Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 aprile 2025, n. 8859 - Mansioni usuranti nel settore dell'elettrificazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:
dott.ssa DORONZO Adriana - Presidente
dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere rel.
dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere
dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere
dott.ssa BOGHETICH Elena - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7108/2024 r.g., proposto
da
A.A. e B.B., quali eredi di C.C., elett. dom.ti presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gabriele Inella, Maria Antonietta De Santis e Gianfranco de Corso.
ricorrenti
contro
E-Distribuzione Spa (già ENEL Distribuzione Spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via (Omissis), R, rappresentato e difeso dagli avv.ti Furio Tartaglia e Carmine Perrotta;
controricorrente
nonché
Generali Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore.
intimata
avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 400/2023 pubblicata in data 03/11/2023, n.r.g. 309/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/02/2025 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.
Fatto
1.- B.B. era stato dipendente di ENEL dal 16/10/1968 al 31/12/2011, adibito alla filiera di elettrificazione, al montaggio di cabine, alla costruzione e alla ristrutturazione di elettrodotti aerei e sotterranei MT e BT e, dalla fine degli anni '90 del 1900, in qualità di elettricista di nucleo di distribuzione, alla costruzione, manutenzione e ammodernamento di elettrodotti MT e BT, nonché operatore di mezzi speciali, con turni di lavoro di otto ore giornaliere.
Esponeva che durante l'intero corso del rapporto di lavoro aveva svolto mansioni usuranti, con movimentazione manuale di carichi, esposizione a vibrazioni e a posture incongrue, ad eventi climatici.
In sede contenziosa nei confronti dell'INAIL aveva ottenuto l'accertamento della malattia professionale con conseguente danno biologico pari al 12%.
Adìva il Tribunale di Chieti per ottenere l'accertamento della responsabilità della datrice di lavoro per violazione dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. e la sua condanna al risarcimento del danno biologico.
2.- Costituitosi il contraddittorio, autorizzata la chiama in garanzia di INA Assitalia Spa, assunte le prove testimoniali ammesse sulle modalità della prestazione lavorativa, disposta una consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale, costituitisi in giudizio gli eredi dell'originario ricorrente, il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarava la responsabilità della datrice di lavoro e la condannava al risarcimento del danno biologico per invalidità permanente del 12%, liquidato in Euro 15.794,62 da pagare in favore degli eredi.
3.- Disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, con sentenza n. 604/2017 dell'08/06/2017, la Corte d'Appello de L'Aquila, in accoglimento del gravame interposto dalla società datrice di lavoro, rigettava le domande per insufficiente allegazione di specifiche omissioni datoriali circa la predisposizione delle misure di sicurezza.
4.- Con sentenza n. 10115/2022 del 29/03/2022, questa Corte di legittimità, in accoglimento del secondo motivo di ricorso per cassazione proposto dagli eredi del lavoratore, cassava la sentenza d'appello per aver quei giudici posto a carico del lavoratore l'onere di dimostrare la violazione da parte del datore di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche, anche innominate, laddove invece il lavoratore era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalità fra le mansioni espletate e la nocività dell'ambiente di lavoro, sicché restava a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure, anche innominate, esigibili in concreto. Pertanto aveva rinviato "per il riesame del materiale istruttorio e degli esiti della prova, orale e documentale, alla luce del criterio di ripartizione degli oneri probatori sopra richiamato".
5.- Il giudizio veniva riassunto dagli eredi del lavoratore.
