Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze, Sezione 3, 18 marzo 2025, n. 494 - Costi della sicurezza da interferenza


 


Nota a cura di Nuria Federica Nicolò, in NT+ Diritto - Amministrativo, 09.04.2025 "I costi di sicurezza da interferenza e la loro indicazione nel PEF"

 


Data udienza 12 marzo 2025
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2025, proposto da
He. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B149465F82, rappresentata e difesa dagli avvocati Pi. Co. e Pa. Dal Rà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lu. Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l'Azienda Ospedaliera Pisana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ca. Fi., Gl. La. e An. Ga. To., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Se. Ri. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Giangiorgio Macdonald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Direttore di Area Servizi, Beni Economali e Arredi di Estar n. 72 dd. 17.01.2025, comunicata in data 21.01.2025, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione, in favore di Se. Ri. S.p.A., della procedura aperta, identificata dal CIG B149465F82, per la gestione in concessione del servizio bar presso le strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana;
- per quanto occorresse, della pec dd. 21.01.2025 con la quale è stata data comunicazione dell'esito della procedura;
- in parte qua, e nei limiti dell'interesse processuale della ricorrente, di tutti i verbali di gara, nessuno escluso, ed in particolare:
- del primo verbale - apertura amministrativa dd. 11.06.2024;
- del secondo verbale - soccorso istruttorio dd. 05.07.2024;
- del terzo verbale - apertura tecnica dd. 13.09.2024;
- del quarto verbale - valutazione offerte tecniche dd. 21.11.2024;
- del quinto verbale - attribuzione punteggi tecnici e chiusura fase tecnica dd. 26.11.2024;
- del sesto verbale - apertura economica dd. 03.12.2024;
- del settimo verbale - verifica requisiti speciali art. 100 del D.lgs. 36/2023 dd. 11.12.2024;
- dell'ottavo verbale - verifica della sostenibilità economica art. 110 e 185 del D.lgs. 36/2023 dd. 09.01.2025;
- per quanto occorresse, in parte qua e nei limiti dell'interesse processuale della ricorrente, della determinazione n. 327 dd. 28.03.2024 di indizione della gara, di tutti gli atti integranti la lex specialis (bando, disciplinare, progetto di gara, capitolato normativo e tecnico) nonché dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante in risposta a quesiti;
- per quanto occorresse, della relazione unica sulla procedura di aggiudicazione della concessione nonché della proposta di determina n. 90 dd. 13.01.2025;
- di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente;
per la declaratoria di inefficacia
del contratto di concessione, con espressa domanda di subentro;
per la condanna
di ESTAR al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, della Se. Ri. Spa e dell'Azienda Ospedaliera Pisana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 60 e 120, comma 5, cod. proc. amm;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FattoDiritto


1. con D.D. del 28 marzo 2024, n. 327, ESTAR indiceva una "procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio bar presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana" di (omissis);
- In particolare, con la prefata delibera l'Ente prevedeva la conclusione di una concessione della durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo triennale, per un valore complessivo di euro 18.000.000,00 (per otto anni), determinato sulla base di un fatturato annuo (stimato) di euro 2.250.000,00;
- il bando disponeva che l'aggiudicazione fosse disposta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo un punteggio di 70 punti per l'offerta tecnica e di 30 punti per l'offerta economica;
- alla gara partecipavano n. 6 operatori economici e, all'esito, la Se. conseguiva il punteggio massimo di 100 (per effetto della riparametrazione all'unità ), mentre la ricorrente otteneva un punteggio complessivo di 96,81 (punti 66,81 per l'offerta tecnica e punti 30,00 per l'offerta economica);
- pertanto, con D.D. n. 72 del 17 gennaio 2025, ESTAR aggiudicava la gara alla Se. Ri. spa;
- He. srl, in qualità di seconda graduata, impugnava la disposta aggiudicazione, in uno con gli altri atti indicati in epigrafe;
- si costituivano in giudizio ESTAR, la Se. Ri. spa e l'Azienda Ospedaliera Pisana, chiedendo il rigetto del gravame, stante la sua infondatezza;
- alla camera di consiglio del 12 marzo 2025, fissata per la trattazione dell'incidente cautelare, la causa era introitata in decisione, previo avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza redatta in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 120, comma 5, e 60 cpa.
