Cassazione Penale, Sez. 4, 02 aprile 2025, n. 12713 - Incidente mortale sulla statale: confermata la condanna per omicidio colposo plurimo del direttore di cantiere e del capocantiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. VIGNALE Lucia - Presidente
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere
Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Consigliere
Dott. SESSA Gennaro - Relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
A.A., nato a G. il (Omissis),
B.B., nato a G. il (Omissis),
avverso la sentenza in data 09/05/2024 della Corte di appello di Catania; letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la memoria presentata, in data 06/03/2025, dal difensore delle parti civili C.C., D.D., E.E., F.F. e F.F., avv.to Salvatore Cavallaro;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Fatto
1. Con sentenza in data 09/05/2024, la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza con cui, il precedente 24/07/2018, il Tribunale di Caltagirone aveva affermato la penale responsabilità di A.A. e di B.B. in ordine al delitto di omicidio colposo plurimo con lesioni personali colpose in danno di un'ulteriore persona offesa, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il delitto di lesioni personali colpose e rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio.
Nello specifico, i predetti, nelle rispettive qualità di direttore di cantiere e di capocantiere della società appaltatrice di lavori manutentivi da eseguirsi su una strada statale, sono stati giudicati penalmente corresponsabili del decesso di G.G. e di H.H., avvenuto in conseguenza dell'impatto dell'auto a bordo della quale costoro viaggiavano contro un camion proveniente dall'opposto senso di marcia, seguito all'invasione, da parte dell'auto, della carreggiata percorsa dal mezzo pesante, ascrivibile alla presenza sulla sede stradale di taluni new jersey in plastica non correttamente zavorrati, ivi finiti per le forti raffiche di vento che, al momento, spiravano in loco.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorsi per cassazione il difensore di A.A. e di B.B., avv.to Franca Gennuso, che ha articolato, per ciascun assistito, cinque motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 589, 157 e 2 cod. pen.
Sostiene, in specie, che, nella decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe fatta illegittimamente applicazione del disposto dell'art. 157, comma 6, cod. pen., che prevede il raddoppio del termine di prescrizione, atteso che, in ragione dell'epoca di commissione del delitto (10/12/2009), non avrebbe dovuto ritenersi configurabile l'aggravante ad effetto speciale, prevista ab origine dall'art. 589, comma 2, cod. pen. e medio tempore abrogata e non verrebbe in rilievo la nuova fattispecie incriminatrice dell'omicidio stradale, introdotta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 41 del 2016, attesa la sua intrinseca differenza strutturale e funzionale rispetto alla previgente fattispecie aggravata.
2.2. Con il secondo motivo dei ricorsi si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 589, 62-bis e 69 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, in punto di confutazione del quinto motivo di appello.
Assume segnatamente che, nella decisione della Corte territoriale, sarebbe stato denegato il diverso e più favorevole bilanciamento delle già concesse attenuanti generiche, invocato con il citato motivo di appello, sull'erroneo rilievo che nessuna aggravante era stata ritenuta sussistente nella pronunzia di primo grado, posto che la fattispecie di cui all'art. 589, ultimo comma, cod. pen. prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, così obliterando l'avvenuto riconoscimento dell'aggravante costituita dalla violazione della disciplina in tema di circolazione stradale.
2.3. Con il terzo motivo dei ricorsi in oggetto lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto, in punto di diritto di difesa, dagli artt. 24 e 111 Cost. e inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 498, 499 e 500 cod. proc. pen.
Rileva, in proposito, che, nel corso del giudizio di appello, a fronte della dedotta lesione del diritto di difesa, in tesi scaturita dal diniego, da parte del giudice di primo grado, della possibilità di effettuare contestazioni al teste I.I., si era disposta la rinnovazione istruttoria della testimonianza del predetto, circoscrivendone, però, l'oggetto alle sole citate contestazioni, così da precludere illegittimamente l'apprezzamento della credibilità della fonte e dell'attendibilità del suo narrato.