6.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello rigettava l'originaria domanda.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso che l'attività lavorativa del de cuius era particolarmente gravosa e disagiata, sia quanto agli ambienti di lavoro, sia quanto alle modalità di svolgimento, come tali rientranti fra quelle previste dall'art. 37, lett. I, CCNL ENEL del 1973 in atti;
b) dall'istruttoria è emerso che tale attività era abituale e continuativa;
c) i mezzi meccanici in dotazione non erano adeguati, per qualità e quantità, al numero delle squadre al lavoro, alle specificità del territorio e alla tipologia di lavoratori;
d) la datrice di lavoro aveva pertanto l'obbligo sia di predisporre opportuni avvicendamenti del de cuius e degli altri lavoratori addetti, sia di sottoporre i lavoratori ai controlli medici necessari a prevenire conseguenze dannose alla loro integrità fisica, come previsto dall'art. 37 CCNL ENEL 1973;
e) si tratta di uno specifico obbligo prevenzionistico, di fonte contrattualcollettiva, ulteriore rispetto alla mera sorveglianza sanitaria di legge;
f) a carico della datrice di lavoro vi era altresì un obbligo di dare formazione adeguata sui mezzi e sui rischi di lavoro;
g) tutti tali obblighi di sicurezza sono rimasti inadempiuti, sicché sussiste inadempimento da parte della società;
h) fra queste violazioni ed omissioni e le malattie professionali oggetto di causa sussiste evidente nesso causale;
i) la malattia contratta dal de cuius era pienamente prevedibile ed evitabile da parte della datrice di lavoro e, considerata la violazione delle disposizioni prevenzionistiche, sussiste la sua colpa specifica nella causazione della malattia professionale, integrante lesione personale aggravata ex art. 590 c.p., perseguibile d'ufficio;
j) ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1124/1965 la datrice di lavoro è civilmente responsabile per i danni non oggetto di copertura assicurativa (c.d. danno complementare, come quello morale) e per quelli che eccedono la tutela indennitaria assicurata dall'INAIL (c.d. danno differenziale);
k) la consulenza tecnica d'ufficio disposta in appello aveva confermato le conclusioni dell'ausiliario nominato in primo gado;
l) in ordine alla stima del danno, occorre applicare i criteri civilistici e dal risultato detrarre quanto indennizzabile dall'INAIL;
m) nel caso in esame non è configurabile il danno morale;
n) per la liquidazione del danno biologico occorre considerare che il de cuius è deceduto in data 15/10/2015 e quindi non possono essere applicate le usuali tabelle di liquidazione, elaborate sulla base dell'astratta previsione della vita media del danneggiato, che invece nel caso concreto è deceduto per cause indipendenti dalle lesioni e dalla malattia professionale contratta, sicché occorre considerare non la probabile durata della vita futura del soggetto, ma la sua durata effettiva (Cass. sez. un. n. 489/1999; Cass. n. 4551/2019);
o) va quindi utilizzato il criterio di proporzionalità (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 41993/2021);
p) pertanto, muovendo dal medesimo importo indicato dal Tribunale ? che in realtà comprendeva anche il danno morale, invece da escludere ? pari ad Euro 25.530,00, tenendo conto dell'invalidità permanente del 12% e dell'età di 62 anni che il lavoratore aveva al momento della costituzione in mora di febbraio 2009, considerata l'aspettativa di vita pari a 80 anni, sicché egli avrebbe avuto ancora da vivere 18 anni, dividendo la predetta somma per 18 e moltiplicando il risultato per i 6 anni di vita effettivamente vissuta (visto il decesso del 2015), si ottiene l'importo di Euro 8.510,00, che è inferiore alla somma di Euro 9.735,38 versata dall'INAIL al de cuius fino alla data del decesso;
q) in conclusione va esclusa l'esistenza di un danno biologico differenziale.
7.- Avverso tale sentenza A.A. e B.B., quali eredi di C.C. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
8.- E-Distribuzione Spa (già ENEL Distribuzione Spa) ha resistito con controricorso.
9.- Generali Italia Spa è rimasta intimata.
10.- Le parti costituite hanno depositato memoria.
11.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Diritto
1.- Con unico motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall'art. 360, co. 1, c.p.c., i ricorrenti, premesso di non voler criticare il principio di proporzionalità utilizzato dai giudici di rinvio per la liquidazione del danno biologico, lamentano la violazione dei principi di diritto dettati da questa Corte di legittimità per la liquidazione del danno, per avere la Corte territoriale:
a) mancato di liquidare il danno all'attualità al momento della decisione,
b) omesso di liquidare la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi;
c) individuato l'età del danneggiato in 62 anni, considerando la messa in mora del 2009, piuttosto che in 54 anni, considerando la data di insorgenza della patologia (2001) come accertata dal consulente tecnico d'ufficio.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
La censura sub a) è infondata.
