Cassazione Penale, Sez. 4, 08 aprile 2025, n. 13529 - Infortunio nel reparto forni: confermata la responsabilità di datore di lavoro di fatto e del legale rappresentante
- Committente
- Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione
- Datore di Lavoro
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Rischio da Interferenza
- Valutazione dei Rischi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A. nata il (Omissis)
B.B. nato il (Omissis)
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUCIA ODELLO,
che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Fatto
1. Con sentenza del 24 maggio 2024, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 18 gennaio 2022, ha condannato A.A. e B.B. al pagamento della maggior somma di Euro 10.000,00 a titolo di provvisionale in favore della parte civile.
Nel resto, è stata confermata l'affermazione di responsabilità di A.A. e B.B. per le lesioni gravi causate per colpa al lavoratore C.C.
Più in particolare, A.A. è stata ritenuta responsabile della causazione dell'evento quale amministratrice unica della Katinor Srl, mentre il marito B.B. lo è stato quale datore di lavoro di fatto, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
I profili di colpa specifica, causalmente rilevanti nella produzione dell'evento, sono stati individuati nella assenza di adeguata formazione e di informazione dei lavoratori (del tutto mancata per D.D.; inadeguata per E.E.), nonché nella assenza del documento di valutazione dei rischi connessi al trasporto delle componenti derivanti dallo smontaggio di una linea forno, in ragione del loro peso e delle loro dimensioni.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione A.A. e B.B., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per travisamento della prova.
Deducono i ricorrenti che il giorno dell'infortunio non era in atto alcuna attività di smontaggio del forno, e che i dipendenti di Katinor Srl stavano effettuando una mera attività preliminare di pulizia, per come desumibile dalle dichiarazioni di D.D. (di cui si lamenta il travisamento per omissione).
A fronte di tale dato, emerso pacificamente nel corso del processo, e del connesso motivo di appello, la Corte territoriale si è limitata ad aderire alle valutazioni del giudice di primo grado, senza confrontarsi con le censure difensive.
D'altra parte, che i dipendenti stessero smontando il forno, i giudici di merito lo hanno illogicamente tratto dalle dichiarazioni della persona offesa, che gli stess, giudici avevano però ritenuto inattendibile.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della legge penale sostanziale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riguardo agli artt. 40 e 41 cod. pen.
Si osserva che l'infortunio, verificatosi a causa della compresenza della persona offesa nei pressi del forno numero 1, è nient'altro che la concretizzazione del rischio che avrebbe dovuto essere cautelato attraverso la redazione, da parte della committente, del documento unico di valutazione rischio interferenziale (d'ora in poi, per brevità, D.U.V.R.I.): la mancata redazione del D.U.V.R.I. deve essere quindi essere considerata causa sopravvenuta da sola idonea a determinare l'evento lesivo.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione della legge penale sostanziale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Si deduce che, in aperto contrasto con i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto B.B. datore di lavoro di fatto, in quanto il ricorrente non ricopriva alcuna carica all'interno della Katinor Srl, in cui tutti i poteri datoriali erano riferibili alla di lui moglie.
La sola circostanza, valorizzata nella sentenza ricorso, che lo stesso si fosse interfacciato con le autorità sanitarie non e sufficiente ad attribuirgli la posizione di garanzia ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, in esito alla discussione, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Diritto
1. I ricorsi sono infondati e pertanto debbono essere rigettati.
1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il 26 giugno 2017, nei pressi del reparto fornì dello stabilimento della società Oscar for porcelain and ceramic production Srl (d'ora in poi, per brevità, Oscar Srl), attiva nel settore delle ceramiche, si infortunava il dipendente C.C.
Il quel frangente nello stabilimento operavano due dipendenti della Katinor Srl (D.D. e E.E.), alla quale la Oscar Srl aveva appaltato l'attività di smontaggio di una linea forno in disuso (forno n. 2).
Il dipendente C.C., invece, quel giorno prestava la sua attività nei pressi del forno n. 1, dal momento che era stato disposto il cambio del formato della lavorazione e potevano, dunque, verificarsi dei blocchi sulla linea.
Il giorno dell'infortunio i due dipendenti della Katinor Srl, D.D. e E.E., stavano trasportando, all'esterno del reparto forni, un telaio di dimensioni 3x2,50 metri e del peso di circa 3 quintali, prelevato dal forno n. 2, ovvero dalla linea in disuso: più in particolare, dopo aver rimosso il telaio dal forno e averlo appoggiato a terra, i due dipendenti della Katinor Srl lo avevano trasportato avvalendosi del muletto messo loro a disposizione dalla Oscar Srl, in prossimità della porta che dava verso l'esterno, senza fissarlo in alcun modo alle benne del muletto.
