Cassazione Penale, Sez. 4, 04 aprile 2025, n. 13144 - Operaio investito dal crollo di una parete durante la realizzazione di due monumenti funebri



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere

Dott. ARENA Maria Teresa - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato a T. il (Omissis)

avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

 

Fatto


1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord con la quale A.A. era stato condannato a una pena sospesa per il reato di cui agli artt. 589, co. 1 e 2, cod. pen. perché, nella qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della ditta "Edilizia e Ristrutturazione di A.A." e committente dei lavori in corso di realizzazione presso il cimitero di (Omissis), in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, non disponeva un Piano Operativo di Sicurezza Congruo rispetto al cantiere cui la persona offesa era adibita in qualità di lavoratore, non formava alle mansioni adibite l'infortunato, non fornendo dispositivi di protezione individuale alla p.o.; non inviava dal medico competente il lavoratore per accertarsi della idoneità del predetto alle mansioni cui era adibito; non provvedeva in fase di realizzazione della parete crollata alla realizzazione di strutture idonee che ne impedissero il cedimento, cosicché B.B., mentre era intento alla realizzazione di due monumenti funebri, veniva investito da una parete decedendo a causa delle lesioni riportate in conseguenza dello schiacciamento (In Teverola in data 11 aprile 2017).

2. Dalle decisioni conformi dei giudici dei due gradi di merito emerge che i fatti per cui è processo si sono verificati all'interno del cimitero dove la ditta del A.A. aveva avuto incarico di realizzare un monumento funerario. Personale del commissariato di Aversa accertava che presso il cantiere dove era intento a lavorare l'operaio era crollata una parete ed era evidente, sul posto, una macchia di sangue. Per contro non era presente alcun tipo di dispositivo idoneo alla sicurezza personale degli operai (caschi, guanti, ecc.) e le impalcature non era ancorate a terra né recintate, sicché l'area era aperta e accessibile a chiunque. Si appurava che al momento dell'infortunio erano in corso operazioni di getto di calcestruzzo della cui fornitura era stata incaricata la ditta BMW e che il lavoratore era deceduto sotto il peso della cassaforma del muro che era in procinto di realizzare con l'ausilio di C.C., incaricato del getto del calcestruzzo. In particolare, secondo quanto ricostruito in sentenza, all'atto del getto, il lavoratore si trovava su una scala in alluminio appoggiata alla cassaforma predisposta per costruire la parete. Nell'azionare il dispositivo collegato al braccio meccanico della pompa da cui fuoriusciva il calcestruzzo liquido da immettere nella cassaforma, l'armatura in legno cedeva e crollava addosso al B.B. il quale percependo il cedimento dell'armatura, si gettava istintivamente dalla scala cadendo a terra per poi essere schiacciato dalle travi di legno crollategli addosso.

Circa le cause del cedimento della parete in lavorazione, il consulente tecnico della difesa, ing. D.D., avanzava due ipotesi.

Secondo una prima ipotesi vi era stata una ostruzione della pompa del calcestruzzo che aveva determinato l'improvvisa ripartenza del flusso e aveva determinato una anomala fuoriuscita del fluido che, dotato di notevole energia cinetica, aveva causato la rottura della cassaforma. La seconda ipotesi prospettata era quella che la pompa sarebbe stata erroneamente manovrata e la fuoriuscita rapida del calcestruzzo avrebbe determinato il crollo della cassaforma.

In entrambi i casi, secondo la difesa, il crollo della cassaforma non era dipeso dalle omissioni del A.A..

La Corte territoriale, di diverso avviso, configurava una posizione di garanzia in capo al A.A. che era il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza dei lavoratori e non aveva, in tale duplice veste, adottato tutte le misure che in relazione al tipo di lavorazione erano necessarie a tutelare l'integrità del lavoratore. Molteplici erano le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro che erano state violate e che si ponevano, secondo i giudici di merito, quale antecedente causale dell'infortunio in occasione del quale aveva perso la vita il B.B. In particolare, si assumeva accertata la mancanza di un piano operativo di sicurezza congruo, contenente una stima dettagliata dei rischi inerenti al cantiere edile cui il lavoratore era stato adibito. Il Tribunale, in particolare, poneva l'accento sull'assunzione postuma del B.B. trasmessa e registrata a quasi due ore dalla constatazione del decesso, ritenendo tale circostanza evidente conferma che il B.B. non fosse stato sottoposto alle necessarie visite mediche finalizzate ad attestarne l'idoneità all'attività lavorativa da svolgere né dotato di dispositivi di protezione individuale che non indossava all'atto dell'infortunio.

