Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione
Destinatari del presente Accordo sono i dipendenti e le dipendenti della Fondazione nonché, nei limiti del relativo ordinamento, il personale della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione della Fondazione.
La disciplina del presente Accordo viene inoltre applicata al personale in somministrazione.

Art. 3 - Articolazione dell’orario di lavoro e accesso ai locali della Fondazione
Come previsto nel Capo IV del Titolo III del vigente Contratto Collettivo provinciale di lavoro delle Fondazioni di Ricerca, l’orario normale di lavoro è pari a 38 ore settimanali, computate come media nel quadrimestre (gennaio – aprile; maggio – agosto; settembre – dicembre). Per il personale della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione della Fondazione l’orario è pari a 36 ore settimanali.
L’orario massimo di lavoro non può superare le 48 ore settimanali, computate come media in un periodo di dodici mesi (1° gennaio – 31 dicembre).
Non sono previste fasce obbligatorie per la presenza.
Il lavoro in presenza presso i locali della Fondazione è consentito dal lunedì al venerdì tra le 7.30 e le 20.00.
Al di fuori di tali giornate e fasce orarie giornaliere, il lavoro in presenza presso i locali della Fondazione è ammesso solo se motivato e previamente autorizzato (consentito solo per la sede di Povo in quanto sempre presidiata ai fini della sicurezza).

Art. 5 - Lavoro da remoto
La Fondazione riconosce di norma a tutto il personale telelavorabile la facoltà di lavorare da remoto fino a cinque giornate lavorative al mese.
La singola giornata potrà essere convertita in due mezze giornate lavorative garantendo il completamento dell’orario teorico giornaliero.
Su iniziativa dell’interessato o dell’interessata e d’intesa con il diretto o la diretta Responsabile, fatte sempre salve le esigenze organizzative e produttive, il limite delle cinque giornate potrà essere motivatamente incrementato previa sottoscrizione di un “patto individuale di reciprocità”.
Le motivazioni alla base dell’incremento di cui sopra dovranno essere formalizzate, risultare sempre evidenti e ricondurre ad una delle seguenti situazioni: esigenze di conciliazione vita-lavoro, sostenibilità, motivi di studio e ricerca nonché in particolari situazioni di fragilità o di limitazione psico-fisica. Di norma, non è previsto che l’autorizzazione all’incremento avvenga a fronte di una riprogrammazione degli obiettivi individuali annuali o dei carichi di lavoro già definiti.
L’orario di lavoro da remoto è flessibile e, fatto salvo il rispetto del monte ore stabilito dal Contratto collettivo di lavoro delle Fondazioni, non sono previste fasce di lavoro obbligatorie.
Le attività svolte nell’ambito del lavoro da remoto devono essere sempre chiaramente riscontrabili dai timesheet puntualmente assicurati del personale di ricerca e tecnologo o - per il personale tecnico, amministrativo e di supporto - dalla reportistica giornaliera.
Il mancato rispetto di quest’ultima previsione, concretizzando una forma di inadempimento degli obblighi contrattuali, potrà essere segnalato e se del caso contestato.
Per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro e relativa copertura assicurativa si rimanda a quanto previsto dall’informativa INAIL – Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1 della Legge N. 81/2027 e dell’art. 7 del Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 - allegata anche agli accordi individuali di smart working.

Art. 6 - Coworking e Hub territoriali
Come indirizzato dal Piano strategico per la promozione del lavoro agile della Provincia autonoma di Trento e per promuovere politiche e soluzioni organizzative all’insegna della sostenibilità ambientale, anche per il personale della Fondazione sarà ammessa la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro presso spazi di coworking appositamente messi a disposizione sul territorio provinciale (Hub territoriali) nel momento in cui verranno individuati e comunicati al personale. Gli Hub territoriali verranno individuati anche nell’ottica dello sviluppo territoriale di incubatori di impresa e centri per l’innovazione, mentre le modalità della prestazione lavorativa saranno normate in apposite linee guida.
La prestazione lavorativa svolta negli Hub territoriali sarà riconosciuta come giornata di smart- working aggiuntiva rispetto alle 5 giornate standard mensili e sarà riconosciuto il buono pasto (servizio alternativo mensa) o il servizio di mensa diffusa.

Art. 7 - Ristori
Al personale con mansioni non telelavorabili impossibilitato a qualsiasi forma di lavoro da remoto nell’arco di ogni bimestre, come forma di ristoro rigenerativo, è riconosciuta la facoltà di optare tra una giornata di formazione a carico di FBK, una giornata di permesso retribuito o, ancora, un benefit legato al welfare.
D’intesa con il diretto o la diretta Responsabile, le giornate di formazione potranno essere cumulate e dovranno essere usufruite entro l’anno di calendario.
La giornata di permesso retribuito dovrà essere fruita, inderogabilmente, nel bimestre di competenza e non potrà essere cumulata né fruita in periodi successivi.

Art. 8 - Aspettativa per motivi personali
Ai sensi dell’art. 44 bis del Contratto collettivo di lavoro, la Fondazione, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, può riconoscere un periodo di aspettativa non retribuita pari ad un massimo di un anno, frazionabile a mese, per motivi personali, documentati e comunque non riconducibili a qualsiasi attività lavorativa.
Sempre nell’ottica di quanto previsto dal sopra richiamato articolo del Contratto collettivo di lavoro e fatti salvi i relativi presupposti, la Fondazione, in via sperimentale può riconoscere fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi annui fruibili a settimana lavorativa, di permesso non retribuito anche per ragioni di benessere psicofisico.