D'altra parte, come riferito da D.D., non era stato messo a loro disposizione dalla Katinor Srl nulla che servisse ad assicurare le parti da trasportare al muletto.
Sempre secondo quanto riferito dall'D.D., la persona offesa era intervenuta durante l'operazione di trasporto del telaio dal forno verso l'esterno, fornendo indicazioni all'Arias, e seguendolo fino all'uscita, andando, a quel punto, a posizionarsi sulla scala di metallo posta immediatamente all'esterno del fabbricato.
L'E.E., seguendo le indicazioni dell'F.F., aveva alzato il telaio che, non essendo fissato, era scivolato, colpendo l'F.F., il quale cadeva all'interno del reparto forni, ai piedi della scala di metallo, riportando le lesioni di cui alla imputazione.
2. Allo scrutinio dei motivi è inoltre utile premettere che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 4441S del 1 6/07/201 3, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01).
2.1. Il primo motivo è inammissibile.
Va subito osservato che, riportando un passaggio della sentenza di primo grado (p. 9), i ricorrenti lamentano il carattere illogico della motivazione (p. 5 ricorso), nella parte in cui i giudici di merito hanno desunto la prova dei tipo di attività in essere al momento dell'infortunio dalle dichiarazioni della persona offesa, che gli stessi giudici avevano ritenuto inattendibile.
Osserva il Collegio che il Tribunale (prima) e la Corte d'Appello (poi) hanno ricostruito la dinamica dell'infortunio anche attraverso le dichiarazioni della persona offesa C.C., con riferimento a quanto verificatosi prima dell'incidente, ma non con riguardo al momento in cui il telaio lo colpì, in quanto, per sua stessa ammissione, costui aveva rimosso il ricordo di quanto accaduto negli attimi precedenti dell'infortunio (p. 9 sentenza del Tribunale).
D'altra parte, le dichiarazioni della persona offesa, secondo i giudici di merito, hanno trovato conferma nello stesso contratto intercorso tra Katinor Srl e Oscar Srl, che prevedeva lo smontaggio della linea forno e la successiva movimentazione delle componenti, oltre che nelle dichiarazioni di D.D. (p. 15 sentenza ricorsa, con riguardo alla movimentazione del telaio verso l'esterno).
La motivazione si presenta quindi priva di profili di illogicità, men che meno manifesta.
Inoltre, i ricorrenti lamentano il travisamento della prova in relazione all'attività effettivamente svolta dai dipendenti della Katinor Srl il giorno del sinistro, consistente non nello smontaggio del forno, ma nella pulizia, come affermato dal teste D.D.
Lamentano, quindi, la omessa considerazione di una prova ritenuta decisiva, ovvero il c.d. travisamento per omissione.
Va detto che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti" (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfinc, Rv. 256837).
Il Collegio intende qui ribadire gli oneri gravanti sul ricorrente (nella specie inevasi), ovvero: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rapini, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
Manca nella specie la specifica deduzione della decisività della prova che si ritiene travisata (solo affermata dal ricorrente; p. 7 ricorso), che andrebbe posta in relazione al percorso argomentativo delle conformi decisioni di merito, ed agli addebiti colposi formulati nei riguardi dei ricorrenti (assenza di formazione; mancata redazione del DVR).
Sicché i ricorrenti avrebbero dovuto indicare in che termini le dichiarazioni che si assumono pretermesse, una volta inserite nel contesto di tutte le altre prove valutate dai giudici di merito, sarebbero state in grado di compromettere la tenuta logica della motivazione.
In altre parole, intanto il vizio del travisamento delle prove può essere dedotto in quanto, diversamente da quanto accaduto nella specie, il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 5, n. 8043 del 04/02/2025, Burrone, non mass.; Sez. 7, ord. n. 31077 del 08/07/2024, Abbruzzese, non mass.; Sez. 5, n. 12722 del 11/01/2024, De Cristofaro, non mass.).
2.2. Il secondo motivo è infondato.
Secondo i ricorrenti - che non contestano i profili di colpa specifica di cui alla imputazione - l'infortunio si sarebbe verificato a causa della intromissione della persona offesa nella lavorazione: erroneamente, quindi, è stato assolto G.G., amministratore di Oscar Srl, il quale non aveva proceduto a redigere il D.U.V.R.I.
Il Tribunale (p. 13) e la Corte di appello (pp. 14 e 15) hanno ritenuto invece che il rischio concretizzatosi nell'evento era specifico dell'attività della Katinor Srl, non inerente all'interferenza fra le opere di più imprese, i cui dipendenti erano pur presenti sui luoghi di lavoro.