2. La ricorrente ha proposto un primo motivo di ricorso così di seguito rubricato:
- "I. Violazione di legge. Mancata e/o erronea applicazione della lex specialis di gara, dell'art. 26 del D.lgs n. 81/2008 nonché degli artt. 110, 177, 179 e 185 del D.lgs n. 36/2023. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, par condicio e buona fede.".
In particolare, con il mezzo in esame, parte ricorrente ha premesso che la stazione appaltante ha adottato il documento di valutazione dei rischi da interferenze (cd. DUVRI), ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008, ricognitivo dei costi della sicurezza esterni o interferenziali, stimandoli in euro 450.000,00.
Sulla base di detta premessa, la ricorrente ha dedotto:
a) la necessità di escludere la Se. dalla procedura di gara per non aver tenuto conto di tali costi nella propria offerta;
b) l'insostenibilità del Piano Economico Finanziario della Se. per non aver tenuto conto di tale importo per i costi della sicurezza;
c) il deficit di istruttoria dell'attività della Commissione, che ha giudicato la sostenibilità del PEF della aggiudicataria nonostante la mancata indicazione dei predetti importi attinenti ai costi per la sicurezza da interferenza.
2.1 Il motivo di ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
2.2 Quanto alla censura sub a), in via generale osserva il Collegio che costituisce ius receptum in giurisprudenza il riconoscimento di una differenza "ontologica" tra i costi aziendali per la sicurezza, cd. interni, e i costi per la sicurezza per interferenze, cd. esterni.
Invero, i costi aziendali cd interni sono determinati dall'operatore economico, costituiscono un importo soggetto a ribasso, id est fanno parte dell'offerta economica ("a pena di esclusione": art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023), e devono essere indicati separatamente (perché ai fini del giudizio di anomalia essi esulano dal giudizio di congruità dell'offerta: art. 110, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 36/2023).
Diversamente, i costi esterni o interferenziali "... sono (come già lo erano, per giurisprudenza pacifica, sotto la vigenza del precedente codice) integralmente predeterminati dall'amministrazione aggiudicatrice in maniera fissa ed immodificabile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1677)." (Tar Lazio, Roma, I Sezione, sentenza del 6 agosto 2024, n. 15720).
Pertanto, la mancata indicazione dei costi di sicurezza da interferenza nell'offerta dell'aggiudicataria di per sé è coerente con la predetta ricostruzione ed essa non avrebbe potuto determinare l'esclusione dell'aggiudicataria medesima dalla procedura evidenziale in esame.
Inoltre, la predetta conclusione è in linea anche con le corrispondenti previsione della lex specialis della gara in scrutinio:
- l'art. 3.2 del disciplinare ha previsto una stima degli oneri per la sicurezza da interferenza calcolata in euro 450.000,00, attraverso una percentuale fissa sull'importo posto a base d'asta, così come risulta dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (cd DUVRI);
- ai sensi dell'art. 17.1 del disciplinare, l'offerta economica avrebbe dovuto comprendere il valore offerto, da intendersi come il valore posto a base d'asta dalla Stazione appaltante, e la cd. Royalty, cioè la percentuale di fatturato da assegnare alla amministrazione quale corrispettivo per la concessione dei locali, da esprimere in un range minimo - massimo predeterminato;
- la medesima disposizione ha previsto, altresì, alla lett. c), la necessità di corredare l'offerta economica della indicazione dei costi aziendali della sicurezza ai sensi dell'art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, oltre al costo della manodopera (lett. d));
- il successivo art. 17.2 del disciplinare ha previsto che il Piano Economico Finanziario (cd. PEF), da presentare a pena di esclusione, dovesse recare, tra gli altri elementi, l'indicazione esclusivamente gli oneri della sicurezza aziendale e il costo del personale, con un riferimento espresso all'art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023.