Art. 9 - Servizio mensa e servizio sostitutivo mensa
La Fondazione si riconosce pienamente in quanto stabilito nel Piano strategico per la promozione del lavoro della provincia autonoma di Trento approvato con delibera PAT N. 1476 del 03.09.2021. In tal senso, la Fondazione si impegna a trovare soluzioni idonee affinché il personale che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro cosiddetto “agile” possa utilizzare il buono pasto presso gli esercizi del territorio accreditati.
La Fondazione si impegna inoltre a sviluppare un servizio di mensa diffusa di qualità e in linea con i principi di un regime dietetico e nutrizionale mirato al benessere.
Sempre in quest’ottica, la Fondazione promuoverà programmi di educazione alimentare e iniziative mirate a favorire uno stile di vita sano, rafforzando così la cultura del benessere all'interno della propria organizzazione.

Art. 11 - Valorizzazione del tempo investito a favore dello sviluppo organizzativo e del benessere nella Fondazione
Per rafforzare lo sviluppo organizzativo e il benessere individuale e collettivo, la Fondazione si impegna a valorizzare sotto forma di ristori, incentivi o benefit ogni contributo personale che si traduca in iniziative o servizi interni a favore del personale della Fondazione e dei loro famigliari (a titolo di esempio: momenti di formazione, di didattica, di conciliazione).

Art. 12 - Patto individuale di reciprocità
L’Accordo configurato negli articoli precedenti muove dall’intenzione di ampliare le dimensioni della cittadinanza organizzativa di tutto il personale della Fondazione. In tale ottica e in conformità a quanto previsto dalla “Piattaforma di lavoro per un nuovo patto di reciprocità” sottoscritta in data 28 luglio 2020, il presente Accordo potrà essere tradotto e arricchito anche attraverso la sottoscrizione di patti individuali che – in quanto parimenti funzionali alla crescita professionale e allo sviluppo organizzativo – agiscono sia su quelle forme particolari di flessibilità previste dall’articolo 6 del presente Accordo, sia sulle leve della formazione e del welfare nonché del sistema incentivante della Fondazione.
In linea con quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento di Organizzazione della Fondazione, il patto individuale di reciprocità verrà autorizzato dal Direttore o dalla Direttrice di Centro o Responsabile di Struttura, dal o dalla Responsabile di Servizio e per le Unità di Staff, dal Segretario Generale (previo accordo del o della dipendente con il o la Responsabile dell’articolazione organizzativa a cui afferisce), con autorizzazione finale da parte del Responsabile del Servizio del People Innovation for Research.
Sempre nell’ottica del supporto al nuovo modello organizzativo, la Fondazione valuterà, previa richiesta motivata e nei limiti della disponibilità economica, la fornitura di dotazioni individuali necessarie al lavoro da remoto.

Art. 13 - Lavoro a rotazione nell’Unità MNF
Per garantire l’ottimizzazione dei tempi di utilizzo delle linee produttive dell’Unità MNF, con il conseguente incremento della produttività, il o la Responsabile dell’Unità “Micro Nano characterization and fabrication” (MNF), in alternativa alla fruizione dei ristori di cui all’art. 6, potrà concordare con il personale tecnico interessato un’articolazione dell’orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni da svolgere con rotazione esclusivamente in presenza all’interno delle seguenti fasce orarie prestabilite: 7:30 - 15:30 e 11:00 - 19:00.
Il personale interessato dovrà garantire un orario teorico giornaliero pari a 6 ore e 48 minuti (da computare come media nel quadrimestre per il personale FBK ed in somministrazione, per il personale PAT come media mensile) per un totale di 34 ore settimanali.
Sarà sempre richiesta la timbratura in entrata ed in uscita e quelle relative alla pausa pranzo obbligatoria di almeno 30 minuti.
A parità di retribuzione, al o alla dipendente FBK o in somministrazione verrà riconosciuto un monte ore di permessi retribuiti al fine del raggiungimento dell’orario teorico settimanale a tempo pieno.
Per esigenze organizzative e produttive il “lavoro a rotazione” potrà essere revocato dal o dalla Responsabile dell’Unità MNF con un preavviso di cinque giorni lavorativi. Con il medesimo preavviso potrà rinunciare il o la dipendente coinvolto nel regime di lavoro di rotazione.

Art. 14 - Garanzie di conformità e attività di conciliazione
Eventuali criticità relative alla traduzione del presente Accordo nei “patti individuali di reciprocità” potranno essere riportate dagli o dalle interessate all’attenzione dei suoi sottoscrittori appositamente riuniti in sede di verifica di conformità e conciliazione.
Anche nell’ottica di cui al presente articolo, il processo di elaborazione e definizione di ciascun patto individuale di reciprocità dovrà corrispondere ai principi di tracciabilità e trasparenza. Al fine di migliorare la trasparenza e di verificare eventuali differenze/discriminazioni nella gestione, i singoli patti individuali saranno resi disponibili alle parti firmatarie di questo Accordo.

Art. 15 - Buone pratiche per il lavoro da remoto
Vengono confermate le allegate linee guida “Buone pratiche per il lavoro da remoto” quale insieme di regole e indicazioni utili a promuovere la condivisione di prassi positive durante lo svolgimento delle mansioni da remoto.

Art. 16 - Armonizzazione con gli altri contratti collettivi applicati dalla Fondazione
La Fondazione si impegna ad applicare i contenuti del presente Accordo anche al personale i cui rapporti di lavoro sono disciplinati da Contratti Collettivi diversi da quello della Fondazione stessa.

Trento, 10 settembre 2024