Hanno inoltre sottolineato che l'infortunio dipese dal cattivo fissaggio del telaio al carrello, eseguito da parte dei lavoratori della Katinor Srl, non formati per lo specifico rischio; rischio neppure valutato dal datore di lavoro, che non aveva provveduto alla redazione del D.V.R.
Ciò posto, osserva il Collegio che l'evocazione di un concorrente inadempimento da parte del datore committente non giova alle ragioni dei ricorrenti: il rischio interferenziale che prospetta il ricorrente coesiste e non ingloba i rischi specifici delle singole attività; quindi, l'eventuale presenza di altri soggetti titolari di posizioni di garanzia - nella specie il committente, comunque assolto con decisione irrevocabile - non esclude la responsabilità del datore di lavoro, poiché ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia (Sez. 4, n. 928 del 28/09/2022, dep. 2023, Bocchio, Rv. 284086 - 01; Sez. 4 n. 6507 dell'I 1/01/2018, Caputo, Rv 272464 - 01; Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Di Carlantonio, Rv 252149 - 01).
Né l'eventuale predisposizione da parte del datore di lavoro committente di misure di prevenzione finalizzate a gestire il rischio interferenziale esclude la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici a meno che queste non risultino inefficaci e dannose ai fini della sicurezza dell'ambiente di lavoro (Sez. 4, n. 18200 del 07/01/2016, Grosso, Rv. 266640 - 01).
Parimenti infondato è l'assunto secondo il quale l'omessa redazione del D.U.V.R.I. integra una causa sopravvenuta da sola idonea a determinare l'evento lesivo (p. 15 ricorso): questa Sezione ha già affermato, con principio che il Collegio condivide, che ove in un unico cantiere operino più imprese le cui attività siano interferenti, il rischio che il lavoratore si trovi nell'area in cui opera una diversa impresa e collabori, anche indebitamente, alle lavorazioni affidate a un dipendente di altro datore di lavoro, non può considerarsi eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dall'imprenditore a tutela dei suoi diretti dipendenti (Sez. 4, n. 57930 del 03/07/2018, Forgiarmi, Rv. 274773 - 01, in un caso in cui è stata riconosciuta la responsabilità del procuratore speciale dell'impresa appaltatrice per l'infortunio occorso a un dipendente dell'impresa committente, escludendo l'abnormità del comportamento di quest'ultimo che si era ingerito nelle lavorazioni di spettanza dell'impresa appaltatrice).
2.3. Il terzo motivo è aspecifico.
Tanto il Tribunale (pp. 11 e 12 sentenza di primo grado) quanto la Corte di appello (pp. 13 e 14 sentenza ricorsa) hanno ritenuto, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sussistente la posizione di garanzia anche nei confronti di B.B. (manto di A.A.), per aver esercitato in concreto i poteri decisionali e di spesa di cui all'art. 2 del predetto decreto.
Più in particolare, secondo i giudici di merito: 1) il ricorrente assumeva i dipendenti (dunque esercitando anche il relativo potere di spesa) e forniva loro indicazioni sulle attività da svolgere; 2) si interfacciava con soggetti esterni, rappresentando la società (ad es., gli operatori dell'asl, nel momento del sopralluogo, e nei successivi, allorquando si richiedeva documentazione); 3) si era occupato degli incombenti relativi alla redazione del D.V.R. per altra attività della Katinor Srl, relazionandosi con dei professionisti esterni.
Inoltre, gli stessi dipendenti hanno specificato di non aver mai visto, prima dell'incidente, l'amministratrice A.A., essendosi invece sempre relazionati con B.B.
Considerazioni, quelle svolte dai giudici di mento valorizzando una serie di indicatori fattuali, che il ricorrente contesta solo in termini generici ed inconferenti, concentrandosi sul rapporto intrattenuto con il personale dell'Azienda sanitaria locale, ritenendolo non dirimente in assenza di una specifica delega di funzioni, non avendo il ricorrente rivestito alcuna carica societaria nella Katinor Srl, poiché socio della Fratelli B.B. Sas (pp. 23 -24 ricorso).
Al riguardo è sufficiente osservare che la norma, espressione del principio di effettività, nell'ampliare il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, trova spazio applicativo proprio nei confronti di colui il quale, pur non essendo formalmente investito di poteri direttivi, li esercita in concreto (c.d. clausola di equivalenza), poiché in tal caso la posizione di garanzia non deriva dalla qualifica formale, ma dall'effettivo svolgimento delle funzioni.
3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2025.