In sostanza, la legge di gara ha previsto inequivocabilmente che le imprese concorrenti indicassero nell'offerta economica unicamente i costi aziendali cd. interni, in conformità a quanto supra rilevato in termini generali e così come peraltro fatto dalla stessa ricorrente, che ha ricompreso nella propria offerta esclusivamente i costi aziendali per la sicurezza, come correttamente rilevato dalla controinteressata.
Di qui l'infondatezza della censura sulla mancata esclusione dell'aggiudicataria dalla gara in esame.
2.3 Anche le censure sub b) e sub c), che possono esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondate.
2.3.1 In sostanza, parte ricorrente ritiene che nel caso di specie, trattandosi di un contratto di concessione, la mancata indicazione dei costi esterni della sicurezza nel PEF ne determinino l'insostenibilità economico-finanzaria.
Occorre premettere che il DUVRI redatto da ESTAR per la gara in esame reca un importo stimato dei costi interferenziali di sicurezza del lavoro pari ad euro 450.000,00, assumendo in modo espresso che "Successivamente all'aggiudicazione e prima dell'inizio dell'esecuzione, l'Azienda presso la quale verrà eseguito il contratto mediante il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione (RES) integrerà il presente DUVRI ricognitivo con la collaborazione dell'Appaltatore, riferendolo agli eventuali rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.".
Il predetto Documento risulta peraltro in eufonica armonia con la previsione di cui all'art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008, che recita nel modo seguente: "Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.".
In sostanza, atteso che nel caso di specie il contratto di concessione andrà concluso con l'Azienda Ospedaliera Pisana, ESTAR non ha potuto fare altro che prevedere un valore dei costi di sicurezza interferenziali di carattere nominalistico e, per così dire, cartolare, calcolandoli quale porzione percentuale della base d'asta del contratto.
I costi interferenziali, conformemente al divisato dato normativo, andranno determinati nella loro misura effettiva solo successivamente alla conclusione del contratto, con atto unilaterale del "soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto", che integra il DUVRI e, in tal modo, "l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.".
In sostanza, i costi da interferenza esterni sono fatti oggetto di un procedimento progressivo di formazione, che comporta la loro esatta determinazione (con conseguente "immutabilità ") solo all'esito della conclusione del contratto, con atto unilaterale accettato dalla controparte esecutrice.
In coerenza con le superiori considerazioni, la lex specialis non ha previsto che gli oneri per la sicurezza interferenziali fossero ricompresi tra i costi del PEF.
È evidente, infatti, che non potrebbe ragionevolmente farsi dipendere la sostenibilità economico-finanziaria del contratto da un importo che, allo stato, non può essere determinato nel suo preciso ammontare.
Pertanto, anche le censure in scrutinio risultano infondate.
3. la ricorrente ha poi proposto un secondo motivo così rubricato:
"II. Violazione di legge. Mancata e/o erronea applicazione della lex specialis di gara nonché dell'art. 108 del D.lgs n. 36/2023. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste.".
Con il mezzo in esame, parte ricorrente censura analiticamente i giudizi espressi dalla Commissione di gara in applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica.
3.1 Ai fini dello scrutinio del motivo in esame, il Collegio non intende discostarsi dal costante orientamento in base al quale: "La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità .
Il giudizio amministrativo - pena la sua inevitabile esondazione dall'alveo della legittimità e l'indebita invasione della sfera di merito riservata all'amministrazione - non può risolversi in una nuova attribuzione di punteggio e in un nuovo computo analiticamente svolto punto per punto per ciascun prodotto e per ciascun servizio contenuti nelle offerte tecniche delle imprese litiganti, è ciò in specie quando, nel quadro di un appalto caratterizzato da una particolare complessità degli elementi di valutazione, la critica si spinge fino a livelli, per così dire, atomistici nell'analisi dei contenuti delle forniture e dei servizi proposti. Per evitare lo sconfinamento nel campo del merito, il giudizio amministrativo deve invece concentrarsi sull'insieme unitario, sistemico delle offerte tecniche, e considerare esclusivamente in quest'ottica l'assenza di profili evidenti di eccesso di potere che minino la legittimità della valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione, ad esempio quando non siano state rilevate macroscopiche differenze quali-quantitative dei prodotti offerti e il giudizio appaia nel suo complesso oggettivamente sbilanciato e sviato in favore di uno dei concorrenti a discapito dell'altro." (ex pluris: Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 29 ottobre 2024, n. 8621).