Si riteneva, inoltre, accertata, nella sentenza impugnata, la violazione dell'art. 144 del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro secondo cui le armature devono sopportare, con sicurezza, oltre il peso delle strutture anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua; di conseguenza il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.

Secondo la Corte, nel caso in esame, era emerso pacificamente che l'armatura non era stata puntellata e che non era idonea a resistere a qualsivoglia tipo di sollecitazione dinamica. Anche a voler sostenere che l'infortunio si fosse verificato per uno spanciamento della cassaforma per un getto irregolare del calcestruzzo ciò non escludeva a monte la responsabilità del A.A. che non aveva adottato le misure necessarie ad evitare tale evento come prescritto dall'art. 144.

3. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse del A.A. affidato ad unico motivo con il quale si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e dell'art. 192 cod. pen.

Lamenta la difesa la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione adducendo che i giudici del gravame investiti da specifici motivi afferenti l'insussistenza di un idoneo quadro probatorio a carico del ricorrente, avrebbero individuato una serie di elementi che renderebbe inattendibile la tesi della manovra errata del lavoratore o della sopravvenienza di cause idonee, ex se, a determinare l'evento. La motivazione sarebbe apparente in quanto elusiva del tema centrale della incidenza di cause autonome che frapponendosi tra la condotta dell'imputato e l'evento escluderebbero in nesso causale. In particolare, secondo la difesa, la sentenza non analizzerebbe il contributo fornito dal consulente della difesa il quale ha evidenziato che l'evento si è verificato per causa esterna al perimetro delle prescrizioni e delle responsabilità del A.A. quale committente e datore di lavoro, da correlarsi alla ostruzione della pompa dalla quale usciva il fluido e dal conseguente "sbuffo" che ha determinato il crollo della parete, nonché dalla errata manovra della pompa che in un eccessivo irrigidimento del flessibile dovuto alla velocità del getto, ha provocato il ribaltamento della cassaforma.

Gli argomenti tecnici e la ricostruzione alternativa sarebbero stati elusi alla stregua del tema della mancata violazione di norme di garanzia da parte dell'imputato. Né vengono spiegate le ragioni per le quali non è stata condivisa la rilevanza, ai fini dell'art. 41 co. 2 cod. pen., della causa "imprevista e imprevedibile" costituita dallo "spanciamento" della cassaforma dovuto ad una irregolarità del getto di calcestruzzo o ad una manovra errata dell'operatore che ha indotto, istintivamente, il lavoratore a gettarsi giù dalla scala rovinando malamente al suolo e rimanendo schiacciato dal peso della cassaforma. Né la motivazione dà conto degli ulteriori contributi dichiarativi favorevoli all'impostazione difensiva, ossia (Omissis), (Omissis) e (Omissis), quest'ultimo operaio addetto alla pompa del calcestruzzo il quale, in ordine alla dinamica delle operazioni, nell'ottica dell'autodifesa, ha riferito che le istruzioni per le operazioni del getto gli furono date proprio dal B.B.

4. Il P.G., in persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

 

Diritto


1. Il ricorso proposto è manifestamente infondato.

2. Va premesso che trattandosi di ipotesi di giudizio conforme, resta precluso alla difesa riproporre tesi difensive già esaminate dai giudici di secondo grado (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) e, ancor più, sollecitare questa Corte ad operare una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218) rimanendo preclusa a questa Corte di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito con la conseguente inammissibilità delle censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).

3. Fatta la superiore premessa e venendo alle molteplici violazioni delle regole cautelari contestate e alla loro correlazione rispetto al rischio specifico connesso alla lavorazione alla quale il B.B. era intento, non può non rilevarsi che il percorso logico giuridico svolto nelle sentenze conformi è del tutto coerente con i principi più volte affermati da questa Corte.

Al netto della promiscua quanto generica doglianza difensiva con la quale si deducono mancanza, manifesta illogicità ed apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e il decesso del lavoratore, ciò che viene proposto con il ricorso in esame è un inammissibile rilettura degli elementi di prova posti a fondamento delle sentenze conformi le cui motivazioni non sono manifestamente illogiche, risultano coerenti con le emergenze probatorie acquisite e men che meno apparenti.