È vero che la Corte territoriale ha liquidato il danno secondo le tabelle in vigore nell'anno 2015 piuttosto che nel 2023, data della decisione ma questa operazione si giustifica in quanto il danneggiato era appunto deceduto nell'anno 2015. Quindi si è trattato di un'operazione contabile equivalente alla liquidazione del danno secondo le tabelle vigenti nell'anno 2023 che poi avrebbe necessariamente richiesto la "devalutazione" del risultato per riportarlo ai valori monetari in atto nell'anno 2015, al fine di comparare valori monetari omogenei e, quindi, porre a confronto quel risultato con l'importo complessivo dell'indennizzo versato dall'INAIL per verificare l'esistenza di un residuo danno "differenziale" e in quanto tale risarcibile.
La censura sub b) è inammissibile con riguardo alla rivalutazione monetaria per difetto di specificità, dal momento che i ricorrenti non precisano se ed in quale misura, per effetto di tale rivalutazione, il danno biologico ascenderebbe ad un importo superiore all'indennizzo versato dall'INAIL. Trattasi, invece, di un dato rilevante, poiché idoneo ad incidere sulla stessa sussistenza dell'interesse a ricorrere. Il calcolo da loro esplicato (v. ricorso per cassazione, p. 14 ss.), è inutilizzabile, perché elaborato tenendo conto del dato dell'età di 54 anni, da ritenersi ancora sub iudice e quindi incerto (v. infra).
La censura sub b) è inammissibile anche con riguardo agli interessi compensativi, dal momento che come eccepito dalla controricorrente essi non sono riconoscibili d'ufficio, ma solo a domanda del danneggiato (Cass. ord. n. 10376/2024), rappresentando un'ulteriore componente (patrimoniale) del danno (Cass. n. 12140/2016). Anche laddove tali interessi ? nei debiti di valore da fatto illecito ? fossero intesi come attinenti alla "modalità liquidatoria" del danno, questo deve pur sempre essere oggetto di domanda, ossia allegato e provato, in quanto causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma di denaro dovuta sin dall'epoca dell'evento lesivo (Cass. n. 4938/2023). Quindi, nel silenzio della Corte territoriale, sarebbe stato preciso onere dei ricorrenti indicare l'atto processuale nel quale tali interessi erano stati domandati, nonché dolersi dell'omessa pronunzia su tale domanda, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Tali oneri sono rimasti inadempiuti.
In realtà, dal tenore delle conclusioni del ricorso di primo grado, riportate testualmente dalla controricorrente (v. controricorso, p. 8), risulta che la domanda era limitata al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della lettera di messa in mora. Quindi non vi era alcuna domanda di condanna al pagamento anche degli interessi "compensativi", volti cioè a compensare l'ulteriore danno
derivante dalla mancata disponibilità della somma di danaro sin dal momento del verificarsi dell'illcito, poi riconosciuta dal giudice a titolo risarcitorio.
La censura sub c) è invece fondata.
L'individuazione esatta dell'età da considerare come criterio di calcolo e di liquidazione del danno biologico secondo il sistema tabellare è essenziale, perché rappresenta uno dei necessari parametri di riferimento. Il Tribunale aveva erroneamente considerato rilevante l'età del danneggiato al momento della costituzione in mora ossia al 2009 (v. sentenza di primo grado, p. 17), ma in appello non a caso era stato chiesto all'ausiliario di specificare anche l'epoca di insorgenza delle patologie e quella del loro consolidamento in termini di invalidità permanente.
Sul punto la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, al fine di procedere ad una nuova liquidazione del danno biologico che tenga conto dell'età del danneggiato non all'epoca della costituzione in mora, bensì a quella del consolidamento delle patologie in termini di invalidità permanente accertata come pari al 12%. È questo il momento giuridicamente rilevante perché è quello in cui può dirsi compiutamente verificato il danno biologico nella sua gravità.
In caso di diffusione deve essere omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello de L'Aquila, in diversa composizione, in relazione alla censura accolta, nonché per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 18 febbraio 2025.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2025.
