Cassazione Penale, Sez. 4, 07 aprile 2025, n. 13351 - Lavoratore interinale investito da un muletto. Mancanza di segnaletica


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. BELLINI Ugo - Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere

Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere

Dott. ARENA Maria Teresa - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi proposti da:

A.A. nato a M. il (Omissis) F.LLI RENZI LOGISTICA Srl

avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

lette le conclusioni del P.G., in persona della sostituta FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

letta la memoria depositata dall'avv. VICTOR VINKO JERKNUCA del foro di Milano che assiste la parte civile;

letta la memoria di replica dell'avv. SERENA DIMICHELE del foro di Parma, difensore dell'imputato in proprio e n.q. di legale rappresentante della f.lli Renzi Logistica, responsabile civile.

 

Fatto


1. La Corte di appello di Milano ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di Milano con la quale A.A. è stato condannato, nella qualità di amministratore unico della F.lli RENZI LOGISTICA Srl e in quanto responsabile per la tutela e la sicurezza dei lavoratori sotto la propria direzione, quale utilizzatore in forza del contratto di somministrazione del lavoro, stipulato con l'Agenzia Interinale Manpower, presso la quale B.B. risultava assunto, per il reato di lesioni aggravate ai danni del suddetto. L'imputato è stato, inoltre, condannato, in solido con il responsabile civile, f.lli Renzi Logistica, al risarcimento dei danni nei confronti del lavoratore, costituitosi parte civile.

Era stato contestato al A.A., per colpa generica e specifica, di non avere adottato le misure necessarie affinché, nell'area esterna al magazzino dove si svolgeva la movimentazione di bancali e merci in arrivo e in partenza, con l'utilizzo di carrelli elevatori, mediante segnaletica atta a regolare il traffico all'interno dell'unità produttiva, il luogo di lavoro fosse conforme ai requisiti previsti dall'allegato IV. Più in particolare, per non avere definito le vie di circolazione e le rampe di carico in modo da garantire che i pedoni e i veicoli potessero utilizzarle in sicurezza e conformemente alla loro destinazione, senza che i lavoratori operanti nelle vicinanze corressero rischi, così consentendo che B.B. venisse investito di muletto condotto da C.C. che muovendo in retromarcia non si avvedeva della sua presenza.

2. Avverso la sentenza sono stati proposti, con unico atto, ricorsi nell'interesse del A.A. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della f.lli Renzi Logistica Srl quale responsabile civile affidandoli a due motivi.

2.1. Con il primo si deduce la violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, con particolare riferimento alla mancata valutazione circa la credibilità e attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, come tale portatrice di un interesse diretto e la cui deposizione sarebbe stata caratterizzata da contraddizioni e omissioni. Lamenta la difesa che la Corte avrebbe obliterato le doglianze espresse con l'atto di gravame, omettendo di dettagliare gli elementi posti alla base della ritenuta attendibilità dell'B.B. il quale ha ricostruito la vicenda in maniera difforme rispetto agli altri testi escussi, affermando di non avere udito il cicalino del muletto in manovra, a causa del motore acceso della motrice nonché di avere svolto il proprio lavoro come da prassi, circostanze queste che sarebbero state smentite dagli altri testi. L'interesse diretto della persona offesa si è poi manifestato anche

