Tipologia: Accordo CPL
Data firma: 25 marzo 2025
Validità: 25.03.2025 - 31.12.2026
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Brindisi
Fonte: cassaediledibrindisi.it
Sommario:
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Premessa |
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) |
Contratto collettivo di lavoro per le imprese edili ed affini della provincia di Brindisi Integrativo del contratto collettivo di lavoro
L’anno 2025, il giorno 25 del mese di marzo in Brindisi - presso la sede della Cassa Edile della Provincia di Brindisi - si sono incontrati: Ance Brindisi, Sezione Costruttori Edili di Confindustria Brindisi […], assistiti da Confindustria Brindisi […] e dalla funzionaria di Ance Brindisi […] e Feneal-Uil […], Filca-Cisl […], Fillea-Cgil […]
A seguito di richiesta avanzata dalle Organizzazioni Sindacali, viene stipulato il seguente Verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro per i lavoratori dell’industria edile ed affine della provincia di Brindisi.
Premesso che
- Il settore delle costruzioni si è avviato verso la ripresa e continua a rappresentare il motore dell’economia della provincia di Brindisi, tanto da far registrare un aumento costante - negli ultimi anni - dei dati della Cassa Edile della provincia di Brindisi relativi al numero delle imprese iscritte, dei lavoratori e della massa salari denunciata;
- le Parti sociali evidenziano il valore della contrattazione di secondo livello quale strumento per rafforzare e sostenere il settore, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla formazione continua, all’aggiomamento delle maestranze e alla diffusione del welfare aziendale per affermare i principi della sostenibilità e per garantire le migliori condizioni di lavoro.
- Le Parti, inoltre, evidenziano l’importanza che la certificazione ESG (Environmental, Social, Governance) potrebbe avere per l’intero sistema edile, ivi compresi gli Enti Bilaterali del settore. Tale certificazione riguarda una vera e propria strategia di sviluppo sostenibile, che persegue i seguenti obiettivi:
- Rafforzare l’impegno aziendale verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance;
- Garantire il rispetto delle normative vigenti e degli standard riconosciuti in materia ESG;
- Migliorare la trasparenza e la rendicontazione delle performance aziendali relative ai criteri ESG;
- Favorire la creazione di valore condiviso per gli stakeholder e la comunità.
Pertanto, le Parti convengono sulla necessità di definire e formalizzare nel presente contratto integrativo specifiche disposizioni e impegni finalizzati all’ottenimento, al mantenimento e al miglioramento della certificazione ESG, come strumento essenziale per monitorare e valutare l’efficacia delle politiche aziendali in materia di sostenibilità.
Considerato che le Parti intendono proseguire un percorso comune già intrapreso, finalizzato a diffondere la cultura della legalità, della trasparenza e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Vi è, altresì, la necessità di favorire il ricambio generazionale nell’ottica di una nuova mentalità del costruire attraendo i giovani studenti nei percorsi di studio tecnici di settore e coinvolgendo le maestranze nel processo di innovazione delle tecniche produttive, senza tralasciare la formazione qualificata dei datori di lavoro. Tanto, anche alla luce delle proiezioni relative ai “profili professionali del futuro in Puglia” (Rapporto UnionCamere 2024-2028) che prevedono, nei prossimi cinque anni, per il mondo delle costruzioni “14.400 nuovi lavoratori, se specializzati (poco più di 2.000, invece, se non qualificati)”;
le Parti si impegnano a sostenere azioni di monitoraggio degli appalti volte a verificare che l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici si svolgano secondo le norme di legge;
tutto quanto sopra richiede uno sforzo congiunto del Sistema allo scopo di valorizzare al meglio la funzione degli Enti Paritetici e, in ordine alle rispettive competenze, coordinare l’attività degli stessi con quella di Ance di Brindisi e OO.SS.
Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono di stipulare il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia di Brindisi - ai sensi dell’art. 38 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese edili ed affini - per tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione del citato CCNL e per tutti i lavoratori da esse dipendenti e di approvarne gli allegati.
Indennità di reperibilità
Ferme restando le disposizioni sulle maggiorazioni salariali dovute in caso di lavoro straordinario feriale, festivo, notturno e notturno festivo così come disciplinate dal CCNL Edilizia Industria, nonché fermo restando l’obbligo di comunicazione alle RSU o, in assenza, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, la reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per fronteggiare incrementi di produttività e/o sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il pronto intervento per il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, così come espressamente previsto nei contratti di appalto.
La reperibilità potrà essere organizzata in articolazioni
consecutive nel mese e non dovrà superare sei giorni consecutivi nell'arco della settimana. Fermo restando il possesso dei requisiti tecnici e professionali, l'azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità i dipendenti, garantendo un'equa rotazione tra gli stessi.
Nel rispetto del limite non superiore al 3% dell'intero organico aziendale, laddove un lavoratore ritenga sussistere giustificati motivi che non gli consentano, anche temporaneamente, lo svolgimento di turni di reperibilità, potrà richiedere per iscritto l'esenzione degli stessi ed avviare un confronto con l'azienda per esporre le proprie ragioni con l'eventuale assistenza della RSU o, in assenza, di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi, ai fini del computo, dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Resta confermato l'obbligo di rispettare le 11 ore di riposo continuativo a conclusione dell'orario di lavoro svolto in regime di reperibilità.
Oltre quanto contrattualmente dovuto per i casi di lavoro straordinario, al lavoratore inserito in turni di reperibilità verrà riconosciuta un'indennità settimanale pari a euro 90,00 lordi, fermo restando condizioni di miglior favore dal punto di vista economico per il lavoratore definite in sede aziendale. In tal senso le Parti si impegnano a promuovere gli incontri in sede aziendale.
Le Parti ribadiscono la necessità di garantire il rispetto delle norme contrattuali e di legge vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Il contributo passa dallo 0,01% al 0,10%. In attesa che si creino i presupposti economici per la creazione di una società di RLST locali, si procederà a richiedere, all’occorrenza, una collaborazione occasionale degli RLST territoriali della Regione Puglia.
Dichiarazione di intenti
Con riferimento a quanto già espresso in premessa e, in considerazione della rinnovata mission della Cassa Edile volta a rafforzare il settore, anche attraverso azioni di sostegno in favore dei lavoratori e delle imprese, le Parti concordano che - in applicazione di quanto previsto dall’Allegato 8 “Norme per le riserve” del CCNL in vigore - le “riserve” generate e presenti nel fondo della Cassa stessa - nella misura prevista del 70% - siano destinate a “prestazioni a favore degli operai e premialità a favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile della provincia di Brindisi; le relative modalità saranno stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa Edile di Brindisi alla unanimità.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brindisi, lì 25 marzo 2025
