Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 8 aprile 2025
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Unigec-Confapi, Unimatica-Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Grafici, cartotecnici, informatici, P.M.I.
Fonte: fistelcisl.it


Sommario:

 

Art. 2 - Decorrenza e durata del CCNL
Art. 3 - Osservatorio di settore
Art. 5 - Commissione permanente per la classificazione
Art. 10 bis - Flex benefits
Art. 28 - Lavoro a Tempo Determinato e Contratto di Somministrazione a Tempo Determinato

 

Nota a verbale all'Art. 40 del CCNL
Art. 70 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 108 - Minimi di salario e stipendio
Una tantum


Ipotesi di accordo

Tra Unigec/Confapi, Unimatica / Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, in data 08/04/2025 si è convenuta la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 9 marzo 2021.
Detta ipotesi non modificabile sarà sottoposta all'assemblea dei lavoratori entro la data del 10/05/2025 fermo restando la decorrenza degli aumenti a far data dal 1 gennaio 2025.

Art. 3 - Osservatorio di settore
Ferma restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali dei settori e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, Unigec- Confapi, Unimatica-Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil confermano la validità dell'Osservatorio nazionale permanente del settore che sia di supporto al sistema informativo nazionale.
L'Osservatorio è costituito da 6 componenti designati da Unigec-Confapi e da Unimatica-Confapi, e da 6 componenti designati da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Le Parti confermano quanto precedentemente definito per quanto attiene le modalità operative dello stesso. In particolare, confermano la necessità che lo stesso si riunisca almeno semestralmente.
Altresì convengono che i lavori dell'Osservatorio avranno avvio entro i tre mesi successivi alla data di rinnovo del presente CCNL. Almeno 10 prima della riunione calendarizzata per l'avvio procederanno a comunicare i rispettivi rappresentanti.
L'Osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:
- andamenti e prospettive del mercato dei settori rappresentati;
- tendenze di sviluppo tecnologico ed organizzativo di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, agli orari, agli organici;
- tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
- individuazione dei fabbisogni formativi;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro;
- grado di applicazione delle Leggi n. 125/91 e n. 104/92;
- dati complessivi sulla situazione occupazionale del settore;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali ed a eventuali lavori usuranti. Monitoraggio e verifica della conformità delle prestazioni in smart working alle previsioni del TU sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08). In particolare, le Parti convengono di costituire una Commissione Paritetica per la individuazione dei lavori usuranti presenti nel settore che mantenga uno stretto collegamento con gli organismi del Ministero del Lavoro che stanno operando su tale tematica. Una volta chiarito il quadro normativo inerente la materia in oggetto, le Parti, in base al lavoro svolto dalla Commissione Paritetica, procederanno alle eventuali intese necessarie;
- In riferimento alla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/ CE recepito nell'ordinamento giuridico dal D.lgs. 216/2003 e al D.lgs. 3 maggio 2024 n. 62, la definizione di linee guida in materia di "accomodamento ragionevole" da intendersi le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati, siano adottati per consentire il godimento o l'esercizio su base di uguaglianza di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
- la definizione di modelli per la rilevazione dei mancati infortuni ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro a livello aziendale;
- il monitoraggio sullo stress da lavoro correlato;
- monitoraggio sugli andamenti degli orari di lavoro e delle loro articolazioni e flessibilità e sul grado di utilizzo delle prestazioni di lavoro eccedenti gli orari ordinari di lavoro;
- monitoraggio dell'utilizzo degli istituti del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione a tempo determinato. In particolare, per quest'ultimo anche alla verifica delle offerte professionali effettuate dalle Agenzie autorizzate;
- analisi statistica del fenomeno assenteismo anomalo con particolare attenzione alle assenze brevi e ripetute;
- monitoraggio dei settori ai quali è possibile l'applicazione del presente CCNL compreso il settore dei fotolaboratori conto terzi;
- definizione di proposte per l'implementazione delle politiche della bilateralità, valutando positivamente il programma intrapreso da Confapi e Cgil, Cisl, Uil a livello interconfederale, per allargare gli ambiti operativi e per un rafforzamento delle misure di sostegno ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori;
- monitoraggio dell'andamento della contrattazione di secondo livello al fine di costituire una banca dati per l'analisi degli accordi definiti;
- promozione delle politiche di welfare contrattuale, definendo modelli applicativi di riferimento per favorirne la realizzazione attraverso specifici accordi.
Le Parti convengono di sostenere tale programma e di recepirne i risultati positivi, incorporandoli nel presente CCNL.
Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell'Osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali significativamente.
Nell'ambito dell'Osservatorio si procederà allo studio per la individuazione delle caratteristiche fondamentali da porre alla base di un nuovo e diverso schema di inquadramento dei lavoratori. L'Osservatorio porterà a conoscenza delle Parti i risultati del suo lavoro per le implicazioni contrattuali.
Inoltre l'Osservatorio analizzerà le normative di legge di nuova emanazione al fine di verificare gli eventuali rinvii alla contrattazione e procederà alla formulazione di proposte da portare all'attenzione delle Parti stipulanti in sede di contrattazione, anche al di fuori delle cadenze previste dall'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 per i rinnovi dei CCNL.
Altresì sarà ulteriore compito dell'Osservatorio elaborare interpretazioni congiunte sulle norme contrattuali.
Le Parti componenti l'Osservatorio danno particolare rilevanza alla possibilità che, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per l'approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze di settore.
Le Parti auspicano altresì che si possa giungere alla definizione di proposte comuni di politica economica a sostegno dei settori rappresentati e del comparto delle PMI da avanzare congiuntamente nei confronti degli organismi Governativi e degli Enti Locali competenti.
Le Parti affidano inoltre all'Osservatorio il compito di procedere alla definizione di proposte di possibili testi contrattuali tendenti ad accelerare il processo di unificazione delle normative contrattuali tra i vari comparti rappresentati, provenienti da diverse esperienze contrattuali. Le Parti, sulla base delle proposte avanzate dall'Osservatorio, potranno procedere, nell'ambito del rinnovo della parte economica del presente CCNL, ovvero nei tempi che verranno convenuti, alla modifica del presente testo contrattuale con norme unificanti.
Le Parti convengono di affrontare nell'ambito dell'Osservatorio l'analisi di un progetto complessivo di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati con modalità che consentano un intreccio tra i due attuali schemi classificatori, anche nel corso del quadriennio di vigenza del presente CCNL.
Le Parti convengono, altresì, di procedere quanto prima all'inizio dei lavori necessari per l'opera di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati la cui opera dovrà concludersi entro la data di vigenza del presente CCNL.
omissis