In coerenza con il divisato dato giurisprudenziale, il sindacato di legittimità è limitato al perimetro esterno della discrezionalità esercitata dalla Commissione di gara, attraverso il riscontro della sufficienza, congruità e logicità della motivazione espressa nei relativi giudizi.
3.2 Nei delineati limiti, il motivo è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
3.3 La ricorrente ritiene anzitutto illogica la differenza di giudizio operata dalla Commissione tra la propria offerta e quella della concorrente In Mensa srl in relazione al criterio: "Elemento di valutazione 2.1: "organigramma e funzionigramma del personale".
Nello specifico, per il criterio in esame la ricorrente ha conseguito un giudizio di "distinto" sulla base della seguente motivazione: "Il progetto prevede l'impegno della clausola di salvaguardia con inserimento di altre unità part time (24/h settimanali). Il funzionigramma e la tabella della turnazione sono sviluppati analiticamente. Risultano 19 operatori: 14 operatori a 40 ore + 1 op a 30 ore + 4 op a 24 ore. Nello specifico a (omissis) n. 13 unità con 494/h settimanali e a (omissis) n. 6 unità con 192/h settimanali. Previste le modalità di sostituzione sulla base della tipologia di assenza se programmata o imprevista.".
Per il medesimo criterio l'operatore economico In Mensa srl ha conseguito un giudizio di "ottimo" sulla base della seguente motivazione: "Il progetto prevede l'impegno della clausola di salvaguardia con inserimento di altre n. 3 unità (un tempo pieno e due a part-time) per 112/h settimanali aggiuntive. Risultano 18 operatori: 16 operatori a 40 ore, 1 op a 30 ore e 1 op a 32 ore. Nello specifico un impiego di n. 14 unità con 550/h settimanali a (omissis) e n. 4 unità con 152/h settimanali a (omissis). Descritte analiticamente le modalità di sostituzioni sulla base della tipologia di assenza se programmata o imprevista.".
La censura è infondata, perché, in modo non illogico, la Commissione ha valutato l'elemento qualitativo della descrizione analitica delle modalità di sostituzione di cui all'offerta di In Mensa come preferibile rispetto a quelle oggetto dell'offerta della ricorrente; detta circostanza appare sufficiente a supportare la ragionevolezza del differente giudizio operato dalla Commissione, soprattutto se si considera che entrambe le offerte hanno ottenuto una valutazione alta, con un minimo scarto (distinto/ottimo).
3.4 La ricorrente censura ancora il giudizio della Commissione in ordine al seguente criterio: "Elemento di valutazione 2.2: "programmazione annua di formazione/aggiornamento del personale".
Per il criterio in esame, la Commissione ha attribuito alla ricorrente il giudizio di "buono" sulla base della seguente motivazione: "Il progetto espone la pianificazione della formazione obbligatoria e di altri corsi aziendali con indicazione delle tematiche e del monte ore dedicato per ruolo professionale. L'erogazione della formazione avviene tramite una società di consulenza formativa.".
Per contro, la controinteressata ha conseguito per il medesimo criterio il giudizio "distinto" sulla base della seguente motivazione: "Il progetto espone analiticamente la pianificazione della formazione obbligatoria e aggiornamento professionale con indicazione delle tematiche e del monte orario dedicato per specifico ruolo professionale. Evidenziata anche la modalità di erogazione della formazione che viene svolta con lezioni frontali, training on the job e un portale e-learning.".
Ad avviso della ricorrente, la differenza di giudizio tra le due offerte sarebbe illogica.
La censura è infondata, perché è evidente dai giudizi espressi come la Commissione abbia preferito sul piano qualitativo l'offerta della controinteressata, sulla base di una valutazione che, in difetto di macroscopiche illogicità, risulta insindacabile.