nel giudizio di appello dove ha formalizzato le proprie conclusioni nonostante fosse stato ampiamente risarcito già alla data del 28 novembre 2023 e, dunque, prima della celebrazione dell'udienza dinanzi al giudice del gravame.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. sotto il profilo della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale oltre che vizio di motivazione quanto al nesso causale e all'abnorme comportamento dell'infortunato. È illogico il commento della Corte territoriale nella parte in cui si ritiene che A.A. sarebbe responsabile del reato in quanto avrebbe inserito nel DUVRI il pericolo di investimento. Nell'area del sinistro era presente anche la segnaletica verticale benché le linee orizzontali fossero sbiadite e in ogni caso ben conosciute da B.B. che frequentava da tempo la zona di movimentazione dei muletti. Ad avviso della difesa sarebbe evidente la responsabilità dell'B.B. che allertato dal cicalino, pur avendo visto il veicolo in manovra, dapprima attraversava l'area magazzino e poi, improvvisamente, si spostava in quella di carico e scarico così rimanendo ferito. Il nesso causale, secondo la difesa non può essere ricondotto allo sbiadimento delle linee di demarcazione dell'area ma alla irresponsabilità e alla spregiudicatezza della parte civile che ha attraversato la zona di pertinenza ove il muletto era in manovra° ignorando la segnaletica verticale ogni altra norma di cautela che avrebbe dovuto apprendere durante la frequenza dei corsi.

3. Il P.G., in persona della sostituta Francesca Costantini, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. L'avv. Victor Vinca Jerkunica che assiste la parte civile, ha depositato memoria ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. chiedendo la conferma della sentenza.

5. L'avv. Serena Di Michele ha depositato memoria difensiva e di replica nell'interesse dell'imputato in proprio e nella qualità di legale rappresentante della f.lli Renzi Logistica Spa, quale responsabile civile, insistendo nell'accoglimento dei ricorsi.

 

Diritto


1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Va premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

3. I fatti, nelle sentenze conformi, sono stati così ricostruiti. B.B. lavoratore presso la f.lli RENZI LOGISTICA Srl in qualità di addetto al magazzino dall'8 maggio 2018, con mansioni di addetto alla registrazione di bolle e di acquisizione di documenti della merce in ingresso oltre che di controllo della merce in uscita, il 14 maggio 2019 si recava all'ingresso del magazzino per ricevere i documenti della merce in entrata. Notava la presenza del muletto condotto dal collega C.C., distante 1,15 metri dalla sua posizione. Si avvicinava all'autotreno per prendere i documenti ma qualche istante dopo si trovava a terra con la gamba schiacciata, travolto dal muletto in fase di retromarcia. B.B. spiegava di non avere udito il suolo che il muletto emette quando si muove in retromarcia a causa del rumore della marmitta dell'autotreno che l'autotrasportatore aveva lasciato in moto. A causa delle lesioni riportate durante il sinistro, B.B. era costretto a sottoporsi a quattro interventi chirurgici, l'ultimo dei quali a maggio 2022, riportando, comunque, una osteomiliete permanente.

B.B. ha riferito che nell'unità produttiva circolavano contemporaneamente sia pedoni che mezzi in quanto l'area era sprovvista di apposita segnaletica orizzontale di delimitazione degli spazi per gli uni e per gli altri e che l'unica delimitazione riguardava l'area in cui dovevano essere collocati i pallet.

4. Sono manifestamente infondati i motivi volti a sostenere la inattendibilità della persona offesa e la abnormità della condotta del lavoratore.

Il ricorrente, invero, pur richiamando formalmente vizi riconducibili alle categorie della violazione di legge e del vizio di motivazione non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica bensì una decisione errata in quanto fondata su una valutazione che ritiene sbagliata, ponendosi in confronto diretto con il materiale probatorio. Una simile operazione è inammissibile in quanto, come è noto, rimane preclusa a questa Corte di legittimità "la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova " (Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398).

5. Le sentenze conformi hanno espressamente esaminato e valutato le doglianze oggi riproposte, mettendo in evidenza come le carenze della segnaletica orizzontale destinata a regolare il transito pedonale sono state riferite non solo dalla persona offesa, che la difesa assume inattendibile per il fatto stesso di essere costituito parte civile, ma anche da altri testi.