Art. 5 - Commissione permanente per la classificazione.
Le innovazioni tecnologiche, i processi di digitalizzazione, l'informatizzazione e la crescente automazione degli impianti realizzano impatti crescenti sull'organizzazione del lavoro e dei processi produttivi e conseguentemente sulle conoscenze e competenze espresse dal lavoro umano. Lo svolgimento dei compiti assegnati nel nuovo contesto produttivo, anche connesso a "Industria 4.0", ha determinato e potrà determinare, per le attuali singole mansioni, un aumento, riduzione e/o mutamento del valore del patrimonio individuale di capacità, competenze, esperienza e autonomia assunti alla base del sistema classificatorio definito dal presente CCNL.
Le parti, consapevoli che la definizione della vigente classificazione dei lavoratori è stata realizzata in un contesto economico e competitivo oggi mutato, convengono di istituire, a partire dal mese di settembre 2025, una Commissione paritetica nazionale composta da 6 membri (3 designati da Unigec-Confapi e Unimatica- Confapi e 3 designati da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil), per il necessario aggiornamento delle attuali declaratorie previste dal CCNL rispetto ai processi di trasformazione tecnologica e organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I lavori di verifica e studio della Commissione, circa la necessità di aggiornamento o implementazione dei profili professionali e relative mansioni, utilizzeranno, quali criteri di valutazione della professionalità, i seguenti indirizzi di analisi eventualmente integrabili:
• competenze tecniche specifiche
• competenze trasversali
• polivalenza e polifunzionalità
• responsabilità gerarchica
L'attività della Commissione potrà valorizzare altresì il potenziale che la digitalizzazione del lavoro offre allo sviluppo di una maggiore uguaglianza di genere diffusa a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale anche in relazione all'impatto dell'introduzione dell'intelligenza artificiale.
La Commissione potrà avvalersi, ove necessario e a seconda delle tematiche affrontate, di tecnici ed esperti del settore individuati di comune accordo.
Le parti convengono di dare avvio ai lavori della Commissione entro la data del 30 settembre 2025 procedendo alla nomina dei rispettivi rappresentanti entro il mese di giugno 2025.
Le riunioni della Commissione avranno cadenza almeno due volte l'anno o su richiesta di una delle parti.
La Commissione, sulla base delle risultanze acquisite e previo accordo tra tutti i componenti, potrà procedere alla definizione degli interventi da apportare in materia di classificazione che saranno recepiti nel successivo rinnovo del presente CCNL.
Eventuali interventi che non fossero oggetto di condivisione congiunta da parte dei componenti della Commissione saranno devoluti all'esame delle parti firmatarie del presente CCNL per le necessarie determinazioni.

Art. 28 - Lavoro a Tempo Determinato e Contratto di Somministrazione a Tempo Determinato
A) Lavoro a tempo determinato
Apposizione del termine

Le Parti stipulanti si richiamano all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 che prevede la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro subordinato.
[…]
Limiti quantitativi - Esenzioni
Fermo restando il limite quantitativo del 20% su base media annuale previsto dall'articolo 23, comma 1, del D.lgs. 81/2015, sono esenti dal suddetto limite i contratti a tempo determinato conclusi nelle seguenti ipotesi: 1. nel caso incrementi di attività produttiva e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, nonché installazione e collaudo di nuove linee produttive;
2. per esigenze di attività, che non consentano una stabile programmazione ovvero per tutte le attività correlate all'esecuzione di un contratto di rete;
3. per attività stagionali come definite nel successivo paragrafo "Disciplina del rapporto", ivi comprese quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni;
4. per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettative e comunque in tutti i casi in cui l'azienda sia tenuta alla conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
5. per la sostituzione dei lavoratori "part-time" con diritto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
6. dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e delle persone disabili di cui alla legge n. 104/1992;
7. in tutte le altre ipotesi previste dall'articolo 23, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2015 che qui si intendono integralmente richiamate.
Durata massima – Deroghe […]
Omissis
Nota a verbale

Durante la vigenza del presente CCNL le Parti procederanno ad un monitoraggio degli andamenti delle assunzioni con contratto a tempo determinato per l'eventuale elevazione della percentuale quantitativa prevista collegandola ad una quota percentuale di personale da stabilizzare.

Nota a verbale all'Art. 40 del CCNL
In relazione alla gestione delle riduzioni di orario (Rol ed Ex festività) per il personale adibito in via prevalente in attività smart working, le parti concordano di definire nella fase di stesura del testo contrattuale apposito accordo per la regolamentazione delle ore maturate e non fruite nel corso dell'anno.