3.5 La ricorrente censura ancora l'operato valutativo della Commissione in ordine al seguente parametro: "Elemento di valutazione 3.3: "proposta di menu completi".
In particolare, per il criterio in esame la Commissione ha espresso tre distinti giudizi in relazione al menù da euro 5,00, al menù da euro 7,00 e al menù di euro 9,00.
Ad avviso della ricorrente i giudizi espressi dalla Commissione per le tre tipologie di menù dalla medesima offerti sarebbero illogici, erronei e incoerenti.
In questo caso, la ricorrente utilizza come tertium comparationis la valutazione dei menù della ditta Fo. Ev. srl oltre a quella della controinteressata.
3.5.1 Per il menù da euro 5,00 la Commissione di gara ha attribuito il giudizio "distinto" all'offerta della ricorrente sulla base della seguente motivazione: "Il menù da Euro 5,00 è composto da quattro alimenti (comprese le bevande), di cui un panino/schiacciatina farcita e un mini muffin/yogurt; previste alcune alternative."; la Fo. Ev. srl ha conseguito un giudizio di "ottimo" sulla base della seguente motivazione: "Particolarmente apprezzata la composizione del menù da Euro 5 che prevede un primo piatto, un contorno di verdure e una bottiglietta d'acqua naturale o frizzante, a scelta. Proposte quattro alternative."; la Se. ha conseguito un giudizio di "distinto", come la ricorrente, sulla base della seguente motivazione: "Il menù da Euro 5,00 è composto da tre/quattro alimenti (comprese bevande), di cui un panino/insalata mista o similare e uno yo gurt/dessert; previste alcune alternative.".
Le maggiori alternative e l'offerta "principale" comprensiva di un primo piatto hanno evidentemente condotto la Commissione, in modo del tutto logico e ragionevole, ad attribuire un giudizio di "ottimo" alla offerta di Fo. Ev. srl; del pari coerente e ragionevole è l'attribuzione di un medesimo giudizio di "distinto" all'offerta della ricorrente e all'offerta della controinteressata, trattandosi di offerte sostanzialmente equivalenti.
3.5.2 In relazione al menù da euro 7,00, la ricorrente censura il giudizio espresso dalla Commissione per la sua offerta in rapporto ai giudizi espressi in relazione alle offerte di Se. e di Fo. Ev..
In particolare, la Commissione ha attribuito all'offerta della ricorrente il giudizio di "sufficiente", con la seguente motivazione: "Il menù da Euro 7,00 è composto da quattro alimenti, comprese le bevande, e con la previsione di alcune alternative. Non è previsto né un primo né un secondo piatto.".
Per contro, la Fo. Ev. ha ricevuto un giudizio di "ottimo" sulla base della seguente motivazione: "Particolarmente apprezzata la composizione del menù da Euro 7 che prevede un secondo piatto, un contorno di verdure e una bottiglietta d'acqua naturale o frizzante, a scelta. Proposte quattro alternative."; la Se. si è vista attribuire il giudizio di "distinto" con la seguente motivazione: "Il menù da Euro 7,00 è composto da quattro alimenti, comprese bevande. Proposte quattro varianti, fra le quali è presente un primo piatto e un dessert/yogurt. ".
Le differenze di giudizio appaiono motivate in modo non illogico o altrimenti irragionevole, atteso che la Commissione ha preferito le offerte di Fo. Ev. e della controinteressata sul piano qualitativo della varietà ; inoltre, la mancata offerta di un primo e di un secondo piatto nell'offerta della ricorrente ha evidentemente inciso sul relativo giudizio.
Per il resto la censura in esame esula dai poteri cognitori esercitabili dal giudice, in quanto tendenziosamente diretta a suscitare un sindacato di tipo sostitutivo.