2.4. Con il quarto motivo di entrambi i ricorsi si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per contraddittorietà, illogicità e travisamento della prova.
Sostiene che, nella decisione impugnata, le sommarie informazioni del propalante, medio tempore deceduto, J.J. e le deposizioni dei testi I.I. e O.O. sarebbero state ritenute conciliabili con quelle dei testi K.K., L.L., M.M. e N.N. con argomentazione illogica e contraddittoria, oltre che frutto di un evidente travisamento della prova dichiarativa proveniente da questi ultimi, avendo costoro riferito di non aver riscontrato, sul tratto di strada in cui avvenne il sinistro, la presenza di new jersey o di pezzi di plastica derivanti dalla loro rottura e di avere verificato che gli stessi si trovavano solo lungo il margine destro della carreggiata, allineati e contigui, legati l'uno all'altro da un filo di ferro e coperti da una rete in plastica, in palese contrasto con quanto riferito dai propalanti dapprima indicati, secondo i quali taluni new jersey si trovavano sulla sede stradale, sì da ostacolare il transito veicolare.
2.5. Con il quinto motivo dei ricorsi de quibus lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 128 D.P.R. n. 554 del 1999.
Assume, in proposito, che, nella decisione della Corte territoriale, si sarebbe erroneamente affermato, a confutazione del quarto motivo di appello e sul rilievo che gli ordini di servizio del direttore dei lavori ben avrebbero potuto essere impartiti oralmente al direttore di cantiere e al capocantiere della ditta appaltatrice, che costoro avevano la piena disponibilità del sito teatro del sinistro e, quindi, l'obbligo di custodirlo, posto che smentirebbero, in tesi, tale assunto, sul piano logico, la rilevante ampiezza del tratto stradale sul quale dovevano eseguirsi i lavori manutentivi, circostanza che imponeva la specifica indicazione dei punti in cui i diversi interventi avrebbero dovuto aver luogo, sul piano
normativo, l'esplicito disposto della norma evocata, non innovato dall'art. 152 del D.P.R. n. 207 del 2010, a termini del quale gli ordini di servizio del direttore dei lavori devono avere necessariamente forma scritta e, sul piano contrattuale, la natura ordinaria delle opere di manutenzione concesse in appalto, la cui avvenuta esecuzione alla data di verificazione del sinistro comportava il venir meno, in capo alla ditta appaltatrice, dell'obbligo di custodia dei luoghi.
3. Il patrocinatore delle costituite parti civili, avv.to Salvatore Cavallaro, ha presentato memoria difensiva in data 06/03/2025, instando per il rigetto dei ricorsi.
4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del D.L. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 5-duodecies del D.L. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 17 del D.L. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
Diritto
1. I ricorsi presentati nell'interesse di A.A. e di B.B. sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo dei ricorsi in oggetto, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 589, 157 e 2 cod. pen., sostenendo che, nella decisione della Corte territoriale, si sarebbe fatta applicazione, del tutto illegittimamente, del disposto dell'art. 157, comma 6, cod. pen., che prevede il raddoppio del termine di prescrizione, atteso che, per l'epoca di commissione del delitto (10/12/2009), non avrebbe dovuto ritenersi configurabile l'aggravante ad effetto speciale, in origine prevista dall'art. 589, comma 2, cod. pen. e medio tempore abrogata e non avrebbe potuto applicarsi la nuova fattispecie incriminatrice dell'omicidio stradale, introdotta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 41 del 2016, in ragione della sua intrinseca differenza strutturale e funzionale rispetto alla previgente fattispecie aggravata.
Ritiene in proposito il Collegio che, al momento del fatto, era già vigente la disposizione che, con riguardo al delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha previsto il raddoppio dei termini di prescrizione, posto che l'evocato art. 157 cod. pen. era stato novellato
sul punto dall'art. 6, comma 1, legge n. 251 del 2005, entrata in vigore l'08/12/2005.