Dall'esame della sentenza impugnata si evince chiaramente che la presente impugnazione costituisce una mera reiterazione degli argomenti posti a sostegno dell'atto di gravame il che rende di per sé inammissibile il ricorso in quanto le censure mosse sono portate all'attenzione di questa Corte senza, tuttavia, evidenziare effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo ma invocandone uno di segno contrario alla luce della valorizzazione di taluni elementi fattuali e la svalutazione di altri.

4. La sentenza impugnata ha vagliato le censure mosse dal ricorrente e le ha fondatamente e logicamente disattese con motivazione con la quale, a ben vedere, il ricorso non si confronta in maniera specifica e critica.

Dalle due sentenze conformi, invero, risulta pacifico che il dipendente del A.A. è deceduto in conseguenza delle gravissime lesioni riportate a causa del crollo di una parete in fase di realizzazione.

È stato posto l'accento sulla circostanza che gli operai fossero del tutto privi dei più elementari dispositivi di sicurezza ma soprattutto che la cassaforma, all'interno del quale doveva essere effettuato il getto di calcestruzzo, non era ancorata al suolo né puntellata in modo da supportare in sicurezza non solo il peso della struttura e degli operai ma neppure le sollecitazioni dinamiche che il getto del calcestruzzo avrebbe potuto determinare nel momento in cui si sarebbe proceduto al riempimento.

5. Correttamente applicando i principi sanciti da questa Corte di legittimità in punto di nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento occorso al lavoratore, la Corte territoriale ha escluso che la spinta determinata dal getto del calcestruzzo, che secondo il consulente della difesa, aveva provocato il cedimento, potesse assurgere al rango di evento sopravvenuto, eccezionale, imprevisto e imprevedibile, come tale idoneo ad escludere il rapporto causale tra la condotta del datore di lavoro e la morte del lavoratore.

La Corte territoriale, confutando gli argomenti spesi dal consulente della difesa ha evidenziato che "una spinta eccessiva o inappropriata era assolutamente prevedibile così come un malfunzionamento della pompa di talché la struttura denominata casseforme doveva essere realizzata con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili ad evitarne quello che il consulente della difesa definiva "spanciamento", omettendo di considerare che esso era la diretta conseguenza di un getto forse più forte ma anche e soprattutto, di una imperfetta realizzazione della struttura che, ove adeguatamente puntellata avrebbe certamente retto ad una pur eccessiva sollecitazione del getto di calcestruzzo.

6. Il ricorso poi non attacca il punto della sentenza di secondo grado in cui si pone in evidenza come nel cantiere teatro dell'incidente vi fosse un rischio c.d. interferenziale dato che nella lavorazione oltre alla ditta A.A. era coinvolta anche la ditta BMW che aveva fornito la pompa per il getto di calcestruzzo.

Non risultava dal POS prodotto, come avrebbero dovuto coordinarsi le due diverse attività, quella di costruzione del muro e quella del getto di calcestruzzo, essendo previste nel detto documento indicazioni assolutamente generiche e non riferibili alla lavorazione in concreto attuata né, d'altra parte, risultava nominato un coordinatore delle due attività.

Detta figura sarebbe stata necessaria per garantire che le due attività si svolgessero con l'adozione di tutte le opportune misure di cautela. A.A., dunque, secondo la Corte avrebbe dovuto farsi carico della introduzione nel cantiere edile da lui allestito della strumentazione che presentava indubbi profili di pericolosità direttamente incidenti sulla salute dei lavoratori e che l'avrebbero utilizzata o, come nel caso del B.B., la con la cui attività avrebbe interferito così rientrando nel suo raggio di azione e nell'ambito della zona di rischio al suo utilizzo correlata.

7. Dalle sentenze conformi risulta ampio il confronto e la valutazione espressa in merito agli argomenti spesi dal consulente della difesa che sono stati analiticamente valutati e ritenuti comunque tali da non incidere sulla responsabilità del A.A. individuata, comunque, già dal Tribunale (pag. 13) alla luce delle numerose violazioni riscontrate in materia di sicurezza che si pongono "incontrovertibilmente quale antecedente causale dell'infortunio occorso al B.B.", passate nel prosieguo in rassegna compiutamente e logicamente e che non vengono censurati dal ricorso oggi in esame.

Le molteplici omissioni accertate fondano pienamente il giudizio di manifesta infondatezza delle censure atteso che la difesa ha inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro merito sulle quali consta un articolato, congruo, logico, non contraddittorio e men che meno apparente percorso argomentativo della Corte territoriale.

8. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

 

P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 gennaio 2025

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2025