La Corte territoriale, infatti, ha posto l'accento sulla deposizione del teste C.C. il quale ha riferito che lo spazio in cui si muoveva il muletto per caricare e scaricare i container non aveva un percorso segnalato e che tanto lui quanto i colleghi erano soliti lavorare in spazi angusti "grandi circa 5 metri per 5" e che "i lavoratori non avevano mai ricevuto indicazioni precise in merito a come muoversi all'interno di tali aree, non delimitate da alcuna segnaletica orizzontale, tanto che lo stesso C.C. aveva più volte rappresentato ai referenti aziendali la necessità di provvedere in tal senso.

I giudici del gravame ponevano inoltre l'accento sulla circostanza che anche il teste D.D., che pure aveva riferito che il camion che si trovava sulla ribalta a motore spento, a differenza di quanto sostenuto da B.B., confermava che l'area non presentava alcuna segnaletica e che c'era un percorso pedonale non opportunamente delimitato da strisce orizzontali in quanto vi erano solamente i cartelli che indicavano l'uscita di sicurezza. Veniva posto in evidenza, inoltre, un passaggio della deposizione del detto teste il quale affermava che la cooperativa per cui lavorava aveva già manifestato alla A.A. della necessità di apporre una nitida segnaletica stradale per garantire la sicurezza dei lavoratori.

I ricorsi proposti nell'interesse del A.A. e del responsabile civile non si confrontano affatto con gli argomenti sopra esposti e sui quali tanto il Tribunale quanto la Corte di appello si sono ampiamente diffusi con argomenti logici e coerenti con le acquisizioni dibattimentali.

Né i ricorsi si confrontano con i passaggi motivazionali laddove, nel riportare le dichiarazioni dell'ufficiale di P.G. presso l'ATS di Milano che descriveva gli accertamenti eseguiti in occasione dei sopralluoghi svolti, affermava che nel DUVRI, la ditta F.lli Renzi aveva considerato il rischio investimento ma che "era comunque carente la segnaletica a terra per la separazione delle zone in cui avveniva la movimentazione di mezzi e persone".

L'argomento dedotto circa la inattendibilità della persona offesa rimane travolto dalla disamina dell'intero compendio istruttorio che le due sentenze conformi hanno operato, ma è vieppiù inammissibile in quanto meramente reiterativo dello specifico motivo di gravame proposto che la Corte territoriale ha esaminato e respinto con motivazione non manifestamente illogica e congrua.

6. Hanno ritenuto il Tribunale prima, e la Corte del gravame poi che il comportamento tenuto dal lavoratore, avuto riguardo alle gravi carenze della segnaletica orizzontale destinata a regolare il transito pedonale nello spazio lavorativo caratterizzato dal passaggio promiscuo di veicoli e pedoni, peraltro particolarmente angusto, (Omissis)per quanto possa essere stato disattento, non potrebbe essere definito come abnorme e come tale idonei ad interrompere il nesso causale tra l'evento lesivo e la violazione delle norme di sicurezza.

A tale conclusione i giudici di merito sono pervenuti nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 27871 del (Omissis)/03/2019, Simeone, Riv. 276220). Ed invero, le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro.

Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri), hanno precisato che deve considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.

In altri termini, non è configurabile la responsabilità, ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497).

In tale quadro le sentenze conformi hanno, condivisibilmente, affermato che proprio nella comprovata assenza e, comunque, nella inadeguatezza delle misure di prevenzione previste dallo stesso DUVRI proprio per scongiurare il rischio che si è concretizzato, deve individuarsi il rilievo causale nella verificazione dell'incidente poiché se fosse stata presente sul luogo adeguata segnaletica, (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri).

Proprio nella condotta omissiva contestata all'appellante deve rinvenirsi il rilievo causale nella verificazione del sinistro° atteso che proprio le regole violate erano finalizzate a prevenire eventi del genere di quello verificatosi, a nulla rilevando che non se ne fossero verificati in precedenza.

Le considerazioni in ordine alla condotta del lavoratore sono quindi congrue e conformi ai principi che regolano la materia correttamente richiamati nella sentenza impugnata.

7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2024

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2025