Né preclude l'operatività dell'indicata disposizione la circostanza che, ratione temporis, sia stato ritenuto configurabile il delitto di omicidio colposo plurimo previsto dall'art. 589, ultimo comma cod. pen., avendo chiarito, da tempo, la Suprema Corte che "Il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, comma sesto, cod. pen., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 589, comma quarto, cod. pen., trova applicazione esclusivamente alle fattispecie di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro" (così: Sez. 4, n. 29439 del 13/11/2019, dep. 23/10/2020, Mezzanotte, Rv. 280830-01).
Da ultimo, deve porsi in rilievo che il delitto di omicidio colposo plurimo con violazione della normativa sulla circolazione stradale, ritenuto configurabile nella vicenda di cui trattasi, non è stato abrogato in conseguenza dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 589-bis cod. pen., attualmente rubricato omicidio stradale o nautico, costituendo insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù della predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma sesto cod. pen. per il reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa)" (così: Sez. 3, n. 15238 del 19/02/2020, Mezzadra, Rv. 279383-01).
3. Privo di pregio è il secondo motivo dei ricorsi, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 589, 62-bis e 69 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza in punto di confutazione del quinto motivo di appello, assumendo che, nella decisione impugnata, sarebbe stato negato un più favorevole bilanciamento delle già concesse attenuanti generiche, invocato con l'indicato motivo di gravame, sull'erroneo rilievo che, con la sentenza di primo grado, non era stata ritenuta sussistente nessuna aggravante, posto che la fattispecie di cui all'art. 589, ultimo comma, cod. pen. prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, senza tener conto dell'avvenuto riconoscimento dell'aggravante costituita dalla violazione della disciplina in tema di circolazione stradale.
Osserva al riguardo il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo in oggetto non coglie nel segno.
E invero, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di appello di Catania, dopo aver opportunamente affermato, a correzione dell'erroneo asserto del Tribunale di Caltagirone, che il disposto di cui all'art. 589, comma 4, cod. pen. non prevede una circostanza aggravante, ma regolamenta, sul piano sanzionatorio, un caso di concorso formale di reati, sottratto, come tale, al giudizio di bilanciamento, ha valutato espressamente, nella parte dedicata allo scrutinio dell'appello del Procuratore Generale, la congruità del giudizio in oggetto, effettuato con precipuo riguardo all'aggravante della violazione della normativa in materia di circolazione stradale ed alle attenuanti generiche, sostenendo che risulta corretta la ritenuta equivalenza delle anzidette circostanze, posto che militano in tal senso le concrete modalità e circostanze del fatto, le non allarmanti personalità degli imputati e il contegno processuale dagli stessi serbato.
4. Palesemente infondato è, ancora, il terzo motivo dei ricorsi in trattazione, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto, in punto di diritto di difesa, dagli artt. 24 e 111 Cost. e inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 498, 499 e 500 cod. proc. pen., rilevando che la disposta rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa proveniente dal teste I.I., in quanto circoscritta alle sole contestazioni, la cui effettuazione era stata illegittimamente impedita nel corso del giudizio di primo grado, risulterebbe preclusiva di un compiuto apprezzamento della sua credibilità e dell'attendibilità del suo narrato.
Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il processo decisionale che ha condotto all'emissione della decisione impugnata non sia caratterizzato da illegittime compressioni del diritto alla prova garantito alla difesa, né siano in esso riscontrabili violazioni delle regole processuali cui deve conformarsi l'acquisizione delle prove dichiarative.
Ciò perché la rinnovazione istruttoria risulta legittimamente disposta dalla Corte territoriale, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., al solo fine di consentire alla difesa degli odierni ricorrenti di completare l'esame del teste I.I., mercè l'effettuazione di contestazioni indebitamente precluse nel corso dell'istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado, sicché l'avvenuto svolgimento di tale attività difensiva sana ex post la lesione del diritto alla prova in precedenza verificatasi.