3.5.3 Medesime considerazioni valgono per i differenti giudizi espressi per il menù da euro 9,00.
Per tale menù, la ricorrente ha conseguito un giudizio di "buono" con la seguente motivazione: "Il menù da Euro 9,00 è composto da quattro alimenti, comprese le bevande, e con la previsione di alcune alternative. Prevista la possibilità di un primo o un secondo piatto."; l'aggiudicataria Se. si è vista attribuire il giudizio di "ottimo" sulla base della seguente motivazione: "Particolarmente apprezzato il menù da Euro 9,00 è composto da cinque alimenti, comprese bevande, in alcune composizioni è presente sia il primo che il secondo piatto e il contorno; è sempre previsto il caffè . Proposte quattro varianti."; la Fo. Ev. ha ricevuto un giudizio di "distinto" con la seguente motivazione: "La composizione del menù da Euro 9 prevede un primo e un secondo piatto, un contorno di verdure e una bottiglietta d'acqua naturale o frizzante, a scelta. Proposte quattro alternative.".
Anche in questo caso la motivazione espressa dalla Commissione risulta coerente con i giudizi espressi e scevra da elementi sintomatici di illogicità ; la ricorrente ha proposto solo "alcune alternative", mentre le altre offerte recano una maggiore ricchezza di varianti, che, evidentemente, hanno condotto la Commissione ad apprezzarle con giudizi migliori rispetto a quello espresso per l'offerta della ricorrente.
Per il resto, la censura impinge nel merito insindacabile, sollecitando una inammissibile rinnovazione delle operazioni di gara in sede processuale.
3.6 La ricorrente censura ancora l'operato valutativo della Commissione in ordine al seguente parametro: "Elemento di valutazione 5.1: "sistema di monitoraggio del servizio".
Per il predetto criterio, la ricorrente ha conseguito un giudizio di "sufficiente", con la seguente motivazione: "Il sistema informatico, accessibile solamente dalle rete aziendale, garantisce tutte le prescrizioni previste dal Cap. tecnico con la previsione anche di eventuali personalizzazioni."; l'aggiudicataria ha invece conseguito il giudizio "distinto", sulla base della seguente motivazione: "Il progetto è particolarmente descritto offrendo un sistema informatico che gira su piattaforma web, garantendo tutte le prescrizioni previste dal Cap. tecnico con la previsione anche di personalizzazione e interoperabilità con i sistemi in uso presso AOUP.".
Il differente giudizio resiste alle censure attoree, è evidente che la Commissione abbia preferito il sistema offerto dalla aggiudicataria per la maggiore accessibilità e per la interoperabilità del sistema, con valutazione scevra da elementi di evidente illogicità .
Per il resto, anche in questo caso la censura di parte ricorrente si spinge oltre il perimetro del sindacato ammissibile.
3.7 Infine, la ricorrente censura le valutazioni della Commissione in ordine al seguente parametro: "Elemento di valutazione 6.1: "Carta acquisti dipendenti".
Per il criterio in esame, la Commissione ha attribuito alla ricorrente il giudizio "buono", sulla base della seguente motivazione: "Il progetto prevede l'impiego di una card oppure di un'app per accedere allo sconto e per effettuare pagamenti, non specificando le modalità di ricarica."; l'aggiudicataria ha conseguito per il medesimo criterio il giudizio "distinto" con la seguente motivazione: "Il progetto prevede l'impiego di un'app per accedere allo sconto e per effettuare pagamenti. La ricarica dell'app può avvenire, anche presso la cassa del bar, con buoni pasto o con contanti/carta di credito; soltanto la ricarica effettuata con carta di credito permette di ottenere ulteriori sconti incrementali sull'importo versato che saranno valutati nelle migliorie.".
Le motivazioni espresse dalla Commissione appaiono idonee anche in questo caso a sostenere il differente giudizio conseguito dalla ricorrente e dalla controinteressata.
All'evidenza, la Commissione ha preferito la maggiore versatilità dell'offerta della aggiudicataria, che consente anche più semplici modalità di ricarica, diversamente dall'offerta della ricorrente che non prevede specifiche modalità .
4. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti costituite, che liquida nella misura di euro 2.000,00 per ciascuna di esse, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi - Presidente
Raffaello Gisondi - Consigliere
Guido Gabriele - Referendario, Estensore