Né può ritenersi, in assenza della prospettazione di specifiche criticità valevoli a privare del carattere di genericità la dedotta doglianza, che le indicate modalità di acquisizione della prova dichiarativa, implicanti la protrazione dell'attività nei due gradi di giudizio di merito, abbia inficiato, in qualche modo, l'apprezzamento della credibilità della fonte e dell'attendibilità del narrato da essa proveniente.
5. Infondato è, altresì, il quarto motivo dei ricorsi, con cui ci si duole di vizio di motivazione per contraddittorietà, illogicità e travisamento della prova, sostenendo che, nella decisione impugnata, le informazioni rese dal propalante, medio tempore deceduto, J.J. e le deposizioni provenienti dai testi I.I. e O.O. sarebbero state ritenute conciliabili con quelle dei testi K.K., L.L., M.M. e N.N. con argomentazione incoerente e priva di logica, oltre che inficiata da travisamento di quanto dichiarato da questi ultimi, avendo essi riferito di non aver riscontrato la presenza di new jersey o di pezzi di plastica derivanti dalla loro rottura sul tratto di strada in cui avvenne il sinistro e di avere verificato che gli stessi erano allineati sul margine destro della carreggiata, legati l'uno all'altro da un filo di ferro e coperti da una rete in plastica, in evidente contrasto con quanto dichiarato dai propalanti dapprima indicati, secondo i quali taluni new jersey si trovavano sulla sede stradale, sì da ostacolare il transito veicolare.
Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non sia riscontrabile, nel tessuto argomentativo che correda la sentenza impugnata, alcun vizio motivazionale.
Nello specifico, non sussiste illogicità manifesta, posto che l'argomentato, nel suo complesso, non rivela alcuna violazione dei principi di logica formale, né presenta specifiche criticità derivanti dalla carenza di connessione o nesso inferenziale tra premesse e conclusioni.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di interferenza tra le stesse e le conclusioni" (così: Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 27/11/2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271636-01).
Del pari, si ritiene che difetti nell'impianto argomentativo della sentenza impugnata anche la prospettata contraddittorietà, avendo chiarito, da tempo, la giurisprudenza di legittimità che "Al fine di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, non è sufficiente il mero contrasto tra due proposizioni del tessuto motivazionale, essendo altresì necessario che la inconciliabilità degli enunciati contrastanti, nel complessivo impianto del costrutto argomentativo posto a fondamento della decisione, risulti tale da comprometterne l'assetto e la tenuta della sequela logico-giuridica" (così: Sez. 1, n. 5718 del 19/12/2013, dep. 05/02/2014, Mondi, Rv. 259409-01).
Né si riscontra, da ultimo, il denunziato travisamento delle prove dichiarative provenienti dai testimoni qualificati K.K., L.L., M.M. e N.N.
Ciò perché i giudici del merito, alle pagg. 19 e 20 della decisione gravata, hanno vagliato accuratamente gli apporti dichiarativi provenienti dai diversi propalanti e sono giunti alla conclusione che quanto riferito, circa la presenza sulla carreggiata di alcuni new jersey prima dell'incidente, dall'informatore medio tempore deceduto J.J. e dai testi I.I. e O.O. non confliggesse con quanto dichiarato dai menzionati ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in ordine al riscontrato posizionamento di tali elementi a seguito del sinistro in esito ad una valutazione dei molteplici dieta scevra da qualsiasi distorsione o travisamento, diversi essendo i momenti cui si riferiscono le scrutinate rappresentazioni e, più ancora, gli stati dei luoghi che ne formano oggetto, atteso il violento impatto tra i mezzi e il loro scarrocciamento sul piano stradale medio tempore verificatisi, di certo causativi dello spostamento di quelle tra le indicate barriere coinvolte nella carambola dei corpi in movimento.
D'altro canto, deve porsi in rilievo che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, ricorre il vizio di travisamento della prova, deducibile in cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui sia introdotta in motivazione un'informazione rilevante non rinvenibile nell'incarto processuale o, per converso, sia omessa la valutazione di una prova decisiva ai fini del decidere (così, ex multis, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG. c/Borriello Filadelfo, Rv. 276567-01, nonché Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01), evenienze, all'evidenza, non ricorrenti nella vicenda di cui trattasi.
6. Privo di pregio è, infine, il quinto motivo dei ricorsi, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 128 D.P.R. n. 554 del 1999, sostenendo che, nella decisione della Corte territoriale, sarebbe stato erroneamente affermato, per confutare il quarto motivo di appello e sul rilievo che gli ordini di servizio avrebbero potuto essere impartiti oralmente al direttore di cantiere e al capocantiere, che costoro erano nella disponibilità del sito in cui si era verificato l'incidente e, pertanto, avevano l'obbligo di custodirlo, atteso che smentirebbero, in tesi, l'assunto, sul piano logico, la rilevante ampiezza del tratto stradale su cui dovevano eseguirsi i lavori manutentivi (fattore che imponeva la specifica indicazione dei punti in cui gli interventi manutentivi avrebbero dovuto, di volta in volta, aver luogo), sul piano normativo, l'esplicito disposto dell'evocata disposizione, non innovato dall'art. 152 del D.P.R. n. 207 del 2010 e, sul piano contrattuale, la natura ordinaria delle opere di manutenzione appaltate, la cui avvenuta esecuzione alla data di verificazione del sinistro comportava il venir meno dell'obbligo di custodia dei luoghi per la ditta appaltatrice.
Reputa il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso de quo sia totalmente destituita di fondamento, caratterizzandosi per una palese, quanto censurabile, genericità estrinseca o aspecificità.
E invero, la Corte di appello di Catania, alle pagg. 23-26 della decisione impugnata, ha esposto in dettaglio gli argomenti a sostegno della ritenuta sussistenza, in capo agli imputati, nelle qualità rispettivamente rivestite nell'ambito della società appaltatrice, dell'obbligo di custodia del tratto stradale su cui ebbe a verificarsi l'incidente mortale, indicando gli elementi di prova di natura documentale (verbale di consegna dei lavori del 03/09/2009 e ordine di servizio n. 1 del 04/12/2009, in cui erano individuati i lavori di cui era stata ordinata, per le vie brevi, l'esecuzione), fattuale (avvenuta rimozione del guarà rail e installazione delle luci di segnalazione intermittenti sul tratto di strada in oggetto) e dichiarativa (deposizione del teste Sansone Marcello) dai quali ha desunto l'esistenza e la vincolatività di un ordine di servizio verbale che conferiva alla predetta società la disponibilità del sito.
A fronte di un siffatto argomentato, i ricorrenti, come sopra anticipato, hanno finito col riproporre, con la doglianza di cui trattasi, le medesime osservazioni critiche già prospettate ai giudici di merito, senza confrontarsi in alcun modo con gli argomenti da questi spesi per confutare le loro deduzioni.
Deve, tuttavia, rilevarsi che i motivi di doglianza con cui, a fronte di un argomentato esauriente, com'è quello dianzi riportato, si ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame risultano, per pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità, affetti da un'evidente aspecificità.
La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
8. I medesimi ricorrenti devono essere, inoltre, condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio di legittimità, dalle parti civili C.C., D.D., E.E., F.F. e F.F., che liquida in complessivi Euro seimilaseicento, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Li condanna inoltre, in solido tra loro, a rifondere alle parti civili costituite C.C., D.D., E.E., F.F. e F.F. le spese sostenute nel presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro seimilaseicento, oltre accessori, come per legge.
Così deciso il 12 marzo 2025
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2025
